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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1194/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1194/2017
TRA
difeso dall'avv. COSENTINO ANTONINO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Graziano Di Natale
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.6.2017, esponeva che gli è stata notificata, Parte_1
nel maggio 2017, l'intimazione di pagamento n. 13920169002119326/000 relativa al pagamento della cartella n. 13920010012645486000 e n.
13920030001705016000 avente ad oggetto, l'omesso versamento dei contributi
IVS degli anni 1993.
Deduceva la nullità del ruolo e della cartella opposta per vizi di forma e nel merito la prescrizione delle somme richieste
Tanto premesso chiedeva l'annullamento della cartella opposta, con vittoria delle spese di lite.
1 Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva, l' , eccependo CP_1
preliminarmente la decadenza dell'azione e l'inammissibilità del ricorso nel merito.
Contr Si costituiva l' (oggi ) chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.2.2015 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve valutarsi l'eccezione di decadenza dell'azione sollevata dall' CP_1
Sul punto, l'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 che prevede che l'ente previdenziale deve, a pena di decadenza, iscrivere a ruolo il credito:
a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
b) per i contributi e premi dovuti in forma di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La norma riguarda le ipotesi “a regime” come stabilito dall'art. 36, co. 6, D.lgs.
n. 46/99 ossia per contributi dovuti per accertamenti notificati a far tempo dal
1/7/99 (data di vigenza del d.lgs. n. 46/99), ma questa decorrenza è stata più volte spostata.
Infatti, con successivo d.l. n. 346/2000 il legislatore (art. 1, co. 20) ha modificato l'art. 36, co. 6, prevedendo che la decorrenza dei termini di decadenza si applichi a partire dal 1° gennaio 2001 tanto per contributi e premi non versati quanto per accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2001. L'art. 78, co. 33, legge finanziaria n. 388/2000 ha fatto salvi gli effetti del citato d.l. n. 346/2000. In ragione della successiva l. n. 289 del 2002 (art. 38) i termini decadenziali dell'art. 25 sono stati ulteriormente spostati e ritenuti applicabili “ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio
2 2003”. Infine, la norma in esame è stata nuovamente modificata dalla l. n. 350 del 2003 che prevede: “le disposizioni di cui all'art. 25 si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data dell'1.1.2004”.
All'esito delle disposizioni sopra richiamate per i contributi o premi non versati prima del 1° gennaio 2004 ovvero risultanti da verbali di accertamento notificati prima del 1° gennaio 2004 non c'è alcun termine di decadenza.
Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46 del 1999 l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, quindi la domanda è inamm
Per quanto ci riguarda l'intimazione di pagamento impugnata – da come emerge dalla cartella di cartolina di ritorno depositata dall' - è stata notificata in CP_1
data 4.5.2017 mentre è stata proposta opposizione in data 15.6.2017 oltre il termine di 40 gg. previsto dalla legge
Tale inammissibilità assorbe ogni altra questione pure prospettata, pertanto,
l'opposizione alla cartella è inammissibile.
Stante la natura della pronuncia, si reputa equo compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, -disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
-compensa le spese
Così deciso, 12.2.2025
Il giudice del Lavoro
(Il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni)
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