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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Domenico Pellegrini Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 31.1.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 5413/2022 pendente tra
CP_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Maria Luisa Lazzarini
Domicilio eletto: Genova C.so A. Podestà 8/5 presso lo studio del difensore
E
Controparte_2
( c.f. C.F._2
contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti: la ricorrente: come all'udienza del 17.10.2024
Il Pubblico Ministero: come da intervento del 21.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la moglie ) allegava in CP_1 estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio con in Genova il 30.6.2016 Controparte_2
- Che già nell'anno 2010 aveva contratto matrimonio di rito islamico in Marocco e da allora convissuto col CP_2
- Che dall'unione non sono nati i figli
- Che la convivenza ha avuto luogo soprattutto all'interno di una baracca in località Erzelli
- Che il marito, di indole gelosa, le impediva ogni autonomia di movimento, addirittura chiudendola all'interno della baracca con una catena quando lui se ne allontanava, la insultava e minacciava con frequenza e la poneva in condizioni di assoluta dipendenza economia consegnandole, dopo varie insistenze, la sola somma di euro
20, 00 al mese
- Che, in particolare, in occasione dell'episodio che ha poi portato alla definitiva interruzione del rapporto, il marito l'aveva minacciata, unitamente all'educatrice e ad un passante intervenuto in loro soccorso, brandendo un coltello
- Di essere priva di occupazione mentre il marito è pensionato pur ignorando l'ammontare del suo trattamento pensionistico-
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito al marito
- La liquidazione a proprio favore di assegno di mantenimento per l'importo che sarà ritenuto congruo con distrazione diretta del contributo presso l'ente erogatore
- Incaricare i servizi sociali a sostenere la ricorrente in quanto in stato di bisogno
- Con vittoria delle spese
In sede di udienza presidenziale il marito non si costituiva né compariva mentre la ricorrente confermava di vivere in una casa protetta del comune corrispondendo la somma mensile di euro 80, 00 a titolo di locazione;
precisava di essere al momento disoccupata pur avendo nel recente passato svolto alcuni lavori occasionali.
Il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati, in via temporanea e urgente, poneva
2 a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 250, 00 .
Con la memoria integrativa la ricorrente manteneva ferme le originarie conclusioni
In sede di prima udienza davanti al giudice istruttore questo, verificata la regolarità della notifica al dell'ordinanza presidenziale, ne dichiarava la contumacia. CP_2
In sede di prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc la ricorrente manteneva ferme le originarie conclusioni;
nella circostanza allegava di essere stata assunta a tempo indeterminato come badante a far data dall'1.12.2022 e di percepire lo stipendio mensile minimo di euro 1300, 00 spalmato su dodici mensilità.
Con la ordinanza 25.1.2024 il giudice istruttore chiedeva all'Agenzia delle Entrate informazioni ex art. 213 c.p.c. in merito alle condizioni reddituali del marito e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La ricorrente precisava le conclusioni mediante note sostitutive di udienza allegando di avere perduto il lavoro di badante, a partire dal mese di settembre 2024, non avendolo potuto proseguire a causa delle proprie precarie condizioni economiche;
limitava le domande alla richiesta di addebito e alla richiesta di liquidazione di assegno di mantenimento.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Deve essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai dal 2022 a causa di una serie di condotte maltrattanti ( reiterate ingiurie, minacce, privazioni della libertà personale, atti di c.d. violenza economica ) poste in essere dal CP_2
nei confronti della moglie che, nella loro materialità storica, sono state accertate con
[...] la sentenza n. 941/2023 emessa in sede di rito abbreviato dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, che pure lo ha assolto in quanto ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione essendo evidentemente intollerabile per la la prosecuzione della CP_1 convivenza nelle condizioni di degrado e prostrazione in cui era stata costretta a vivere da parte del marito.
Ai sensi dell'art. 151 comma secondo c.c. il giudice addebita la separazione al coniuge che l'abbia provocata “ in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio “.
Ora, non vi è dubbio che i comportamenti allegati in ricorso ed oggetto di accertamento in sede penale, integrino, sotto il profilo oggettivo, violazione dei doveri di assistenza morale e materiale ( art. 143 comma secondo c.c ) che derivano dal matrimonio;
la sentenza penale prodotta dalla ricorrente, però, ha escluso la imputabilità del , in relazione CP_2
a quei medesimi fatti e comportamenti, perché ritenuti commessi in stato di totale assenza della capacità di intendere e volere e, in particolare, perché riconosciuti, sulla base di consulenza tecnica, quale espressione della seguente patologia psichiatrica: schizofrenia paranoide in fase di cronicità aggravata da iniziale decadimento cognitivo senile “.
Ne discende l'impossibilità di addebito della separazione che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. Cass. Civ. n. 10711/2023; Cass. Civ. n. 25843/2013;
3 Cass. Civ. n. 26/1991; Trib. Firenze n. 929/2023 ), presuppone la consapevolezza della violazione dei doveri matrimoniali da parte del coniuge a cui venga addebitata;
e, del resto, la responsabilità civile presuppone sempre la imputabilità del soggetto, tanto quella contrattuale ( l'incapacità di intendere e volere rende infatti l'inadempimento non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. ) quanto quella extracontrattuale ( art. 2046 c.c. ).
Quanto alla richiesta di liquidazione in favore della ricorrente di assegno di mantenimento da porre a carico del marito deve osservarsi che non ne sussistono i presupposti.
Il marito, infatti, è persona ultraottantente, malato psichiatrico, e dunque, per età e patologia, soggetto indubbiamente incapace di occupazione;
egli, inoltre, sopravvive attraverso una pensione di appena euro 739, 00 mensili che lo colloca sicuramente aldisotto delle soglie di povertà.
La ricorrente è soggetto ancora in età lavorativa, anche se non più giovane, che in effetti in corso di causa era stata assunta come badante con contratto a tempo indeterminato arrivando a percepire corrispettivo netto di euro 1300, 00 mensili, somma sufficiente per la conduzione di una esistenza dignitosa, laddove si tenga conto che la paga solo 80, CP_1
00 euro al mese a titolo di locazione. In sede di precisazione delle conclusioni la parte ha allegato di avere dato le dimissioni dal rapporto di lavoro per ragioni di salute senza però documentare alcunchè; solo tardivamente, con la comparsa conclusionale, ha prodotto la lettera di dimissioni e certificazione di medico privato attestante una lombalgia cronica. Tali produzioni in quanto tardive sono inammissibili talchè non può ritenersi provata la inidoneità al lavoro della ( del resto la mera certificazione di un medico privato, CP_1 senza alcuna valutazione in ordine alla capacità lavorativa, comunque non consentirebbe di ritenere dimostrata la non imputabilità alla parte dell'ipotetico attuale stato di disoccupazione ), né l'allegata condizione di disoccupazione.
L'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria deve pertanto essere revocato a far data dal dicembre 2022, data della stipula del contratto di lavoro.
In mancanza di soccombenza niente deve essere disposto in punto di spese.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e , legati da CP_1 Controparte_2 matrimonio celebrato a Genova il 30.6.2016 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Genova al n. 117 P. I anno 2016 autorizzandoli a vivere separati.
RIGETTA ogni altra domanda con revoca dell'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria a far data dal dicembre 2022-
SPESE irripetibili
DISPONE che la presente sentenza venga annotata nei registri dello stato civile
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Dott. Domenico Pellegrini
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