Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott. Monica Montante Giudice
Dott. Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5009/2024 Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione.
PROMOSSO DA
, nata\o a PALERMO (PA), in data 01/06/1993 Controparte_1
E
, nato\a a PALERMO (PA), in data 23/12/1993 Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliata in Palermo, C.so C. F. Aprile, n. 197, presso lo studio dell'avv. Patrizia Ciringione, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06/11/2024
All'udienza del 04/03/2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori, e sono affidati ad entrambi i genitori ma con Per_1 Persona_2 domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
, l'assegno di mantenimento per i figli minori, nella misura di € 400,00 Controparte_1 con aumento Istat annuale;
4) Relativamente alle spese mediche da sostenersi in favore dei figli minori, i coniugi stabiliscono che queste verranno sostenute nella misura pari al 50% cadauno, precisando che per le spese straordinarie si seguiranno le linee guida dl CNF;
5) Pur essendo congiunto l'affidamento, le parti concordano che il signor può CP_2 esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, con le seguenti modalità: a) un pomeriggio a settimana da scegliere previo accordo con la signora dalle ore 16.00 alle ore CP_1
20.00; b) un fine settimana alternato dal venerdì sera alla domenica pomeriggio;
c) durante le vacanze: i minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, e pertanto ad anni alterni dalle ore 16.00 del 24 dicembre alle ore 22.00 del 26 dicembre con un genitore e dalle ore 16.00 del 31 dicembre alle ore 22.00 del 2 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni con un genitore a Pasqua e un genitore il Lunedì dell'Angelo. Durante tutte le restanti festività civili e religiose a turno con l'altro genitore ad anni alterni. Durante le vacane estive i minori potranno trascorrere
15 giorni consecutivi con il padre o nel mese di luglio ovvero ad agosto a concordare entro fine giugno con l'altro genitore;
inoltre visto l'affidamento condiviso è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti, e quindi i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti.
6) Il signor si impegna a versare mensilmente alla signora la somma di CP_2 CP_1
€ 150,00 quale quota a suo carico per il pagamento dei finanziamenti contratti durante il matrimonio;
7) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 06/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 24/06/2021 - atto di matrimonio trasritto nel registro dello stato covole del Comune di Palermo, al n. 59 - parte I- Anno 2021).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini