Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7995/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 23/1/2025
TRA
,rappresentata e difesa dall' Avv.to Ornella Rufini. Parte_1
-Appellante -
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole ;
-· Appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 10143/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma - Sez. XIII - Giud. CP_2 depositata il 15.5.2019 nel giudizio iscritto al RG 65845/2016.
23.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2016 Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la [...]
[...] al fine di sentir accogliere le Controparte_3 و
seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, ritenere ed accertare la responsabilità medico - sanitaria del Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante
[...]
, pro tempore, per l'errato intervento chirurgico effettuato il 07/03/2013 sulla persona della sig.ra Parte_1 dall'equipe chirurgica del Dott.
e delle successive cure prestate di cui in narrativa, e Controparte_5 per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni, materiali, patrimoniali, morali, alla salute e alla vita di relazione subiti dalla parte attrice, nella misura che risulterà provata dall'istruttoria e/o comunque ritenuta di giustizia, o che verrà determinata in via equitativa dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal di del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi e spese di giudizio".
,2.Si costituiva in giudizio il CP_1 con comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e così rassegnando le proprie conclusioni:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere: 1) nel merito, in via principale, disattendere e rigettare ogni domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto ovvero comunque non fornita di idonea prova;
2) sempre nel merito, in via subordinata, accertare responsabilità perper colpa lieve dell'odierna convenuta e, la conseguentemente, quantificare l'entità del risarcimento spettante all'attrice nei limiti di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
3.Istruita la causa mediante espletamento della ctu medico-legale e precisate le conclusioni mediante richiamo agli atti difensivi , con sentenza n.
10143/2019 pubblicata in data 15 maggio 2019 il Tribunale così disponeva:
"1.rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
2.condanna [...] Controparte_1
alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1 convenuta che liquida in euro 7.254 per compensi oltre accessori come per legge 3 pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU".
4.Il Tribunale in primo luogo ha correttamente inquadrato alla luce dell' orientamento giurisprudenziale ormai consolidato la responsabilità sanitaria dedotta a fondamento della domanda nell' ambito della responsabilità contrattuale, anche in relazione all' applicazione dei principi applicabili in materia di prescrizione, al grado della colpa e alla ripartizione degli oneri probatori. Sulla scorta della CTU espletata, ha negato la riconducibilità causale dell'aggravamento delle patologie dalla paziente all'operato dei sanitari , condividendo le conclusioni rassegnate dall' ausiliario in merito alla adeguatezza dell' intervento al caso specifico, alla sua correttezza rispetto alla buona prassi medica e alle metodiche in uso all' epoca dell'intervento, e da ultimo, alla opportunità dello stesso in relazione alla patologia riscontrata a carico della Parte_1 . Sempre sulla scorta della ctu il Tribunale ha affermato piuttosto la riferibilità degli esiti invalidanti alla eccessiva reattività tessutale della paziente, e quindi ad una intervenuta Failed Back Syndrome, intendendosi con tale termine una patologia da dolore cronico derivante da più interventi nella stessa sede tali da determinare un aggravamento della fibrosi cicatriziale, e quindi una persistenza della sintomatologia dolorosa, pur in assenza di errori diagnostici o esecutivi della neurochirurgia( v. ctu dott. Per_1 Parte_1Avverso detta sentenza ha proposto rituale gravame contestando, con il primo motivo, la ritenuta assenza di colpevolezza nell'operato dei sanitari e la rilevanza del nesso causale fra la scelta terapeutico chirurgica ed i danni insorti alla paziente. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la omessa valutazione delle osservazioni fatte dal CTP alla relazione del CTU e la omessa rinnovazione della stessa CTU
e, con il terzo, l'errata valutazione dell'onere probatorio da parte del
Tribunale, in quanto l'ospedale non avrebbe fornito la prova liberatoria che l'inesatto adempimento fosse ascrivibile a circostanze imprevedibili ed inevitabili con l'ordinaria diligenza.
Si è costituita la Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame in ragione del mancato
[...]
assolvimento dell' onere probatorio, gravante sull'attrice, di provare il nesso causale tra i pregiudizi lamentati e la condotta dei sanitari, e della mancanza di elementi comprovanti profili di colpa a carico dei predetti.
Nelle more del giudizio si è costituito quale nuovo difensore dell' appellante, in sostituzione del precedente revocato, l' avv. Ornella Rufini riportandosi agli atti difensivi del predecessore.
Precisate le conclusioni mediante richiamo ai rispettivi atti difensivi la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche .
L'appello è totalmente infondato per i motivi che seguono. Parte_1E' incontestabile come la fosse giunta in data 6.3.2013. presso il pronto soccorso del CP_1 e che la stessa fosse già stata inserita in lista di attesa per intervento chirurgico, essendosi manifestata già dal gennaio 2013, una grave sintomatologia lombosciatalgica bilaterale non rispondente ai farmaci FANS, con conseguente impossibilità di camminare.
Tali fatti obiettivi documentati in cartella clinica sono stati riportati all'inizio della CTU e non oggetto di contestazione.
Quindi, ed a seguito di visita neurologica, la paziente veniva inviata in sala operatori in data 7.3.2013, ed ivi le veniva praticato un intervento chirurgico di decompressione spinale, tramite discectomia L5-S1 ed L4-L5, tanto da risultare all'esito dell'intervento il complesso sacco-radicolare ben libero.
Peraltro all'esito dell'intervento e nei giorni successivi di ricovero, venne documentata la diminuzione della sintomatologia antalgica e la possibilità di muovere gli arti inferiori.
Quindi in data 19.11.2013, all'atto della accettazione presso l'Unità di terapia del dolore dell'Ospedale San Giovanni, la stessa paziente riferì la ripresa della sintomatologia antalgica dopo due mesi dalla seconda operazione, sino al punto di giungere presso tale unità con forti limitazioni alla deambulazione.
Le venne quindi diagnosticata FBSS e l'installazione di impianto SCS
(stimolatore midollare dorsale) effettuato in data 19.11.2013 con buona copertura del dolore radicolare, ma non assiale, tanto da doversi sottoporre nuovamente circa un anno dopo al posizionamento di PNFS (elettrodo sottocutaneo) ma con scarsi risultati, e sottoposta a terapia con oppioidi.
Ne consegue che le stesse evidenze sintomatologiche all'atto del ricovero presso il Controparte_1 erano chiaramente espressive di una grave sofferenza radicolare, con compromissione grave della deambulazione, e, come correttamente chiarito nella CTU, l'unico intervento atto a liberare la paziente dalla sofferenza era la decompressione tramite discectomia, essendosi dimostrata inadeguata già dall'inizio dell'anno la terapia farmacologica. Il CTU ha peraltro risposto esplicitamente al quesito sulle alternative terapeutiche chiarendo che l'intervento effettuato era il più adatto al caso specifico, escludendo che potessero essere prese in considerazione alternative quali la nucleo aspirazione o la nucleo lisi.
Inoltre il CTU ha attentamente valutato tutte le osservazioni svolte dal CTP di parte attrice, che peraltro concorda con il CTU sulla scelta del trattamento chirurgico e sulla esecuzione tecnica dello stesso ma dissentendo sulla opportunità di tale scelta. In particolare il CTU ha chiarito nelle repliche come la paziente fosse stata studiata a sufficienza preventivamente, essendo emersa la recidiva ernio discale già da RM del febbraio 2013, tanto da essere inserita nella lista d'attesa per l'intervento chirurgico, e che tale situazione si aggravò nel marzo 2013 per peggioramento acuto della lombosciatalgia
++ a Dx con difficolta di movimento agli aa.ii., come attestato all'atto del ricovero. In sostanza, pur non negando il CTU la possibilità di una influenza sulla sintomatologia della probabile fibrosi cicatriziale sopravvenuta, non ha ritenuto che tale possibilità fosse tale da escludere l'evidenza ed urgenza dell'intervento per obiettività della recidiva discale, così argomendo: "La situazione della Pz. quindi può essere riassunta come segue: dopo l'intervento del 2011 la situazione neurologica radicolare, dovuta alla compressione erniaria, gradualmente migliorò. Nel frattempo però si concretizzava la fibrosi cicatriziale e, contestualmente, la recidiva erniaria.
Visto il quadro neurologico del 2013 la Pz. doveva essere certamente decompressa, ma era impossibile discriminare che il danno radicolare fosse causato, oltre che dalla recidiva acuta dell'ultimo periodo (visibile alla RM
e che fu determinante), anche ed in percentuale rilevante dalla fibrosi cicatriziale, problema cronico iniziato dopo il primo intervento”. Pertanto non colgono nel segno i primi due motivi di appello, in quanto appare condivisibile la CTU sul piano logico e di coerenza fra obiettività mediche e conclusioni, che i sanitari del CP_1 non potessero ulteriormente rinviare il solo intervento idoneo a conseguire la decompressione, ovvero l'intervento chirurgico di discectomia con l'ausilio del microscopio, stante la mancanza di alternative terapeutiche, peraltro nemmeno concretamente individuate e descritte nemmeno nel gravame, ponendosi la questione della possibile incidenza degli esiti della fibrosi cicatriziale, peraltro conseguenza inevitabile del primo intervento, non in funzione impeditiva della scelta terapeutica urgente, che peraltro incluse la ripulitura della precedente cicatrice fibrotica.
Inoltre la correttezza dell'intervento come comprovata dalla possibilità di muovere gli arti inferiori documentata in cartella clinica, e dall'assenza di sintomatologia dolorosa per i primi due mesi successivi alle dimissioni, risultano impeditivi del nesso causale con la successiva ripresa della sintomatologia, da ascriversi, come dichiarato dal CTU, ed ancor prima attestato dai referti e cartella clinica del San Giovanni alla particolare sensibilità tessutale della paziente per la quale insorse la sindrome cronica
FBSS, ovvero una sintomatologia ormai indipendente dalla compressione radicolare, ma derivante da una reattività tessutale tale da ingenerale una dolorabilità appunto cronica e di specifica competenza dei centri della terapia del dolore, ai quali la paziente si rivolse con successivi interventi solo parzialmente risolutivi.
Anche il dedotto errore in iudicando per ribaltamento dell'onere probatorio non sussiste, in quanto a fronte della accertata dal CTU correttezza della diagnosi, della scelta terapeutica effettuata, in assenza peraltro di contestazioni in ordine alla correttezza del consenso informato, e soprattutto della correttezza delle modalità tecniche dell'intervento, è stato altresì accertato con criterio logico giuridico condivisibile dallo stesso Tribunale, che i postumi di dolore cronico di cui restò purtroppo affetta la Parte_1
[...] conseguirono ad una preesistente iperreattività tessutale و
manifestatasi in occasione del secondo intervento, ma non casualmente derivante dallo stesso, ed espressive di una stocastica comunque significativa incidenza percentuale della sindrome FBSS sulla popolazione degli operati per recidiva discale, che non riescono a risolvere la sintomatologia dolorosa pur nella correttezza dell'intervento eseguito.
Gli esiti di rigetto dell'appello comportano l'adozione del regime delle spese a carico dell'appellante secondo soccombenza, da calcolarsi secondo il valore della causa ( indeterminabile complessità media), a valori medi, con esclusione delle voci trattazione/istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
Non sussistono i presupposti per l' applicazione dell' art. 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002 a carico dell' appellante in quanto ammessa al gratuito patrocinio a spese delle Stato come da documentazione allegata.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale Roma n. 10143/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
Condanna Parte_1 a rifondere alla
[...] le spese di lite Controparte_1 و
del presente grado che liquida € 6.353,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14/05/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta