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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1204/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.01.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina brasiliana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...]
entrambi con l'Avv. Francesca Arenosto - Cod. Fisc. - del Foro di Milano, CodiceFiscale_3 con studio in Milano, Via Privata dei Martinitt n. 3, presso la quale hanno eletto domicilio telematico.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Loano in data 25.11.2017, iscritto nei registri del Comune di Loano (atto n. 12, parte 1, anno 2017) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
□ separati con sentenza n. 964/2025 pubblicata in data 12.03.2025 e passata in giudicato in data 12.03.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Le Parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Le Parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
c) Le Parti dichiarano che hanno già regolato in sede di separazione ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
d) Con rinuncia all'impugnazione della sentenza divorzile.
e) Spese del presente procedimento interamente a carico della NO . Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Loano in data 25.11.2017 tra signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Le spese del presente procedimento sono interamente a carico della NO Parte_1
[...]
Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 05/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.01.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina brasiliana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...]
entrambi con l'Avv. Francesca Arenosto - Cod. Fisc. - del Foro di Milano, CodiceFiscale_3 con studio in Milano, Via Privata dei Martinitt n. 3, presso la quale hanno eletto domicilio telematico.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Loano in data 25.11.2017, iscritto nei registri del Comune di Loano (atto n. 12, parte 1, anno 2017) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
□ separati con sentenza n. 964/2025 pubblicata in data 12.03.2025 e passata in giudicato in data 12.03.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Le Parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Le Parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
c) Le Parti dichiarano che hanno già regolato in sede di separazione ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
d) Con rinuncia all'impugnazione della sentenza divorzile.
e) Spese del presente procedimento interamente a carico della NO . Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Loano in data 25.11.2017 tra signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Le spese del presente procedimento sono interamente a carico della NO Parte_1
[...]
Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 05/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG