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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3119/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3119/2023
tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 13,20 innanzi al dott. Valentina Vecchietti, sono comparsi:
Per personalmente il legale rappresentante l'avv. Parte_1 Controparte_2
Balloriani
Per l'avv. Gherardini Manzoni Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive rinunciando a presenziare alla lettura del provvedimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
pagina 1 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti, alle ore 16,40 , riaperto il verbale di udienza, ha pronunciato, dandone lettura, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3119/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. BALLORIANI DANIELE (CF ), elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA GUIDO BONALI 1 FORLI' presso il difensore avv. BALLORIANI DANIELE
ATTRICE
contro
(C.F. ) in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore Ing. rappresentata e difesa dal prof. avv. ROVERSI Controparte_3
MO AR GI (CF ), e dall'avv . C.F._2 Parte_2
(CF , elettivamente domiciliata in VIA SAN VITALE N. 55 40125
[...] C.F._3
BOLOGNA presso il difensore avv. ROVERSI MO AR GI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte attrice:
pagina 2 di 12 <contrariis reiectis, accertato quanto in atti, dichiarare la illegittimità e comunque annullare e dichiarare inefficace l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria delle spese,
competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese, ad iva e cpa come per legge, come da nota spese che contestualmente si deposita>>.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare, disporre il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D.lgs. n. 150/2011, con tutti i provvedimenti consequenziali;
in via cautelare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, proposta dalla a socio unico ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 150/2011, per tutte le Parte_1 ragioni evidenziate in atti;
nel merito, respingere il ricorso proposto dalla a socio unico e tutte le domande ivi Parte_1
formulate, per tutte le ragioni evidenziate in atti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione, promossa da (di seguito anche Parte_1
“l'attrice” o “la Società”) avverso l'avviso di accertamento emesso da (di seguito anche “la CP_1
convenuta” o “ ) n. 20234360600016203 del 24/10/23 con cui si intimava il pagamento CP_1
alla Società della complessiva somma di € 176.819,85 a titolo di sollecito RI per l'utenza non domestica di Viale Vittorio Veneto 8, Forlì, anno 2023.
Con il primo motivo di opposizione, l'attrice allegava la nullità del contratto di gestione dei rifiuti, mai concluso e sottoscritto dall'attrice e tuttavia indicato nelle fatture emesse da con CP_1
violazione dell'obbligo di forma scritta ad substantiam del contratto.
Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice allegava la violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale da parte della convenuta e del legittimo affidamento dell'attrice di vedersi addebitati importi assimilabili a quelli degli anni precedenti, e ciò per avere omesso la convenuta ogni pur doverosa previa comunicazione dei nuovi importi che sarebbero stati addebitati ancorchè prevedibili da
[...]
sulla base degli svuotamenti dalla medesima operati nel corso dell'anno 2018, per non avere CP_1
pagina 3 di 12 emesso una sola fattura per tutto il quadriennio considerato, per ragioni non imputabili all'attrice ma per una discrezionale scelta concordata tra il Comune di Forlì (proprietario dell'area del Mercato) e la stessa in particolare in relazione alla presenza di cassoni di raccolta di legno – plastica di cui CP_1
l'attrice non aveva necessità, di cui l'attrice, qualora informata per tempo, avrebbe richiesto per tempo la rimozione.
Con il terzo motivo di opposizione, l'attrice deduceva l'erronea quantificazione dei rifiuti addebitati da in punto alla quale la stessa sarebbe onerata della relativa prova. CP_1 CP_1
Formulava da ultimo l'attrice istanza di sospensione dell'avviso di accertamento in oggetto.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la convenuta, la quale concludeva per il rigetto della domanda attorea, previo preliminare mutamento del rito in ordinario e rigetto dell'istanza di sospensione.
Preliminarmente, la convenuta evidenziava la sussistenza della obbligatorietà di attivazione della utenza
RI in capo a ciascun utente, ed, in particolare, alla attrice, nello specifico operatore economico di significativo rilievo. Invero, al momento del passaggio dal regime TARI al regime TARIC, la Società non avrebbe proceduto, come dovuto, ad attivare la nuova utenza e, nell'area considerata, è stata attivata unicamente l'utenza n. 139255, intestata al in quanto proprietario del Mercato e tenuto Controparte_4
al pagamento di una parte della tariffa. Pertanto, veniva avviata una interlocuzione anche con il
[...]
all'esito della quale detto Comune dava mandato ad di procedere presso i CP_4 CP_1
concessionari all'incasso della TARIC per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
In via preliminare, la convenuta eccepiva l'erroneità del rito prescelto dalla attrice.
Nel merito, la convenuta eccepiva l'infondatezza del primo motivo di opposizione, evidenziando che il numero 145644 non attiene a nessun contratto, ma sarebbe relativo alla precedente posizione TARI
della attrice, automaticamente utilizzato in ragione della mancata attivazione della nuova utenza TARIC
da parte della medesima;
il motivo sarebbe dunque infondato, non vertendosi in tema di contratto di diritto privato, ma di un'utenza relativa ad un servizio pubblico che è obbligatorio attivare e che la pagina 4 di 12 ricorrente non ha attivato quando avrebbe dovuto, vale a dire al momento del passaggio dal regime TARI
al regime TARIC.
Eccepiva la convenuta l'infondatezza delle asserzioni attoree in punto alla lesione dell'affidamento,
essendo esso configurabile solo in ipotesi di condotta incolpevole, nella fattispecie non sussistente.
Quanto alla asserzione relativa alla omessa informativa precontrattuale, eccepiva la convenuta come questa fosse in realtà facilmente accessibile sul sito web di non sussistendo peraltro la CP_1
CP_ materiale possibilità per di prevedere i costi poiché la differenza concettuale fra TARIC e TARI
comporta che il comportamento più o meno virtuoso dell'utente incida sulla tariffa, che si basa sulla quantità di rifiuti effettivamente prodotta e sulla loro tipologia, in un contesto in cui, come si desume dalle tariffe pubblicate nel sito, il secco indifferenziato e la mancata differenziazione fra i rifiuti aumentano il costo in maniera molto significativa. Quanto alla emissione delle fatture, eccepiva la convenuta che la tardiva emissione sarebbe dovuta alla stessa attrice, non avendo quest'ultima attivato l'utenza quando dovuto ed essendosi comportata così la stessa attrice in modo negligente, nonostante le numerose campagne informative attivate dalla convenuta. Eccepiva la convenuta l'infondatezza della allegazione attorea per cui non avrebbe provato l'entità della tariffa, non potendosi CP_1
determinare in materia alcuna inversione dell'onere della prova.
Da ultimo, la convenuta si opponeva alla istanza di sospensione.
Con ordinanza del 28 febbraio 2024 veniva disposto il mutamento del rito in ordinario.
Con successiva ordinanza del 26 settembre 2024 il GI rigettava l'istanza di sospensione rinviando la causa per la discussione orale alla udienza del 26 marzo 2025.
Tanto premesso, nel merito la domanda avanzata dalla attrice non appare fondata.
Sinteticamente, l'attrice lamenta la violazione, da parte di di principi e criteri che CP_1
governano l'agire amministrativo nei rapporti con il privato, in relazione al passaggio dal regime di tassazione per lo smaltimento dei rifiuti da “RI” a “RI”, al suo affidamento alla società convenuta e al pagina 5 di 12 “peso” che tale determinazione avrebbe avuto per la attrice, con particolare riferimento al rapporto contrattuale in essere fra l'attrice e CP_1
Con il primo motivo di opposizione, l'attrice allega la nullità del contratto di gestione dei rifiuti, in quanto non redatto in forma scritta. Il motivo non è fondato. Costituisce invero principio consolidato quello per cui l'obbligo di pagare la tassa sui rifiuti sussiste sempre, laddove sussista il presupposto impositivo corrispondente (cfr., Corte Giustizia Trib. I Grado, Nuoro, sez. I, 03.09.2024, n. 98, Comm. Trib.
Cagliari, sez. VIII, 20.01.2021 n. 9, DeJure); il tributo è istituito in forza dell'art. 19 d.lgs. n. 504/1992,
che stabilisce che “il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa”; corrispondentemente, laddove sussistente il presupposto per la sua adozione da parte del Comune, anche la RI deve essere considerata obbligatoria, a dispetto della sua natura corrispettiva, atteso che essa è assunta, laddove possibile “in sostituzione” della RI;
sul punto, la Suprema Corte ha puntualmente precisato che: “…di là anche dal nomen iuris assegnato a detta prestazione dal comma in oggetto (tariffa avente natura corrispettiva), appare incontrovertibile che la norma primaria in esame, nello stabilire che «N comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI», debba essere intesa nel senso di delineare l'ambito di detta tariffa in termini alternativi alla tassa sui rifiuti, di cui, come si è visto,
è pacifica la natura tributaria 3. Detta disposizione va correlata al precedente comma 667 dello stesso art. 1 della citata legge n. 147/2013, che dispone che «[a]l fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la pagina 6 di 12 realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea».
3.1. Il relativo decreto, d.m. 20 aprile 2017,
pubblicato in G.U. n. 117 del 22 maggio 2017, per quanto in realtà non abbia chiaramente definito la cd.
TA (tariffa puntuale), talora indicata anche come RI (tariffa corrispettiva), in termini di radicale opzione sostitutiva per i Comuni al tributo TARI, secondo quanto risulta evincersi invece dalla menzionata disposizione di cui all'art. 1, comma 668, ha costituito comunque il necessario presupposto perché potesse effettivamente istituirsi detta tariffa.
3.2. Segnatamente l'art. 4 del citato decreto, in particolare, prevede che «[ha misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR» (rifiuto urbano residuo, o indifferenziato), quale definito dall'art. 2 del decreto in esame, cioè il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, «conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti»” (Cass., Sez. U - , Ordinanza n. 11290 del 29/04/2021); il corrispettivo per la gestione dei rifiuti, comunque lo si voglia denominare, è dunque sempre dovuto, non corrispondendo ad una opzione contrattuale dell'utente bensì trovando fonte nel potere impositivo delineato dalla normativa di riferimento. Pertanto, l'attivazione dell'utenza ai fini RI costituisce un dovere dell'utente che si trovi nelle condizioni soggettive previste dalla normativa tributaria in tema;
nel caso di specie, è incontestata la sussistenza del presupposto impositivo, ed inoltre è la stessa attrice che afferma di avere richiesto la rimozione dei cassoni scarrabili (doc. 12 attoreo), anche se solo nel febbraio 2023; pertanto, l'allegazione di nullità del rapporto contrattuale, non vertendosi in tema di libera contrattazione ma in tema di imposizione fiscale, appare destituita di fondamento.
Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice allega la violazione da parte della convenuta dei propri doveri informativi, di correttezza e buona fede nei rapporti con l'attrice, in fase contrattuale e durante lo pagina 7 di 12 svolgimento del contratto. La tardiva emissione delle fatture, l'omessa informativa in ordine ai nuovi costi previsti a seguito della entrata in vigore della RI avrebbero comportato nella prospettazione della attrice un grave danno a quest'ultima in violazione del legittimo affidamento della stessa. L'allegazione attore appare tuttavia priva di pregio, sotto numerosi profili, che si vengono di seguito a trattare.
In primo luogo in quanto la lagnanza attorea presuppone la configurabilità inter partes di un rapporto contrattuale “privatistico” che cozza con la natura (latu sensu) di tributo rivestita dalla tariffa oggetto di causa.
Per altro verso, in quanto, se è vero che, nello svolgimento dell'attività amministrativa, l'organo pubblico
è tenuto al rispetto di principi e criteri di lealtà e correttezza (cfr., TAR Milano, sez. I, 6.11,.2018, n.
2501, DeJure), tuttavia il ragionamento della attrice comunque non convince, almeno sotto tre profili:
1) in primo luogo, la Società non chiarisce come e in che misura l'asserito comportamento scorretto e sleale di possa fare venire meno l'obbligo, da parte della attrice stessa, di CP_1
corrispondere il quantum dovuto a titolo di “RI”, posto che, come si è detto, il pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è dovuto e obbligatorio in ragione dei presupposti di legge che lo contemplano;
l'oggetto dell'odierno giudizio, invero, concerne, come da conclusioni assunte dalla stessa attrice, la legittimità, validità ed efficacia dell'avviso di accertamento, e non già
una domanda risarcitoria, disposta, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, avverso la convenuta o altri soggetti;
in altre parole, posto che appare incontestato che, nei quattro anni intercorsi fra il 2018 ed il 2023, il servizio di gestione rifiuti fu prestato e la attrice se ne avvalse,
non è chiaro come il mero comportamento della convenuta possa comportare la non debenza di una somma che, come si è detto, a prescindere dalla sua natura (tributaria/non tributaria) è
comunque dovuta in forza di disposizioni normative cogenti.
