Art. 5.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, ammontante complessivamente a lire 8.300 milioni, si provvede:
per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 273 e 613 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 rispettivamente per lire 6.000 milioni e per lire 1.600 milioni;
per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 per lire 700 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, ammontante complessivamente a lire 8.300 milioni, si provvede:
per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 273 e 613 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 rispettivamente per lire 6.000 milioni e per lire 1.600 milioni;
per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 per lire 700 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale.