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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 445/2024 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale C.F._1
Sicignano e Gianluca di Lorenzi per mandato e domiciliato come in atti –
attore in riassunzione -
contro nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
TI (c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Stefano Rossi per mandato e domiciliato come in atti – convenuto –
contro con sede legale in LI EN (TV) (C.F. Controparte_2
; P.IVA in persona procuratore speciale dott. P.IVA_1 P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Trevisanato per Parte_2
mandato e domiciliata come in atti – convenuta –
contro
(c.f. ) nata il [...] a [...] CP_3 C.F._3
TI (BL) (coniuge della vittima , (c.f. Persona_1 Controparte_4
), nato il [...] a [...] (figlio di CodiceFiscale_4
e (c.f. ), nata il 31 Persona_1 Parte_3 C.F._5
dicembre 1988, a RE (BL) (figlia di rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv.to Antonia Tollot per mandato e domiciliati come in atti – convenuti
–
contro in persona del procuratore dott. CP_5 Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cerutti per mandato e domiciliata come in atti – convenuta –
contro con sede legale in Bologna (P.I. Controparte_7 P.IVA_3
- CF ), in persona del suo procuratore speciale , P.IVA_3 Parte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mander per mandato e domiciliata come in atti – convenuta –
e contro in proprio e quale procuratore speciale di CP_8 Controparte_9
e di , Persona_2 P_0 P_1 P_2
in eredi di - convenuti P_3 P_4 CP_9 Persona_3
contumaci –
e contro
2 e – convenuti contumaci – P_5 Controparte_16
o 0 o
riassunzione a seguito sentenza della Corte di Cassazione
o 0 o
Conclusioni per ER IO
Affinché voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, in applicazione dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 192/24 del
18/1/24 ed in riforma della impugnata sua pregressa sentenza n. 361/2020,
notificata il 2/3/2020, così compiacersi di provvedere: 1) IN VIA
PRINCIPALE. A totale riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di nella produzione Controparte_1
del sinistro oggetto di causa e per l'effetto condannarlo, in solido con la compagnia assicurativa (già ) della Controparte_17 P_8
sua responsabilità civile verso terzi, al pagamento in favore del ricorrente delle somme già richieste dai medesimi in prime e seconde cure, giusta quanto di seguito si specifica: a) Danno patrimoniale: euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti al motociclo di sua proprietà marca Yamaha,
modello R6, tg. AH85932, il quale all'esito del sinistro è divenuto inutilizzabile ed è stato poi rottamato, giusta documentazione in atti e/o quella somma ritenuta di Giustizia da codesto On.le Giudicante secondo il suo prudente apprezzamento. b) Danni da lesioni personali. Come da conclusioni del CTU, si specifica il danno riportato da parte attrice: Calcolo Danno Non
Patrimoniale Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni Percentuale di invalidità permanente
20% Punto danno biologico € 3.809,75 Incremento per sofferenza soggettiva
3 (+ 36%) € 1.371,51 Punto danno non patrimoniale € 5.181,26 Punto base
I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 65 Giorni di invalidità
temporanea parziale al 75% 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al
50% 53 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% Danno biologico risarcibile € 65.147,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 88.600,00 Con
personalizzazione massima (max 39% del danno biologico) € 114.007,00
Invalidità temporanea totale € 7.475,00 Invalidità temporanea parziale al 75%
€ 4.312,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.047,50 Totale danno biologico temporaneo € 14.835,00 Totale generale: € 103.435,00 Totale con personalizzazione massima € 128.842,00 Per un totale di euro138.842,00 e/o di quella somma ritenuta di Giustizia. Il tutto con l'aggiunta di interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo, nonché
vinte le spese, anche di C.T.U. e competenze legali del presente giudizio e del pregresso triplo grado di giudizio, come da note spese in atti e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. In ogni caso, rigettare nei propri confronti ogni avversa domanda risarcitoria spiegata, per difetto assoluto di responsabilità nella produzione del sinistro. 2) IN SUBORDINE.
Qualora codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere nella fattispecie l'esistenza di un concorso di colpa tra il comportamento dell'istante e quello del convenuto
, chiede sanzionarsi con massimo rigore il comportamento Controparte_1
di guida tenuto nell'occasione dal resistente e valutare il grado di P_
colpa di quest'ultimo nella misura non inferiore al 90%, con residuo addebito a carico dell'istante nella misura non superiore al 10% e/o comunque nella misura percentuale ritenuta di Giustizia. Condannare, quindi, P_
, in solido con la propria compagnia assicurativa
[...] Controparte_19
[...] ” (già ), al pagamento delle somme sopra specificate,
[...] P_8
nella relativa misura percentuale ritenuta di Giustizia. Il tutto, con l'aggiunta di interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo e con vittoria di spese e competenze di causa, anche di C.T.U, del presente e del pregresso triplo grado di giudizio, come da note spese allegate e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. In ogni caso, rigettare nei propri confronti ogni avversa domanda risarcitoria spiegata, per difetto assoluto di responsabilità nella produzione del sinistro. Con compensazione delle spese nei confronti delle altre parti in causa
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis: In via principale:
rigettare le domande di parte appellante principale ed appellante incidentale e riconvenzionali trasversali degli eredi poiché CP_5 Per_1
infondate in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado n.
370/17 emessa dal Tribunale di Belluno il 19/07/2017. Il tutto con vittoria di competenze e spese di causa. In via subordinata: nell'ipotesi in cui venisse riformata la sentenza di primo grado e che quindi venisse riconosciuta sussistente una qualche responsabilità in capo al sig. nella Controparte_1
causazione del sinistro, conformemente alle conclusioni spiegate in primo grado: a) limitare al minimo la responsabilità concorrente del convenuto,
limitando di conseguenza il risarcimento dei danni subiti da parte appellante e dai convenuti appellati a quanto realmente dovuto e Parte_5
strettamente provato in giudizio, con diminuzione dovuta alla concorrente responsabilità dei danneggiati ex artt. 2054 e 1227 c.c.; b) condannare la
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_20
5 rappresentante pro tempore, a manlevare il sig. per tutto quanto P_
lo stesso dovesse essere condannato a pagare agli attori ed ai convenuti eredi il tutto a termini di polizza;
c) per l'effetto della riforma della Per_1
sentenza, anche in punto spese di lite, condannare altresì la Controparte_2
(già , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_20
tempore, a pagare al sig. le spese sostenute per resistere Controparte_1
all'azione dei danneggiati tutti, relativamente al primo, al secondo, al terzo grado di giudizio ed al processo di rinvio, ex art. 1917 co.3 c.c. Nel merito in via riconvenzionale: nell'ipotesi in cui venisse riformata la sentenza di primo grado e che quindi venisse riconosciuta sussistente una qualche responsabilità
in capo al sig. nella causazione del sinistro, Controparte_1
conformemente alle conclusioni spiegate in primo grado, condannare secondo la quota di rispettiva responsabilità gli autori materiali del sinistro sig.
e sig. , quest'ultimo nelle persone degli eredi Parte_1 Persona_1
legittimi sig.ra , sig. e sig.ra CP_3 Controparte_4 Parte_3
nonché la (già , in persona del Controparte_7 Controparte_21
legale rappresentante pro tempore, e la (già Controparte_22 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, queste ultime quali CP_23
compagnie assicuratrici per r.c.a. delle motociclette e perciò responsabili dirette, in via solidale tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. a seguito del sinistro, nella Controparte_1
misura prudenzialmente indicata di Euro 12.720,31= o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ciò nella percentuale di concorso che verrà
ritenuta di giustizia ed emersa a seguito dell'istruttoria, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso: vittoria di competenze e spese di causa.
6 Conclusioni per Controparte_2
Ogni contraria domanda ed eccezione, formulata da qualunque altra parte del giudizio, respinta, ed accertata e dichiarata in misura minimale la percentuale di corresponsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa gravante su ridursi la condanna dello stesso e dell'esponente Controparte_1 [...]
alla misura che risulterà di giustizia secondo quanto provato, e in CP_2
misura pari alla percentuale di responsabilità che verrà riconosciuta essere sussistente in capo al Spese e competenze di lite compensate. P_
Conclusioni per e Parte_6 Parte_3
Nel merito: - in via riconvenzionale: Voglia l'Ecc.ma Corte, rivalutate le risultanze istruttorie, accertare e dichiarare, anche in virtù della presunzione di corresponsabilità contemplata dal disposto di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., per le ragioni tutte espresse in sede di comparsa di costituzione e risposta,
la concorrente maggioritaria responsabilità di , conducente Controparte_1
dell'autovettura Citroen C4, targata CV556GS, nella causazione del sinistro occorso in data 12.04.2007, nel Comune di AN TI EL (a seguito del quale perdeva la vita ), per aver il medesimo omesso Persona_1
di concedere la precedenza al citato congiunto degli attori, in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 145 e 154 C.d.S. e, per l'effetto, Voglia
condannare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 122 e 144 del D.lgs n.
209/2005, la Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. del veicolo condotto dal la , al risarcimento del danno non patrimoniale P_ Controparte_2
da perdita del congiunto subito e subendo da , e CP_3 Parte_3
, rispettivamente coniuge e figli, di , nella Controparte_4 Persona_1
misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, corrispondente
7 al grado di colpa accertando in capo a , con rivalutazione Controparte_1
monetaria e con il risarcimento danni per il mancato godimento della somma rivalutata, nella forma degli interessi compensativi al tasso determinando di giustizia, da calcolarsi in conformità al dettato delle sentenze della Suprema
Corte di Cassazione nn. 1712/1995 e 61/2023; - Rigettarsi tutte le domande,
le eccezioni e le istanze delle altre parti convenute, in quanto infondate in fatto e in diritto. - Spese di lite, relative al primo grado (R.G. n. 178/2009
avanti al Tribunale di Belluno), comprese le spese di CTU e di CTP, al secondo grado (R.G. n. 3418/2017 avanti alla Corte d'Appello di Venezia),
al giudizio di cassazione (R.G. N. 12658/2020) e al presente giudizio di rinvio, integralmente rifuse, comprese le spese generali, nella misura di legge,
nonché le anticipazioni, con distrazione in favore del procuratore degli odierni concludenti, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c., in relazione al giudizio di appello e al presente giudizio di rinvio
Conclusioni per CP_5
Nel merito: In parziale riforma della sentenza n. 361/2020 della Corte di
Appello di Venezia, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del Sig.
nella produzione dell'incidente di cui è causa. Nel merito Controparte_1
in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accertamento della colpa concorrente del Sig. , respingersi comunque la domanda Controparte_1
di accertamento della colpa concorrente del Sig. nella Persona_1
causazione dei danni subiti dall'appellante Sig. con Parte_1
conseguente reiezione della domanda di condanna da quest'ultimo svolta nei confronti del Sig. , in solido con , al risarcimento Persona_1 CP_5
dei danni subiti essendo tale domanda di accertamento passato in giudicato e,
8 comunque, essendo infondata in fatto e diritto. In via di appello incidentale.
In ogni caso, accertata e dichiarata l'esclusiva o concorrente responsabilità
del Sig. nella causazione dell'incidente di cui è causa, Controparte_1
rideterminato così il credito risarcitorio allo stesso dovuto, condannarsi il Sig.
e a restituire ad il maggior Controparte_1 Controparte_2 CP_5
risarcimento per sorte capitale (comprensiva di interessi e spese della ctu medico legale), spese legali di soccombenza ed imposta di registro dalla stessa loro corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso Con rifusione delle spese e degli onorari di causa sia del presente giudizio di rinvio che di quello di Cassazione.
Conclusioni per CP_7
A totale riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la responsabilità in capo al sig. per la causazione del sinistro Controparte_1
oggetto di vertenza, in via esclusiva o in concorso con il sig. Persona_1
con ogni conseguente determinazione anche in ordine alla rideterminazione del quantum, tenendo in considerazione le somme già versate dall'esponente
Compagnia che si riserva, come già indicato, la ripetizione di quanto già in eccedenza o indebitamente versato in separato giudizio. Con vittoria di spese di lite.
Fatto e motivi della decisione
1.1.- Il 12 aprile 2007, alle ore 13,20 circa, nel centro abitato di AN TI
(BL) lungo la SS50 denominata via RE, che collega Belluno a RE, in corrispondenza del civico 44 posto sul lato destro si era verificato un sinistro mortale. Nel tratto interessato, con limite di velocità di 50 Km/h e segnaletica verticale indicante sia l'incrocio con strade senza diritto di precedenza e di
9 passaggi pedonali, la carreggiata si snodava con andamento rettilineo,
pianeggiante a visuale libera, fiancheggiata su entrambi i lati da una banchina asfaltata, da marciapiedi rialzati con frequenti accessi alle vie laterali e ai diversi accessi privati. , alla guida di un'autocisterna, non CP_24
rimasta coinvolta nel sinistro, procedeva sulla ss. 50, con direzione Belluno -
RE, quando giunto in via RE di AN TI si avvedeva della manovra di immissione messa in atto dalla Citroen C4, targata CV5560S,
condotta da proveniente dal civico 44 posto più avanti e Controparte_1
a destra rispetto la direzione di marcia. A quel punto, quando il si CP_24
trovava, rispetto alla Citroen C4 che aveva intrapreso la manovra di svolta, a distanza tale da potere procedere alla stessa velocità di 50 Km/h, avendo lo spazio sufficiente per consentire la manovra di svolta, giungevano in sorpasso i motociclisti e che, dopo aver completato il Persona_1 Parte_1
sorpasso e trovatisi la corsia a destra occupata dalla Citroen C4, la quale era a quel punto pressoché perpendicolare rispetto all'asse della strada, finivano per collidere contro la stessa autovettura. A seguito del sinistro decedeva il motociclista riportava lesioni personali l'altro motociclista Persona_1
e decedeva il trasportato dal IO: Parte_1 Persona_3
Quando il aveva iniziato la manovra di immissione i due P_
motociclisti si trovavano ad una distanza dal punto d'urto inferiore alla reale possibilità di arrestare i rispettivi mezzi, tenuto anche conto della velocità
tenuta al momento della percezione del pericolo (Remedi: 86Km/h secondo ing. km/h secondo ing. IO: 113,6 Km/h secondo Persona_4 Per_5
ing. Km/h secondo ing. . Persona_6 Per_5
10 1.2.- La Corte d'Appello, che confermò quasi integralmente la sentenza del
Tribunale di Belluno, ritenne che alcuna censura fosse da ascrivere a
[...]
in quanto era stato accertato che questi non aveva mancato di dare P_
la precedenza all'autoarticolato e che nel momento antecedente all'immissione il predetto avesse ispezionato il flusso veicolare, come era dato desumere dalle dichiarazioni rese sia nell'immediatezza del fatto, sia in sede istruttoria, da e da che i due motociclisti in Tes_1 CP_24
tale momento non erano certamente avvistabili dal in quanto si P_
trovavano in fase di sorpasso dell'autoarticolato ed erano dallo stesso nascosti alla vista del e che il sinistro non avrebbe potuto essere evitato P_
dal conducente della Citroen C4; che le due motociclette viaggiavano su di un tratto di strada gravato dal limite dei 50 km/h, in centro abitato, ad una velocità ampiamente superiore, pressoché doppia, rispetto a detto limite ed avevano posto in essere una manovra di sorpasso di un autoarticolato che impediva loro la completa visuale della strada, e li rendeva non visibili,
violando in tal modo le basilari norme di prudenza e diligenza. La Corte
d'Appello ritenne che il avesse rispettato le regole del codice P_
della strada e di comune prudenza e che la condotta scorretta dei due motociclisti era fosse stata imprevedibile e inevitabile e di una gravità tale da costituire causa esclusiva del sinistro.
1.3.- Con ordinanza n. 1992/2024 pubblicata il 3 maggio 2024 la Corte di
Cassazione, accogliendo il primo motivo del ricorso di , Parte_1
e ed il primo motivo del ricorso incidentale P_5 Controparte_16
di , e cassava la sentenza di CP_3 Controparte_4 Parte_3
secondo grado demandando un nuovo accertamento sulle responsabilità in
11 forza dei seguenti principi “In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti,
sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è
necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia,
per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita;
deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento.
Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso in cui l'utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza, a maggior ragione quando intenda svoltare alla propria sinistra e intersecare così nei due sensi il flusso della circolazione della strada favorita. La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma,
essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo”.
1.4.- Con citazione notificata il 17 marzo 2024 , evocava Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
nonché Persona_1 CP_5 Controparte_7 [...]
in proprio e quale procuratore speciale di e Pt_7 Controparte_9
nonché Persona_2 CP_25 P_1 P_2
12 e in eredi di CP_9 CP_26 P_4 CP_9 Persona_3
nonché e avanti la Corte d'Appello di P_5 Controparte_16
Venezia riassumendo il giudizio e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro rilevando che alcuna colpa avrebbe potuto essergli ascritta essendo rimasta indimostrata la velocità
eccessiva superiore ai 50 chilometri orari e rilevando che non era stata offerta prova del sorpasso dell'autoarticolato con superamento della linea di mezzeria. Chiedeva la condanna di in solido con Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. CP_2
Si costituiva contestando la domanda e rilevando che la Controparte_1
colpa esclusiva avrebbe dovuto far capo ai motociclisti per la velocità
eccessiva e per la condotta imprudente con sorpasso della linea di mezzeria;
che alcuna colpa avrebbe potuto essere ascritta e che semmai il concorso di colpa avrebbe dovuto essere individuato al minimo. Chiedeva il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva evidenziando che la Corte di Cassazione aveva Controparte_2
pure accertato la colpa dei motociclisti tanto che la responsabilità del
[...]
avrebbe dovuto essere ridotta al minimo. P_
Si costituivano , e eredi del CP_3 Controparte_4 Parte_3
deceduto insistendo per la condanna del con Persona_1 P_
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per CP_2
il decesso del congiunto e da ritenersi, in forza dei principi indicati.
Chiedevano il rigetto della domanda del P_
13 Si costituiva anche chiedendo l'accertamento della responsabilità CP_5
prevalente o concorrente del ed in via incidentale la restituzione P_
di quanto corrisposto.
Si costituiva rilevando che a seguito della sentenza del Controparte_7
Tribunale di Belluno, quale assicuratore del , aveva risarcito i danni Pt_1
agli eredi del trasportato poi deceduto a Persona_3 P_ P_
ed a Chiedeva la revisione e riduzione degli importi con le CP_2
restituzioni.
Non si costituivano in proprio e quale procuratore speciale CP_8
di e di Controparte_9 Persona_2 P_0 P_1
, in tutti quali
[...] P_2 P_3 P_4 CP_9
eredi di CP_9
Non si costituivano e . P_5 Controparte_16
La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 7 luglio 2025 con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per gli scritti illustrativi.
2.- già assicuratore per la Controparte_7 Controparte_21
responsabilità civile del motociclo di , sul quale viaggiava il Parte_1
trasportato deceduto, in forza della sentenza di condanna del Persona_3
Tribunale di Belluno ha risarcito agli eredi del deceduto nonché al P_
ed a i danni subiti ed ha corrisposto le spese processuali con il CP_2
versamento delle spese anche delle c.t.u.. Nel giudizio di secondo grado non si è costituiva rimanendo contumace unitamente agli eredi di CP_7
Nel rapporto si è formato il giudicato sicché le domande Persona_3
14 restitutorie e di riduzione proposte da nel giudizio di Controparte_7
rinvio, vanno dichiarate improcedibili.
Deve darsi atto della mancata costituzione nel giudizio di rinvio degli iniziali attori e tanto che alcuna statuizione va P_5 Controparte_16
resa.
3.1.- Il sinistro si è verificato il 12 aprile del 2007, alle ore 13,20 circa, nel centro abitato di AN TI (BL) lungo la SS50 denominata via RE,
che collega Belluno a RE, in corrispondenza del civico 44 posto sul lato destro. Sul tratto di strada in questione operava il limite di velocità di 50 Km/h ed era presente la segnaletica verticale indicante sia l'incrocio con strade senza diritto di precedenza, sia la presenza di passaggi pedonali. La
carreggiata si snodava con andamento rettilineo, pianeggiante a visuale libera,
fiancheggiata su entrambi i lati da una banchina asfaltata, da marciapiedi rialzati con frequenti accessi alle vie laterali e ai diversi accessi privati.
, alla guida di un'autocisterna, non rimasta coinvolta nel CP_24
sinistro, procedeva sulla ss. 50, con direzione Belluno - RE, quando giunto in via RE di AN TI si avvedeva della manovra di immissione messa in atto dalla Citroen C4, targata CV5560S, condotta da Controparte_1
proveniente dal civico 44 posto più avanti e a destra rispetto alla direzione di marcia. In quel momento il si trovava, rispetto alla Citroen C4 che CP_24
aveva intrapreso la manovra di svolta, a distanza tale da potere procedere alla stessa velocità di 50 Km/h, avendo lo spazio sufficiente per consentire la manovra di svolta. Sempre in quel momento giungevano in sorpasso i motociclisti e con il trasportato Persona_1 Parte_1 [...]
che, dopo aver completato il sorpasso e trovatisi la corsia a destra Per_3
15 occupata dalla Citroen C4, la quale era a quel punto pressoché perpendicolare rispetto all'asse della strada, finivano per collidere contro la stessa autovettura. A seguito del sinistro decedeva il motociclista Persona_1
riportava lesioni personali e decedeva il trasportato Parte_1 [...]
Il limite di velocità era di 50 chilometri orari in centro abitato. La Per_3
Citroen di aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra Controparte_1
per il centro di AN TI riuscendo a percorrere, prima dell'impatto dei motocicli, 6 metri in luogo dei 10 circa richiesti. Secondo la ricostruzione del perito del pubblico ministero, in forza delle tracce lasciate sull'asfalto, delle dichiarazioni e dell'esame dei mezzi, il sinistro si era verificato in due fasi successive per le moto che procedevano accodate in centro strada ed in sorpasso: nella prima, la parte anteriore del motociclo Honda del Per_1
giunta adagiata sul fianco destro, aveva impattato la parte anteriore fiancata sinistra della Citroen del nella seconda fase il sinistro era P_
avvenuto tra lo spigolo anteriore sinistro della Citroen e la parte anteriore destra della Yamaha del IO. Il punto di collisione era nel centro della carreggiata.
La velocità iniziale della Honda condotta dal tenuto conto della Per_1
frenata ante urto per 30 metri oltre ad 11 metri percorsi adagiata era pari a
102 chilometri orari;
la velocità iniziale della Yamaha condotta dal , Pt_1
tenuto conto della frenata ante urto radente e volvente di 44 metri, era pari a
109 chilometri orari.
La c.t.u. in sede civile ha appurato tracce di frenata di mt. 24,10 e poi di
“scarrocciamento” per mt. 10 per la Honda del Remedi con velocità di 86
chilometri orari e tracce gommose di frenata per 37,40 mt per la Yamaha del
16 IO con velocità di 113,6 chilometri orari;
la posizione dei mezzi dopo il sinistro risultante dal verbale della Polizia di Stato come da elaborato allegato al centro della carreggiata.
La c.t.u. ha appurato i seguenti danni: per la Citroen un gravissimo interessamento della fiancata sinistra con forte introflessione della portiera e del sottoporta;
finestrino laterale sinistro infranto, deformazione della fiancata posteriore;
forte degradazione della porzione anteriore spigolare ed altro e danni al parafango e alla carrozzeria ad altro.
Per la interessamento della porzione anteriore con distacco delle due CP_27
forcelle con danni allo sterzo;
pneumatico afflosciato, strumentazione distrutta, parafango rotto e serbatorio ammaccato;
evidenti abrasioni sul fianco destro con interessamento delle parti esterne del motore e del tratto terminale del silenziatore e del serbatorio;
leva del freno posteriore piegata e pedale del cambio incastrato.
Per la Yamaha: interessamento della porzione anteriore con il cupolino e la strumentazione distrutti;
sulla fiancata destra introflessioni sul serbatorio e scalfitture lungo tuta la carenatura con introflessione del tratto terminale del silenziatore;
lungo il lato sinistro la piega del pedale del cambio e abrasioni;
carter e filtro olio infranti.
3.2.- Entrambe le motociclette avevano effettuato la manovra di sorpasso del camion, oltre che con velocità del tutto incongrua rispetto lo stato dei luoghi e contraria ai limiti, anche superando la linea continua di mezzeria come dichiarato dal “Preciso che il motociclo aveva oltrepassato la linea CP_24
di mezzeria;
questo posso riferirlo in quanto, in quel momento, percorrevo la carreggiata a circa mezzo metro di distanza dalla linea di mezzeria” in
17 dissenso dalle dichiarazioni della testimone ed in termini plausibili Tes_2
da un lato per la posizione del camion e dall'altro per la velocità eccessiva delle due moto che in una con la sede stradale non del tutto ampia, giustificano l'invasione della opposta corsia di marcia. Lo stesso punto di impatto,
all'incirca al centro della strada, posto il verosimile rientro delle moto dopo il superamento del camion, giustificano tale addebito.
