TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA ON e dell'avv. FRANCESCA SPANDRI nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUISA CP_1 C.F._2
RUSCONI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : Pronunciarsi sentenza di Parte_1 CP_1 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre Parte_2
- Assegnazione della casa familiare sita in Olginate, via Sant'Agnese n. 28, con tutto quanto l'arreda, alla signora Parte_2
- Regolamentazione del diritto di visita paterno a fine settimana alternati oltre a un giorno infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì), oltre a 15 giorni durante il periodo estivo e con suddivisione delle festività in forma alternata di anno in anno;
- Contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre Per_1 CP_1 nella misura di Euro 300,00 mensili, con decorrenza dal 15/12/2024, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT;
- Riconoscimento dell'intero assegno unico in favore della signora
[...]
Parte_2
- Suddivisione delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco al 50% tra i due genitori;
- Riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della signora
[...] di Euro 100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a far Parte_2 data dal 15/12/2024 sino al 15/08/2025;
- Suddivisione del mutuo relativo alla casa familiare al 50% tra i coniugi;
- Il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura intestata alla signora per Parte_2 la ristrutturazione della casa familiare graverà sulla signora er la somma di Parte_2
Euro 300,00 mensili, mentre la quota restante rimarrà a carico del sig. ; CP_1
- Spese integralmente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano di consensualizzare il procedimento alle condizioni sopra indicate e dichiarano espressamente che le stesse si intendono anche quali condizioni di divorzio congiunto.
I difensori chiedono che la causa venga trattenuta in decisione con pronuncia di sentenza di separazione alle condizioni sopra indicate e chiedono altresì che, decorso il termine di procedibilità della domanda, venga pronunciata sentenza di divorzio congiunto alle medesime condizioni, con rinuncia alle ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente formulate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Olginate il 18/02/1995 e dalla loro unione sono nati i figli il 13/05/1995, il Per_2 Per_3
29/07/2001 e il 07/05/2008. Per_1
Con ricorso per separazione giudiziale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con Persona_1 conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa, la regolamentazione degli incontri tra padre e figlio, la previsione di un assegno di mantenimento per sé in misura di € 200,00 mensili, la previsione di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di Per_1
€ 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con attribuzione dell'intero assegno unico alla madre, e ulteriori domande di contenuto economico.
La ricorrente ha altresì proposto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
pagina 2 di 5 Si è costituito in giudizio proponendo anch'egli domande di separazione CP_1 personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 assegnazione alla stessa della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la previsione di contributo al mantenimento del figlio a carico del padre in misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e la ripartizione dell'assegno unico tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente e ulteriori domande di contenuto economico.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse avanti al giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del 14/11/2024.
In tale sede le parti hanno raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento.
I procuratori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza di separazione personale alle condizioni in epigrafe riportate e, decorso il termine di procedibilità della domanda, la pronuncia di sentenza di divorzio congiunto alle medesime condizioni, con rinuncia alle ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente formulate.
Il Tribunale di Lecco, pertanto, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 745/2024 pubblicata il 05/12/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento.
Scaduto il termine assegnato, sono state depositate note scritte solo da il quale CP_1 ha chiesto la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni già concordate tra le parti;
non ha infatti depositato note scritte. Parte_1
Il giudice relatore, rilevato che, scaduto il termine assegnato per il deposito di note scritte, erano state depositate note scritte solo da parte di ha assegnato alle parti nuovo CP_1 termine per il deposito delle note.
Il provvedimento di assegnazione di nuovo termine per il deposito delle note è stato regolarmente comunicato a entrambe le parti;
tuttavia, anche alla scadenza del nuovo termine, CP_1 ha ribadito la richiesta di pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni già concordate tra le parti, mentre nulla è pervenuto da parte di Parte_1
Ritiene il Collegio che il mancato deposito delle note scritte da parte di Parte_1 non sia ostativo alla pronuncia di divorzio, richiesta da il mancato deposito delle CP_1 note sostitutive di udienza comporta infatti una sostanziale acquiescenza da parte di
[...] all'accordo già raggiunto in precedenza dalle parti e recepito dal Tribunale con la Parte_1 sentenza parziale con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, passata in giudicato.
pagina 3 di 5 In ogni caso, osserva il Collegio che l'eventuale dissenso manifestato da Parte_1 sarebbe irrilevante.
Il presente giudizio, infatti, a seguito del raggiungimento di un accordo fra le parti in merito alle condizioni di separazione e divorzio all'udienza del 14/11/2024, è divenuto congiunto, con conseguente applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “In tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (Cass., n. 19540/2018; Cass., n. 10463/2018; Cass., n. 6664/1998).
Nel caso di specie, peraltro, si deve ribadire che in ogni caso non ha Parte_1 fatto pervenire il proprio dissenso, ma ha semplicemente omesso di ribadire il consenso già manifestato all'udienza del 14/11/2024, quando le parti hanno espressamente e concordemente dichiarato di intendere le condizioni di separazione anche quali condizioni di divorzio congiunto.
Avendo richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 alle condizioni già concordate dai coniugi, espressamente qualificate da entrambe le parti come condizioni valevoli anche per il divorzio, può dunque essere pronunciata sentenza.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Olginate il 18/02/1995 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olginate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA ON e dell'avv. FRANCESCA SPANDRI nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUISA CP_1 C.F._2
RUSCONI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : Pronunciarsi sentenza di Parte_1 CP_1 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre Parte_2
- Assegnazione della casa familiare sita in Olginate, via Sant'Agnese n. 28, con tutto quanto l'arreda, alla signora Parte_2
- Regolamentazione del diritto di visita paterno a fine settimana alternati oltre a un giorno infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì), oltre a 15 giorni durante il periodo estivo e con suddivisione delle festività in forma alternata di anno in anno;
- Contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre Per_1 CP_1 nella misura di Euro 300,00 mensili, con decorrenza dal 15/12/2024, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT;
- Riconoscimento dell'intero assegno unico in favore della signora
[...]
Parte_2
- Suddivisione delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco al 50% tra i due genitori;
- Riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della signora
[...] di Euro 100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a far Parte_2 data dal 15/12/2024 sino al 15/08/2025;
- Suddivisione del mutuo relativo alla casa familiare al 50% tra i coniugi;
- Il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura intestata alla signora per Parte_2 la ristrutturazione della casa familiare graverà sulla signora er la somma di Parte_2
Euro 300,00 mensili, mentre la quota restante rimarrà a carico del sig. ; CP_1
- Spese integralmente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano di consensualizzare il procedimento alle condizioni sopra indicate e dichiarano espressamente che le stesse si intendono anche quali condizioni di divorzio congiunto.
I difensori chiedono che la causa venga trattenuta in decisione con pronuncia di sentenza di separazione alle condizioni sopra indicate e chiedono altresì che, decorso il termine di procedibilità della domanda, venga pronunciata sentenza di divorzio congiunto alle medesime condizioni, con rinuncia alle ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente formulate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Olginate il 18/02/1995 e dalla loro unione sono nati i figli il 13/05/1995, il Per_2 Per_3
29/07/2001 e il 07/05/2008. Per_1
Con ricorso per separazione giudiziale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con Persona_1 conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa, la regolamentazione degli incontri tra padre e figlio, la previsione di un assegno di mantenimento per sé in misura di € 200,00 mensili, la previsione di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di Per_1
€ 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con attribuzione dell'intero assegno unico alla madre, e ulteriori domande di contenuto economico.
La ricorrente ha altresì proposto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
pagina 2 di 5 Si è costituito in giudizio proponendo anch'egli domande di separazione CP_1 personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 assegnazione alla stessa della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la previsione di contributo al mantenimento del figlio a carico del padre in misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e la ripartizione dell'assegno unico tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente e ulteriori domande di contenuto economico.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse avanti al giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del 14/11/2024.
In tale sede le parti hanno raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento.
I procuratori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza di separazione personale alle condizioni in epigrafe riportate e, decorso il termine di procedibilità della domanda, la pronuncia di sentenza di divorzio congiunto alle medesime condizioni, con rinuncia alle ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente formulate.
Il Tribunale di Lecco, pertanto, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 745/2024 pubblicata il 05/12/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento.
Scaduto il termine assegnato, sono state depositate note scritte solo da il quale CP_1 ha chiesto la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni già concordate tra le parti;
non ha infatti depositato note scritte. Parte_1
Il giudice relatore, rilevato che, scaduto il termine assegnato per il deposito di note scritte, erano state depositate note scritte solo da parte di ha assegnato alle parti nuovo CP_1 termine per il deposito delle note.
Il provvedimento di assegnazione di nuovo termine per il deposito delle note è stato regolarmente comunicato a entrambe le parti;
tuttavia, anche alla scadenza del nuovo termine, CP_1 ha ribadito la richiesta di pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni già concordate tra le parti, mentre nulla è pervenuto da parte di Parte_1
Ritiene il Collegio che il mancato deposito delle note scritte da parte di Parte_1 non sia ostativo alla pronuncia di divorzio, richiesta da il mancato deposito delle CP_1 note sostitutive di udienza comporta infatti una sostanziale acquiescenza da parte di
[...] all'accordo già raggiunto in precedenza dalle parti e recepito dal Tribunale con la Parte_1 sentenza parziale con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, passata in giudicato.
pagina 3 di 5 In ogni caso, osserva il Collegio che l'eventuale dissenso manifestato da Parte_1 sarebbe irrilevante.
Il presente giudizio, infatti, a seguito del raggiungimento di un accordo fra le parti in merito alle condizioni di separazione e divorzio all'udienza del 14/11/2024, è divenuto congiunto, con conseguente applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “In tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (Cass., n. 19540/2018; Cass., n. 10463/2018; Cass., n. 6664/1998).
Nel caso di specie, peraltro, si deve ribadire che in ogni caso non ha Parte_1 fatto pervenire il proprio dissenso, ma ha semplicemente omesso di ribadire il consenso già manifestato all'udienza del 14/11/2024, quando le parti hanno espressamente e concordemente dichiarato di intendere le condizioni di separazione anche quali condizioni di divorzio congiunto.
Avendo richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 alle condizioni già concordate dai coniugi, espressamente qualificate da entrambe le parti come condizioni valevoli anche per il divorzio, può dunque essere pronunciata sentenza.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Olginate il 18/02/1995 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olginate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5