Versione
3 febbraio 1994
3 febbraio 1994
Art. 5. 1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilita' dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.
2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovra' assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1. Nota all' art. 5:
- La legge n. 183/1989 , reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovra' assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1. Nota all' art. 5:
- La legge n. 183/1989 , reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1917 del 28https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. un., 28/01/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 28/01/2021), n.1917 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente – Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. – Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez. – Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22019/2019 proposto da: M.G., M.P., M.A., questi ultimi due in qualità di eredi di Ma.Go., …
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Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 21/11/2019, n. 2461Provvedimento: […] 6.2) Con il secondo motivo si deduce, a seguire, la violazione dell'art. 5 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37 e della D.G.R. 14 gennaio 2005, n. […] Lo stesso decreto sarebbe allora illegittimo in quanto non solo ripete i medesimi vizi del precedente decreto n. 2010 del 10.03.2014, di cui costituisce atto confermativo, ma sarebbe pure autonomamente viziato, nella misura in cui omette qualsiasi motivazione in ordine ai limiti che l'art. 5 della Legge n. 37 del 1994 pone all'ambito di estensione del parere regionale in materia di sdemanializzazione.Leggi di più...
- difetto di motivazione·
- compensazione delle spese·
- riattivazione del procedimento amministrativo·
- tutela della partecipazione al procedimento amministrativo·
- preavviso di rigetto·
- diniego di sdemanializzazione·
- violazione art. 10 bis Legge 241/1990·
- annullamento degli atti amministrativi·
- sdemanializzazione·
- conflitto tra normativa statale e regionale·
- eccesso di potere·
- parere negativo dell'ente regionale·
- concessione demaniale·
- violazione art. 5 Legge 37/1994