Sentenza 13 dicembre 2023
Massime • 2
In tema di compenso per l'attività di progettazione di opera pubblica, i minimi tariffari inderogabili previsti dall'art. 17 della l. n. 109 del 1994 non sono suscettibili di applicazione retroattiva agli incarichi professionali conferiti da enti pubblici con convenzioni concluse prima dell'entrata in vigore della detta legge, sia in quanto tale disposizione non contiene norme d'interpretazione autentica, sia in quanto i requisiti di forma e sostanza, e in generale di validità, di un contratto sono regolati dalla legge del tempo in cui lo stesso è concluso.
La regola dell'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica ai soli incarichi professionali privati e non opera, pertanto, in relazione agli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto l'art. 6 della l. n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della l. n. 340 del 1976, che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/12/2023, n. 34870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34870 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro FINTECNA FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI SPA, già INFRASUD PROGETTI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D'AREZZO, N. 18, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAGRI' che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. FELICE MA Presidente LAVORO AUTONOMO Dott. MILENA FALASCHI Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere Ud. 30/11/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. REMO CAPONI Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 34870 Anno 2023 Presidente: MA FELICE Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 13/12/2023 Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 2 Avverso la SENTENZA della Corte d'Appello DI NAPOLI n. 553/2017 depositata il 07/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. CO MI che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
uditi gli avvocati ANNARITA DI BATTISTA per il ricorrente e AL DE IT IS per la controricorrente che hanno insistito nelle rispettive richieste di cui agli atti;
FATTI DI CAUSA 1. La Società per azioni AS RO lnfratecna proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 1.464.802.626, oltre interessi e spese della procedura, in favore dell'architetto UE AR a titolo di compensi per l'attività professionale di progettazione architettonica ed esecutiva di vari edifici dell'Università di Campobasso. 2. UE AR si costituiva in giudizio e, contestava analiticamente tutti i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. 2.1 Nel corso del giudizio la società opponente veniva incorporata nella Nuova Medond s.p.a., a sua volta incorporata da lritecna s.p.a.., che modificava la propria denominazione in NA s.p.a. 3. Il Tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione. In particolare, rilevava che l'opposto non poteva invocare l'inderogabilità dei minimi tariffari, per essere la committente un ente pubblico e per essere l'opera da realizzarsi un'opera pubblica Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 3 e, si riportava agli esiti della consulenza tecnica di ufficio, secondo cui il giusto compenso spettante all'opposto era pari a lire 799.237.000 pari a euro 412.n1,50 , oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 20/09/1993, detratti gli acconti ricevuti, e metà delle spese processuali per complessivi euro 4.315,01, oltre IVA e CPA e spese generali. 4. NA PA proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. UE AR si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale. 6. La Corte d’Appello con sentenza non definitiva accoglieva per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, dichiarava l'inesigibilità dell'integrale compenso richiesto dal AR per le opere a lui affidate con la convenzione del 13/02/1991 ma non realizzate, in difetto di finanziamento, dichiarava altresì la validità della convenzione del 1991 e rigettava l'appello incidentale limitatamente alla domanda diretta alla conferma del decreto ingiuntivo. Secondo il giudice del gravame, doveva esaminarsi la convenzione del 13/02/1991 che il Giudice di primo grado aveva omesso del tutto di considerare. Tale convenzione era stata stipulata da lnfrasud RO s.p.a., quale concessionaria dell'Università desti studi del SE come da convenzione del 07/07/1989 e, dunque, in nome proprio ma come mero organo indiretto della pubblica amministrazione, sicché solo alla concessionaria erano riferibili gli effetti delle attività svolte in esecuzione della convenzione del 07/07/1989 (cfr. Cass. Ctv. n. 2616112007· n. 11830/2009). Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 4 La AS progetti s.p.a. e gli architetti Massimo Pica RR e UE AC avevano stabilito un compenso pari all'1,6% dell'importo dei lavori, contabilizzati con l'applicazione dei prezzi unitari depurati del ribasso d'asta e maggiorati dell'eventuale revisione prezzi, riconosciuti alle imprese esecutrici per le opere oggetto di contabilizzazione. Lo 0,6% doveva essere diviso fra i componenti dell'intero gruppo di lavoro e l’1% tra il progettista e le società chiamate a collaborare alla stesura grafica. Le parti avevano definito il compenso omnicomprensivo ed avevano escluso espressamente l'applicazione degli artt. 18, 4, 6 e 7 della tariffa. Per le attività inerenti il primo stralcio degli edifici di Agraria era previsto il pagamento del compenso, detratto una prima rata di acconto già corrisposta pari a lire 10.000.000 per il AR, secondo le seguenti modalità: all’intervenuta disponibilità del finanziamento 70% del compenso spettante per lo stralcio determinato sulla base dell'importo approvato dei lavori a base d'asta, le successive rate in misura proporzionale ai pagamenti effettuati a favore dell'impresa esecutrice e al saldo successivamente all'approvazione del collaudo da parte degli enti preposti entro quindici giorni dall'avvenuto accredito del compenso concessorio. Per gli ulteriori lotti, le parti prevedevano il pagamento del compenso con le seguenti modalità: all'atto della formale richiesta del progetto un acconto pari al 20% del compenso presunto spettante per lo stralcio, determinato provvisoriamente sulla base dell'importo dei lavori indicato dalla scrivente società, alla consegna del progetto un ulteriore acconto del 20%. Un acconto del 30% al momento dell'approvazione del progetto in linea tecnica ed Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 5 economica da parte della concedente università e del Provveditorato Regionale delle opere pubbliche e della disponibilità del finanziamento, ulteriori rate in corso d'opera in misura proporzionale ai pagamenti effettuati in favore dell'impresa esecutrice e la rata di saldo successivamente all'approvazione del collaudo da parte degli enti preposti. Le parti prevedevano anche il riconoscimento integrale del compenso solo sull'ammontare delle opere effettivamente realizzate e la limitazione del compenso ai primi acconti (punti 1 e 2) per le opere non eseguite per la mancata concessione dei finanziamenti. La Corte di Appello evidenziava l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla difesa del AR sul presupposto della violazione della disciplina dei minimi tariffari, del principio di buona fede della normativa in materia di termine condizione. La Corte territoriale evidenziava che nella giurisprudenza di legittimità si era consolidato l’orientamento circa la validità della condizione così come della deroga ai minimi tariffari. Tali clasuole dovevano considerarsi espressione dell’autonomia negoziale delle parti, e non si ponevano in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 340, come interpretata autenticamente dall'art.6, primo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 404, normativa cui aveva fatto seguito l’art. 4, comma 12 bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155. Tali norme non avevano natura imperativa, essendo poste a tutela di un interesse di categoria e non di un interesse generale detta collettività. Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 6 La complessiva lettura della convenzione consentiva di ritenere sussistente nel caso di specie, almeno limitatamente alla concessione dei finanziamenti e alla concreta realizzazione delle opere, una condizione. Infatti, erano disciplinati in modo particolarmente dettagliato i tempi dell'adempimento con riferimento ad un serie di eventi predeterminati quali il collaudo, che chiaramente configuravano dei meri termini di adempimento, stabilivano che il compenso in relazione a ciascun intervento non sarebbe stato in nessun caso integralmente dovuto per le opere o parti di esse non effettivamente realizzate per mancata concessione dei finanziamenti e che, in mancanza della realizzazione, il compenso sarebbe stato limitato ad alcuni acconti. La volontà perseguita, tenuto conto della premessa contenuta nella convenzione circa la necessità di procedere per successivi stralci funzionali del progetto di massima, in considerazione dell'esistenza di un finanziamento solo parziale, era chiara: ancorare la corresponsione dell’intero onorario come pattuito al verificarsi di un evento incerto quale la concessione del finanziamento e la concreta realizzazione delle opere. Una volta qualificata la natura della clausola e ritenuta la sua