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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5446/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Schiano Lomoriello Rosario presso il Parte_1
cui studio domicilia in Napoli al vivo Latilla n. 18
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Carmine Meo presso il quale domicilia in Nola alla via San Massimo n. 469
Opposto
E
CP_
in proprio e quale mandatario di in persona l.r.p.t. rappresentato e CP_3
difeso dall'Avvocato Carmine Barone , e domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente in
Nola, alla via Variante 7/bis
Altro Opposto Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 02.09.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria l'intimazione di pagamento onde impugnare l'avviso di addebito n. 371 2023 0010514873 000 per il mancato pagamento di contributi previdenziali mai notificati. Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di iscrizione ipotecaria e nel merito dichiarare la nullità dell'atto per non essergli mai stato notificato l' avviso di addebito oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato nel ricorso il tutto con vittoria di psese ed onorari di lite .
Si costituiva in giudizio la società con Controparte_4 articolata memoria difensiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda.
Si Costituiva in giudizio l' il quale chiedeva nel merito, il rigetto della CP_2 domanda per essere l'avviso di addebito regolarmente notificato concludendo per il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e condanna alle spese.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n. 24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n. 24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
In merito al procedimento di riscossione occorre rilevare che la Giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n.
542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli ( nel caso di specie una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto nella specie l'avviso di
CP_ addebito dell' . ( Cass. Sez. V° sent. 15.06.2011 n. 13082).
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità CP_ della notifica degli avvisi di addebito, l' regolarmente costituitosi in giudizio ha dedotto in merito alla riferita eccezione di nullità della notifica che l'avviso di addebito n.
371 2023 0010514873 era stato notificato a mezzo PEC;
Ciò posto da una lettura dei CP_ documenti depositati dall' nel suo fascicolo telematico è rinvenibile la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito notificato a mezzo PEC all'indirizzo alla data del 16.03.2023. Email_1
Ciò posto vi è prova della notifica dell' avviso di addebito. Pertanto, sulla scorta di ciò,
l'atto di intimazione di pagamento è valido e pienamente efficace .
Quanto al regime delle spese di giudizio, l' accoglimento dell'opposizione ne giustifica la CP_ condanna per intereo, a carico dell' su cui ricadeva l'onere di prova in merito alla ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell' CP_5
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte ricorrente al rimborso in favore delle parti resistenti delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
1.101,00 a euro 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Rigetta la domanda b – Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 596,40 oltre IVA , Cpa e spese generale alle parti resistenti costituite .
Nola lì 20.03.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5446/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Schiano Lomoriello Rosario presso il Parte_1
cui studio domicilia in Napoli al vivo Latilla n. 18
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Carmine Meo presso il quale domicilia in Nola alla via San Massimo n. 469
Opposto
E
CP_
in proprio e quale mandatario di in persona l.r.p.t. rappresentato e CP_3
difeso dall'Avvocato Carmine Barone , e domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente in
Nola, alla via Variante 7/bis
Altro Opposto Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 02.09.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria l'intimazione di pagamento onde impugnare l'avviso di addebito n. 371 2023 0010514873 000 per il mancato pagamento di contributi previdenziali mai notificati. Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di iscrizione ipotecaria e nel merito dichiarare la nullità dell'atto per non essergli mai stato notificato l' avviso di addebito oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato nel ricorso il tutto con vittoria di psese ed onorari di lite .
Si costituiva in giudizio la società con Controparte_4 articolata memoria difensiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda.
Si Costituiva in giudizio l' il quale chiedeva nel merito, il rigetto della CP_2 domanda per essere l'avviso di addebito regolarmente notificato concludendo per il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e condanna alle spese.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n. 24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n. 24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
In merito al procedimento di riscossione occorre rilevare che la Giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n.
542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli ( nel caso di specie una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto nella specie l'avviso di
CP_ addebito dell' . ( Cass. Sez. V° sent. 15.06.2011 n. 13082).
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità CP_ della notifica degli avvisi di addebito, l' regolarmente costituitosi in giudizio ha dedotto in merito alla riferita eccezione di nullità della notifica che l'avviso di addebito n.
371 2023 0010514873 era stato notificato a mezzo PEC;
Ciò posto da una lettura dei CP_ documenti depositati dall' nel suo fascicolo telematico è rinvenibile la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito notificato a mezzo PEC all'indirizzo alla data del 16.03.2023. Email_1
Ciò posto vi è prova della notifica dell' avviso di addebito. Pertanto, sulla scorta di ciò,
l'atto di intimazione di pagamento è valido e pienamente efficace .
Quanto al regime delle spese di giudizio, l' accoglimento dell'opposizione ne giustifica la CP_ condanna per intereo, a carico dell' su cui ricadeva l'onere di prova in merito alla ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell' CP_5
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte ricorrente al rimborso in favore delle parti resistenti delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
1.101,00 a euro 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Rigetta la domanda b – Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 596,40 oltre IVA , Cpa e spese generale alle parti resistenti costituite .
Nola lì 20.03.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino