Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/1976, n. 1406
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Sentenza 21 aprile 1976

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In tanto si puo parlare di strada pubblica comunale, in quanto si tratti di strada appartenente all'ente territoriale (comune) e destinata all'uso pubblico con la procedura di cui all'art 8, legge 12 febbraio 1958 n 126, e cioe mediante deliberazione presa dal consiglio comunale nelle prescritte forme. In Mancanza dei due detti requisiti, non basta a determinare la demanialita di una strada il transito di fatto da parte dei cittadini del comune uti cives. ( Conf 1594/74, mass n 369769; ( Conf 1434/64).*

Gli elenchi delle strade pubbliche, regolarmente formati e divenuti efficaci, hanno valore meramente presuntivo, ma cio vuol dire che non solo non puo bastare l'iscrizione nell'elenco ad attribuire in modo incontrovertibile ad una strada la natura giuridica pubblica, ma inoltre che, in Mancanza di tale iscrizione, la strada deve presumersi privata fino a prova contraria, prova la quale va data appunto dimostrando adeguatamente che essa appartiene all'ente pubblico ed e stata da questo destinata alla funzione di via di comunicazione. ( V 2438/68, mass n 334847; ( Conf 753/73, mass n 362989; ( Conf 2432/69, mass n 341922).*

L'accertamento della natura pubblica o privata di una determinata zona di terreno si risolve in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito, onde esso e sindacabile in Sede di legittimita non in se, come risultato delle valutazioni compiute, ma solo in via di controllo della correttezza logico-giuridica del ragionamento che a quel risultato ha condotto. ( V 1906/73, mass n 364966; ( V 2171/70, mass n 348320; ( Conf 3065/74, mass n 371522).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/1976, n. 1406
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1406
    Data del deposito : 21 aprile 1976

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