validità, doveva escludersi un comportamento in violazione del principio di buona fede da parte della società appellante mancando del tutto la prova di tale circostanza. Infine, meritava accoglimento anche il secondo motivo di appello formulato dall'appellante principale e concernente la liquidazione di un compenso maggiore rispetto a quello pattuito con la convenzione del 13/02/1991 per le opere affidate al AR con Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 7 la predetta convenzione a cagione dell’applicazione delle tariffe professionali. Come già detto, l'onorario era espressione dell'autonomia negoziale delle parti, e non si poneva in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari. 6.1 La Corte d'Appello, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio in ordine ai motivi di appello incidentale proposti in via gradata, ritenendo necessario convocare a chiarimenti il consulente tecnico. 6.2 UE AR all’udienza del 30 gennaio 2014 faceva riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva. 7. La Corte d'Appello, con la sentenza definitiva, evidenziava che all'esito della fase precedente consulente tecnico di ufficio si aveva apportato delle correzioni al primo elaborato in relazione alla percentuale spettante all'appellato per le opere non eseguite e alla ripartizione delle somme liquidate a titolo di onorario fra i tecnici incaricati e le società di supporto. Secondo la ricostruzione del consulente in applicazione della convenzione sul primo stralcio degli edifici di agraria spettava all'appellato una percentuale dello 0,20% e all'appellato e alla Medea s.r.l. una percentuale dell'1,%, sul primo stralcio degli edifici di scienze economiche e sociali spettava all'appellato e alla Medea s.r.l. una percentuale dell'1,30%, sul secondo stralcio degli edifici di agraria spettava all'appellato una percentuale dello 0,30 %, sul secondo stralcio degli edifici di scienze economiche e sociali spettava all' appellato e alla Medea s.r.l. una percentuale dell'1,30% e sugli edifici amministrativi e sulla centrale tecnologica generale spettava all'appellato una percentuale dello 0,30 %. Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 8 Le opere non realizzate secondo il consulente tecnico di ufficio tenuto conto delle superfici di cui all'allegato n.11 prodotto dalla parte appellata ammontavano alla somma da liquidarsi in favore dell'appellato e della s.r.l. Medea pari a lire 621.555.855 ossia ad euro 321.006,79. La soluzione adottata dal consulente tecnico di ufficio appariva alla Corte d’appello quella maggiormente conforme al dettato della convenzione stipulata fra le parti e al contenuto delle prove raccolte. Difatti l'onorario concerneva opere progettate, ma mai concretamente eseguite e finanziate e andava determinato non in considerazione delle superfici degli edifici e del costo unitario al metro quadro desunto dalla contabilità a consuntivo delle opere similari realizzate o con il ricorso a criteri similari, quanto piuttosto sulla base dell’importo dei lavori indicato dalla società conferente e risultante dal preventivo particolareggiato ed in mancanza dei preventivi particolareggiati redatti da lnfrasud corretto appariva il riferimento agli importi delle opere indicate nelle distinte allegate alle fatture di acconto pagate al professionista. Il suddetto compenso complessivamente spettante all'appellato e della s.r.l. Medea, pari a lire 621.555.855 (euro 321.006,79) secondo la convenzione doveva essere diviso fra i componenti del gruppo di progettazione per lo 0,6% e la residua parte dell'1 % tra il progettista che aveva assunto la responsabilità della perfetta redazione grafica e la società che aveva collaborato alla stesura grafica. La successiva parte della sentenza avente ad oggetto la legittimazione dell’arch. AR a proporre domanda anche per la s.r.l. Medea non rileva ai fini del presente giudizio di legittimità. Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 9 9. UE FA ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le suddette sentenze della Corte d’Appello di Napoli. 10. NA PA ha resistito con controricorso. 11. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 12. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione della legge 1° marzo 1986 n. 64; violazione e falsa applicazione della delibera CIPE 29.12.1986 (strumento attuativo della L. 64/1986); violazione del principio lex specialis derogat lex generalis in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente censura le decisioni impugnate nella parte in cui le stesse hanno ritenuto inapplicabili al caso di specie, le tariffe professionali, definite derogabili, laddove la citata legge speciale n. 64/1986 e la relativa normativa di attuazione ne riconoscono, invece, la piena operatività e vincolatività con riferimento ai lavori pubblici approvati ai sensi e per la finalità di cui alla medesima normativa speciale. La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della necessità di applicare la legge speciale dettata in materia di interventi straordinari per il mezzogiorno e la successiva deliberazione del Cipe del 29 dicembre 1986 con la quale era stato approvato il primo piano annuale di attuazione dell'intervento straordinario. In tale delibera si prevedeva espressamente che i corrispettivi per le progettati non di massima di esecutiva dovranno essere calcolati Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 10 sulla base delle tariffe professionali vigenti all'epoca della convenzione. La legge numero 64 del 1986 dettato in materia di intervento straordinario per il mezzogiorno, in quanto legge speciale dovrebbe prevalere rispetto alla disciplina generale che prevede la derogabilità dei minimi tariffari nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. 1.2 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo, deve ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità per novità della questione dell’applicabilità della legge n. 64 del 1986 e della successiva delibera CIPE del 29 dicembre 1986 formulata dalla controricorrente. Il ricorrente nella memoria sostiene di aver sollevato la questione nella comparsa di risposta e appello incidentale e riporta il relativo passo di tale atto, specificando di averne indicato erroneamente un altro nel ricorso (comparsa di risposta e appello incidentale del 26 settembre 2007 anziché comparsa di risposta e appello incidentale del 9 novembre 2004). Tuttavia, proprio dalla lettura dell’atto richiamato dal ricorrente, emerge come la questione sollevata con il presente motivo di ricorso circa la necessaria applicazione della legge n. 64 del 1986 e della delibera CIPE 29 dicembre 1986 effettivamente non sia stata mai sollevata nel corso del giudizio di merito. In ogni caso, in diPArte il suddetto profilo di inammissibilità per novità della censura, deve evidenziarsi che la normativa richiamata non prevede affatto l’inderogabilità delle tariffe professionali e la nullità dei patti in deroga alle stesse stipulati tra professionista e committente, Ne consegue che l’applicabilità della suddetta normativa non assume alcuna rilevanza in relazione alla Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 11 dedotta invalidità delle clausole della convenzione con le quali le parti hanno stabilito il compenso professionale per la progettazione delle opere in oggetto. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione della legge 11.02.1994 n. 109, art. 17, comma 14 - quater (Legge quadro· in materia di lavori pubblici) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente censura la decisione di ritenere derogabili le tariffe professionali, e, quindi, valide le clausole contrattuali derogatorie delle stesse in violazione della legge citata in rubrica che, al contrario, stabilisce la nullità di ogni patto contrario. Infatti, anche se la suddetta norma è stata approvata dopo la stipula della convenzione che risale al 1991, la stessa sarebbe comunque applicabile sulla base del principio secondo il quale nella determinazione dei compensi per l’attività professionale deve applicarsi la tariffa vigente al momento della liquidazione, sicché in tale momento, ai sensi delle norme indicate, i minimi tariffari erano inderogabili e i patti contrari nulli. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. La legge invocata dal ricorrente è successiva alla stipula della convenzione che risale al 1991 quando era consentita la derogabilità dei minimi tariffari. Il principio cui fa riferimento il ricorrente è stato affermato prevalentemente con riferimento alla liquidazione giudiziale delle spese processuali dovute per l’attività professionale dell’avvocato quando la stessa sia proseguita per un lungo arco temporale. In tali casi si è ritenuto che l’attività professionale non potesse frammentarsi in relazione ai singoli periodi di attività ma dovesse Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 12 considerarsi unitariamente al momento in cui la stessa è definitivamente cessata. In proposito basti citare la seguente pronuncia: In tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. (Sez. L, Sentenza n. 27233 del 26/10/2018, Rv. 651261 - 01) Il ricorrente cita un precedente che riguardava la tariffa professionale dei geometri (Sez. 2, Sentenza n. 16581 del 2012) ma in quel caso la Corte si è limitata ad evidenziare che