3.3.- Ritiene la Corte, in applicazione dell'ordinanza della Corte di
Cassazione, che il sinistro debba essere ascritto in misura preponderante
(80%) alla colpa dei conducenti dei due motocicli i quali in centro abitato,
con il limite di velocità di 50 chilometri orari, in relazione alla conformazione stradale, con marciapiedi laterali e fasi di uscita ed entrata, hanno tenuto una velocità ampiamente superiore al consentito superando un camion anteriore e senza aver la visuale libera e oltrepassando la linea continua di mezzeria (così
pure le fotografie accluse al verbale della Polizia di Stato). La colpa residua del 20% va ascritta ad conducente la Citroen, in forza dei Controparte_1
principi sopra esposti, per non aver previamente controllato, prima della immissione sulla strada, che la visuale fosse libera dai veicoli in entrambi i sensi di marcia. Trattasi di responsabilità inferiore poste le rilevanti e plurime violazioni delle norme di condotta e stradali da parte dei motociclisti e posto l'evidente e maggior affidamento sulla correttezza dell'altrui condotta di guida (le moto) desumibile dalla distanza dal camion, che procedeva a 50
chilometri orari.
4.1.- La Corte non condivide la ricostruzione dalle difese del e degli Pt_1
eredi Per_1
18 4.2.1.- Sotto il primo aspetto, al di là di mere apodittiche affermazioni, non risulta una diversa ricostruzione tecnica, avvalorata in forza di rilievi delle tracce del sinistro, anche con perizia, a negare la velocità eccessiva e assolutamente trasmodante delle moto coinvolte con il superamento della linea di mezzeria senza adeguato controllo della visuale. Né risulta che il c.t.u.
avesse apoditticamente accolto le risultanze del verbale della Polizia di Stato
in quanto l'addebito appare generico senza il riferimento ad errori o dati erratamente rilevati e poi appresi;
né si deduce come, quando e per quali ragioni vi sarebbe stata la lesione del contraddittorio e neppure si argomenta sulla proposizione della doglianza per una nullità che, a tutto concedere, può
dirsi sanata. Una asserita distanza di rilevo tra l'autocisterna condotta dal a velocità entro i limiti e l'autovettura non avrebbe potuto aver CP_24
rilievo ai fini di sminuire la elevata e non consona velocità delle mote calcolata non tanto in base a valutazioni personalistiche dai periti ma in forza di dati di fatti, ricavabili da elementi di fatto, non oggetto di critica specifica.
Assumere (richiamando le dichiarazioni del e della una CP_24 Tes_2
distanza di 30 metri tra la Citroen e il camion, a prescindere dalla attendibilità
dei testimoni in relazione a dati di tal genere, non toglie affatto rilievo alla circostanza che l'autoveicolo fosse uscito in tempo, rispetto il camion e che la velocità dei due motocicli fosse elevatissima. L'addebito al primo giudice,
istruttore, in merito ad omessi chiarimenti o domande ai testimoni, appare generico evidenti essendo, sotto il profilo accertativo, i dati tecnici sopra esposti e tratte dalle due perizie, non altrimenti contestati con diversa ricostruzione sulla velocità dei motocicli, in una con il rapporto della Polizia
di Stato che ha fede privilegiata quanto alle circostanze di fatto apprese
19 direttamente in una con le fotografie. In particolare le fotografie accluse al rapporto della Polizia comprovano il punto d'urto all'incirca al centro della carreggiata e dimostrano che, per la posizione laterale della Citroen, in una con i punti di impatto, non era stato l'autoveicolo ad investire le moto ma il contrario. Neppure è sostenibile l'assunto con il quale si nega il superamento dell'autoarticolato e della linea continua di mezzeria esistente “in loco”. A
parte il fatto che tale ricostruzione non pone critica alla velocità elevatissima delle moto (ut supra) non altrimenti smentita, la stessa collide con quanto riferito dal conducente dell'autocarro che ha raccontato che la moto aveva invaso l'altra corsia ed il tutto appare di difficile giustificazione in relazione alla non rilevante ampiezza della sede stradale (foto accluse al rapporto della
Polizia di Stato) ed allo stesso punto d'urto indicato al centro della carreggiata
(perizia e c.t.u.) con i segni ivi tracciati. Non valorizzabili, contro, le dichiarazioni testimoniali della e della Inoltre dalla c.t.u. Tes_1 Tes_2
dell'ing. risulta accertato che ”Giungevano in sorpasso i motociclisti Per_7
e che, dopo aver completato il sorpasso e Persona_1 Parte_1
trovatisi la corsa a destra occupata dalla Citroen C4, la quale era a quel punto pressochè perpendicolare rispetto all'asse della strada, finivano per collidere contro la stessa autovettura” in conformità con il rapporto della Polizia
Stradale intervenuta: “…la Honda Hornet…condotta da
[...]
con violenza contro la porzione centrale delle fiancata Parte_8
sinistra della CITROEN C4…”. “…il secondo motociclo… condotto da che… stava seguendo la nella marcia, entrava in Parte_1 CP_27
collisione con la fiancata destra contro lo spigolo anteriore sinistro della
CP_28
20 4.2.2.- Neppure rilevano le osservazioni della e dei Remedi. CP_3
Argomentare, in forza dei danni alla moto per sostenere una velocità congrua
è operazione logica ingiustificata che non tiene conto delle rilevate e lunghe tracce di frenata (ante urto per 30 metri oltre ad 11 metri percorsi adagiata)
con velocità stimata in 102 chilometri orari) ovvero tracce di frenata di mt
24,10 e poi di “scarrocciamento” per mt 10 con velocità di 86 chilometri orari.
Nemmeno rileva assumere che il decesso sarebbe intervento per altre cause non relative alla velocità eccessiva in quanto i dati sopra indicati non appaiono affatto sminuiti con diversa ricostruzione tecnica dei segni di frenata in rapporto alla velocità. Sé è pur vero che il ha violato le regole P_
sulla precedenza non accertandosi che la visuale fosse libera, nondimeno la velocità eccessiva della moto del la manovra senza previa libera Per_1
visuale, ed il superamento della linea di mezzeria costituiscono violazioni maggiori e più gravi.
4.2.3.- Va rigettata la domanda del per il risarcimento dei danni Pt_1
contro gli eredi di per condotta attribuibile a quest'ultimo. Persona_1
In tema si rileva (Cass. sentenza n. 19197 del 19 luglio 2018) che la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è
applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. Nel caso è pacifico che non vi è stata collisione tra le due motociclette e, tuttavia, non risulta prova ed anzi appare smentita la ricostruzione del secondo la quale Pt_1
il primo impatto della moto del avrebbe determinato causalmente il Per_1
21 suo impatto con la Citroen del Infatti (perizia in sede penale) le P_
moto procedevano a velocità elevatissima una di seguito l'altra e che l'impatto era dapprima avvenuto da parte della moto condotta dal e Per_1
quasi contestualmente a quella del . La stessa c.t.u. ha evidenziato Pt_1
che i due motociclisti, che procedevano ad elevata velocità, si erano trovati di fronte al veicolo Citroen quando ormai era impossibile l'arresto (o il superamento dell'ostacolo). Il procedere dei due mezzi in stretta successione e l'urto stesso in successione escludono, per la velocità eccessiva, un rilievo causale tra i due imputabile alla condotta del Per_1
Non vi è prova dello scontro tra i due motocicli né vi è prova che quello condotto dal avesse causato turbativa o determinato causalmente il Per_1
sinistro del secondo che, nelle medesime condizioni di tempo e spazio,
procedeva a velocità elevatissima e non avrebbe potuto evitare l'ostacolo.
5.- nato il [...] e dell'età di anni di 31 anni al Parte_1
momento del sinistro, spetteranno i danni patrimoniali non patrimoniali tenuto conto del concorso di colpa del per il 20% e tenuto conto P_
che in questa sede alcun risarcimento si chiede per la consorte:
Per i danni patrimoniali al motociclo Yamaha, rimasto irrimediabilmente danneggiato, come risulta dalla stessa c.t.u. (interessamento della porzione anteriore con il cupolino e la strumentazione distrutti;
sulla fiancata destra introflessioni sul serbatorio e scalfitture lungo tuta la carenatura con introflessione del tratto terminale del silenziatore;
lungo il lato sinistro la piega del pedale del cambio e abrasioni;
carter e filtro olio infranti)
spetteranno in via equitativa €.
1.000 sul valore richiesto di €. 10.000. Il
22 rilevantissimo danneggiamento comprova chiaramente la inutilizzabilità del mezzo tanto che questo giustifica il risarcimento sopra indicato
Il danno non patrimoniale va riconosciuto in forza delle c.t.u. della dott.ssa che ha rilevato quanto segue “Il danno biologico temporaneo Persona_8
è quantificabile nella seguente misura: 65 giorni di totale che rappresenta il complessivo periodo delle degenze ospedaliere;
50 giorni al 75% ovvero sino a quando fu concesso di iniziare il carico graduale sull'arto inferiore destro;
53 giorni al tasso medio del 50%. Il danno biologico permanente, come rilevato in sede di Operazioni Peritali, si attesta sul 20%”. Il tutto per trauma contusivo emorragico in sede frontale sinistra per frattura occipito temporale destra e frattura a più frammenti femore in rapporto causale con il sinistro.
Applicando la tabella di cui al DPR 13 gennaio 2025 n. 12 entrato in vigore il 5 marzo 2025 vigente (Cass. ordinanza n. 8352 del 30 marzo 2025) secondo criteri ordinari, in mancanza di puntuali e specifiche allegazioni a comprovare un danno particolare ed ulteriore per la personalizzazione stante la mancata allegazione sul punto di circostanze particolari e di rilievo (Cass. ordinanza n. 5984 del 6 marzo 2025) spetterà €. 20.368 in moneta attuale (comprendente il risarcimento del danno da ritardo) per danno non patrimoniale che porta ad
€. 21.368 (per danno non patrimoniale e patrimoniale) complessivi in moneta attuale comprendente il risarcimento del danno da ritardo oltre agli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Vanno condannati e tenuta alla Controparte_1 Controparte_2
manleva, al relativo pagamento di €. 21.368 oltre gli interessi legali al soddisfo a favore di . Parte_1
23 6.1.- Gli eredi di moglie e figli, hanno chiesto il risarcimento Persona_1
dei danni non patrimoniali che vanno liquidati secondo le tabelle del
Tribunale di Milano del 2024.
Si allega l'età di capofamiglia, di 50 anni al momento del Persona_1
sinistro, di all'epoca di 47 anni, di di anni 18 e CP_3 Pt_3 CP_4
di anni 10, per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Si allega che e la di lui coniuge , odierna comparente, Persona_1 CP_3
si erano conosciuti quando avevano rispettivamente lui 20 e lei 16 anni. Per_1
era stato per il suo primo ed unico amore. Si erano sposati nell'anno CP_3
1984, dopo otto anni di fidanzamento. Fin dal momento in cui si erano conosciuti, il loro obiettivo di vita era sempre stato quello di costruire una famiglia e di realizzare una casa ove poter condividere la vita. Ed è proprio per perseguire quest'obiettivo, ovvero per accantonare i soldi necessari alla realizzazione della loro abitazione, che , circa tre anni prima di sposarsi, Per_1
si era recato a lavorare in Svizzera. Una volta sposati, i due coniugi avevano perseguito l'obiettivo di una famiglia unita, posto che la maggior parte del tempo libero dallo loro rispettive attività lavorative, lo dedicavano alla famiglia. Si trattava di un nucleo familiare estremamente unito ed affiatato.
Durante il fine settimana si dedicavano spesso ad escursioni in montagna o a gite in bicicletta. e avevano condiviso insieme la gestione dei Per_1 CP_3
rapporti con i figli ed avevano supportato nella scelta del ciclo di studi Pt_3
da intraprendere. Tanti anni di matrimonio e, prima, di fidanzamento avevano reso forte ed intenso il loro legame. aveva instaurato un rapporto Per_1
profondo anche con i figli e li seguiva passo dopo passo. In particolare,
si divertiva a praticare il ciclismo con i componenti della squadra CP_4
24 ciclistica che era allenata dal padre, denominata “Girelli”. Tali essendo i rapporti che intercorrevano tra i componenti della famiglia Per_1
incommensurabile è l'unico aggettivo che può sovvenire per descrivere il dolore ed il vuoto esistenziale di ciascuno dei suoi componenti, a cagione della perdita del loro congiunto e di tutto quello che questi, vivendo con loro,
tra le medesime mura domestiche, sapeva offrire quanto a condivisione di aspetti fisici, psicologici, sociali e spirituali. Il legame che univa i componenti della famiglia si è ingiustamente spezzato, privando ed i figli di CP_3
un fondamentale supporto morale ed economico, anzi della figura intorno alla quale ruotava la loro esistenza. Non v'è dubbio, pertanto, che la perdita di abbia determinato un profondo sconvolgimento nella vita della Per_1
coniuge, che non solo è stata privata di quel complesso di affetti e del fondamentale sostegno morale che il consorte sapeva offrirle, ma è stata depauperata, altresì, di un supporto essenziale insostituibile nello svolgimento dell'arduo compito di genitore, di un ausilio fondamentale nell'affrontare le difficoltà connesse alla realizzazione del progetto di crescita e di educazione dei figli. A seguito del drammatico fatto illecito per cui è
vertenza, costei si è trovata da sola a consigliare ed a sostenere i figli nelle scelte di vita e nell'affrontare i problemi che incontrano nella loro esistenza.
Ancora, si è trovata da sola a gestire il menage familiare ed a risolvere i problemi economici derivati necessariamente dalla privazione dell'apporto economico che il marito le forniva. E nel contempo è stata definitivamente elisa la possibilità per costei di condividere con il marito la gioia dei successi ottenuti nella vita dai figli e di trascorrere con lui le belle esperienze che la vita può offrire: la tranquillizzante quotidianità, con la consumazione dei pasti
25 insieme, il riposo notturno, il dialogo sincero, gli affetti, i fine settimana con le escursioni in montagna, con le gite in bicicletta, le vacanze estive, le festività, i compleanni, gli anniversari di matrimonio. Che dire, poi, del vuoto incolmabile formatosi nella vita dei figli del congiunto;
costoro, privati irrimediabilmente della figura paterna e di tutti quegli apporti spirituali conoscitivi, delle carezze e dell'affetto che egli sapeva assicurare loro, non potranno più condividere con lui la gioia derivante dai successi scolastici,
dall'affermazione nell'ambito professionale, dal matrimonio e dalla nascita dei loro figli;
né potranno più rivolgersi a lui per chiedere consiglio e per confidarsi e proveranno una stretta al cuore ogni qualvolta gli altri racconteranno dei loro padri, dei regali loro fatti da costoro, delle vacanze con la loro famiglia”.
Si ribadisce che in sede testimoniale aveva riferito che e Tes_3 Per_1
si erano conosciuti all'età, rispettivamente, il primo di 20 e la seconda CP_3
di 16 anni e che si erano sposati nell'anno 1984, dopo molti anni di fidanzamento;
che , tre anni prima del matrimonio, si era recato a Per_1
lavorare in Svizzera per accantonare il denaro necessario alla realizzazione di un immobile da adibire ad abitazione propria e della propria futura famiglia;
che tutti i componenti della famiglia di erano soliti trascorrere Persona_1
insieme il fine settimana, effettuando escursioni in montagna e facendo gite in bici.
6.2.- Tenuto conto del particolare legame parentale e dell'unione del nucleo familiare, della profonda relazione tra il padre e i figli e la moglie, con personalizzazione resa evidente dal decesso del congiunto con figli ancora in tenera età e conseguente stravolgimento dei rapporti tra le parti, pare equo
26 liquidare in €. 340.000 il danno per la moglie quindi €. 68.000; in €. 350.000
il danno per la figlia quindi €. 70.000 ed in €. 360.000 quello per il CP_3
figlio quindi €. 72.000 in moneta attuale (comprendente il CP_4
risarcimento del danno da ritardo) oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo con conseguente condanna di e Controparte_1 Controparte_2
tenuta alla manleva.
7.- assicurato con , ha chiesto la conferma Controparte_1 Controparte_2
della condanna di e da una parte, nonché Parte_1 Controparte_7
di , e quali eredi di CP_3 Controparte_4 Parte_3 Per_1
e dall'altra al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] CP_5
patrimoniali subiti e già liquidati in €. 12.715,12 ed accessori.
Poiché è stata accertata una corresponsabilità del nel sinistro nella P_
misura del 20% il predetto risarcimento dovrà essere ridotto ad €. 10.172 con condanna di e da una parte, nonché di Parte_1 Controparte_7
, e quali eredi del signor CP_3 Controparte_4 Parte_3 Per_1
e dall'altra al relativo pagamento.
