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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI -Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1460-2020 R.G.
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Erroi Parte_1
ricorrente nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Lucilla Pavone Controparte_1 resistente
con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 24.10.2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2-3-2020 chiedeva che venisse dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il 30-9-2000 in Grottaglie, dal quale Controparte_1 non erano nati figli. Esponeva che l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto del 9-10-2017, con la quale era stato previsto l'obbligo di esso istante di erogare assegno a titolo di mantenimento della moglie per €
800,00 e che dopo la separazione la moglie aveva iniziato a percepire una pensione ed aveva fruito della somma di € 4000 ,depositata su conto corrente cointestato, utilizzando una carta di credito a lei sola intestata;
che per contro egli aveva iniziato dalla metà del 2018 nuova convivenza con la compagna e con i figli di lei, aveva cambiato sede lavorativa sopportando un maggiore costo carburante di € 200, e sopportava spese tali da decurtare notevolmente il proprio stipendio, in particolare per rata di € 426 per rimborso di un prestito Compass, € 500 circa per rimborso di un prestito Unicredit con scadenza nel 2029,nonchè per un finanziamento Findomestic con scadenza ad agosto 2022 ed un piccolo prestito INPS contratto il 12-10-2017 con rimborso in 48 rate;
che la non sopportava spese di abitazione dimorando nell'appartamento dei propri genitori. Su Parte_1 tali premesse di fatto chiedeva modifica delle previsioni economiche statuite Parte_1 nei confronti della con riduzione dell'assegno in misura pari ad € 300,00. Controparte_1
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio ma chiedeva in riconvenzionale porsi a carico del assegno
Parte_1 di divorzio nella misura di € 1.500,00 o in quella di giustizia, e comunque non inferiore all'assegno di mantenimento di € 800 riconosciuto in sede di separazione. Assumeva la che dopo l'inizio CP_1 di relazione sentimentale tra loro già nel 1993 le parti erano andate a convivere a BO;
che in quel momento, mentre essa convenuta aveva già conseguito la laurea in scienze politiche nell'aprile di quell'anno, il era ancora studente in medicina e chirurgia e non percettore di reddito,
Parte_1 sicchè lei stessa aveva svolto diverse attività di lavoro provvedendo in via esclusiva al menage familiare;
che dopo la laurea del nel 1997 le parti avevano continuato a vivere a BO
Parte_1 anche dopo il matrimonio nell'anno 2000 e sino al 2003, allorquando l'attore aveva conseguito la specializzazione in ortopedia, ed era stata lei stessa a provvedere a supportarlo economicamente svolgendo attività di promozione assicurativa, attività di gestione di banca dati e poi alle dipendenze di un poliambulatorio privato in BO;
che quando nel 2003 il era stato assunto presso
Parte_1
l'Ospedale degli Infermi di MI i coniugi si erano trasferiti in quella città ed ella aveva dovuto dare le dimissioni dal Poliambulatorio di BO presso cui lavorava da tre anni;
che per scelta condivisa, ma comunque caldeggiata dal marito, da quel momento ella non aveva svolto alcuna attività lavorativa;
che nel 2007 il ricorrente aveva richiesto il trasferimento presso l'Ospedale di Manduria
e la coppia si era stabilita in Grottaglie;
che in seguito il coniuge aveva ottenuto trasferimento presso l'Ospedale di Grottaglie dove aveva lavorato quale dirigente medico e svolto attività libero professionale in regime di intramoenia per l'ASL di Taranto con studio professionale in Grottaglie;
che essa resistente anche se non regolarizzata aveva lavorato per il coniuge svolgendo attività amministrativa e contabile relativamente all'attività libero professionale svolta dal in Parte_1 regime di intramoenia e comunque si era dedicata alla cura della casa, giacchè l'attore l'aveva relegata al ruolo di moglie a tempo pieno;
che, a seguito della manifestazione di volontà del marito di separarsi ,essa attrice aveva subito un progressivo peggioramento delle condizioni di salute con patologie cardiache per le quali le era stata riconosciuta il 16-5-2017 diminuzione permanente della capacità lavorativa al 75% con erogazione di assegno di invalidità nella misura di € 280 mensili, prestazione in seguito revocata a seguito di visita di revisione a fare data dal maggio 2019;che le spettava assegno di divorzio sia un funzione assistenziale che perequativo- compensativa, essendo ella priva di reddito mentre il marito, il quale godeva di reddito elevato, si era giovato, sia nella convivenza prematrimoniale che per tutta la vita matrimoniale, dell'attività della moglie dapprima utile al suo sostentamento ed in seguito con la collaborazione all'attività libero professionale del coniuge e col lavoro casalingo, rinunciando alla propria realizzazione professionale;
che ella si trovava attualmente priva di mezzi di sostentamento e nella difficoltà di reperire occupazione lavorativa sia per l'età avanzata che per le proprie menomate condizioni di salute , sicchè le spettava assegno di divorzio nella misura richiesta.
Con provvedimento del 5.5.2021 il giudice delegato dal presidente del Tribunale, preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava provvisoriamente le condizioni di separazione.
Con memoria integrativa del 16-9-2021 instava per il rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale e, in subordine, per la determinazione dell'assegno di divorzio in misura non superiore ad € 800 mensili.
Con sentenza non definitiva pubblicata il 11.1.2022 era dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
All'esito dell'istruttoria documentale e con informative di polizia tributaria, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
Poiché è stata già pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio, è necessario in questa sede esaminare la questione della spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente alla stregua dei presupposti dell'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898.
Tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo, giacchè l'assegno ex art.156 c.civ. è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5 l.898.1970 è espressione della solidarietà post-coniugale.
La giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. un., 18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id.
24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Ne discende che in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. ex multis Cass.n.
