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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.320/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21 aprile 2022 da
, con sede legale in Roma, Parte_1 Parte_2
via Ciro il Grande, 24, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Filippo Doni, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1
E
Email_1
- appellante - contro
, C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Andrea Codemo, C.F. , con domicilio C.F._3
digitale PEC Email_3
e dall'Avv. Daniele Corrado, C.F. , con domicilio C.F._4
digitale PEC
Email_4
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.426/21 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “PREGIUDIZIALMENTE: dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione alle competenze della Pubblica
Amministrazione;
PREGIUDIZIALMENTE: dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del TAR Veneto, territorialmente competente;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado in quanto infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: far decorrere la qualifica di IAP di parte appellata dal momento della domanda giudiziale.
In ogni caso, compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria
15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine compensati.
In via istruttoria... (vedasi pag.18 dell'appello)”
Conclusioni per parte appellata : “in via principale: rigettare CP_1
l'appello dell' di Treviso. - Per l'effetto, confermarsi e dichiararsi Pt_1
l'insussistenza dei presupposti per disconoscere l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Imprenditori Agricoli Professionali, così come
pag. 2/13 richiesta dalla stessa, e comunque confermarsi e dichiararsi la sussistenza dei presupposti per iscrivere la stessa dal 03.10.2012 o dalla data successiva od anteriore ritenuta opportuna, alla Gestione IVS Imprenditori
Professionali o in quella che verrà ritenuta opportuna anche in Pt_3
base ad eventuali rimodulazioni disposte medio tempore dall' nel Pt_1
caso di esercenti attività agricola.
- Per l'effetto dichiararsi l'illegittimità e/o nullità e/o invalidità o comunque annullarsi l'atto di cancellazione del 31.10.2016 (doc. 1 fasc. 1° gr.) e, conseguentemente, accertarsi il diritto della ricorrente all'iscrizione, con riserva e/o in via definitiva dall'ottobre 2012 in poi all' Gestione IVS Imprenditori Agricoli Professionali;
Pt_1
- in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello, ordinare all' di Treviso la restituzione alla sig.ra Pt_1
delle somme versate alla Gestione IAP per l'intero periodo CP_1
di indebita iscrizione o per quello maggiore o minore che verrà eventualmente accertato, e comunque dal 03.10.2012 al 31.10.2016.
- in ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari, anche con distrazione ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria ... (vedasi pag.21 della memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 21 aprile 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.426/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha accolto la domanda della signora accertando CP_1
la sussistenza dei presupposti per iscrivere la ricorrente, dalla data della sua domanda, alla Gestione IVS Imprenditori Agricoli Professionali e, per pag. 3/13 l'effetto, dichiarando l'illegittimità dell'atto di cancellazione impugnato dalla stessa.
Con memoria depositata il 18 settembre 2023 si è costituita CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo,
è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Col ricorso di primo grado l'odierna appellata aveva dedotto che l' Pt_1
aveva disposto la sua cancellazione dalla posizione IVS aperta in seguito all'iscrizione come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) con comunicazione del 31 ottobre 2016, pur sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti perché sussistesse l'iscrizione dal novembre 2012.
A riguardo aveva allegato:
a) di avere acquistato nell'ottobre 2012 un terreno agricolo in Roncade;
b) di avere presentato il 15 novembre 2012 la domanda presso l'Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per il riconoscimento della propria qualifica Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99;
c) che la Regione Veneto, attraverso l'ufficio AVEPA, previa effettuazione dei controlli di propria esclusiva competenza, aveva emesso la prima attestazione “provvisoria” ai sensi ed agli effetti dell'art. 1, co. 5 ter, del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99;
d) di avere frequentato nel 2013 corso, approvato dall'AVEPA, per l'insediamento di giovani imprenditori agricoli secondo la misura 112 nell'ambito del Pacchetto Giovani, nonché per il riconoscimento della pag. 4/13 qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, ottenendo il relativo attestato;
e) che l'attività agricola intrapresa rappresentava sin dall'ottobre 2012
l'unica svolta dalla stessa e l'unica dalla quale essa traeva reddito e sostentamento;
f) che la quantità di tempo impiegata era immediatamente ricavabile dalla documentazione in atti, inviata e verificata da AVEPA.
2) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano ha ritenuto infondata la tesi dell' secondo cui, non avendo la ricorrente dimostrato il Pt_2
perfezionamento dei requisiti professionali nei termini di cui alla Delibera
Regione Veneto n. 3470 del 05.11.2004 di recepimento del Regolamento
IAP, il provvedimento di cancellazione era legittimo.
Alla base della propria determinazione il giudice ha richiamato la legge n.
233 del 1990 che ha esteso la tutela previdenziale anche agli imprenditori agricoli, non inquadrabili come coltivatori diretti in ragione delle notevoli estensioni dei terreni posseduti e del fabbisogno di giornate lavorative.
Ha anche richiamato l'art.1 del d.l.vo n. 99 del 2004 secondo cui è imprenditore agricolo professionale (di seguito indicato con l'acronimo
I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
pag. 5/13 Su tali premesse ha ritenuto sussistente il requisito relativo all'impegno lavorativo avendo la ricorrente dichiarato di dedicare il proprio impegno lavorativo esclusivamente alla conduzione e gestione dell'azienda ed avendo prodotto documentazione reddituale attestante l'assenza di altre fonti di reddito in assenza di contestazioni da parte dell' circa Pt_2
l'esistenza di altre fonti di reddito.
Ha puntualizzato che si trattava di requisito previsto dalla normativa nazionale essendo quelli ulteriori, previsti dalla legislazione ragionale alternativi ai primi, trattandosi, peraltro, di disposizioni operative ed amministrative ai Comuni, cui è stato demandato il compito di certificare la qualità dello IAP, per il rilascio della relativa certificazione.
3) Con l'appello la sentenza viene censurata in ragione dei seguenti motivi.
3.1) Col primo motivo di appello viene riposta la questione di difetto di giurisdizione essendosi sostituito il giudice ordinario alla pubblica amministrazione nella valutazione della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale. Nell'illustrazione del motivo ricorda che l'appellata non aveva neppure completato l'iter amministrativo previsto, fornendo entro tre anni dall'iscrizione provvisoria la prova del possesso dei relativi requisiti, per cui la questione non poteva essere sottoposta al vaglio giudiziale. Ove ritenuti sussistenti, in ogni caso, la decorrenza dello status avrebbe dovuto essere dal momento del loro conseguimento.
3.2) Col secondo motivo di appello si articola il tema della giurisdizione con riguardo alla violazione dei “limiti”, propri di quella ordinaria, ma con riferimento all'affermazione di quella del giudice amministrativo sul tema dell'inquadramento comete appellata poteva essere ritenuta Imprenditore
Agricolo Professionale.
pag. 6/13 3.3) Col terzo motivo di appello si reputa errata la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che l' fosse legittimato a Pt_1
valutare se parte appellata avesse o meno i requisiti per essere riconosciuta
I.A.P. alla luce della disciplina nazionale regionale (d.l. vo n.99 del 2004, artt. 1, comma 2 e 5 ter, e delibera di Giunta Regionale n. 1450 dell'8.10.2019, All. A, punto 4, DGR n. 2113 del 7.12.2011). Richiamando precedente del TAR Veneto (Sez. II n.1556 del 2006) osserva che spettava alla Regione Veneto valutare la sussistenza o meno dei requisiti per la qualifica di IAP, mentre era demandato all solo un controllo Pt_1
successivo “per la verifica di eventuali abnormità o errori di valutazione”, come tale privo di legittimazione passiva.
3.4) Col quarto motivo viene contestato la valenza probatoria delle allegazioni in tale senso valutate favorevolmente dal primo giudice.
Osserva che i requisiti non potevano essere contestati dall' che non era Pt_1
mai stato messo in condizione di poterli valutare, “non avendone la competenza né i mezzi.”. Peraltro, rileva che la parte appellata non aveva provato di essere in “in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.”.
4) L'appello è infondato.
4.1) Con riguardo al primo, al secondo e al terzo motivo, da considerare unitariamente per la stretta connessione, va osservato che il giudizio sulla cancellazione si è modulato con limitato riferimento alla sussistenza, in via incidentale e ai fini della legittimità o meno della stessa cancellazione, dei requisiti per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
pag. 7/13 Ne deriva l'irrilevanza della deduzione circa il difetto di giurisdizione/legittimazione passiva dell'Istituto: l'oggetto del giudizio è proprio l'atto dell'Ente previdenziale e, quindi, nell'ambito dell'operato dell'Ente, e non di delibere della Regione, che si muove il giudizio.
In effetti non è mai esistito alcun atto regionale che abbia escluso la posizione di IAP nel caso all'appellata.
L'Ente ha agito ritenendo che nel termine fissato dalla legge l'interessata non avesse documentato i requisiti.
In primo grado l' aveva precisato che “Permanendo l'iscrizione Pt_2
provvisoria con qualifica IAP avviava apposita istruttoria presso l'AVEPA al fine di definire l'iscrizione o la decadenza per i soggetti che non avevano presentato il certificato definitivo di qualifica IAP nei 36 mesi successivi alla domanda”, avendo avuto riscontro negativo, in quanto era stato comunicato che per la ricorrente non risultava presentata la documentazione utile per la chiusura entro 36 mesi dell'iter previsto dall'art. 1, comma 5 ter - Delibera Regione Veneto n. 3470 del 05.11.2004 di recepimento del Regolamento IAP – punto 1-.
Da ciò deriva, secondo l'assunto difensivo l'assenza dei requisiti e, conseguentemente la cancellazione.
E', quindi, lo stesso che, a seguito dell'avvio di propria Pt_2
“istruttoria”, aveva assunto la determinazione sulla cancellazione con propria autonoma valutazione e rispetto a tale operato dell' che si Pt_2
articola la domanda della signora . CP_1
4.2) Quanto al quarto motivo l'Ente si duole della valutazione operata nel merito dal primo giudice, imputando ai limiti dell'attività istituzionale pag. 8/13 dell'Ente stesso l'impossibilità di fornire un'adeguata dimostrazione dell'insussistenza dei requisiti.
Il motivo è palesemente infondato.
L'ente attraverso gli ampi poteri ispettivi che l'ordinamento riconosce aveva poteri e facoltà tali per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della qualifica di I.A.P. in capo all'appellata. Valgano in tale senso i richiami al d.l.vo n.124 del 2004, artt.7 e 13 e, più specificamente con riguardo alla posizione in scrutino, al d.l.vo n.99 del
2004, art. 1, comma 2, secondo cui “È fatta salva la facoltà dell'
[...]
di svolgere, ai fini previdenziali, le Parte_2 Pt_1
verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.”).
Va evidenziato, al riguardo, che la decadenza dalla qualità di I.A.P. è espressamente regolamentata dallo stesso decreto legislativo n.99 del 2004
e non consegue certamente alla mera mancata prestazione di documentazione nei 36 mesi successivi: l'art.1 comma 4 del d.l.vo cit., prevede, infatti, la decadenza delle sole agevolazioni (ma non per ciò solo ed in via diretta la cancellazione presso gli elenchi dell' come di Pt_1
seguito si esplicita) in relazione alla “perdita dei requisiti di cui al comma
1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale.”, ovvero “Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi
1 e 3”.
pag. 9/13 Si tratta, quindi, di effetto distinto ed autonomo rispetto alla cancellazione ad opera dell' che pure determina la perdita dei benefici fiscali in Pt_1
assenza di iscrizione alla gestione separata presso l' e che può Pt_1
dipendere da altre e distinte cause (es.: cessazione o cambio dell'attività, decesso, vendita terreni o riduzione della capacità lavorativa. alienazione delle unità agricole).
Va rimarcato che la procedura di “conferma”, propria della disciplina regionale, si limita a sanzionare la perdita dei benefici sul piano meramente procedurale, ma non pregiudica la possibilità di accertamento della qualità di I.A.P. al fine di mantenere la posizione previdenziale aperta.
E', quindi, compito istituzionale dell'ente che tale posizione gestisce operare le necessarie verifiche ai fini della cancellazione. La stessa sentenza del giudice amministrativo, richiamata dall'appellante è eloquente nel riservare all il potere di verifica affermando che “… Pt_1
l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei prescritti requisiti (devoluto in primo luogo alle Regioni, salva la possibilità di un'ulteriore verifica degli stessi, ai fini previdenziali, da parte dell' abbia carattere Pt_1
dichiarativo e non costitutivo.”.
Era necessaria, quindi, un'indagine tesa ad appurare l'insussistenza dei requisiti di legge, accertamento non compiuto il cui esito, comunque, è stato contrastato dall'interessata mediante le produzioni di primo grado, avendo documentato il possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 19991, mediante la prova della frequentazione del corso,
pag. 10/13 approvato dall'AVEPA, per l'insediamento di giovani imprenditori agricoli
(doc. n. 5 ric.) e, con riguardo allo svolgimento delle “attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”, l'esistenza di un'unica fonte di reddito e sostentamento, quella ricavata dalla attività di gestione dei fondi agricoli (doc. nn.6 e 7 ric.).
Né era possibile - e la delibera regionale della Giunta Regionale n.1450 dell'8 ottobre 2019 richiamata in questo grado dall' , non contempla Pt_2
siffatta previsione - che la mancata presentazione della documentazione nel termine dei 36 mesi determinasse in modo automatico la conseguente cancellazione ad opera dell' appellante, limitandosi a prevedere “A Pt_2
norma dell'art. 1 comma 5 ter, D.lgs 99/2004, il termine massimo entro cui
i soggetti, persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere raggiunto i requisiti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 1, è circoscritto in trentasei mesi dalla data di protocollazione della domanda di qualifica. Ai fini dell'iscrizione nella gestione previdenziale (n.d.r.: Pt_1
ossia all'atto della domanda) viene rilasciata, al soggetto richiedente, apposita attestazione di avvenuta presentazione della domanda in assenza dei requisiti nella quale risulta l'impegno alla dimostrazione del raggiungimento dei requisiti di qualifica nei tempi previsti. Il soggetto richiedente, al raggiungimento dei requisiti, presenta ad AVEPA domanda di conferma con evidenza del raggiungimento dei requisiti medesimi.
AVEPA, provvede alle verifiche di tempo e reddito sulla situazione del
pag. 11/13 fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di conferma”.
Se ne ricava che osta al riconoscimento dei benefici fiscali la mancata presentazione della dichiarazione di possedere i requisiti, ma tale omissione da sola non basta a giustificare la cancellazione ai fini previdenziali, proprio perché necessitante di una verifica nel caso di specie non effettuate e contrastata, come scritto, in via indiziaria dalle risultanze documentali offerte dall'appellata in primo grado.
5) Le spese di lite seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei minimi secondo il valore di causa dichiarato, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidata in €.3.473,00, oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori avvocati Andrea Codemo e Daniele Corrado dichiarasti antistatari.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore pag. 12/13 Gianluca Alessio
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 prevedente: “Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole - che dimostrino redditività, - che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e - il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21 aprile 2022 da
, con sede legale in Roma, Parte_1 Parte_2
via Ciro il Grande, 24, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Filippo Doni, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1
E
Email_1
- appellante - contro
, C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Andrea Codemo, C.F. , con domicilio C.F._3
digitale PEC Email_3
e dall'Avv. Daniele Corrado, C.F. , con domicilio C.F._4
digitale PEC
Email_4
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.426/21 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “PREGIUDIZIALMENTE: dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione alle competenze della Pubblica
Amministrazione;
PREGIUDIZIALMENTE: dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del TAR Veneto, territorialmente competente;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado in quanto infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: far decorrere la qualifica di IAP di parte appellata dal momento della domanda giudiziale.
In ogni caso, compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria
15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine compensati.
In via istruttoria... (vedasi pag.18 dell'appello)”
Conclusioni per parte appellata : “in via principale: rigettare CP_1
l'appello dell' di Treviso. - Per l'effetto, confermarsi e dichiararsi Pt_1
l'insussistenza dei presupposti per disconoscere l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Imprenditori Agricoli Professionali, così come
pag. 2/13 richiesta dalla stessa, e comunque confermarsi e dichiararsi la sussistenza dei presupposti per iscrivere la stessa dal 03.10.2012 o dalla data successiva od anteriore ritenuta opportuna, alla Gestione IVS Imprenditori
Professionali o in quella che verrà ritenuta opportuna anche in Pt_3
base ad eventuali rimodulazioni disposte medio tempore dall' nel Pt_1
caso di esercenti attività agricola.
- Per l'effetto dichiararsi l'illegittimità e/o nullità e/o invalidità o comunque annullarsi l'atto di cancellazione del 31.10.2016 (doc. 1 fasc. 1° gr.) e, conseguentemente, accertarsi il diritto della ricorrente all'iscrizione, con riserva e/o in via definitiva dall'ottobre 2012 in poi all' Gestione IVS Imprenditori Agricoli Professionali;
Pt_1
- in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello, ordinare all' di Treviso la restituzione alla sig.ra Pt_1
delle somme versate alla Gestione IAP per l'intero periodo CP_1
di indebita iscrizione o per quello maggiore o minore che verrà eventualmente accertato, e comunque dal 03.10.2012 al 31.10.2016.