2) in secondo luogo, posta ancora la notoria obbligatorietà del pagamento della predetta tariffa,
l'argomentazione attorea sembra non considerare il correlativo dovere dell'utenza di diligenza ed pagina 8 di 12 informazione non chiarendo se e come l'attrice avesse ottemperato a detto obbligo, facendosi parte diligente per l'acquisizione delle informazioni necessarie a fronte del “cambio” di tariffazione avvenuto post 2019; in altre parole, l'attrice si limita ad allegare e documentare di avere ottemperato al pagamento sino al 2018 (doc.ti 3, 4, 5 fascicolo attoreo, pagina 2 ricorso introduttivo) per poi ascrivere ad la responsabilità di non avere emesso ulteriori CP_1
fatture sino al 2023, senza tuttavia spiegare le ragioni della propria inerzia nell'attendere per quattro anni, senza assumere – per quanto qui allegato – alcuna iniziativa attiva, pur nella consapevolezza, dovuta e presunta, della doverosità del versamento della RI (o della tariffa sostitutiva) con cadenza annuale;
per ben quattro anni, così, l'attrice non riceveva più alcuna fattura, pur proseguendo (la circostanza è incontestata) la medesima attività e dunque continuando ad essere soggetto passivo di imposizione della “tassa” sui rifiuti, del resto sino a quel momento puntualmente ricevuta e pagata, ed essendo correlativamente reso il servizio;
detta inerzia non è giustificata, né giuridicamente giustificabile, in un'ottica di buona fede e correttezza bilaterale nei rapporti intersoggettivi, tenuto conto del protrarsi della situazione di “stallo” e della qualità soggettiva della attrice, esercente attività imprenditoriale e dunque presuntivamente avvezza a fronteggiare gli incombenti ed adempimenti che conseguono alla attività esercitata. Non
sembra che possa rivestire natura confessoria, ai danni della convenuta, la determinazione di cui al doc. 6 attoreo, laddove, anzi, il Comune determina che proceda senz'altro CP_1
all'incasso della RI direttamente presso i concessionari autorizzati, disciplinando con accordo operativo le modalità di pagamento della RI, la cui debenza sembra invero al contrario ivi confermata;
invero, nel testo dell'accordo di cui al citato doc. 6 si dà atto espressamente che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, la RIffa è dovuta da coloro che posseggono o detengono locali o aree scoperte. In nessuna parte di detto accordo si pone in dubbio la debenza, da parte dei concessionari, della RI relativa agli anni in contestazione;
del resto, l'attrice non ha allegato né provato di avere attivato, in proprio, alcuna propria iniziativa, nelle more, e del resto pagina 9 di 12 nell'accordo di cui al doc. 6 si dà atto di interlocuzioni, fra i concessionari, il e la Controparte_4
convenuta, che sembrano presupporre, come poi effettivamente deciso, la debenza da parte dei concessionari della RI, solo anticipata da parte del Comune medesimo;
3) in terzo luogo, l'attrice, in particolare in sede di note conclusive, afferma che, vertendosi in tema di utenze aggregate, spettava al Comune (e non alla Società) presentare l'elenco delle singole utente facenti parte del ai fini dell'apertura delle utenze;
tuttavia, non è chiaro come CP_5
tale indicato tardivo adempimento, evidentemente imputabile al Comune, possa incidere sulla debenza della RI e, comunque, per quale ragione esso debba considerarsi imputabile ad
[...]
al punto tale da estinguere l'obbligazione di tariffa, piuttosto che al Comune CP_1
medesimo, e dunque suscettibile di essere fatto valere in altra ed opportuna sede;
ad ogni buon conto, va evidenziato che a norma del Regolamento (doc. 2 fascicolo parte convenuta), in ipotesi di condominio la RIffa è dovuta “…da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della RIffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse” (art. 7 comma 1 Regolamento); la qualità di soggetto passivo dell'imposizione,
rivestita dalla Società sin dall'entrata in vigore della RI, non risulta così esclusa dall'eventuale ruolo svolto dal Comune nell'occorso.
Quanto al resto, l'attrice lamenta la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di informazione e trasparenza rispetto al mutamento del regime RI post 2018. L'allegazione appare inconsistente alla luce di quanto sopra precisato, e risulta comunque smentita dalla produzione documentale della convenuta (cfr. doc.ti 11, 12, 13 fascicolo parte convenuta) relativa alla compagna informativa di in ordine alle nuove modalità di gestione dei rifiuti. CP_1
Per quanto concerne, infine, le contestazioni attoree in ordine al quantum della pretesa azionata da controparte, esse appaiono del pari prive di pregio. Come precisato dalla giurisprudenza di pagina 10 di 12 legittimità, con riferimento alla TARI, pur operando il principio secondo cui è l'ente impositore a dovere fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione o della esenzione del tributo
(cfr., Cass. Civ., sez. trib., 21.02.2023, n. 5433). Nel caso di specie, è incontestata la natura della
Società quale soggetto passivo RI, è incontestata la presenza dei tre cassoni e la loro accessibilità
innanzi tutto alla stessa attrice: costituisce così onere della parte attrice quello di provare la diversa e minore imputabilità a sé dei costi di gestione dei rifiuti, anche in termini quantitativi, onere che non appare in questa sede soddisfatto;
ed invero, il fatto che i cassoni si trovassero, come assunto dalla attrice, fuori dalla sua sfera di controllo è parzialmente contraddetto da quanto allegato e documentato dalla stessa attrice (doc. 12) per cui fu la stessa attrice a richiedere la rimozione dei cassoni in questione.
Per tutti i suesposti motivi, così, la domanda della Società deve essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55 del 2014, e successive variazioni e modifiche, nei parametri minimi per tutte le fasi, scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge le domande tutte di Parte_1
2) conferma per l'effetto l'avviso di accertamento emesso da n. n. Controparte_1
20234360600016203 del 24/10/23, di cui è causa, che dichiara definitivo ed esecutivo;
3) Condanna altresì in persona del legale rappresentante, a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7052,00 per Controparte_1
compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 11 di 12 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
pagina 12 di 12