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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6648 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5945/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IL OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI FF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5945 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, a cui è riunito il fascicolo R.G. n. 5945/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Melinda Nardella.
[...] P.IVA_1
APPELLANTE nella causa n. 5945/2019 R.G.
APPELLATA nella causa 6241/2019 R.G.
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Melchiorri.
APPELLATA nella causa n. 5945/2019 R.G.
APPELLANTE nella causa 6241/2019 R.G.
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo D'Amata. CP_2 P.IVA_3
CONCLUSIONI
L' ha così concluso: Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma adita, rigettata ogni contraria istanza ed in riforma della sentenza impugnata
in via preliminare
- dichiarare la contumacia della nel presente giudizio;
CP_2
nel merito - accertare e dichiarare che alla fattispecie oggetto di causa deve applicarsi la disciplina speciale dettata in materia di contabilità pubblica, con conseguente esclusione di quella invocata, sia in via principale che in via subordinata, da parte attrice, odierna appellata-appellante e, conseguentemente, accertare e dichiarare che alla fattispecie in esame è applicabile esclusivamente la disciplina dei soli interessi al tasso legale codicistico, per quanto evidenziato nella narrativa dell'atto di appello e della comparsa di risposta della scrivente Pt_1
- accertare e dichiarare che la notifica delle cessioni non rappresenta un valido atto di messa in mora e, conseguentemente, riconoscere l'eventuale debenza, in relazione al credito residuo di € 448.465,20, dei soli interessi al tasso legale codicistico e con decorrenza non anteriore alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, avvenuta in data 19.05.2016. In subordine, in ogni caso, con decorrenza non anteriore al termine contrattualmente indicato;
in relazione allo spiegato appello di controparte
- rigettare la richiesta declaratoria d'ufficio della nullità della clausola pattizia per iniquità, stante la totale infondatezza nel merito, non sussistendo il necessario presupposto della “grave iniquità”;
- rigettare la richiesta di riconoscimento di interessi, anche al solo tasso legale, per la somma di € 6.934.073,99, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e della Comparsa di risposta in appello nel procedimento
R.G. 6241/2019 della scrivente e, stante l'avvenuto pagamento della suddetta somma in data Pt_1
21.03.2014, quindi, prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, accertare
e dichiarare la inesistenza dell'invocato diritto al pagamento di interessi sulla somma medesima, essendo
l'unico atto di valida messa in mora rappresentato dalla notifica della citazione successiva al pagamento del credito, per quanto detto nella suddetta Comparsa in atti;
- rigettare la richiesta di pagamento di interessi anatocistici, per come formulata per la prima volta in appello, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata nel merito;
- rigettare qualunque eventuale richiesta di diversa imputazione del pagamento con riguardo alla sorte residua, per quanto sopra dedotto;
- condannare la ora alla restituzione degli importi risultanti come Controparte_1 Controparte_4 non dovuti e già corrisposti dall' per quanto sopra specificato. Pt_1
Con vittoria di spese e spettanze legali del doppio grado di giudizio.”
La ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed in riforma della sentenza impugnata e previa dichiarazione di contumacia della nel presente grado di appello recante RG CP_2
5945/2019, accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che alla fattispecie oggetto di causa deve applicarsi la disciplina speciale dettata in materia di contabilità pubblica, con conseguente esclusione di quella invocata, sia in via principale che in via subordinata, da parte attrice, odierna appellata e, conseguentemente, accertare e dichiarare che alla fattispecie in esame è applicabile esclusivamente la disciplina dei soli interessi al tasso legale codicistico, per quanto evidenziato nella narrativa dell'atto di appello della scrivente Pt_1 - accertare e dichiarare che la notifica delle cessioni non rappresenta un valido atto di messa in mora e, conseguentemente, riconoscere l'eventuale debenza, in relazione al credito residuo di € 448.465,20, dei soli interessi al tasso legale codicistico e con decorrenza non anteriore alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, avvenuta in data 19.05.2016. In subordine, in ogni caso, con decorrenza non anteriore al termine contrattualmente indicato;
in relazione allo spiegato appello di controparte, inoltre
- rigettare la richiesta declaratoria d'ufficio della nullità della clausola pattizia per iniquità, trattandosi di un inammissibile ampliamento e mutamento della domanda in appello oltre che infondata anche nel merito, non sussistendo i necessari presupposti della grave iniquità;
- rigettare la richiesta di riconoscimento di interessi, anche al solo tasso legale, per la somma di € 6.934.073,99, per le ragioni di cui in narrativa della Comparsa di risposta in appello nel procedimento R.G. 6241/2019 della scrivente in atti e, stante l'avvenuto pagamento della suddetta somma in data 21.03.2014 e, quindi, Pt_1 prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio, accertare e dichiarare la inesistenza dell'invocato diritto al pagamento di interessi sulla somma medesima, essendo l'unico atto di valida messa in mora, rappresentato dalla notifica della citazione successivo al pagamento del credito, per quanto detto nella suddetta Comparsa in atti;
- rigettare la richiesta di pagamento di interessi anatocistici, per come formulata per la prima volta in appello, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata nel merito;
- rigettare qualunque richiesta di diversa imputazione del pagamento con riguardo alla sorte residua, rispetto
a quella operata dall' ed accettata dalla relativamente al pagamento Pt_1 Controparte_5 effettuato con ritardo di € 6.934.073,99, per quanto sopra dedotto ed anche in quanto rappresenterebbe una nuova domanda, formulata per la prima volta in appello e, pertanto, inammissibile,
- condannare la ora alla restituzione degli importi risultanti come Controparte_1 Controparte_4 non dovuti e già corrisposti dall' per quanto sopra specificato. Pt_1
Con vittoria di spese e spettanze legali del doppio grado di giudizio.”
La ha così concluso: CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, confermare integralmente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva della , non essendo stata impugnata CP_2 ed essendo quindi passata in cosa giudicata. Con il favore delle spese e compensi del giudizio, oltre oneri previdenziali riflessi.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La quale cessionaria, con atti del 21.7.2009 e del 4.12.2009, dei crediti Controparte_1
vantati dalla RA s.p.a. , citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l'
[...]
la , chiedendo la condanna delle convenute, in via Controparte_6 CP_2 solidale tra loro, ovvero ognuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento della somma di € 448.465,20.
L'importo era richiesto quale residuo del corrispettivo maturato per prestazioni eseguite,
nell'anno 2009 - comprensive anche delle somme a titolo di svincoli decimi a garanzia per gli anni dal 1999 al 2003 - in favore dell' nell'ambito Parte_1
dell'appalto di servizi da quest'ultima affidatole, da maggiorarsi degli interessi, anche sui ritardati pagamenti intervenuti per € 6.934.073,99 e con applicazione degli interessi sugli interessi scaduti.
L'attrice riferiva che al contratto originario del 30.12.1996, avente durata fino al 30.9.1999,
era seguito atto aggiuntivo del 18.10.1999 con il quale era stata disposta la proroga fino al
30.9.2001. In data 27.6.2000 era stato poi stipulato un nuovo contratto sempre tra i medesimi soggetti e con il medesimo oggetto, avente la durata di tre anni dal 30.09.2001, poi prorogata per ulteriori tre anni fino al 30.09.2007 con contratto del 17.2.2004, oggetto di successive proroghe fino al 2009.
A fronte delle prestazioni eseguite da novembre 1999 a settembre 2003 (a titolo di svincoli decimi a garanzia) nonché da gennaio a settembre 2009 era maturato un credito di €
7.382.539,19.
Successivamente, in base alla legge n. 35/2013, era stata corrisposta la somma di €
6.934.073,99 e residuava il credito in linea capitale di € 448.465,20, oltre interessi da calcolare anche sulla somma già pagata ma in ritardo.
Gli interessi andavano calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, eccettuata la deroga prevista dall'art. 12 del contratto principale che stabiliva il tasso prime rate ABI (ora Euribor)
maggiorato di un punto, invece del tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002. e il termine di pagamento di 150 giorni dalla data della fattura anziché di 30.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4633/2019, riteneva unica legittimata passiva l' Parte_1 Quanto agli interessi, rilevava che il contratto di servizi era stato stipulato in data 9.4.2004,
e quindi successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2002 che consentiva l'
applicazione al contratto in esame del principio della mora ex re in deroga alla normativa sulla contabilità pubblica, mentre il D. Lgs. n. 192/2012 aveva successivamente esteso il principio anche agli appalti di lavori pubblici e non solo di servizi e di forniture.