- in ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari, anche con distrazione ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria ... (vedasi pag.21 della memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 21 aprile 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.426/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha accolto la domanda della signora accertando CP_1
la sussistenza dei presupposti per iscrivere la ricorrente, dalla data della sua domanda, alla Gestione IVS Imprenditori Agricoli Professionali e, per pag. 3/13 l'effetto, dichiarando l'illegittimità dell'atto di cancellazione impugnato dalla stessa.
Con memoria depositata il 18 settembre 2023 si è costituita CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo,
è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Col ricorso di primo grado l'odierna appellata aveva dedotto che l' Pt_1
aveva disposto la sua cancellazione dalla posizione IVS aperta in seguito all'iscrizione come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) con comunicazione del 31 ottobre 2016, pur sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti perché sussistesse l'iscrizione dal novembre 2012.
A riguardo aveva allegato:
a) di avere acquistato nell'ottobre 2012 un terreno agricolo in Roncade;
b) di avere presentato il 15 novembre 2012 la domanda presso l'Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per il riconoscimento della propria qualifica Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99;
c) che la Regione Veneto, attraverso l'ufficio AVEPA, previa effettuazione dei controlli di propria esclusiva competenza, aveva emesso la prima attestazione “provvisoria” ai sensi ed agli effetti dell'art. 1, co. 5 ter, del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99;
d) di avere frequentato nel 2013 corso, approvato dall'AVEPA, per l'insediamento di giovani imprenditori agricoli secondo la misura 112 nell'ambito del Pacchetto Giovani, nonché per il riconoscimento della pag. 4/13 qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, ottenendo il relativo attestato;
e) che l'attività agricola intrapresa rappresentava sin dall'ottobre 2012
l'unica svolta dalla stessa e l'unica dalla quale essa traeva reddito e sostentamento;
f) che la quantità di tempo impiegata era immediatamente ricavabile dalla documentazione in atti, inviata e verificata da AVEPA.
2) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano ha ritenuto infondata la tesi dell' secondo cui, non avendo la ricorrente dimostrato il Pt_2
perfezionamento dei requisiti professionali nei termini di cui alla Delibera
Regione Veneto n. 3470 del 05.11.2004 di recepimento del Regolamento
IAP, il provvedimento di cancellazione era legittimo.
Alla base della propria determinazione il giudice ha richiamato la legge n.
233 del 1990 che ha esteso la tutela previdenziale anche agli imprenditori agricoli, non inquadrabili come coltivatori diretti in ragione delle notevoli estensioni dei terreni posseduti e del fabbisogno di giornate lavorative.
Ha anche richiamato l'art.1 del d.l.vo n. 99 del 2004 secondo cui è imprenditore agricolo professionale (di seguito indicato con l'acronimo
I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
pag. 5/13 Su tali premesse ha ritenuto sussistente il requisito relativo all'impegno lavorativo avendo la ricorrente dichiarato di dedicare il proprio impegno lavorativo esclusivamente alla conduzione e gestione dell'azienda ed avendo prodotto documentazione reddituale attestante l'assenza di altre fonti di reddito in assenza di contestazioni da parte dell' circa Pt_2
l'esistenza di altre fonti di reddito.
Ha puntualizzato che si trattava di requisito previsto dalla normativa nazionale essendo quelli ulteriori, previsti dalla legislazione ragionale alternativi ai primi, trattandosi, peraltro, di disposizioni operative ed amministrative ai Comuni, cui è stato demandato il compito di certificare la qualità dello IAP, per il rilascio della relativa certificazione.
3) Con l'appello la sentenza viene censurata in ragione dei seguenti motivi.
3.1) Col primo motivo di appello viene riposta la questione di difetto di giurisdizione essendosi sostituito il giudice ordinario alla pubblica amministrazione nella valutazione della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale. Nell'illustrazione del motivo ricorda che l'appellata non aveva neppure completato l'iter amministrativo previsto, fornendo entro tre anni dall'iscrizione provvisoria la prova del possesso dei relativi requisiti, per cui la questione non poteva essere sottoposta al vaglio giudiziale. Ove ritenuti sussistenti, in ogni caso, la decorrenza dello status avrebbe dovuto essere dal momento del loro conseguimento.
3.2) Col secondo motivo di appello si articola il tema della giurisdizione con riguardo alla violazione dei “limiti”, propri di quella ordinaria, ma con riferimento all'affermazione di quella del giudice amministrativo sul tema dell'inquadramento comete appellata poteva essere ritenuta Imprenditore
Agricolo Professionale.
pag. 6/13 3.3) Col terzo motivo di appello si reputa errata la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che l' fosse legittimato a Pt_1
valutare se parte appellata avesse o meno i requisiti per essere riconosciuta
I.A.P. alla luce della disciplina nazionale regionale (d.l. vo n.99 del 2004, artt. 1, comma 2 e 5 ter, e delibera di Giunta Regionale n. 1450 dell'8.10.2019, All. A, punto 4, DGR n. 2113 del 7.12.2011). Richiamando precedente del TAR Veneto (Sez. II n.1556 del 2006) osserva che spettava alla Regione Veneto valutare la sussistenza o meno dei requisiti per la qualifica di IAP, mentre era demandato all solo un controllo Pt_1
successivo “per la verifica di eventuali abnormità o errori di valutazione”, come tale privo di legittimazione passiva.
3.4) Col quarto motivo viene contestato la valenza probatoria delle allegazioni in tale senso valutate favorevolmente dal primo giudice.
Osserva che i requisiti non potevano essere contestati dall' che non era Pt_1
mai stato messo in condizione di poterli valutare, “non avendone la competenza né i mezzi.”. Peraltro, rileva che la parte appellata non aveva provato di essere in “in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.”.
4) L'appello è infondato.
4.1) Con riguardo al primo, al secondo e al terzo motivo, da considerare unitariamente per la stretta connessione, va osservato che il giudizio sulla cancellazione si è modulato con limitato riferimento alla sussistenza, in via incidentale e ai fini della legittimità o meno della stessa cancellazione, dei requisiti per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
pag. 7/13 Ne deriva l'irrilevanza della deduzione circa il difetto di giurisdizione/legittimazione passiva dell'Istituto: l'oggetto del giudizio è proprio l'atto dell'Ente previdenziale e, quindi, nell'ambito dell'operato dell'Ente, e non di delibere della Regione, che si muove il giudizio.
In effetti non è mai esistito alcun atto regionale che abbia escluso la posizione di IAP nel caso all'appellata.
L'Ente ha agito ritenendo che nel termine fissato dalla legge l'interessata non avesse documentato i requisiti.
In primo grado l' aveva precisato che “Permanendo l'iscrizione Pt_2
provvisoria con qualifica IAP avviava apposita istruttoria presso l'AVEPA al fine di definire l'iscrizione o la decadenza per i soggetti che non avevano presentato il certificato definitivo di qualifica IAP nei 36 mesi successivi alla domanda”, avendo avuto riscontro negativo, in quanto era stato comunicato che per la ricorrente non risultava presentata la documentazione utile per la chiusura entro 36 mesi dell'iter previsto dall'art. 1, comma 5 ter - Delibera Regione Veneto n. 3470 del 05.11.2004 di recepimento del Regolamento IAP – punto 1-.
Da ciò deriva, secondo l'assunto difensivo l'assenza dei requisiti e, conseguentemente la cancellazione.
E', quindi, lo stesso che, a seguito dell'avvio di propria Pt_2
“istruttoria”, aveva assunto la determinazione sulla cancellazione con propria autonoma valutazione e rispetto a tale operato dell' che si Pt_2
articola la domanda della signora . CP_1
4.2) Quanto al quarto motivo l'Ente si duole della valutazione operata nel merito dal primo giudice, imputando ai limiti dell'attività istituzionale pag. 8/13 dell'Ente stesso l'impossibilità di fornire un'adeguata dimostrazione dell'insussistenza dei requisiti.
Il motivo è palesemente infondato.
L'ente attraverso gli ampi poteri ispettivi che l'ordinamento riconosce aveva poteri e facoltà tali per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della qualifica di I.A.P. in capo all'appellata. Valgano in tale senso i richiami al d.l.vo n.124 del 2004, artt.7 e 13 e, più specificamente con riguardo alla posizione in scrutino, al d.l.vo n.99 del
2004, art. 1, comma 2, secondo cui “È fatta salva la facoltà dell'
[...]
di svolgere, ai fini previdenziali, le Parte_2 Pt_1
verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.”).