l’allora ricorrente non aveva censurato la ratio decidendi della sentenza di appello nella quale, invece, si affermava che la liquidazione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti al momento del completamento dell'attività professionale e che per questo motivo aveva negato l’applicabilità di quelle intervenute successivamente. Ad ogni modo ciò che rileva è che nel caso in esame il ricorrente non si limita a chiedere di applicare la tariffa professionale all’attività che asseritamente si sarebbe completata nel 1998 al momento del collaudo delle opere realizzate, ma per arrivare a tale risultato chiede di applicare retroattivamente l’art. 17, comma 14-quater, (comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 13 novembre 1998, n. 415) al fine di dichiarare la nullità della clausola della convenzione del 1991 che aveva stabilito un compenso professionale per la progettazione dei lavori in deroga alle tariffe professionali. La norma ora citata (abrogata sin dal 2006 ) ha previsto che: I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14- bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Tale norma, tuttavia, non può che essere interpretata e applicata conformemente al precetto di cui all'art. 11, primo comma delle preleggi, nel senso che essa dispone solo per l'avvenire, attesa l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà d'interpretazione autentica del precedente art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 340, già oggetto peraltro di altra norma di interpretazione autentica nel senso che l’inderogabilità deve essere limitata ai soli rapporti tra privati. L’introduzione di una nuova categoria di nullità, infatti, non può determinare retroattivamente l’invalidità di negozi stipulati prima della sua entrata in vigore. I requisiti di forma e di sostanza e in generale di validità di un contratto sono regolati dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso (ex plurimus Sez. 3, Sent. n. 3340 del 2001). Dunque, le norme che prevedono la nullità di patti contrattuali non sono Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 14 retroattive, salvo che il legislatore espressamente disponga altrimenti e ciò risulti ragionevole e, dunque, compatibile con la Costituzione. L'irretroattività della norma fa sì che non possa operare neanche la previsione della sostituzione della clausola nulla con l’applicazione delle tariffe professionali (Sez. 1, Sent. n. 28302 del 2005). Il suddetto principio vale anche per il caso contrario del contratto nullo al momento della sua stipulazione, allorché vi sia abrogazione della norma che lo rendeva invalido. A tal proposito si è detto, infatti, che: In base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, l'illiceità (e la conseguente invalidità) del contratto deve essere riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione e, pertanto, il negozio giuridico nullo all'epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore (ex plurimis Sez. 1, Sent. n. 1877 del 1995). In conclusione, prima dell'entrata in vigore di detta legge (nel 1998 e non nel 1994 come dedotto nel ricorso), deve ritenersi legittima la clausola della convenzione che ha stabilito un compenso per le prestazione professionale relativa alla progettazione delle opere pubbliche in esame in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari, così come è legittima la previsione che condiziona il riconoscimento del compenso per la redazione dei Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 15 progetti all’effettivo finanziamento e alla effettiva realizzazione dell’opera, limitando il compenso in caso contrario agli acconti già versati. Una volta esclusa l’applicabilità della norma invocata dal ricorrente e con riferimento alla normativa applicabile ratione temporis, pertanto, deve ribadirsi il principio espresso anche di recente da questa Corte secondo cui: La regola dell'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica ai soli incarichi professionali privati e non opera, pertanto, in relazione agli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto l'art. 6 della l. n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della l. n. 340 del 1976, che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati (Sez. 1 - , Ordinanza n. 22482 del 24/09/2018, Rv. 650755 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: OM valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti. La censura è in parte ripetitiva di quella formulata con il primo motivo. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata per non aver il Giudice del merito tenuto conto della previsione della legge n. 64/1986, della delibera CIPE di attuazione della stessa e della convenzione quadro sottoscritta tra Università degli Studi del SE e NA s.p.a. (già AS RO s.p.a) normativa di carattere pubblicistico dalla cui applicazione quale dovrebbe derivare l’applicazione delle tariffe professionali nella determinazione del compenso spettante al professionista. Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 16 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: OM valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente censura le impugnate decisioni per avere le stesse omesso di considerare che, come previsto nella convenzione quadro Università degli Studi - NA s.p.a. (già AS RO), il Provveditorato OO.PP, nel rispetto delle competenze proprie dell'organo regionale dello Stato (ex lege n. 883/1965) aveva operato la valutazione e liquidazione secondo tariffa delle parcelle relative alla attività prestata dal ricorrente. 4.1 Il terzo e quarto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondato il terzo e inammissibile il quarto. Con riferimento alla possibilità di derogare ai minimi tariffari non può che richiamarsi quanto detto in riferimento alle ragioni di infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso. Il ricorrente, oltre a richiamare nuovamente la legge n. 64 del 1986 e la delibera CIPE, fa riferimento alla convenzione quadro stipulata tra l’Università del SE e la concessionaria cui aveva fatto un rapido cenno anche nel primo motivo. In tale convenzione era previsto che l’Università doveva corrispondere alla concessionaria, in acconto, un importo pari al compenso professionale per il progetto di massima ed esecutivo calcolato e corrisposto secondo la tariffa professionale vigente. Questo sarebbe il fatto storico oggetto di discussione tra le parti non considerato nella sentenza impugnata. La censura sotto questo profilo è inammissibile in quanto la convenzione del 1989 non assume alcuna rilevanza nella fattispecie Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 17 riguardando il diverso rapporto intercorrente tra l’Università del SE e la società controricorrente concessionaria dei lavori e non può certo invalidare la successiva convenzione stipulata nel 1991 dalla concessionaria con il ricorrente. La convenzione quadro richiamata dal ricorrente, infatti, regola i rapporti tra Università del SE e concessionaria e non ha alcun effetto rispetto al contratto intercorso tra le parti del giudizio, tantomeno per inferirne l’inderogabilità delle tariffe professionali e l’invalidità delle clausole che liberamente le parti hanno stipulato al fine di stabilire i compensi professionali. Lo stesso deve affermarsi in relazione al parere favorevole circa gli oneri di progettazione espresso dal Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per il SE che certamente non costituisce un fatto decisivo per la soluzione della controversia non essendo idoneo ad inficiare la ratio della decisione fondata invece sull’applicazione di quanto stabilito convenzionalmente tra le parti. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1359 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. Si censurano le pronunce impugnate per aver, in violazione delle norme indicate in rubrica, ritenuto che alcun addebito in tema di violazione della norma di buona fede, in pendenza della condizione, potesse essere riscontrato nella condotta della NA s.p.a, concessionaria dei lavori affidati al ricorrente stesso. In realtà il comportamento di NA era stato assolutamente contrario alla buona fede. La concessionaria, infatti, aveva agito in palese violazione degli obblighi assunti in sede di convenzione quadro in quanto l'Università non aveva mai richiesto l'esecuzione di alcune attività (secondo lotto facoltà agraria e uffici centrale Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 18 tecnologica), e ne aveva sottoposto a quest'ultima il relativo progetto pure eseguito su incarico della stessa dal professionista ai fini dell'erogazione del finanziamento. Tale condotta omissiva costituirebbe, a parere del ricorrente, una palese violazione del principio di buonafede di cui all'articolo 1358 c.c. correlata anche alla mancata presentazione della richiesta del finanziamento o alla trasmissione del progetto. Anche sotto il profilo dell'onere della prova il ricorrente doveva solo provare la fonte del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte che invece era tenuta a provare l'esatto adempimento. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all' art. 360, co. l n. 4 c.p.c. manifesta ed irriducibile contraddittorietà ed illogicità della motivazione per aver la Corte di merito, con motivazione contraddittoria ed incomprensibile e, quindi, assente, ritenuto non provata la violazione degli obblighi di buona fede da parte della NA S.p.a. La censura è in parte ripetitiva della precedente ed è formulata sotto il profilo della contraddittorietà e apparenza della motivazione soprattutto in relazione alla diversità tra quanto pattuito tra concessionaria e concedente e quanto progettato in modo autonomo. 6.1 Il quinto e il sesto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibile il quinto e infondato il sesto. La Corte d'Appello ha ampiamente motivato dapprima sulla natura della clausola che prevedeva il pagamento solo degli acconti per i progetti non eseguiti per mancata concessione dei Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 19 finanziamenti, qualificandola come condizione potestativa mista e poi sulla insussistenza della violazione della buona fede in pendenza della condizione per la presunta mancata attivazione da parte della concessionaria per ottenere i finanziamenti dei progetti o per la mancata trasmissione all’Università. La Corte d'Appello ha evidenziato che la violazione della buona fede era dedotta dal AR solo sulla base di un documento dal quale risultava che l’Università non aveva mai chiesto la progettazione esecutiva del secondo lotto della facoltà di agraria. La Corte d'Appello ha ritenuto che il suddetto documento si ponesse in contrasto con quanto pattuito tra l’università e la società AS RO. Secondo la corte territoriale, infatti, gli elementi probatori versati agli atti non consentivano di ritenere sussistente una violazione del generale principio di buona fede che deve permeare la condotta delle parti in sede di trattativa formazione d’esecuzione del contratto. L’università degli studi del SE infatti aveva affidato alla AS RO l’esecuzione in regime di concessione di tutti i compiti di tutte le attività per la realizzazione per stralci successivi in relazione al flusso dei finanziamenti acquisiti della struttura accademica, veniva rimessa alla concessionaria la predisposizione di stralci esecutivi del progetto generale in funzione del reperimento della copertura finanziaria si prevedeva anche la predisposizione da parte della concessionaria del progetto urbanistico e generale delle opere con proposta di suddivisione in lotti. Dunque, sulla base della ricostruzione complessiva del rapporto tra l’Università degli studi del SE e la società AS RO la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere un rischio Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 20 condiviso concernente la possibilità della mancata realizzazione delle opere per difetto di finanziamento e la sussistenza di ampi poteri affidati alla concessionaria tali da legittimare l'avvio di attività di progettazione in modo autonomo nel rispetto delle esigenze del concedente riportato in allegato alla convenzione. 6.2 Sulla scorta della motivazione ora riportata deve affermarsi in primo luogo la manifesta infondatezza della censura di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014). Per motivazione apparente la giurisprudenza di questa Corte ricomprende anche le ipotesi in cui la stessa non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. Nella Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 21 specie, invece, il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata è chiarissimo, oltre che condivisibile. La motivazione, come riportata, è ampia e approfondita e contiene una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico sul quale si fonda la decisione. 6.3 Quanto alla censura di violazione di legge di cui al quinto motivo, la stessa è inammissibile risolvendosi in una inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie, in particolare della nota del 1995 dell’Università, per affermare la violazione degli obblighi di buona fede in pendenza della condizione. La Corte territoriale, come si è detto, è giunta alla conclusione opposta con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Non può che ribadirsi che la valutazione sulla sussistenza della buona fede - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. La complessiva censura proposta dal ricorrente con il quinto motivo si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 22 apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili, giacché - a fronte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell'iter logico e deduttivo seguito. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile;
ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2018 n.7856 sez. S2 - ud. 30/11/2023 23 versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 7000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione </PAn>