Cass. civ., sez. II, sentenza 13/12/2023, n. 34870
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Sentenza 13 dicembre 2023

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In tema di compenso per l'attività di progettazione di opera pubblica, i minimi tariffari inderogabili previsti dall'art. 17 della l. n. 109 del 1994 non sono suscettibili di applicazione retroattiva agli incarichi professionali conferiti da enti pubblici con convenzioni concluse prima dell'entrata in vigore della detta legge, sia in quanto tale disposizione non contiene norme d'interpretazione autentica, sia in quanto i requisiti di forma e sostanza, e in generale di validità, di un contratto sono regolati dalla legge del tempo in cui lo stesso è concluso.

La regola dell'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica ai soli incarichi professionali privati e non opera, pertanto, in relazione agli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto l'art. 6 della l. n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della l. n. 340 del 1976, che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/12/2023, n. 34870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34870
    Data del deposito : 13 dicembre 2023

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