Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione

    La sottoscrizione presente sull'atto è sufficiente a individuarne il proveniente, trattandosi di delega di firma.

  • Rigettato
    Violazione di norme procedurali

    Non specificato nel dettaglio, ma ricondotto all'infondatezza generale del ricorso.

  • Rigettato
    Mancanza prova riferibilità conti soci

    La Corte ha ritenuto fondata la contestazione dell'Ufficio in merito all'omessa contabilizzazione di fatture di vendita e alle spese eccessive dei soci, considerando le movimentazioni sui conti personali coerenti con la gestione d'impresa e non diversamente giustificate.

  • Rigettato
    Violazione norme su indagini bancarie

    Non sussiste un obbligo di allegazione o esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie al contribuente, e l'accertamento basato su tali indagini è legittimo anche in assenza di esibizione al contribuente.

  • Rigettato
    Violazione norme su indagini bancarie

    Non specificato nel dettaglio, ma ricondotto all'infondatezza generale del ricorso.

  • Rigettato
    Vizi derivati dall'accertamento societario

    Le doglianze sono state rigettate in quanto l'accertamento societario è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Vizi derivati dall'accertamento societario

    Le doglianze sono state rigettate in quanto l'accertamento societario è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione

    Le doglianze sono state rigettate in quanto l'accertamento societario è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Vizi derivati dall'accertamento societario

    Le doglianze relative all'accertamento societario sono state rigettate, ma il ricorso è stato accolto parzialmente per un vizio proprio.

  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione

    Le doglianze sono state rigettate in quanto l'accertamento societario è stato ritenuto legittimo.

  • Accolto
    Illegittima rettifica quote di partecipazione

    L'Ufficio non ha considerato l'articolo 8 dell'atto costitutivo che prevede la ripartizione degli utili secondo proporzioni diverse dalla partecipazione al capitale sociale. Pertanto, il maggior reddito va imputato nella misura del 20% anziché del 40%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 9
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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