Va evidenziato, al riguardo, che la decadenza dalla qualità di I.A.P. è espressamente regolamentata dallo stesso decreto legislativo n.99 del 2004
e non consegue certamente alla mera mancata prestazione di documentazione nei 36 mesi successivi: l'art.1 comma 4 del d.l.vo cit., prevede, infatti, la decadenza delle sole agevolazioni (ma non per ciò solo ed in via diretta la cancellazione presso gli elenchi dell' come di Pt_1
seguito si esplicita) in relazione alla “perdita dei requisiti di cui al comma
1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale.”, ovvero “Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi
1 e 3”.
pag. 9/13 Si tratta, quindi, di effetto distinto ed autonomo rispetto alla cancellazione ad opera dell' che pure determina la perdita dei benefici fiscali in Pt_1
assenza di iscrizione alla gestione separata presso l' e che può Pt_1
dipendere da altre e distinte cause (es.: cessazione o cambio dell'attività, decesso, vendita terreni o riduzione della capacità lavorativa. alienazione delle unità agricole).
Va rimarcato che la procedura di “conferma”, propria della disciplina regionale, si limita a sanzionare la perdita dei benefici sul piano meramente procedurale, ma non pregiudica la possibilità di accertamento della qualità di I.A.P. al fine di mantenere la posizione previdenziale aperta.
E', quindi, compito istituzionale dell'ente che tale posizione gestisce operare le necessarie verifiche ai fini della cancellazione. La stessa sentenza del giudice amministrativo, richiamata dall'appellante è eloquente nel riservare all il potere di verifica affermando che “… Pt_1
l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei prescritti requisiti (devoluto in primo luogo alle Regioni, salva la possibilità di un'ulteriore verifica degli stessi, ai fini previdenziali, da parte dell' abbia carattere Pt_1
dichiarativo e non costitutivo.”.
Era necessaria, quindi, un'indagine tesa ad appurare l'insussistenza dei requisiti di legge, accertamento non compiuto il cui esito, comunque, è stato contrastato dall'interessata mediante le produzioni di primo grado, avendo documentato il possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 19991, mediante la prova della frequentazione del corso,
pag. 10/13 approvato dall'AVEPA, per l'insediamento di giovani imprenditori agricoli
(doc. n. 5 ric.) e, con riguardo allo svolgimento delle “attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”, l'esistenza di un'unica fonte di reddito e sostentamento, quella ricavata dalla attività di gestione dei fondi agricoli (doc. nn.6 e 7 ric.).
Né era possibile - e la delibera regionale della Giunta Regionale n.1450 dell'8 ottobre 2019 richiamata in questo grado dall' , non contempla Pt_2
siffatta previsione - che la mancata presentazione della documentazione nel termine dei 36 mesi determinasse in modo automatico la conseguente cancellazione ad opera dell' appellante, limitandosi a prevedere “A Pt_2
norma dell'art. 1 comma 5 ter, D.lgs 99/2004, il termine massimo entro cui
i soggetti, persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere raggiunto i requisiti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 1, è circoscritto in trentasei mesi dalla data di protocollazione della domanda di qualifica. Ai fini dell'iscrizione nella gestione previdenziale (n.d.r.: Pt_1
ossia all'atto della domanda) viene rilasciata, al soggetto richiedente, apposita attestazione di avvenuta presentazione della domanda in assenza dei requisiti nella quale risulta l'impegno alla dimostrazione del raggiungimento dei requisiti di qualifica nei tempi previsti. Il soggetto richiedente, al raggiungimento dei requisiti, presenta ad AVEPA domanda di conferma con evidenza del raggiungimento dei requisiti medesimi.
AVEPA, provvede alle verifiche di tempo e reddito sulla situazione del
pag. 11/13 fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di conferma”.
Se ne ricava che osta al riconoscimento dei benefici fiscali la mancata presentazione della dichiarazione di possedere i requisiti, ma tale omissione da sola non basta a giustificare la cancellazione ai fini previdenziali, proprio perché necessitante di una verifica nel caso di specie non effettuate e contrastata, come scritto, in via indiziaria dalle risultanze documentali offerte dall'appellata in primo grado.
5) Le spese di lite seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei minimi secondo il valore di causa dichiarato, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidata in €.3.473,00, oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori avvocati Andrea Codemo e Daniele Corrado dichiarasti antistatari.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore pag. 12/13 Gianluca Alessio
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 prevedente: “Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole - che dimostrino redditività, - che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e - il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.”