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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/04/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SARTORE IN, Giudice
PANASSIDI GIUSEPPE, Giudice
in data 18/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 SA - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502MH00972 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502MH00972 IRAP 2016
- sul ricorso n. 125/2023 depositato il 06/03/2023 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MH01425 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 126/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MH01439 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SA ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate di Vicenza ha contestato alla ricorrente società per l'anno 2016 un maggior reddito rilevante ai fini
II.DD., nonché indebite detrazioni IVA.
Con separati ricorsi, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato gli avvisi con i quali l'Ufficio procedeva, in seguito a quanto accertato nei confronti della società, ad attribuire utile extrabilancio ai suddetti soci in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale detenuta con riferimento alla predetta annualità.
A sostegno dell'impugnativa la società ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42, primo comma del dpr 600/73;
2) violazione degli artt. 33 dpr 600/1973 e 12 della legge 212/2000;
3) mancata prova della riferibilità dei conti dei soci ad operazioni poste in essere dalla società;
4) violazione dell'art. 32 del dpr 600/73 e dell'art. 163 del Tuir;
5) violazione dell'art. 39 dpr 600/73.
Nel ricorso proposto dai soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3, oltre alle censure di invalidità derivata riferite al presupposto avviso adottato nei riguardi della società, si avanzano specifici motivi concernenti vizi propri dei provvedimenti relativi ai medesimi, in particolare, attinenti all'asserita omessa sottoscrizione degli avvisi da parte di soggetto legittimamente delegato, nonché – quanto al socio Ricorrente_3 - alla rettifica delle quote di partecipazione operata in sede di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Vicenza, che ha chiesto preliminarmente la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione, nonché sostenuto nel merito l'infondatezza degli stessi, instando per la loro reiezione.
All'udienza del 18/04/2024 la causa è stata trattenuta in decisione. La stesura della motivazione è affidata al Presidente del Collegio, in luogo dell'originario relatore Sartore (DP prot. 34158 del 03/12/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi.
2. Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno esaminare le doglianze di cui all'impugnativa proposta da Ricorrente_1 SA avverso l'accertamento societario, atteso che le distinte censure avanzate dai soci in ordine agli ulteriori accertamenti a carico dei medesimi pertengono sostanzialmente a tale presupposto avviso.
3. Tenuto, altresì, conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre anzitutto affrontare le contestazioni della deducente in ordine all'asserita omessa sottoscrizione dell'avviso da parte di soggetto legittimamente delegato.
Al riguardo, il Collegio osserva come la circostanza che, nella specie, l'atto censurato sia stato comunque sottoscritto non comporta la sua nullità, presentando esso elementi idonei all'individuazione del soggetto da cui proviene.
E, del resto, trattasi di delega di firma, che comporta semplicemente l'autorizzazione al funzionario di apporre la firma in calce ai provvedimenti oggetto di delega.
Di qui l'inconsistenza delle doglianze.
4. Con ulteriore mezzo la contribuente lamenta l'illegittimità dell'atto impositivo per effetto della mancata allegazione e/o esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie.
Il Collegio anzitutto evidenzia – in disparte il fatto che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita - che nessun obbligo di carattere specifico si rinviene in capo all'Ufficio in ordine all'allegazione, ovvero all'esibizione dell'autorizzazione de qua, la quale comunque risulta richiesta e rilasciata.
Inoltre, riguardo alla valenza in ambito contenzioso, è la giurisprudenza di legittimità a ritenere in ogni caso legittimo l'accertamento fiscale fondato sulle indagini bancarie, anche se l'autorizzazione per procedere all'esame dei conti non è esibita al contribuente sottoposto a verifica (cfr. C.Cass., nn.
4001/2009 e 10675/2010).
Di qui l'infondatezza delle viste censure.
5. Venendo al merito, i rilievi di cui ai plurimi motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Al riguardo, la pur abile ricostruzione effettuata dalla difesa della ricorrente, nonostante la diffusa esposizione di dati e circostanze, sostenuta da ampia impostazione giuridica, non riesce a dare una risposta convincente, a fronte dell'omessa contabilizzazione delle fatture di vendita di Nominativo_1
e di Nominativo_2, nonché delle spese eccessive di Ricorrente_1 ed i suoi soci rispetto a quanto dichiarato, in ordine ai dubbi dell'Ufficio sull'affidabilità della situazione contabile.
