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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 2900/2025 R.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
Il Tribunale di Busto Arsizio, II ^ Sez. Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Lualdi Presidente
Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. IA NA Ballarini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA in ordine al reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da
(P.iva/CF Parte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato elettivamente presso P.IVA_1
l'indirizzo pec dell'Avv. BORLONE PAOLO GIULIO LUIGI che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RECLAMANTE
CONTRO
CP_1
RECLAMATA CONTUMACE
Controparte_2
CP_3
RZ RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Il corrente in , via S'Anna nr. 24, creditore procedente Parte_1 Pt_1 nella procedura esecutiva 1377/2025 R.Es., ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione in data 18.7.2025 ha estinto la predetta procedura esecutiva per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 497 cpc per il deposito dell'istanza di assegnazione.
Secondo il l'impugnata ordinanza sarebbe illegittima poiché il giudice Parte_1 dell'esecuzione non ha considerato che il termine di perfezionamento della notificazione dell'atto di pignoramento (25 maggio 2025) – termine da cui decorrono i 45 giorni previsti dall'art. 497 cpc per il deposito dell'istanza di assegnazione - ricadeva in un giorno festivo e segnatamente la domenica, con conseguente proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo secondo quanto previsto dall'art. 155 cpc.
Pertanto, sempre secondo parte reclamante, considerando quale dies a quo il 26 maggio 2025, il termine ultimo per il deposito dell'istanza di assegnazione coinciderebbe con il 10 luglio
2025. Avendo il Condominio depositato l'istanza di assegnazione proprio in data 10 luglio
2025 il provvedimento di estinzione sarebbe illegittimo.
Con provvedimento del 19.08.2025 il giudice relatore ha disposto la notifica del reclamo al debitore e ai terzi pignorati. La notifica richiesta risulta essere stata regolarmente effettuata sia al debitore che ai terzi pignorati. Parte debitrice nulla ha articolato o dedotto, mentre
[...] si è costituita rimettendosi alla decisione del Tribunale e richiamando la CP_4 dichiarazione resa ex art. 547 cpc
**** **** ****
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Non è contestato che l'istanza di assegnazione che parte creditrice era tenuta a depositare nel termine di 45 giorni decorrenti dal perfezionamento della notifica del pignoramento1 è stata depositata in data 10 luglio 2025.
Quanto al momento di perfezionamento della notificazione dell'atto di pignoramento nei confronti di parte debitrice2, si osserva che il ha proceduto a notificare l'atto di Parte_1
pignoramento presso la residenza della debitrice ai sensi degli art. 138 e ss cpc.
Non essendo la debitrice reperibile presso l'indirizzo di residenza, l'ufficiale giudiziario, conformemente a quanto previsto dall'art. 140 cpc, ha depositato copia dell'atto nel Comune di residenza, lasciato il necessario avviso e spedito la raccomandata informativa nr.
66859071152-2 il 15.5.2025.
Conseguentemente, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato, la notificazione risulta essersi perfezionata decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa, ossia il 25 maggio 2025.
Si osserva al riguardo che in materia di notificazioni di atti processuali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., la notifica effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.
Dunque, secondo quanto previsto dall'art. 140 cpc, la notificazione si perfeziona, una volta compiti tutti i necessari adempimenti previsti dalla predetta norma, con il mero decorso del termine di dieci giorni, poiché alla scadenza di tale termine si può parlare di legale conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Nessuna proroga è ipotizzabile.
Inoltre, tale termine non è soggetto alla disciplina dettata dall'art. 155 cpc, quarto comma, cpc, non trattandosi di termine processuale.
Il reclamo proposto va pertanto respinto, atteso che il dies ad quem per il deposito dell'istanza di assegnazione, computando il termine di 45 giorni da quando la notifica dell'atto di pignoramento risulta essersi perfezionata (25 maggio 2025), coincideva con il 9 luglio 2025, mentre parte reclamante ha depositato la propria istanza solo in data 10 luglio 2025.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione proposta sussistono i presupposti per porre a carico della parte reclamante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dal
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
RIGETTA il reclamo
DICHIARA che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2012 e che pertanto parte la reclamante è tenuta a versare un CP_6 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Busto Arsizio, così deciso nella Camera di Consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa IA NA Ballarini Dr. Marco Lualdi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con sentenza datata 24.7.2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto che il deposito dell' istanza di vendita- assegnazione nel pignoramento promosso ex art. 492 bis cpc debba avvenire come accade per il pignoramento immobiliare, entro 45 giorni dalla notificazione del pignoramento, atteso che da tale momento ha inizio l'esecuzione forzata disciplinata dall'art. 492 bis cpc. 2 Ai terzi pignorati, e l'atto di pignoramento risulta essere stato notificato in epoca precedente CP_2 CP_5 alla notifica a parte debitrice e precisamente in data 6 maggio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
Il Tribunale di Busto Arsizio, II ^ Sez. Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Lualdi Presidente
Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. IA NA Ballarini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA in ordine al reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da
(P.iva/CF Parte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato elettivamente presso P.IVA_1
l'indirizzo pec dell'Avv. BORLONE PAOLO GIULIO LUIGI che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RECLAMANTE
CONTRO
CP_1
RECLAMATA CONTUMACE
Controparte_2
CP_3
RZ RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Il corrente in , via S'Anna nr. 24, creditore procedente Parte_1 Pt_1 nella procedura esecutiva 1377/2025 R.Es., ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione in data 18.7.2025 ha estinto la predetta procedura esecutiva per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 497 cpc per il deposito dell'istanza di assegnazione.
Secondo il l'impugnata ordinanza sarebbe illegittima poiché il giudice Parte_1 dell'esecuzione non ha considerato che il termine di perfezionamento della notificazione dell'atto di pignoramento (25 maggio 2025) – termine da cui decorrono i 45 giorni previsti dall'art. 497 cpc per il deposito dell'istanza di assegnazione - ricadeva in un giorno festivo e segnatamente la domenica, con conseguente proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo secondo quanto previsto dall'art. 155 cpc.
Pertanto, sempre secondo parte reclamante, considerando quale dies a quo il 26 maggio 2025, il termine ultimo per il deposito dell'istanza di assegnazione coinciderebbe con il 10 luglio
2025. Avendo il Condominio depositato l'istanza di assegnazione proprio in data 10 luglio
2025 il provvedimento di estinzione sarebbe illegittimo.
Con provvedimento del 19.08.2025 il giudice relatore ha disposto la notifica del reclamo al debitore e ai terzi pignorati. La notifica richiesta risulta essere stata regolarmente effettuata sia al debitore che ai terzi pignorati. Parte debitrice nulla ha articolato o dedotto, mentre
[...] si è costituita rimettendosi alla decisione del Tribunale e richiamando la CP_4 dichiarazione resa ex art. 547 cpc
**** **** ****
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Non è contestato che l'istanza di assegnazione che parte creditrice era tenuta a depositare nel termine di 45 giorni decorrenti dal perfezionamento della notifica del pignoramento1 è stata depositata in data 10 luglio 2025.
Quanto al momento di perfezionamento della notificazione dell'atto di pignoramento nei confronti di parte debitrice2, si osserva che il ha proceduto a notificare l'atto di Parte_1
pignoramento presso la residenza della debitrice ai sensi degli art. 138 e ss cpc.
Non essendo la debitrice reperibile presso l'indirizzo di residenza, l'ufficiale giudiziario, conformemente a quanto previsto dall'art. 140 cpc, ha depositato copia dell'atto nel Comune di residenza, lasciato il necessario avviso e spedito la raccomandata informativa nr.
66859071152-2 il 15.5.2025.
Conseguentemente, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato, la notificazione risulta essersi perfezionata decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa, ossia il 25 maggio 2025.
Si osserva al riguardo che in materia di notificazioni di atti processuali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., la notifica effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.
Dunque, secondo quanto previsto dall'art. 140 cpc, la notificazione si perfeziona, una volta compiti tutti i necessari adempimenti previsti dalla predetta norma, con il mero decorso del termine di dieci giorni, poiché alla scadenza di tale termine si può parlare di legale conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Nessuna proroga è ipotizzabile.
Inoltre, tale termine non è soggetto alla disciplina dettata dall'art. 155 cpc, quarto comma, cpc, non trattandosi di termine processuale.
Il reclamo proposto va pertanto respinto, atteso che il dies ad quem per il deposito dell'istanza di assegnazione, computando il termine di 45 giorni da quando la notifica dell'atto di pignoramento risulta essersi perfezionata (25 maggio 2025), coincideva con il 9 luglio 2025, mentre parte reclamante ha depositato la propria istanza solo in data 10 luglio 2025.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione proposta sussistono i presupposti per porre a carico della parte reclamante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dal
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
RIGETTA il reclamo
DICHIARA che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2012 e che pertanto parte la reclamante è tenuta a versare un CP_6 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Busto Arsizio, così deciso nella Camera di Consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa IA NA Ballarini Dr. Marco Lualdi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con sentenza datata 24.7.2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto che il deposito dell' istanza di vendita- assegnazione nel pignoramento promosso ex art. 492 bis cpc debba avvenire come accade per il pignoramento immobiliare, entro 45 giorni dalla notificazione del pignoramento, atteso che da tale momento ha inizio l'esecuzione forzata disciplinata dall'art. 492 bis cpc. 2 Ai terzi pignorati, e l'atto di pignoramento risulta essere stato notificato in epoca precedente CP_2 CP_5 alla notifica a parte debitrice e precisamente in data 6 maggio 2025.