In ordine alla decorrenza degli interessi, il Tribunale richiamava l'articolo 3 degli atti notarili di cessione dei crediti in ragione dei quali appariva inequivoca l'intimazione del pagamento al debitore anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1219 c.c. avendo gli stessi certamente funzione e natura di atto di costituzione in mora.
Pertanto il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della e CP_2
condannava l' al pagamento in favore dell'attrice del credito Parte_1
vantato di € 448.465,20 oltre interessi come stabiliti nell'articolo 12 della convenzione, a decorrere dalla notifica della cessione dei crediti.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Controparte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale, dopo avere chiarito che l'art. 4 del D.
Lgs. n. 231/2002, normativa applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa,
prevedeva l'automatica decorrenza degli interessi, poi invece aveva fatto decorrere gli interessi di mora dalla data della notifica degli atti di cessione notarile.
Inoltre il primo giudice non aveva rilevato d'ufficio l'iniquità della clausola pattizia (art. 12 del contratto) ex art. 7 D. Lgs. n. 231/2002 e quindi aveva omesso di ricondurre la clausola a equità, applicando il tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 (TUS + 7 punti percentuale)
con la decorrenza di cui all'art. 4 del medesimo decreto e quindi dal 31° giorno dalla presentazione delle fatture.
Con il secondo motivo la ha lamentato che il Tribunale aveva omesso ogni CP_1
pronuncia sulla domanda volta ad ottenere la liquidazione degli interessi anche sulle somme corrisposte in ritardo in data 21.3. 2014 e ammontanti ad € 6.934.073,99. Ha chiesto inoltre l'applicazione degli interessi anatocistici a decorrere dalla domanda giudiziale.
4. L' ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui si riteneva che la normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2002 fosse applicabile a tutti i contratti pubblici e che il D.
Lgs. n. 192/2012 si fosse limitato a estenderne la portata anche agli appalti di lavori pubblici.
Al contratto in esame si applicavano invece le norme sulla contabilità pubblica, con conseguente natura querable delle obbligazioni, dovendosi adempiere l'obbligazione al domicilio del debitore, e non si applicava il principio della mora automatica.
Con il secondo motivo l' ha censurato la sentenza nella parte in cui le notifiche Pt_1
della cessione dei crediti sono state equiparate a validi atti di intimazione di pagamento ai fini della messa in mora, trattandosi di atti con mera funzione informativa del mutamento del creditore e dovendosi inoltre considerare che al momento della notificazione delle cessioni i crediti non erano ancora scaduti e quindi non erano suscettibili di messa in mora.
L' ha poi ritenuto infondata la doglianza di controparte relativa all'omesso Pt_1
riconoscimento di interessi sulla somma di € 6.934.073,99, proprio perché sulla base di quanto sopra esposto, non erano mai maturati interessi di mora in assenza di un atto di messa in mora.
In ogni caso tale somma originava da servizi resi in virtù di contratto stipulato in data
30.12.1996 ed eseguiti nel periodo da novembre 1999 a settembre 2003, quindi relativi a un periodo anteriore al D. Lgs. n. 231/2002.
Infine l' ha contestato la richiesta di interessi anatocistici, in quanto priva di Pt_1
fondamento normativo, e ha ritenuto inammissibile la nuova domanda formulata in appello in relazione ai soli interessi successivi alla domanda.
5. Nelle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni l'
[...]
ha dato atto che l' convenuta aveva medio tempore provveduto a effettuare i CP_1 Pt_1
seguenti pagamenti in adempimento della sentenza di primo grado, corrispondendo: - con valuta 18.2.2020 la somma di € 454.452,15 di cui € 448.465,20 a titolo di sorte liquidata in sentenza ed € 5.936,95 a titolo di interessi;
- con valuta 29.4.2024 l'ulteriore somma di € 321.966,64 per effetto dell'imputazione del pagamento di € 454.452,15 prima agli interessi e poi al capitale ex art. 1194 c.c..
L' ha ritenuto comunque tale ultima somma non dovuta pur avendola Pt_1
corrisposta nelle more del pronunciamento della sentenza di secondo grado, in quanto l'imputazione pretesa sarebbe stata difforme da quella operata dall' prima al Pt_1
capitale e poi agli interessi e accettata dalla anche relativamente al pagamento CP_1
effettuato con ritardo in data 21.3.2014 di € 6.934.073,99.
6. Il primo motivo d'appello della è parzialmente fondato, dato che il CP_1
Tribunale, pur avendo fatto riferimento all'applicabilità al contratto stipulato il 9.4.2004 del
D. Lgs. n. 231/2002 e in particolare del principio della mora automatica, ha poi ritenuto necessario fare riferimento, ai fini della decorrenza degli interessi, alle notifiche degli atti di cessione quali pretesi atti di messa in mora.
Quanto all'applicabilità integrale del D. Lgs n. 231/2002, nella formulazione antecedente alle novità introdotte a decorrere dall'1.1.2013 con il D. Lgs. n. 192/2012, ai contratti di servizi pubblici, stipulati dopo il 8.8.2002, si concorda invece con il principio espresso dalla Corte
di Cassazione con la sentenza n. 7160/2024, resa tra le medesime parti e con riferimento ad analogo contratto di servizi.
La Corte di Cassazione ha rilevato a tal proposito che “ In primo luogo l Parte_1
è senz'altro qualificabile in guisa di “pubblica amministrazione” alla stregua
[...]
dell'ampia nozione di cui alla lett. b) dell'art. 2 cit. In secondo luogo, l'appalto di servizi che la “RA”
e l' ” ebbero in data 29.4.2005 a stipulare, è di certo ascrivibile Parte_1
alla definizione di “transazione commerciale” di cui alla lett. a) dell'art. 2 cit.
Tale definizione difatti si riferisce ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra
imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” . La Suprema Corte ha anche rilevato che “21. I surriferiti rilievi sono perfettamente in linea
con le puntualizzazioni cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fatto luogo con la sentenza
del 18.11.2020 nella causa C-299/19. Con la menzionate pronuncia la Corte di giustizia ha chiarito
(al paragrafo n. 54) che < < l'esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali,
vale a dire quelle relative agli appalti pubblici di lavori, dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i
ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, da un lato, contrasterebbe con l'obiettivo di tale
direttiva, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni
commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra
imprese e autorità pubbliche. Dall'altro lato, una siffatta esclusione avrebbe necessariamente la
conseguenza di ridurre l'effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che
possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri>>.”.
E infine è rilevato che “23. L'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 (nella specie nella sua originaria
formulazione) si accredita viepiù alla luce del seguente recente arresto delle sezioni unite di questa
Corte. Invero, le sezioni unite hanno chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale,
ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate
col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in CP_7
forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad
esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui
ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr.
Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092)”.
7. Non è invece fondato il motivo d'appello relativo alla richiesta di corresponsione degli interessi ex art. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, previa dichiarazione d'ufficio d'iniquità della clausola di cui all'art.12.
Difatti occorre rilevare che la stessa nel primo grado aveva chiesto in via CP_1
principale proprio la corresponsione degli interessi in misura corrispondente alla clausola,
mentre per la prima volta richiede un importo maggiore. La possibilità in astratto di un rilievo ufficioso, ex art. 7 D.Lgs n. 231/2002, dell'iniquità
della clausola di cui all'art. 12 del contratto, non può essere rivendicata proprio dalla parte attrice che ha dedotto la liceità della clausola stessa.
Inoltre nell'atto di appello non sono evidenziati né emergono palesi di profili di iniquità
della clausola in rapporto al contratto in esame.
8. Infine occorre tenere conto che non tutte le fatture si riferiscono a prestazioni rese nella vigenza del contratto nella versione conclusa dopo il 8.8.2002, data di entrata in vigore del
D.Lgs n. 231/2002, come ammette la stessa nel fare riferimento a pagamenti CP_1
maturati antecedentemente.
Con riferimento alle prestazioni rese prima del 8.8.2002, si applica la disciplina antecedente e sono dovuti solo eventuali interessi al tasso legale maturati successivamente alla messa in mora.
9. Sempre per le stesse ragioni e nei limiti di cui sopra è fondato il secondo motivo
d'appello della essendo vero che il Tribunale non si è pronunciato sugli interessi CP_1
di mora maturati sull'importo di € 6.934.073,99 fino alla data del pagamento del 21.3.2014.
10. Il primo motivo d'appello dell' risulta infondato alla luce dei principi sopra Pt_1
esposti, mentre irrilevante è l'esame del secondo motivo sulla possibilità di considerare gli atti di notifica della cessione dei crediti come validi atti di messa in mora, dato che, in applicazione del D. Lgs. n. 231/2002, la mora è automatica e, in applicazione dell'art. 12 del contratto, decorre dopo 150 giorni dalla data delle fatture e si applica il tasso convenzionalmente stabilito.
11. Rimane salva, come già osservato, la disciplina ante D.Lgs n. 231/2002, per le prestazioni rese nella vigenza degli accordi precedenti al 8.8.2002, indicate nelle fatture nn.
10851, 10852, 10853, 10854 del 24.11.2009 e n. 10205 del 3.11.2009.
Da quanto illustrato a pag. 5 dell'atto di citazione di primo grado della e non CP_1
contestato dalla controparte, l'importo residuo di € 448.465,42 corrisponde alle somme delle fatture nn. 10851, 10852, 10853, 10854 del 24.11.2009 e pertanto su tale importo devono essere corrisposti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
La fattura n. 10205/2009 di € 397.214,57 è stata pagata prima dell'introduzione del giudizio e pertanto nessun interesse è maturato.
Invece sugli importi delle rimanenti fatture, pari complessivamente a € 6.536.859,42,
spettano gli interessi convenzionali al tasso previsto dall'art. 12 del contratto del 9.4.2004 a decorrere dal centocinquantesimo giorno dalla scadenza di ciascuna fattura fino alla data del pagamento delle stesse, 21.3.2014, oltre agli ulteriori interessi a far data dalla domanda ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c., già richiesti nell'atto di citazione.
12. Infine dalle somme complessivamente dovute devono essere decurtati i pagamenti intervenuti nel corso del giudizio d'appello con riferimento ai quali non vi è contestazione se non con riferimento ai criteri di imputazione rispetto al capitale o agli interessi.
Con riferimento a tale ultimo profilo si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il criterio di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194
c.c. ha pur sempre natura negoziale e si applica solo ai pagamenti eseguiti volontariamente,
mentre con riferimento all'esecuzione di una sentenza l'imputazione del quantum a capitale e interessi viene operata direttamente dal giudice, sottraendosi alla disponibilità delle parti
(Cass. n. 11014/1991, n. 20574/2008).
13. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello di e del recente CP_1
consolidamento della giurisprudenza sulle questioni in diritto affrontate, si reputano sussistenti valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
La compensazione può operare anche nei rapporti con la , costituita CP_2
peraltro solo nel giudizio n. 6241/2019 R.G., e nei cui confronti non sono stati proposti motivi di impugnazione.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello della condanna l' Controparte_1 [...]
al pagamento in favore della - detratte le somme Parte_1 Controparte_1
medio tempore pagate nel corso del giudizio di appello in ottemperanza della sentenza di primo grado e tenuto conto dei criteri di imputazione stabiliti dalla stessa, quanto a capitale e interessi - dei seguenti importi:
- della somma di € 448.465,20, in relazione alle fatture nn. 10851, 10852, 10853, 10854 del
24.11.2009 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- degli interessi convenzionali al tasso previsto dall'art. 12 del contratto del 9.4.2004, a decorrere dal centocinquantesimo giorno dalla scadenza di ciascuna fattura fino al 21.3.2014,
con riferimento alle fatture indicate a pag. 5 dell'atto di citazione di primo grado, per un importo complessivo di € 6.536.859,42 (escluse le fatture nn. 10851, 10852, 10853, 10854 del
24.11.2009 e n. 10205 del 3.11.2009), oltre ulteriori interessi a decorrere dalla domanda ex
artt. 1283 e 1284 c.c.;
2) Rigetta l'appello proposto dal l' Parte_1
3) Conferma per il resto la sentenza appellata;
4) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI FF IL OM