32398/2019), e che occorre raffrontare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Valutando a questi fini la situazione dell'attore, questi è medico chirurgo dirigente medico ospedaliero (non risulta cessazione del rapporto di impiego), oltre a prestare attività libero professionale quale ortopedico. E' documentato che nel periodo successivo alla pronuncia di separazione l'attore percepì quale medico ospedaliero una retribuzione media mensile netta di €
3821 per il 2018 (somma rapportata a dodici mesi e comprensiva di quanto percepito per tredicesima mensilità).Nell'anno 2019 l'attore percepì come da fogli paga in atti una retribuzione media mensile netta di € 4604,25 (somma rapportata a dodici mesi e comprensiva di quanto percepito per tredicesima mensilità). Nell'anno 2020 l'attore percepì una retribuzione media mensile per i primi dieci mesi del 2020 sino ad ottobre compreso di € 4183, oltre reddito lordo da lavoro autonomo di € 1953;il reddito lordo da lavoro dipendente, secondo quanto risulta da informative GdF, ammontò ad € 80.641.
Nel 2021 l'attore percepì una retribuzione media mensile netta di € 4033;il reddito lordo da lavoro dipendente secondo quanto risulta da informative GdF ammontò ad € 76.028,62 oltre ad € 3673,19 per redditi lordi assimilati, e ad € 5795 per reddito lordo da lavoro autonomo. Nell'estratto del conto corrente Unicredit intestato all'attore per quell'anno si riscontrano rimesse attive ulteriori rispetto a quelle retributive pari ad € 10514,70 con una media mensile € 876,22/mese, che sommati con la retribuzione netta offre una media, rapportata a 12 mesi, di 4909,22/mese.
Nel 2022 il reddito lordo da lavoro dipendente lordo dell'attore ammontò ad € 53934 e la retribuzione media mensile netta da fogli paga ammontò ad € 2806, mentre il reddito lordo da lavoro autonomo ammontò ad € 64097. Nell'estratto del conto corrente Unicredit intestato all'attore per quell'anno si riscontrano rimesse attive ulteriori rispetto a quelle retributive, pari ad
€ 69877,31(con un introito medio rapportato a 12 mesi di € 5823,che sommato con la retribuzione, offre una media a 12 mesi di 8629/mese).
Nel 2023 venne continuato come nel 2022 un rapporto di collaborazione con AIL con pagamenti per € 3000-3500/mese, come si ricava dagli estratti del conto Unicredit intestato all'attore; nel
2023 la retribuzione mensile media ricevuta dalla ASL di Brindisi ammontò a poco più di 3000 euro mensili.
Nel 2024 risulta da comunicazione in atti che il ha dato le dimissioni dalle mansioni di Parte_1 direttore sanitario AIL con decorrenza 1-6-2024, ed è presumibile che sino al mese di maggio 2024 egli percepisse a tal titolo € 3700 mensili, come da ultima fattura in atti;
vi è una busta paga di febbraio 2024 prodotta con istanza di modifica delle condizioni in essere dell'11-7-2024 , con retribuzione netta di € 2877.
Da verbale del Centro medico legale di Taranto per l'accertamento delle invalidità civili prodotto dall'attore il 24-10-2024, si ritrae che in data 7-8-2024 è stata accertata a suo carico la Parte_1 totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, per carcinoma vescicale e adenocarcinoma prostatico, cardiopatia ipertensiva, poliartrosi in soggetto con gotta, con riscontro di deambulazione cautelata per facile affaticabilità.
Dalle visure catastali prodotte dalla convenuta il 23-10-2024, la cui produzione è ammissibile, in quanto integrativa di accertamenti officiosi di polizia tributaria inerenti la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, risulta che il acquistò per successione ereditaria in proprietà Parte_1 esclusiva immobili in Grottaglie a fare data dal dicembre 2021(un locale commerciale della superficie catastale di mq.65 , un appartamento A/3 di 4,5 vani, oltre ad un piccolo fondo rustico uliveto dell'estensione di 21 are e settanta centiare alienato il 17-9-2024).Secondo quanto riferito in sede di informative ,l'attore è intestatario di quattro autoveicoli di cui l'ultimo acquistato usato nel 2018. Secondo quanto documentato o riferito in sede di informative di polizia tributaria, il
è attualmente titolare di un finanziamento Compass con scadenza al 30-9-26 con rata Parte_1 mensile di 426,02, di un finanziamento Unicredit con scadenza al 2029 con ratei mensili attualmente di € 440-450, di un finanziamento Findomestic con importo mensile di € 444,80 con prima rata agosto 2018 e scadenza al 5-9-2025.
In ordine alle condizioni economiche di si rileva che gli ultimi redditi dichiarati Controparte_1 risalgono al 2003;dal 2016 al 2018 vi è certificazione dell'Agenzia delle entrate per reddito zero. La medesima convenuta è proprietaria di una autovettura immatricolata nel 2005 ed acquistata usata nel 2009. E' titolare di un conto corrente intestato a lei presso Unicredit con saldo attivo di € 7136,28 al 3-2-2023( cfr. informative GdF); su tale conto dagli estratti prodotti con memoria del 13-11-2023, si riscontra quale unica entrata di un certo rilievo quella dei bonifici per mantenimento erogati dall'attore, cui fanno da pendant comunque regolari prelievi con carta Bancomat (o pagamenti Pos
o con bancomat).Inoltre la convenuta è titolare di un conto Unicredit cointestato con l'ex coniuge con saldo passivo sul quale non vi è prova del recente compimento di operazioni;
infine la è CP_1 titolare di un conto corrente Banco Posta dai cui estratti prodotti per il periodo dal 30-9-2020 al dicembre 2022 si riscontra una giacenza media di 8000-9000 euro, senza entrate di carattere periodico. La resistente è inoltre comproprietaria per la quota di due diciottesimi di un immobile abitativo categoria A/3 della superficie catastale di mq.105 in Taranto,e di un immobile abitativo categoria A/3 della superficie catastale di mq.125 in Torricella,entrambi acquistati per successione ereditaria il 16-6-2017. La situazione appena riassunta induce a ritenere che tra gli ex coniugi vi sia netta disparità reddituale a favore dell'attore (sebbene occorra considerare che di recente questi abbia presuntivamente ridotto sensibilmente la propria capacità di guadagno per effetto delle patologie accertate il 7 agosto 2024, come da verbale in atti).
Ciò in considerazione del fatto che la non svolge attività di lavoro dal 2003 e che solo per un CP_1 periodo di circa due anni ha percepito un assegno di invalidità dell'ammontare di circa 280 euro;
tale assegno è stato revocato dal maggio 2019, con riconoscimento comunque di invalidità al 50% per cardiopatia ipertrofica (cfr. verbale della Commissione medica per accertamento invalidità civile prodotto dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio). Per contro il ricorrente svolgendo attività di dirigente medico ospedaliero ma anche libero professionale e ricoprendo incarichi ulteriori consoni alla capacità di lavoro, ha conseguito nel periodo dalla domanda all'attualità redditi medio-alti.
Inoltre non è dimostrato che la contrazione di nuove nozze da parte del nel 2022 abbia Parte_1 comportato concretamente per lui nuovi oneri in guisa da non potere sopportare l'esborso dell'assegno di mantenimento già stabilito;
in particolare nulla è stato documentato in ordine alla situazione reddituale della seconda moglie, né rileva che quest'ultima abbia due figlie avute da altro uomo, non essendo dimostrato che il abbia contribuito - peraltro al di fuori di obblighi di Parte_1 legge - al loro mantenimento.
Non eliminano infine la conclusione di disparità economica tra le odierne parti nè la titolarità da parte della ricorrente di quote indivise di immobili, (stante la limitata entità di quelle accertate cui sarebbe proporzionato un eventuale reddito per il loro godimento), nè l'assunzione di finanziamenti da parte del che in relazione alla situazione reddituale, possono essere alquanto Parte_1 agevolmente sostenuti.
L'indicato squilibrio rappresenta il primo presupposto per l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Accertato il divario economico ,il giudizio in ordine all'attribuzione ed alla liquidazione dell'assegno di divorzio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione Civile n. 27945 del 2023). La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è però finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi(Cassazione civile, sez. I, 11/4/2024, n. 9839). A questo riguardo la ha affermato che tale contributo avrebbe interessato anche un periodo CP_1 di stabile convivenza more uxorio iniziato nel 1993 a BO, dove il svolgeva studi di Parte_1 medicina e chirurgia, al quale aveva fatto seguito, senza soluzione di continuità, la celebrazione del matrimonio nel settembre del 2000;in tale periodo la resistente si sarebbe fatta carico delle esigenze di mantenimento della coppia con varie attività di lavoro sin quando, nell'anno 2003, il aveva conseguito la specializzazione in ortopedia ed era stato assunto presso l'Ospedale Parte_1 di MI, città dove la coppia si era trasferita.
Sebbene non sia stato specificamente contestato dal che il matrimonio del 2000 fosse Parte_1 stato preceduto senza soluzione di continuità da convivenza in BO sin dall'anno 1993(egli ha invece contestato che la provvedesse al suo mantenimento fruendo invece di rimesse della CP_1 propria famiglia di origine e poi di una borsa di studio),e che la resistente avesse svolto le attività lavorative allegate, reputa il Tribunale che le circostanze relative alla convivenza prematrimoniale allegate dalla non rilevino comunque ai fini dell'accertamento della misura dell'assegno di CP_1 divorzio.
Ciò anzitutto ,sotto un primo profilo, perché non vi è prova che la convenuta avesse provveduto al mantenimento dell'attore per il periodo di convivenza di fatto(dal 1993 in poi) ed anche successivamente al matrimonio fino all'assunzione presso l'Ospedale degli Infermi di MI nel
2003.
La circostanza è documentalmente resistita (e ciò rende inammissibile la prova testimoniale per la quale vi è stata insistenza sui primi quattro capitoli della seconda memoria istruttoria della CP_1 dal fatto che il avesse proprie fonti di reddito negli anni dal 1991 al 1994 oltre che per gli Parte_1 anni 1999 e 2000,ed anche maggiori di quelle documentate dalla ricorrente per quegli anni. A questo proposito è significativo l'esame dell'estratto conto previdenziale dal depositato con la Parte_1 terza memoria istruttoria in prova contraria rispetto alla prova diretta sul punto richiesta dalla
(in particolare al punto 2-4 del capitolato di prova testimoniale). A ciò va aggiunto che i redditi CP_1 imponibili riportati nell'estratto conto previdenziale prodotto dalla per gli anni 1997 e 1998 CP_1 per attività di collaborazione sono del tutto esigui (rispettivamente € 1247,24 e 468,44) e quelli documentati per gli anni precedenti per analoghe attività parimenti limitati (£.
6.000.000 per il 1995
e nessun reddito per il 1996), rendendo inattendibile l'assunto per la quale il prima del Parte_1 matrimonio si mantenesse grazie all'attività lavorativa della convenuta, e non invece come affermato dal ricorrente, e quanto meno in prevalenza, con rimesse da parte della famiglia di origine. Ciò peraltro vale anche per il periodo susseguente il matrimonio sino all'assunzione del
, per il quale nell'estratto INPS della sono documentati redditi imponibili esigui( € Parte_1 CP_1
3150 per il 2001, € 2334 per il 2002; € 4484 per il 2003),e che già secondo la comune esperienza non avrebbero consentito il mantenimento di una coppia fuori sede. L'irrilevanza del contributo offerto dal coniuge richiedente l'assegno di divorzio nel periodo di convivenza di fatto ai fini della debenza e liquidazione di quella prestazione, si coglie nella presente fattispecie anche sotto diverso profilo.
Secondo il recente insegnamento della giurisprudenza della S.C. “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase "di fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio" (in tal senso, Cassazione civile, sez. un. 18/12/2023 n. 35385). Nella specie per il periodo di convivenza tra le parti precedente la contrazione del matrimonio(dal 1993 al settembre 2000) non sono stati allegati sacrifici o rinunce da parte della alla propria attività di lavoro e professionale, ma al contrario è stato allegato CP_1 che la resistente fosse l'unica ad espletare attività produttiva di reddito.
Sotto altro profilo, la ricorrente ha chiesto valorizzare ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di divorzio: a) la rinuncia ad attività di lavoro effettuata dopo il 2003 in quanto per scelta condivisa e comunque per la contraria volontà del ella non avrebbe più lavorato Parte_1 dando le dimissioni da un Poliambulatorio in BO ove lavorava prima del trasferimento in MI,
e poi rimanendo disoccupata su richiesta del coniuge o, comunque, per scelta condivisa;
b) il contributo lavorativo offerto dopo il ritorno in Grottaglie dal 2008 al 2015 nello svolgere “attività amministrativa contabile e quando necessario anche di segreteria” presso lo studio del coniuge alla via Silvio Pellico in Grottaglie. La resistente, secondo quanto allegato, si sarebbe occupata di “ogni aspetto burocratico e/o contabile con la ASL relativamente all'attività di intramoenia svolta dal marito anche recandosi di persona presso i competenti uffici della ASL, occupandosi della quantificazione e il pagamento a mezzo bonifico delle percentuali sul fatturato del da Parte_1 versare alla ASL”(cap.9 della seconda memoria istruttoria).
La ha quindi insistito in sede di precisazione delle conclusioni per l'ammissione della prova CP_1 testimoniale diretta sul contributo offerto,e pertanto sui punti da 5 a 9 della seconda memoria istruttoria ex art.183 comma 6 c.p.c.. Si tratta tuttavia di prova testimoniale inammissibile:
- perché rimetterebbe ai testimoni un giudizio loro non consentito (cap. 5 della seconda memoria istruttoria) in ordine ad una “costrizione” alla rinuncia al proprio lavoro presso il Poliambulatorio
CTR di BO in ragione dell'assunzione del coniuge in MI ,oppure in ordine alla “contrarietà” del marito in ordine ad una attività di lavoro della moglie - cap. 6);
-perché irrilevante (cap.7 relativo al trasferimento da MI a Grottaglie) circostanza di per sé neutra rispetto ad eventuali rinunce professionali, dato che non si allega che con la permanenza in
MI GN la resistente avrebbe lavorato;
-perché vertente su circostanze incontestate (cap.8) ovvero generiche(cap.9) in quanto, a fronte della contestazione sul punto da parte del (il quale ha eccepito che la allegata attività si Parte_1 sarebbe tradotta nella mera consegna da parte della moglie presso la ASL di ricevute relative alle prestazioni professionali del marito, limitata a due o tre volte l'anno e riconducibile a mera collaborazione coniugale), non si potrebbe concretamente stabilire sulla scorta del capitolato in precedenza richiamato quale impegno temporale effettivo nell'arco di ciascun anno indicato avrebbero comportato le allegate attività, e stabilire se le stesse si fossero tradotte per loro entità, in effettivo sostegno all'attività libero professionale intramoenia, con significativo risparmio di spesa per il coniuge ed indiretto accrescimento del suo patrimonio.
L'assegno divorzile deve essere quindi liquidato in funzione prevalentemente assistenziale in guisa da rendere possibile il mantenimento di un tenore di vita dignitoso, con riguardo prevalente ai parametri dell'art. 5 comma 6 l.div. delle condizioni dei coniugi e del reddito degli stessi, rapportati alla non breve durata legale del matrimonio, di oltre ventuno anni, tenendo principalmente conto del livello medio-alto del reddito dell'obbligato e del fatto che l'età non più giovane della beneficiaria, la remota uscita dal mondo del lavoro e la parziale invalidità, non ne rendono probabile un reimpiego lavorativo.
Ciò giustifica l'attribuzione a fare data dal passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento del matrimonio di un assegno di divorzio di misura pari a quello già liquidato in sede di separazione consensuale e confermato con il provvedimento presidenziale del 5-5-2021;parimenti per il periodo dalla domanda al momento del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva va confermata la precedente misura dell'assegno di mantenimento già stabilito in sede di separazione consensuale.
Essendo invece alquanto di recente stata accertata riguardo al una condizione di Parte_1 invalidità tale da comportare l'abbattimento della capacità di lavoro e presuntivamente una correlativa riduzione del reddito, al netto delle prestazioni previdenziali ed assistenziali stabilite la condizione di invalidità, si reputa giustificata la riduzione,con decorrenza dal giorno uno del corrente mese di gennaio 2025 dell'assegno divorzile ad € 600 oltre rivalutazione annuale istat dall'1-1-2025. Il complessivo esito della lite giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 2-3-2020 da nei confronti di , e dando atto della già Parte_1 Controparte_1 intervenuta pronuncia di divorzio, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 Controparte_1 assegno di divorzio di euro 600,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal giorno uno del corrente mese di gennaio 2025, e così dal giorno uno di ogni mese successivo;
b) conferma per i mesi precedenti, dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio sino al mese di dicembre 2024 compreso
,la misura dell'assegno di divorzio in misura eguale a quella stabilita in precedenza in forza dei provvedimenti presidenziali del 5.5.2021; conferma la misura dell'assegno di separazione come stabilita in forza dei provvedimenti presidenziali del 5.5.2021 a fare data della domanda e sino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio;
2)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto ,17-1-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI -Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1460-2020 R.G.
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Erroi Parte_1
ricorrente nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Lucilla Pavone Controparte_1 resistente
con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 24.10.2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2-3-2020 chiedeva che venisse dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il 30-9-2000 in Grottaglie, dal quale Controparte_1 non erano nati figli. Esponeva che l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto del 9-10-2017, con la quale era stato previsto l'obbligo di esso istante di erogare assegno a titolo di mantenimento della moglie per €
800,00 e che dopo la separazione la moglie aveva iniziato a percepire una pensione ed aveva fruito della somma di € 4000 ,depositata su conto corrente cointestato, utilizzando una carta di credito a lei sola intestata;
che per contro egli aveva iniziato dalla metà del 2018 nuova convivenza con la compagna e con i figli di lei, aveva cambiato sede lavorativa sopportando un maggiore costo carburante di € 200, e sopportava spese tali da decurtare notevolmente il proprio stipendio, in particolare per rata di € 426 per rimborso di un prestito Compass, € 500 circa per rimborso di un prestito Unicredit con scadenza nel 2029,nonchè per un finanziamento Findomestic con scadenza ad agosto 2022 ed un piccolo prestito INPS contratto il 12-10-2017 con rimborso in 48 rate;
che la non sopportava spese di abitazione dimorando nell'appartamento dei propri genitori. Su Parte_1 tali premesse di fatto chiedeva modifica delle previsioni economiche statuite Parte_1 nei confronti della con riduzione dell'assegno in misura pari ad € 300,00. Controparte_1
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio ma chiedeva in riconvenzionale porsi a carico del assegno
Parte_1 di divorzio nella misura di € 1.500,00 o in quella di giustizia, e comunque non inferiore all'assegno di mantenimento di € 800 riconosciuto in sede di separazione. Assumeva la che dopo l'inizio CP_1 di relazione sentimentale tra loro già nel 1993 le parti erano andate a convivere a BO;
che in quel momento, mentre essa convenuta aveva già conseguito la laurea in scienze politiche nell'aprile di quell'anno, il era ancora studente in medicina e chirurgia e non percettore di reddito,
Parte_1 sicchè lei stessa aveva svolto diverse attività di lavoro provvedendo in via esclusiva al menage familiare;
che dopo la laurea del nel 1997 le parti avevano continuato a vivere a BO
Parte_1 anche dopo il matrimonio nell'anno 2000 e sino al 2003, allorquando l'attore aveva conseguito la specializzazione in ortopedia, ed era stata lei stessa a provvedere a supportarlo economicamente svolgendo attività di promozione assicurativa, attività di gestione di banca dati e poi alle dipendenze di un poliambulatorio privato in BO;
che quando nel 2003 il era stato assunto presso
Parte_1
l'Ospedale degli Infermi di MI i coniugi si erano trasferiti in quella città ed ella aveva dovuto dare le dimissioni dal Poliambulatorio di BO presso cui lavorava da tre anni;
che per scelta condivisa, ma comunque caldeggiata dal marito, da quel momento ella non aveva svolto alcuna attività lavorativa;
che nel 2007 il ricorrente aveva richiesto il trasferimento presso l'Ospedale di Manduria
e la coppia si era stabilita in Grottaglie;
che in seguito il coniuge aveva ottenuto trasferimento presso l'Ospedale di Grottaglie dove aveva lavorato quale dirigente medico e svolto attività libero professionale in regime di intramoenia per l'ASL di Taranto con studio professionale in Grottaglie;
che essa resistente anche se non regolarizzata aveva lavorato per il coniuge svolgendo attività amministrativa e contabile relativamente all'attività libero professionale svolta dal in Parte_1 regime di intramoenia e comunque si era dedicata alla cura della casa, giacchè l'attore l'aveva relegata al ruolo di moglie a tempo pieno;
che, a seguito della manifestazione di volontà del marito di separarsi ,essa attrice aveva subito un progressivo peggioramento delle condizioni di salute con patologie cardiache per le quali le era stata riconosciuta il 16-5-2017 diminuzione permanente della capacità lavorativa al 75% con erogazione di assegno di invalidità nella misura di € 280 mensili, prestazione in seguito revocata a seguito di visita di revisione a fare data dal maggio 2019;che le spettava assegno di divorzio sia un funzione assistenziale che perequativo- compensativa, essendo ella priva di reddito mentre il marito, il quale godeva di reddito elevato, si era giovato, sia nella convivenza prematrimoniale che per tutta la vita matrimoniale, dell'attività della moglie dapprima utile al suo sostentamento ed in seguito con la collaborazione all'attività libero professionale del coniuge e col lavoro casalingo, rinunciando alla propria realizzazione professionale;
che ella si trovava attualmente priva di mezzi di sostentamento e nella difficoltà di reperire occupazione lavorativa sia per l'età avanzata che per le proprie menomate condizioni di salute , sicchè le spettava assegno di divorzio nella misura richiesta.
Con provvedimento del 5.5.2021 il giudice delegato dal presidente del Tribunale, preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava provvisoriamente le condizioni di separazione.
Con memoria integrativa del 16-9-2021 instava per il rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale e, in subordine, per la determinazione dell'assegno di divorzio in misura non superiore ad € 800 mensili.
Con sentenza non definitiva pubblicata il 11.1.2022 era dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
All'esito dell'istruttoria documentale e con informative di polizia tributaria, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
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Poiché è stata già pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio, è necessario in questa sede esaminare la questione della spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente alla stregua dei presupposti dell'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898.
Tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo, giacchè l'assegno ex art.156 c.civ. è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5 l.898.1970 è espressione della solidarietà post-coniugale.
La giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. un., 18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id.
24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Ne discende che in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. ex multis Cass.n.
32398/2019), e che occorre raffrontare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Valutando a questi fini la situazione dell'attore, questi è medico chirurgo dirigente medico ospedaliero (non risulta cessazione del rapporto di impiego), oltre a prestare attività libero professionale quale ortopedico. E' documentato che nel periodo successivo alla pronuncia di separazione l'attore percepì quale medico ospedaliero una retribuzione media mensile netta di €
3821 per il 2018 (somma rapportata a dodici mesi e comprensiva di quanto percepito per tredicesima mensilità).Nell'anno 2019 l'attore percepì come da fogli paga in atti una retribuzione media mensile netta di € 4604,25 (somma rapportata a dodici mesi e comprensiva di quanto percepito per tredicesima mensilità). Nell'anno 2020 l'attore percepì una retribuzione media mensile per i primi dieci mesi del 2020 sino ad ottobre compreso di € 4183, oltre reddito lordo da lavoro autonomo di € 1953;il reddito lordo da lavoro dipendente, secondo quanto risulta da informative GdF, ammontò ad € 80.641.
Nel 2021 l'attore percepì una retribuzione media mensile netta di € 4033;il reddito lordo da lavoro dipendente secondo quanto risulta da informative GdF ammontò ad € 76.028,62 oltre ad € 3673,19 per redditi lordi assimilati, e ad € 5795 per reddito lordo da lavoro autonomo. Nell'estratto del conto corrente Unicredit intestato all'attore per quell'anno si riscontrano rimesse attive ulteriori rispetto a quelle retributive pari ad € 10514,70 con una media mensile € 876,22/mese, che sommati con la retribuzione netta offre una media, rapportata a 12 mesi, di 4909,22/mese.
Nel 2022 il reddito lordo da lavoro dipendente lordo dell'attore ammontò ad € 53934 e la retribuzione media mensile netta da fogli paga ammontò ad € 2806, mentre il reddito lordo da lavoro autonomo ammontò ad € 64097. Nell'estratto del conto corrente Unicredit intestato all'attore per quell'anno si riscontrano rimesse attive ulteriori rispetto a quelle retributive, pari ad
€ 69877,31(con un introito medio rapportato a 12 mesi di € 5823,che sommato con la retribuzione, offre una media a 12 mesi di 8629/mese).
Nel 2023 venne continuato come nel 2022 un rapporto di collaborazione con AIL con pagamenti per € 3000-3500/mese, come si ricava dagli estratti del conto Unicredit intestato all'attore; nel
2023 la retribuzione mensile media ricevuta dalla ASL di Brindisi ammontò a poco più di 3000 euro mensili.
Nel 2024 risulta da comunicazione in atti che il ha dato le dimissioni dalle mansioni di Parte_1 direttore sanitario AIL con decorrenza 1-6-2024, ed è presumibile che sino al mese di maggio 2024 egli percepisse a tal titolo € 3700 mensili, come da ultima fattura in atti;
vi è una busta paga di febbraio 2024 prodotta con istanza di modifica delle condizioni in essere dell'11-7-2024 , con retribuzione netta di € 2877.
Da verbale del Centro medico legale di Taranto per l'accertamento delle invalidità civili prodotto dall'attore il 24-10-2024, si ritrae che in data 7-8-2024 è stata accertata a suo carico la Parte_1 totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, per carcinoma vescicale e adenocarcinoma prostatico, cardiopatia ipertensiva, poliartrosi in soggetto con gotta, con riscontro di deambulazione cautelata per facile affaticabilità.
Dalle visure catastali prodotte dalla convenuta il 23-10-2024, la cui produzione è ammissibile, in quanto integrativa di accertamenti officiosi di polizia tributaria inerenti la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, risulta che il acquistò per successione ereditaria in proprietà Parte_1 esclusiva immobili in Grottaglie a fare data dal dicembre 2021(un locale commerciale della superficie catastale di mq.65 , un appartamento A/3 di 4,5 vani, oltre ad un piccolo fondo rustico uliveto dell'estensione di 21 are e settanta centiare alienato il 17-9-2024).Secondo quanto riferito in sede di informative ,l'attore è intestatario di quattro autoveicoli di cui l'ultimo acquistato usato nel 2018. Secondo quanto documentato o riferito in sede di informative di polizia tributaria, il
è attualmente titolare di un finanziamento Compass con scadenza al 30-9-26 con rata Parte_1 mensile di 426,02, di un finanziamento Unicredit con scadenza al 2029 con ratei mensili attualmente di € 440-450, di un finanziamento Findomestic con importo mensile di € 444,80 con prima rata agosto 2018 e scadenza al 5-9-2025.
In ordine alle condizioni economiche di si rileva che gli ultimi redditi dichiarati Controparte_1 risalgono al 2003;dal 2016 al 2018 vi è certificazione dell'Agenzia delle entrate per reddito zero. La medesima convenuta è proprietaria di una autovettura immatricolata nel 2005 ed acquistata usata nel 2009. E' titolare di un conto corrente intestato a lei presso Unicredit con saldo attivo di € 7136,28 al 3-2-2023( cfr. informative GdF); su tale conto dagli estratti prodotti con memoria del 13-11-2023, si riscontra quale unica entrata di un certo rilievo quella dei bonifici per mantenimento erogati dall'attore, cui fanno da pendant comunque regolari prelievi con carta Bancomat (o pagamenti Pos
o con bancomat).Inoltre la convenuta è titolare di un conto Unicredit cointestato con l'ex coniuge con saldo passivo sul quale non vi è prova del recente compimento di operazioni;
infine la è CP_1 titolare di un conto corrente Banco Posta dai cui estratti prodotti per il periodo dal 30-9-2020 al dicembre 2022 si riscontra una giacenza media di 8000-9000 euro, senza entrate di carattere periodico. La resistente è inoltre comproprietaria per la quota di due diciottesimi di un immobile abitativo categoria A/3 della superficie catastale di mq.105 in Taranto,e di un immobile abitativo categoria A/3 della superficie catastale di mq.125 in Torricella,entrambi acquistati per successione ereditaria il 16-6-2017. La situazione appena riassunta induce a ritenere che tra gli ex coniugi vi sia netta disparità reddituale a favore dell'attore (sebbene occorra considerare che di recente questi abbia presuntivamente ridotto sensibilmente la propria capacità di guadagno per effetto delle patologie accertate il 7 agosto 2024, come da verbale in atti).
