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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3602 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Crapitti, presso il cui studio a Palermo, via Velasquez
n. 38, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo La Barbera, presso il cui studio a Palermo, piazza
V.E. Orlando n. 33, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, quella del divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 972/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo; dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (17/12/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 972/2024 emessa da questo
Tribunale in data 19-24/12/2024, passata in giudicato (cf. certificazione del 03/07/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, nel ricorso depositato il 26/07/2024, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che di seguito si riportano testualmente:
“a) II figlio avrà la residenza prevalente con la madre, conseguentemente la già Per_1 casa coniugale, di proprietà dei nonni materni, viene indicata come luogo di residenza privilegiata del figlio , unitamente alla madre, con gli arredi tutti;
fermo restando Per_1 la disponibilità per lo stesso di decidere con chi convivere e per quali periodi sia nei periodi festivi che feriali e/o in occasione delle vacanze, anche estive.
b) i coniugi hanno concordato e dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
la sig.ra è aiutata economicamente dai propri genitori Parte_1 ed il sig. è impiegato. Controparte_1
e) in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, nato a Palermo in [...]_1
28.06.2004 i coniugi dichiarano che lo stesso ha terminato gli studi scolastici (diploma di
5 anni) e, che da alcuni mesi ha presentato domanda per intraprendere la carriera militare presso l'Esercito Italiano. In considerazione di quanto sopra, i coniugi convengono che il sig. a far data sottoscrizione del presente ricorso, verserà alla sig.ra Controparte_1
, quale contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Euro Pt_1 Per_1
200,00 oltre rivalutazione Istat e ciò sino a quando il figlio non risulterà economicamente indipendente e/o autosufficiente.
d) in ragione delle superiori considerazioni e, con le limitazioni temporali in esso indicate,
i genitori provvederanno alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% Per_1 ciascuno, secondo il protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Palermo.
e) I coniugi convengono che eventuali prestiti e/o finanziamenti resteranno esclusivamente
a carico dei titolari/richiedenti.
Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti
e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le Parti”.
2 Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 19/06/2003 da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), alle Controparte_1 C.F._2 condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 8, parte I dell'anno 2003).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3602 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Crapitti, presso il cui studio a Palermo, via Velasquez
n. 38, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo La Barbera, presso il cui studio a Palermo, piazza
V.E. Orlando n. 33, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, quella del divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 972/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo; dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (17/12/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 972/2024 emessa da questo
Tribunale in data 19-24/12/2024, passata in giudicato (cf. certificazione del 03/07/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, nel ricorso depositato il 26/07/2024, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che di seguito si riportano testualmente:
“a) II figlio avrà la residenza prevalente con la madre, conseguentemente la già Per_1 casa coniugale, di proprietà dei nonni materni, viene indicata come luogo di residenza privilegiata del figlio , unitamente alla madre, con gli arredi tutti;
fermo restando Per_1 la disponibilità per lo stesso di decidere con chi convivere e per quali periodi sia nei periodi festivi che feriali e/o in occasione delle vacanze, anche estive.
b) i coniugi hanno concordato e dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
la sig.ra è aiutata economicamente dai propri genitori Parte_1 ed il sig. è impiegato. Controparte_1
e) in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, nato a Palermo in [...]_1
28.06.2004 i coniugi dichiarano che lo stesso ha terminato gli studi scolastici (diploma di
5 anni) e, che da alcuni mesi ha presentato domanda per intraprendere la carriera militare presso l'Esercito Italiano. In considerazione di quanto sopra, i coniugi convengono che il sig. a far data sottoscrizione del presente ricorso, verserà alla sig.ra Controparte_1
, quale contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Euro Pt_1 Per_1
200,00 oltre rivalutazione Istat e ciò sino a quando il figlio non risulterà economicamente indipendente e/o autosufficiente.
d) in ragione delle superiori considerazioni e, con le limitazioni temporali in esso indicate,
i genitori provvederanno alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% Per_1 ciascuno, secondo il protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Palermo.
e) I coniugi convengono che eventuali prestiti e/o finanziamenti resteranno esclusivamente
a carico dei titolari/richiedenti.
Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti
e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le Parti”.
2 Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 19/06/2003 da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), alle Controparte_1 C.F._2 condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 8, parte I dell'anno 2003).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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