Orbene, le tematiche sottoposte all'attenzione della Sezione appaiono nella sostanza identiche – salvo il riferimento a diverso anno d'imposta - a quelle definite con la sentenza di questa Corte n. 272/2022, i cui specifici contenuti sulla questione sono pienamente condivisi anche dal Collegio.
Nella specie (secondo l'argomentare della suddetta pronuncia n. 272/2022), “appare evidente che, a seguito delle irregolarità in ordine alla mancata registrazione di fatture poi risultate incassate, l'ufficio ha intrapreso i dovuti controlli rilevando sui conti personali dei soci movimentazioni in entrata ed in uscita rispetto alle quali non è stata data alcuna prova della riconducibilità ad aspetti personali della vita degli stessi soci. Né può ritenersi sufficiente una mera allegazione inerente alle spese personali con riferimento ai prelievi, ed agli incassi per giocate con riferimento ai depositi. Al contrario, la frequenza e gli importi tondi dei versamenti e dei prelevamenti su conto corrente appaiono maggiormente coerenti con la gestione di una attività di impresa”.
Inoltre – come prosegue la ridetta decisione n. 272/2022 -,” Ricorrente_1 ed i suoi soci non hanno dato alcuna dimostrazione della riconducibilità delle movimentazioni a fatti economici riguardanti la loro vita personale. Si deve infatti ricordare che l'articolo 32 del DPR 600/1973 (nonché l'articolo 51 comma 2 del
DPR 633/1972) prevede che le operazioni di accredito rilevate nei conti correnti esaminati per le quali la parte non è stata in grado di dimostrare che le stesse siano state contabilizzate o dichiarate ai fini della determinazione del reddito tassabile o che non hanno rilevanza a tal fine, si considerano ricavi”.
La menzionata sentenza n. 272/2022 ha, altresì, evidenziato che “...si devono considerare ricavi non dichiarati i prelevamenti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Tale presunzione prevista dalla legge non è stata in alcun modo superata con elementi forniti di un minimo di capacità dimostrativa...”.
In concreto, la Sezione non ha motivo di discostarsi sul punto dalle specifiche argomentazioni svolte nella succitata decisione.
Di qui l'infondatezza delle dedotte censure.
6. In ordine ai ricorsi avverso gli accertamenti emessi dall'Ufficio nei confronti dei due soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3, ove ripropongono nella sostanza quanto prospettato nei motivi di impugnativa della società, valgono le stesse considerazioni sopra illustrate.
7. L'evocata illegittima rettifica delle quote di partecipazione di cui all'avviso impugnato dal socio Ricorrente_3 Ricorrente_3 appare, invece, fondata.
Ora – in disparte la mancata contestazione sul punto da parte del socio Ricorrente_2 –, l'Ufficio ha limitato la propria valutazione alla sola quota di partecipazione al capitale sociale, senza considerare adeguatamente l'articolo 8 dell'atto costitutivo della Ricorrente_1, registrato in data 30/01/2014 al numero 604, serie T1, presso l'Ufficio Territoriale di Vicenza 1. Tale statuizione prevede espressamente che gli utili risultanti dal rendiconto siano ripartiti tra i due soci nelle proporzioni dell'80% e del 20%. Ne consegue che, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale, i soci hanno verisimilmente concordato che il reddito di partecipazione sia attribuito alla signora Ricorrente_3 nella misura del 20%.
In definitiva, alla contribuente Ricorrente_3 il maggior reddito non va imputato nella proporzione del 40% accertata dall'Ufficio, bensì in quella – non infondatamente invocata - del 20%.
8. Per le suesposte considerazioni, resta confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati dalla ditta
Ricorrente_1 e dal socio Ricorrente_2, mentre va annullato in parte qua l'avviso di accertamento opposto dalla ricorrente Ricorrente_3.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vertenza e delle questioni trattate ben giustifichi, ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe:
- respinge i ricorsi rubricati agli R.G.R. nn. 124/2023 e 125/2023;
- accoglie parzialmente il ricorso rubricato al R.G.R. n. 126/2023.
Spese compensate.
Il Presidente estensore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/04/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SARTORE IN, Giudice
PANASSIDI GIUSEPPE, Giudice
in data 18/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 SA - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502MH00972 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502MH00972 IRAP 2016
- sul ricorso n. 125/2023 depositato il 06/03/2023 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MH01425 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 126/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MH01439 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SA ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate di Vicenza ha contestato alla ricorrente società per l'anno 2016 un maggior reddito rilevante ai fini
II.DD., nonché indebite detrazioni IVA.
Con separati ricorsi, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato gli avvisi con i quali l'Ufficio procedeva, in seguito a quanto accertato nei confronti della società, ad attribuire utile extrabilancio ai suddetti soci in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale detenuta con riferimento alla predetta annualità.
A sostegno dell'impugnativa la società ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42, primo comma del dpr 600/73;
2) violazione degli artt. 33 dpr 600/1973 e 12 della legge 212/2000;
3) mancata prova della riferibilità dei conti dei soci ad operazioni poste in essere dalla società;
4) violazione dell'art. 32 del dpr 600/73 e dell'art. 163 del Tuir;
5) violazione dell'art. 39 dpr 600/73.
Nel ricorso proposto dai soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3, oltre alle censure di invalidità derivata riferite al presupposto avviso adottato nei riguardi della società, si avanzano specifici motivi concernenti vizi propri dei provvedimenti relativi ai medesimi, in particolare, attinenti all'asserita omessa sottoscrizione degli avvisi da parte di soggetto legittimamente delegato, nonché – quanto al socio Ricorrente_3 - alla rettifica delle quote di partecipazione operata in sede di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Vicenza, che ha chiesto preliminarmente la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione, nonché sostenuto nel merito l'infondatezza degli stessi, instando per la loro reiezione.
All'udienza del 18/04/2024 la causa è stata trattenuta in decisione. La stesura della motivazione è affidata al Presidente del Collegio, in luogo dell'originario relatore Sartore (DP prot. 34158 del 03/12/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi.
2. Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno esaminare le doglianze di cui all'impugnativa proposta da Ricorrente_1 SA avverso l'accertamento societario, atteso che le distinte censure avanzate dai soci in ordine agli ulteriori accertamenti a carico dei medesimi pertengono sostanzialmente a tale presupposto avviso.
3. Tenuto, altresì, conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre anzitutto affrontare le contestazioni della deducente in ordine all'asserita omessa sottoscrizione dell'avviso da parte di soggetto legittimamente delegato.
Al riguardo, il Collegio osserva come la circostanza che, nella specie, l'atto censurato sia stato comunque sottoscritto non comporta la sua nullità, presentando esso elementi idonei all'individuazione del soggetto da cui proviene.
E, del resto, trattasi di delega di firma, che comporta semplicemente l'autorizzazione al funzionario di apporre la firma in calce ai provvedimenti oggetto di delega.
Di qui l'inconsistenza delle doglianze.
4. Con ulteriore mezzo la contribuente lamenta l'illegittimità dell'atto impositivo per effetto della mancata allegazione e/o esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie.
Il Collegio anzitutto evidenzia – in disparte il fatto che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita - che nessun obbligo di carattere specifico si rinviene in capo all'Ufficio in ordine all'allegazione, ovvero all'esibizione dell'autorizzazione de qua, la quale comunque risulta richiesta e rilasciata.
Inoltre, riguardo alla valenza in ambito contenzioso, è la giurisprudenza di legittimità a ritenere in ogni caso legittimo l'accertamento fiscale fondato sulle indagini bancarie, anche se l'autorizzazione per procedere all'esame dei conti non è esibita al contribuente sottoposto a verifica (cfr. C.Cass., nn.
4001/2009 e 10675/2010).
Di qui l'infondatezza delle viste censure.
5. Venendo al merito, i rilievi di cui ai plurimi motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Al riguardo, la pur abile ricostruzione effettuata dalla difesa della ricorrente, nonostante la diffusa esposizione di dati e circostanze, sostenuta da ampia impostazione giuridica, non riesce a dare una risposta convincente, a fronte dell'omessa contabilizzazione delle fatture di vendita di Nominativo_1
e di Nominativo_2, nonché delle spese eccessive di Ricorrente_1 ed i suoi soci rispetto a quanto dichiarato, in ordine ai dubbi dell'Ufficio sull'affidabilità della situazione contabile.
Orbene, le tematiche sottoposte all'attenzione della Sezione appaiono nella sostanza identiche – salvo il riferimento a diverso anno d'imposta - a quelle definite con la sentenza di questa Corte n. 272/2022, i cui specifici contenuti sulla questione sono pienamente condivisi anche dal Collegio.
Nella specie (secondo l'argomentare della suddetta pronuncia n. 272/2022), “appare evidente che, a seguito delle irregolarità in ordine alla mancata registrazione di fatture poi risultate incassate, l'ufficio ha intrapreso i dovuti controlli rilevando sui conti personali dei soci movimentazioni in entrata ed in uscita rispetto alle quali non è stata data alcuna prova della riconducibilità ad aspetti personali della vita degli stessi soci. Né può ritenersi sufficiente una mera allegazione inerente alle spese personali con riferimento ai prelievi, ed agli incassi per giocate con riferimento ai depositi. Al contrario, la frequenza e gli importi tondi dei versamenti e dei prelevamenti su conto corrente appaiono maggiormente coerenti con la gestione di una attività di impresa”.
Inoltre – come prosegue la ridetta decisione n. 272/2022 -,” Ricorrente_1 ed i suoi soci non hanno dato alcuna dimostrazione della riconducibilità delle movimentazioni a fatti economici riguardanti la loro vita personale. Si deve infatti ricordare che l'articolo 32 del DPR 600/1973 (nonché l'articolo 51 comma 2 del
DPR 633/1972) prevede che le operazioni di accredito rilevate nei conti correnti esaminati per le quali la parte non è stata in grado di dimostrare che le stesse siano state contabilizzate o dichiarate ai fini della determinazione del reddito tassabile o che non hanno rilevanza a tal fine, si considerano ricavi”.
La menzionata sentenza n. 272/2022 ha, altresì, evidenziato che “...si devono considerare ricavi non dichiarati i prelevamenti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Tale presunzione prevista dalla legge non è stata in alcun modo superata con elementi forniti di un minimo di capacità dimostrativa...”.
In concreto, la Sezione non ha motivo di discostarsi sul punto dalle specifiche argomentazioni svolte nella succitata decisione.
Di qui l'infondatezza delle dedotte censure.
6. In ordine ai ricorsi avverso gli accertamenti emessi dall'Ufficio nei confronti dei due soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3, ove ripropongono nella sostanza quanto prospettato nei motivi di impugnativa della società, valgono le stesse considerazioni sopra illustrate.
7. L'evocata illegittima rettifica delle quote di partecipazione di cui all'avviso impugnato dal socio Ricorrente_3 Ricorrente_3 appare, invece, fondata.
Ora – in disparte la mancata contestazione sul punto da parte del socio Ricorrente_2 –, l'Ufficio ha limitato la propria valutazione alla sola quota di partecipazione al capitale sociale, senza considerare adeguatamente l'articolo 8 dell'atto costitutivo della Ricorrente_1, registrato in data 30/01/2014 al numero 604, serie T1, presso l'Ufficio Territoriale di Vicenza 1. Tale statuizione prevede espressamente che gli utili risultanti dal rendiconto siano ripartiti tra i due soci nelle proporzioni dell'80% e del 20%. Ne consegue che, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale, i soci hanno verisimilmente concordato che il reddito di partecipazione sia attribuito alla signora Ricorrente_3 nella misura del 20%.
In definitiva, alla contribuente Ricorrente_3 il maggior reddito non va imputato nella proporzione del 40% accertata dall'Ufficio, bensì in quella – non infondatamente invocata - del 20%.
8. Per le suesposte considerazioni, resta confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati dalla ditta
Ricorrente_1 e dal socio Ricorrente_2, mentre va annullato in parte qua l'avviso di accertamento opposto dalla ricorrente Ricorrente_3.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vertenza e delle questioni trattate ben giustifichi, ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe:
- respinge i ricorsi rubricati agli R.G.R. nn. 124/2023 e 125/2023;
- accoglie parzialmente il ricorso rubricato al R.G.R. n. 126/2023.
Spese compensate.
Il Presidente estensore