Ciò in considerazione del fatto che la non svolge attività di lavoro dal 2003 e che solo per un CP_1 periodo di circa due anni ha percepito un assegno di invalidità dell'ammontare di circa 280 euro;
tale assegno è stato revocato dal maggio 2019, con riconoscimento comunque di invalidità al 50% per cardiopatia ipertrofica (cfr. verbale della Commissione medica per accertamento invalidità civile prodotto dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio). Per contro il ricorrente svolgendo attività di dirigente medico ospedaliero ma anche libero professionale e ricoprendo incarichi ulteriori consoni alla capacità di lavoro, ha conseguito nel periodo dalla domanda all'attualità redditi medio-alti.
Inoltre non è dimostrato che la contrazione di nuove nozze da parte del nel 2022 abbia Parte_1 comportato concretamente per lui nuovi oneri in guisa da non potere sopportare l'esborso dell'assegno di mantenimento già stabilito;
in particolare nulla è stato documentato in ordine alla situazione reddituale della seconda moglie, né rileva che quest'ultima abbia due figlie avute da altro uomo, non essendo dimostrato che il abbia contribuito - peraltro al di fuori di obblighi di Parte_1 legge - al loro mantenimento.
Non eliminano infine la conclusione di disparità economica tra le odierne parti nè la titolarità da parte della ricorrente di quote indivise di immobili, (stante la limitata entità di quelle accertate cui sarebbe proporzionato un eventuale reddito per il loro godimento), nè l'assunzione di finanziamenti da parte del che in relazione alla situazione reddituale, possono essere alquanto Parte_1 agevolmente sostenuti.
L'indicato squilibrio rappresenta il primo presupposto per l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Accertato il divario economico ,il giudizio in ordine all'attribuzione ed alla liquidazione dell'assegno di divorzio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione Civile n. 27945 del 2023). La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è però finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi(Cassazione civile, sez. I, 11/4/2024, n. 9839). A questo riguardo la ha affermato che tale contributo avrebbe interessato anche un periodo CP_1 di stabile convivenza more uxorio iniziato nel 1993 a BO, dove il svolgeva studi di Parte_1 medicina e chirurgia, al quale aveva fatto seguito, senza soluzione di continuità, la celebrazione del matrimonio nel settembre del 2000;in tale periodo la resistente si sarebbe fatta carico delle esigenze di mantenimento della coppia con varie attività di lavoro sin quando, nell'anno 2003, il aveva conseguito la specializzazione in ortopedia ed era stato assunto presso l'Ospedale Parte_1 di MI, città dove la coppia si era trasferita.
Sebbene non sia stato specificamente contestato dal che il matrimonio del 2000 fosse Parte_1 stato preceduto senza soluzione di continuità da convivenza in BO sin dall'anno 1993(egli ha invece contestato che la provvedesse al suo mantenimento fruendo invece di rimesse della CP_1 propria famiglia di origine e poi di una borsa di studio),e che la resistente avesse svolto le attività lavorative allegate, reputa il Tribunale che le circostanze relative alla convivenza prematrimoniale allegate dalla non rilevino comunque ai fini dell'accertamento della misura dell'assegno di CP_1 divorzio.
Ciò anzitutto ,sotto un primo profilo, perché non vi è prova che la convenuta avesse provveduto al mantenimento dell'attore per il periodo di convivenza di fatto(dal 1993 in poi) ed anche successivamente al matrimonio fino all'assunzione presso l'Ospedale degli Infermi di MI nel
2003.
La circostanza è documentalmente resistita (e ciò rende inammissibile la prova testimoniale per la quale vi è stata insistenza sui primi quattro capitoli della seconda memoria istruttoria della CP_1 dal fatto che il avesse proprie fonti di reddito negli anni dal 1991 al 1994 oltre che per gli Parte_1 anni 1999 e 2000,ed anche maggiori di quelle documentate dalla ricorrente per quegli anni. A questo proposito è significativo l'esame dell'estratto conto previdenziale dal depositato con la Parte_1 terza memoria istruttoria in prova contraria rispetto alla prova diretta sul punto richiesta dalla
(in particolare al punto 2-4 del capitolato di prova testimoniale). A ciò va aggiunto che i redditi CP_1 imponibili riportati nell'estratto conto previdenziale prodotto dalla per gli anni 1997 e 1998 CP_1 per attività di collaborazione sono del tutto esigui (rispettivamente € 1247,24 e 468,44) e quelli documentati per gli anni precedenti per analoghe attività parimenti limitati (£.
6.000.000 per il 1995
e nessun reddito per il 1996), rendendo inattendibile l'assunto per la quale il prima del Parte_1 matrimonio si mantenesse grazie all'attività lavorativa della convenuta, e non invece come affermato dal ricorrente, e quanto meno in prevalenza, con rimesse da parte della famiglia di origine. Ciò peraltro vale anche per il periodo susseguente il matrimonio sino all'assunzione del
, per il quale nell'estratto INPS della sono documentati redditi imponibili esigui( € Parte_1 CP_1
3150 per il 2001, € 2334 per il 2002; € 4484 per il 2003),e che già secondo la comune esperienza non avrebbero consentito il mantenimento di una coppia fuori sede. L'irrilevanza del contributo offerto dal coniuge richiedente l'assegno di divorzio nel periodo di convivenza di fatto ai fini della debenza e liquidazione di quella prestazione, si coglie nella presente fattispecie anche sotto diverso profilo.
Secondo il recente insegnamento della giurisprudenza della S.C. “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase "di fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio" (in tal senso, Cassazione civile, sez. un. 18/12/2023 n. 35385). Nella specie per il periodo di convivenza tra le parti precedente la contrazione del matrimonio(dal 1993 al settembre 2000) non sono stati allegati sacrifici o rinunce da parte della alla propria attività di lavoro e professionale, ma al contrario è stato allegato CP_1 che la resistente fosse l'unica ad espletare attività produttiva di reddito.
Sotto altro profilo, la ricorrente ha chiesto valorizzare ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di divorzio: a) la rinuncia ad attività di lavoro effettuata dopo il 2003 in quanto per scelta condivisa e comunque per la contraria volontà del ella non avrebbe più lavorato Parte_1 dando le dimissioni da un Poliambulatorio in BO ove lavorava prima del trasferimento in MI,
e poi rimanendo disoccupata su richiesta del coniuge o, comunque, per scelta condivisa;
b) il contributo lavorativo offerto dopo il ritorno in Grottaglie dal 2008 al 2015 nello svolgere “attività amministrativa contabile e quando necessario anche di segreteria” presso lo studio del coniuge alla via Silvio Pellico in Grottaglie. La resistente, secondo quanto allegato, si sarebbe occupata di “ogni aspetto burocratico e/o contabile con la ASL relativamente all'attività di intramoenia svolta dal marito anche recandosi di persona presso i competenti uffici della ASL, occupandosi della quantificazione e il pagamento a mezzo bonifico delle percentuali sul fatturato del da Parte_1 versare alla ASL”(cap.9 della seconda memoria istruttoria).
La ha quindi insistito in sede di precisazione delle conclusioni per l'ammissione della prova CP_1 testimoniale diretta sul contributo offerto,e pertanto sui punti da 5 a 9 della seconda memoria istruttoria ex art.183 comma 6 c.p.c.. Si tratta tuttavia di prova testimoniale inammissibile:
- perché rimetterebbe ai testimoni un giudizio loro non consentito (cap. 5 della seconda memoria istruttoria) in ordine ad una “costrizione” alla rinuncia al proprio lavoro presso il Poliambulatorio
CTR di BO in ragione dell'assunzione del coniuge in MI ,oppure in ordine alla “contrarietà” del marito in ordine ad una attività di lavoro della moglie - cap. 6);
-perché irrilevante (cap.7 relativo al trasferimento da MI a Grottaglie) circostanza di per sé neutra rispetto ad eventuali rinunce professionali, dato che non si allega che con la permanenza in
MI GN la resistente avrebbe lavorato;
-perché vertente su circostanze incontestate (cap.8) ovvero generiche(cap.9) in quanto, a fronte della contestazione sul punto da parte del (il quale ha eccepito che la allegata attività si Parte_1 sarebbe tradotta nella mera consegna da parte della moglie presso la ASL di ricevute relative alle prestazioni professionali del marito, limitata a due o tre volte l'anno e riconducibile a mera collaborazione coniugale), non si potrebbe concretamente stabilire sulla scorta del capitolato in precedenza richiamato quale impegno temporale effettivo nell'arco di ciascun anno indicato avrebbero comportato le allegate attività, e stabilire se le stesse si fossero tradotte per loro entità, in effettivo sostegno all'attività libero professionale intramoenia, con significativo risparmio di spesa per il coniuge ed indiretto accrescimento del suo patrimonio.
L'assegno divorzile deve essere quindi liquidato in funzione prevalentemente assistenziale in guisa da rendere possibile il mantenimento di un tenore di vita dignitoso, con riguardo prevalente ai parametri dell'art. 5 comma 6 l.div. delle condizioni dei coniugi e del reddito degli stessi, rapportati alla non breve durata legale del matrimonio, di oltre ventuno anni, tenendo principalmente conto del livello medio-alto del reddito dell'obbligato e del fatto che l'età non più giovane della beneficiaria, la remota uscita dal mondo del lavoro e la parziale invalidità, non ne rendono probabile un reimpiego lavorativo.
Ciò giustifica l'attribuzione a fare data dal passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento del matrimonio di un assegno di divorzio di misura pari a quello già liquidato in sede di separazione consensuale e confermato con il provvedimento presidenziale del 5-5-2021;parimenti per il periodo dalla domanda al momento del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva va confermata la precedente misura dell'assegno di mantenimento già stabilito in sede di separazione consensuale.
Essendo invece alquanto di recente stata accertata riguardo al una condizione di Parte_1 invalidità tale da comportare l'abbattimento della capacità di lavoro e presuntivamente una correlativa riduzione del reddito, al netto delle prestazioni previdenziali ed assistenziali stabilite la condizione di invalidità, si reputa giustificata la riduzione,con decorrenza dal giorno uno del corrente mese di gennaio 2025 dell'assegno divorzile ad € 600 oltre rivalutazione annuale istat dall'1-1-2025. Il complessivo esito della lite giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 2-3-2020 da nei confronti di , e dando atto della già Parte_1 Controparte_1 intervenuta pronuncia di divorzio, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 Controparte_1 assegno di divorzio di euro 600,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal giorno uno del corrente mese di gennaio 2025, e così dal giorno uno di ogni mese successivo;
b) conferma per i mesi precedenti, dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio sino al mese di dicembre 2024 compreso
,la misura dell'assegno di divorzio in misura eguale a quella stabilita in precedenza in forza dei provvedimenti presidenziali del 5.5.2021; conferma la misura dell'assegno di separazione come stabilita in forza dei provvedimenti presidenziali del 5.5.2021 a fare data della domanda e sino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio;
2)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto ,17-1-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)