[...] CP_5
Il come da richiesta, dovrà essere manlevato da per il P_ CP_2
tutto ed anche a norma dell'art. 1917 3^ co Cod. Civ. se operante.
8.- La sentenza costituirà titolo per eventuali restituzioni.
9.- Le spese processuali dell'intero giudizio (avanti il Tribunale di Belluno,
avanti la Corte d'Appello ed avanti la Corte di Cassazione) vanno compensate integralmente tra le parti tutte in considerazione della soccombenza reciproca rappresentata dal parziale rigetto e dal parziale accoglimento delle contrapposte domande.
Le spese della c.t.u. medica su devono far capo alla stessa. P_5
27 Le spese delle c.t.u. mediche e tecnico ricostruttiva vanno addebitate ad e nonché a , Parte_1 Controparte_7 CP_3 CP_4
quali eredi del signor e
[...] Parte_3 Persona_1 CP_5
dall'altra, nella misura del 80% ed a carico di e Controparte_1 CP_2
nella misura del 20%.
[...]
Ciascuna parte sosterrà le spese dei propri consulenti.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa tra contro contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
contro , e contro CP_3 Controparte_4 Parte_3 CP_5
contro contro in
[...] Controparte_7 CP_8
proprio e quale procuratore speciale di e di Controparte_9 Per_2
,
[...] P_0 P_1 P_2 P_3
in tutti quali eredi di e contro
[...] P_4 CP_9 Persona_3
e , così provvede: P_5 Controparte_16
- riforma la sentenza del Tribunale di Belluno;
- in parziale accoglimento della domanda, accerta la colpa concorrente di e del defunto nella misura del 80% per il Parte_1 CP_29
sinistro e nella restante misura del 20% a carico di Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda di , per il resto Parte_1
respinta, condanna e tenuta alla manleva, al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in €. 21.368 oltre agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- in parziale accoglimento della domanda degli eredi del rigettata per Per_1
il resto, condanna e tenuta alla Controparte_1 Controparte_2
28 manleva, al risarcimento dei danni in €. 68.000 per;
in €. 70.000 CP_3
per ed in €. 72.000 per oltre agli interessi Parte_6 Controparte_4
legali dalla pronuncia al saldo;
- in parziale accoglimento della domanda di condanna Controparte_1
e da una parte, nonché , Parte_1 Controparte_7 CP_3
e quali eredi di e Controparte_4 Parte_3 Persona_1 CP_5
dall'altra al risarcimento in €.10.712;
[...]
- rigetta le domande di CP_7
- da atto del diritto del ove esistente ex art. 1917 3^ co Cod. Civ.; P_
- la sentenza costituirà titolo per eventuali ripetizioni;
- compensa le spese per tutti i gradi di giudizio;
-pone le spese della c.t.u. medica a carico della per la parte di P_5
riferimento;
- pone le spese della altre c.t.u. a carico del con e degli Pt_1 CP_7
eredi on nella misura del 80% e a carico del con Per_1 CP_5 P_
nella misura del 20%; CP_2
- ciascuna parte sosterrà le spese dei propri consulenti.
Venezia lì 8 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
29
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 445/2024 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale C.F._1
Sicignano e Gianluca di Lorenzi per mandato e domiciliato come in atti –
attore in riassunzione -
contro nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
TI (c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Stefano Rossi per mandato e domiciliato come in atti – convenuto –
contro con sede legale in LI EN (TV) (C.F. Controparte_2
; P.IVA in persona procuratore speciale dott. P.IVA_1 P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Trevisanato per Parte_2
mandato e domiciliata come in atti – convenuta –
contro
(c.f. ) nata il [...] a [...] CP_3 C.F._3
TI (BL) (coniuge della vittima , (c.f. Persona_1 Controparte_4
), nato il [...] a [...] (figlio di CodiceFiscale_4
e (c.f. ), nata il 31 Persona_1 Parte_3 C.F._5
dicembre 1988, a RE (BL) (figlia di rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv.to Antonia Tollot per mandato e domiciliati come in atti – convenuti
–
contro in persona del procuratore dott. CP_5 Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cerutti per mandato e domiciliata come in atti – convenuta –
contro con sede legale in Bologna (P.I. Controparte_7 P.IVA_3
- CF ), in persona del suo procuratore speciale , P.IVA_3 Parte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mander per mandato e domiciliata come in atti – convenuta –
e contro in proprio e quale procuratore speciale di CP_8 Controparte_9
e di , Persona_2 P_0 P_1 P_2
in eredi di - convenuti P_3 P_4 CP_9 Persona_3
contumaci –
e contro
2 e – convenuti contumaci – P_5 Controparte_16
o 0 o
riassunzione a seguito sentenza della Corte di Cassazione
o 0 o
Conclusioni per ER IO
Affinché voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, in applicazione dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 192/24 del
18/1/24 ed in riforma della impugnata sua pregressa sentenza n. 361/2020,
notificata il 2/3/2020, così compiacersi di provvedere: 1) IN VIA
PRINCIPALE. A totale riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di nella produzione Controparte_1
del sinistro oggetto di causa e per l'effetto condannarlo, in solido con la compagnia assicurativa (già ) della Controparte_17 P_8
sua responsabilità civile verso terzi, al pagamento in favore del ricorrente delle somme già richieste dai medesimi in prime e seconde cure, giusta quanto di seguito si specifica: a) Danno patrimoniale: euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti al motociclo di sua proprietà marca Yamaha,
modello R6, tg. AH85932, il quale all'esito del sinistro è divenuto inutilizzabile ed è stato poi rottamato, giusta documentazione in atti e/o quella somma ritenuta di Giustizia da codesto On.le Giudicante secondo il suo prudente apprezzamento. b) Danni da lesioni personali. Come da conclusioni del CTU, si specifica il danno riportato da parte attrice: Calcolo Danno Non
Patrimoniale Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni Percentuale di invalidità permanente
20% Punto danno biologico € 3.809,75 Incremento per sofferenza soggettiva
3 (+ 36%) € 1.371,51 Punto danno non patrimoniale € 5.181,26 Punto base
I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 65 Giorni di invalidità
temporanea parziale al 75% 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al
50% 53 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% Danno biologico risarcibile € 65.147,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 88.600,00 Con
personalizzazione massima (max 39% del danno biologico) € 114.007,00
Invalidità temporanea totale € 7.475,00 Invalidità temporanea parziale al 75%
€ 4.312,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.047,50 Totale danno biologico temporaneo € 14.835,00 Totale generale: € 103.435,00 Totale con personalizzazione massima € 128.842,00 Per un totale di euro138.842,00 e/o di quella somma ritenuta di Giustizia. Il tutto con l'aggiunta di interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo, nonché
vinte le spese, anche di C.T.U. e competenze legali del presente giudizio e del pregresso triplo grado di giudizio, come da note spese in atti e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. In ogni caso, rigettare nei propri confronti ogni avversa domanda risarcitoria spiegata, per difetto assoluto di responsabilità nella produzione del sinistro. 2) IN SUBORDINE.
Qualora codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere nella fattispecie l'esistenza di un concorso di colpa tra il comportamento dell'istante e quello del convenuto
, chiede sanzionarsi con massimo rigore il comportamento Controparte_1
di guida tenuto nell'occasione dal resistente e valutare il grado di P_
colpa di quest'ultimo nella misura non inferiore al 90%, con residuo addebito a carico dell'istante nella misura non superiore al 10% e/o comunque nella misura percentuale ritenuta di Giustizia. Condannare, quindi, P_
, in solido con la propria compagnia assicurativa
[...] Controparte_19
[...] ” (già ), al pagamento delle somme sopra specificate,
[...] P_8
nella relativa misura percentuale ritenuta di Giustizia. Il tutto, con l'aggiunta di interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo e con vittoria di spese e competenze di causa, anche di C.T.U, del presente e del pregresso triplo grado di giudizio, come da note spese allegate e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. In ogni caso, rigettare nei propri confronti ogni avversa domanda risarcitoria spiegata, per difetto assoluto di responsabilità nella produzione del sinistro. Con compensazione delle spese nei confronti delle altre parti in causa
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis: In via principale:
rigettare le domande di parte appellante principale ed appellante incidentale e riconvenzionali trasversali degli eredi poiché CP_5 Per_1
infondate in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado n.
370/17 emessa dal Tribunale di Belluno il 19/07/2017. Il tutto con vittoria di competenze e spese di causa. In via subordinata: nell'ipotesi in cui venisse riformata la sentenza di primo grado e che quindi venisse riconosciuta sussistente una qualche responsabilità in capo al sig. nella Controparte_1
causazione del sinistro, conformemente alle conclusioni spiegate in primo grado: a) limitare al minimo la responsabilità concorrente del convenuto,
limitando di conseguenza il risarcimento dei danni subiti da parte appellante e dai convenuti appellati a quanto realmente dovuto e Parte_5
strettamente provato in giudizio, con diminuzione dovuta alla concorrente responsabilità dei danneggiati ex artt. 2054 e 1227 c.c.; b) condannare la
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_20
5 rappresentante pro tempore, a manlevare il sig. per tutto quanto P_
lo stesso dovesse essere condannato a pagare agli attori ed ai convenuti eredi il tutto a termini di polizza;
c) per l'effetto della riforma della Per_1
sentenza, anche in punto spese di lite, condannare altresì la Controparte_2
(già , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_20
tempore, a pagare al sig. le spese sostenute per resistere Controparte_1
all'azione dei danneggiati tutti, relativamente al primo, al secondo, al terzo grado di giudizio ed al processo di rinvio, ex art. 1917 co.3 c.c. Nel merito in via riconvenzionale: nell'ipotesi in cui venisse riformata la sentenza di primo grado e che quindi venisse riconosciuta sussistente una qualche responsabilità
in capo al sig. nella causazione del sinistro, Controparte_1
conformemente alle conclusioni spiegate in primo grado, condannare secondo la quota di rispettiva responsabilità gli autori materiali del sinistro sig.
e sig. , quest'ultimo nelle persone degli eredi Parte_1 Persona_1
legittimi sig.ra , sig. e sig.ra CP_3 Controparte_4 Parte_3
nonché la (già , in persona del Controparte_7 Controparte_21
legale rappresentante pro tempore, e la (già Controparte_22 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, queste ultime quali CP_23
compagnie assicuratrici per r.c.a. delle motociclette e perciò responsabili dirette, in via solidale tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. a seguito del sinistro, nella Controparte_1
misura prudenzialmente indicata di Euro 12.720,31= o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ciò nella percentuale di concorso che verrà
ritenuta di giustizia ed emersa a seguito dell'istruttoria, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso: vittoria di competenze e spese di causa.
6 Conclusioni per Controparte_2
Ogni contraria domanda ed eccezione, formulata da qualunque altra parte del giudizio, respinta, ed accertata e dichiarata in misura minimale la percentuale di corresponsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa gravante su ridursi la condanna dello stesso e dell'esponente Controparte_1 [...]
alla misura che risulterà di giustizia secondo quanto provato, e in CP_2
misura pari alla percentuale di responsabilità che verrà riconosciuta essere sussistente in capo al Spese e competenze di lite compensate. P_
Conclusioni per e Parte_6 Parte_3
Nel merito: - in via riconvenzionale: Voglia l'Ecc.ma Corte, rivalutate le risultanze istruttorie, accertare e dichiarare, anche in virtù della presunzione di corresponsabilità contemplata dal disposto di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., per le ragioni tutte espresse in sede di comparsa di costituzione e risposta,
la concorrente maggioritaria responsabilità di , conducente Controparte_1
dell'autovettura Citroen C4, targata CV556GS, nella causazione del sinistro occorso in data 12.04.2007, nel Comune di AN TI EL (a seguito del quale perdeva la vita ), per aver il medesimo omesso Persona_1
di concedere la precedenza al citato congiunto degli attori, in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 145 e 154 C.d.S. e, per l'effetto, Voglia
condannare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 122 e 144 del D.lgs n.
209/2005, la Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. del veicolo condotto dal la , al risarcimento del danno non patrimoniale P_ Controparte_2
da perdita del congiunto subito e subendo da , e CP_3 Parte_3
, rispettivamente coniuge e figli, di , nella Controparte_4 Persona_1
misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, corrispondente
7 al grado di colpa accertando in capo a , con rivalutazione Controparte_1
monetaria e con il risarcimento danni per il mancato godimento della somma rivalutata, nella forma degli interessi compensativi al tasso determinando di giustizia, da calcolarsi in conformità al dettato delle sentenze della Suprema
Corte di Cassazione nn. 1712/1995 e 61/2023; - Rigettarsi tutte le domande,
le eccezioni e le istanze delle altre parti convenute, in quanto infondate in fatto e in diritto. - Spese di lite, relative al primo grado (R.G. n. 178/2009
avanti al Tribunale di Belluno), comprese le spese di CTU e di CTP, al secondo grado (R.G. n. 3418/2017 avanti alla Corte d'Appello di Venezia),
al giudizio di cassazione (R.G. N. 12658/2020) e al presente giudizio di rinvio, integralmente rifuse, comprese le spese generali, nella misura di legge,
nonché le anticipazioni, con distrazione in favore del procuratore degli odierni concludenti, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c., in relazione al giudizio di appello e al presente giudizio di rinvio
Conclusioni per CP_5
Nel merito: In parziale riforma della sentenza n. 361/2020 della Corte di
Appello di Venezia, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del Sig.
nella produzione dell'incidente di cui è causa. Nel merito Controparte_1
in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accertamento della colpa concorrente del Sig. , respingersi comunque la domanda Controparte_1
di accertamento della colpa concorrente del Sig. nella Persona_1
causazione dei danni subiti dall'appellante Sig. con Parte_1
conseguente reiezione della domanda di condanna da quest'ultimo svolta nei confronti del Sig. , in solido con , al risarcimento Persona_1 CP_5
dei danni subiti essendo tale domanda di accertamento passato in giudicato e,
8 comunque, essendo infondata in fatto e diritto. In via di appello incidentale.
In ogni caso, accertata e dichiarata l'esclusiva o concorrente responsabilità
del Sig. nella causazione dell'incidente di cui è causa, Controparte_1
rideterminato così il credito risarcitorio allo stesso dovuto, condannarsi il Sig.
e a restituire ad il maggior Controparte_1 Controparte_2 CP_5
risarcimento per sorte capitale (comprensiva di interessi e spese della ctu medico legale), spese legali di soccombenza ed imposta di registro dalla stessa loro corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso Con rifusione delle spese e degli onorari di causa sia del presente giudizio di rinvio che di quello di Cassazione.
Conclusioni per CP_7
A totale riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la responsabilità in capo al sig. per la causazione del sinistro Controparte_1
oggetto di vertenza, in via esclusiva o in concorso con il sig. Persona_1
con ogni conseguente determinazione anche in ordine alla rideterminazione del quantum, tenendo in considerazione le somme già versate dall'esponente
Compagnia che si riserva, come già indicato, la ripetizione di quanto già in eccedenza o indebitamente versato in separato giudizio. Con vittoria di spese di lite.
Fatto e motivi della decisione
1.1.- Il 12 aprile 2007, alle ore 13,20 circa, nel centro abitato di AN TI
(BL) lungo la SS50 denominata via RE, che collega Belluno a RE, in corrispondenza del civico 44 posto sul lato destro si era verificato un sinistro mortale. Nel tratto interessato, con limite di velocità di 50 Km/h e segnaletica verticale indicante sia l'incrocio con strade senza diritto di precedenza e di
9 passaggi pedonali, la carreggiata si snodava con andamento rettilineo,
pianeggiante a visuale libera, fiancheggiata su entrambi i lati da una banchina asfaltata, da marciapiedi rialzati con frequenti accessi alle vie laterali e ai diversi accessi privati. , alla guida di un'autocisterna, non CP_24
rimasta coinvolta nel sinistro, procedeva sulla ss. 50, con direzione Belluno -
RE, quando giunto in via RE di AN TI si avvedeva della manovra di immissione messa in atto dalla Citroen C4, targata CV5560S,
condotta da proveniente dal civico 44 posto più avanti e Controparte_1
a destra rispetto la direzione di marcia. A quel punto, quando il si CP_24
trovava, rispetto alla Citroen C4 che aveva intrapreso la manovra di svolta, a distanza tale da potere procedere alla stessa velocità di 50 Km/h, avendo lo spazio sufficiente per consentire la manovra di svolta, giungevano in sorpasso i motociclisti e che, dopo aver completato il Persona_1 Parte_1
sorpasso e trovatisi la corsia a destra occupata dalla Citroen C4, la quale era a quel punto pressoché perpendicolare rispetto all'asse della strada, finivano per collidere contro la stessa autovettura. A seguito del sinistro decedeva il motociclista riportava lesioni personali l'altro motociclista Persona_1
e decedeva il trasportato dal IO: Parte_1 Persona_3
Quando il aveva iniziato la manovra di immissione i due P_
motociclisti si trovavano ad una distanza dal punto d'urto inferiore alla reale possibilità di arrestare i rispettivi mezzi, tenuto anche conto della velocità
tenuta al momento della percezione del pericolo (Remedi: 86Km/h secondo ing. km/h secondo ing. IO: 113,6 Km/h secondo Persona_4 Per_5
ing. Km/h secondo ing. . Persona_6 Per_5
10 1.2.- La Corte d'Appello, che confermò quasi integralmente la sentenza del
Tribunale di Belluno, ritenne che alcuna censura fosse da ascrivere a
[...]
in quanto era stato accertato che questi non aveva mancato di dare P_
la precedenza all'autoarticolato e che nel momento antecedente all'immissione il predetto avesse ispezionato il flusso veicolare, come era dato desumere dalle dichiarazioni rese sia nell'immediatezza del fatto, sia in sede istruttoria, da e da che i due motociclisti in Tes_1 CP_24
tale momento non erano certamente avvistabili dal in quanto si P_
trovavano in fase di sorpasso dell'autoarticolato ed erano dallo stesso nascosti alla vista del e che il sinistro non avrebbe potuto essere evitato P_
dal conducente della Citroen C4; che le due motociclette viaggiavano su di un tratto di strada gravato dal limite dei 50 km/h, in centro abitato, ad una velocità ampiamente superiore, pressoché doppia, rispetto a detto limite ed avevano posto in essere una manovra di sorpasso di un autoarticolato che impediva loro la completa visuale della strada, e li rendeva non visibili,
violando in tal modo le basilari norme di prudenza e diligenza. La Corte
d'Appello ritenne che il avesse rispettato le regole del codice P_
della strada e di comune prudenza e che la condotta scorretta dei due motociclisti era fosse stata imprevedibile e inevitabile e di una gravità tale da costituire causa esclusiva del sinistro.
1.3.- Con ordinanza n. 1992/2024 pubblicata il 3 maggio 2024 la Corte di
Cassazione, accogliendo il primo motivo del ricorso di , Parte_1
e ed il primo motivo del ricorso incidentale P_5 Controparte_16
di , e cassava la sentenza di CP_3 Controparte_4 Parte_3
secondo grado demandando un nuovo accertamento sulle responsabilità in
11 forza dei seguenti principi “In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti,
sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è
necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia,
per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita;
deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento.
Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso in cui l'utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza, a maggior ragione quando intenda svoltare alla propria sinistra e intersecare così nei due sensi il flusso della circolazione della strada favorita. La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma,
essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo”.
1.4.- Con citazione notificata il 17 marzo 2024 , evocava Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
nonché Persona_1 CP_5 Controparte_7 [...]
in proprio e quale procuratore speciale di e Pt_7 Controparte_9
nonché Persona_2 CP_25 P_1 P_2
12 e in eredi di CP_9 CP_26 P_4 CP_9 Persona_3
nonché e avanti la Corte d'Appello di P_5 Controparte_16
Venezia riassumendo il giudizio e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro rilevando che alcuna colpa avrebbe potuto essergli ascritta essendo rimasta indimostrata la velocità
eccessiva superiore ai 50 chilometri orari e rilevando che non era stata offerta prova del sorpasso dell'autoarticolato con superamento della linea di mezzeria. Chiedeva la condanna di in solido con Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. CP_2
Si costituiva contestando la domanda e rilevando che la Controparte_1
colpa esclusiva avrebbe dovuto far capo ai motociclisti per la velocità
eccessiva e per la condotta imprudente con sorpasso della linea di mezzeria;
che alcuna colpa avrebbe potuto essere ascritta e che semmai il concorso di colpa avrebbe dovuto essere individuato al minimo. Chiedeva il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva evidenziando che la Corte di Cassazione aveva Controparte_2
pure accertato la colpa dei motociclisti tanto che la responsabilità del
[...]
avrebbe dovuto essere ridotta al minimo. P_
Si costituivano , e eredi del CP_3 Controparte_4 Parte_3
deceduto insistendo per la condanna del con Persona_1 P_
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per CP_2
il decesso del congiunto e da ritenersi, in forza dei principi indicati.
Chiedevano il rigetto della domanda del P_
13 Si costituiva anche chiedendo l'accertamento della responsabilità CP_5
prevalente o concorrente del ed in via incidentale la restituzione P_
di quanto corrisposto.
Si costituiva rilevando che a seguito della sentenza del Controparte_7
Tribunale di Belluno, quale assicuratore del , aveva risarcito i danni Pt_1
agli eredi del trasportato poi deceduto a Persona_3 P_ P_
ed a Chiedeva la revisione e riduzione degli importi con le CP_2
restituzioni.
Non si costituivano in proprio e quale procuratore speciale CP_8
di e di Controparte_9 Persona_2 P_0 P_1
, in tutti quali
[...] P_2 P_3 P_4 CP_9
eredi di CP_9
Non si costituivano e . P_5 Controparte_16
La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 7 luglio 2025 con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per gli scritti illustrativi.
2.- già assicuratore per la Controparte_7 Controparte_21
responsabilità civile del motociclo di , sul quale viaggiava il Parte_1
trasportato deceduto, in forza della sentenza di condanna del Persona_3
Tribunale di Belluno ha risarcito agli eredi del deceduto nonché al P_
ed a i danni subiti ed ha corrisposto le spese processuali con il CP_2
versamento delle spese anche delle c.t.u.. Nel giudizio di secondo grado non si è costituiva rimanendo contumace unitamente agli eredi di CP_7
Nel rapporto si è formato il giudicato sicché le domande Persona_3
14 restitutorie e di riduzione proposte da nel giudizio di Controparte_7
rinvio, vanno dichiarate improcedibili.
Deve darsi atto della mancata costituzione nel giudizio di rinvio degli iniziali attori e tanto che alcuna statuizione va P_5 Controparte_16
resa.
3.1.- Il sinistro si è verificato il 12 aprile del 2007, alle ore 13,20 circa, nel centro abitato di AN TI (BL) lungo la SS50 denominata via RE,
che collega Belluno a RE, in corrispondenza del civico 44 posto sul lato destro. Sul tratto di strada in questione operava il limite di velocità di 50 Km/h ed era presente la segnaletica verticale indicante sia l'incrocio con strade senza diritto di precedenza, sia la presenza di passaggi pedonali. La
carreggiata si snodava con andamento rettilineo, pianeggiante a visuale libera,
fiancheggiata su entrambi i lati da una banchina asfaltata, da marciapiedi rialzati con frequenti accessi alle vie laterali e ai diversi accessi privati.
, alla guida di un'autocisterna, non rimasta coinvolta nel CP_24
sinistro, procedeva sulla ss. 50, con direzione Belluno - RE, quando giunto in via RE di AN TI si avvedeva della manovra di immissione messa in atto dalla Citroen C4, targata CV5560S, condotta da Controparte_1
proveniente dal civico 44 posto più avanti e a destra rispetto alla direzione di marcia. In quel momento il si trovava, rispetto alla Citroen C4 che CP_24
aveva intrapreso la manovra di svolta, a distanza tale da potere procedere alla stessa velocità di 50 Km/h, avendo lo spazio sufficiente per consentire la manovra di svolta. Sempre in quel momento giungevano in sorpasso i motociclisti e con il trasportato Persona_1 Parte_1 [...]
che, dopo aver completato il sorpasso e trovatisi la corsia a destra Per_3
15 occupata dalla Citroen C4, la quale era a quel punto pressoché perpendicolare rispetto all'asse della strada, finivano per collidere contro la stessa autovettura. A seguito del sinistro decedeva il motociclista Persona_1
riportava lesioni personali e decedeva il trasportato Parte_1 [...]
Il limite di velocità era di 50 chilometri orari in centro abitato. La Per_3
Citroen di aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra Controparte_1
per il centro di AN TI riuscendo a percorrere, prima dell'impatto dei motocicli, 6 metri in luogo dei 10 circa richiesti. Secondo la ricostruzione del perito del pubblico ministero, in forza delle tracce lasciate sull'asfalto, delle dichiarazioni e dell'esame dei mezzi, il sinistro si era verificato in due fasi successive per le moto che procedevano accodate in centro strada ed in sorpasso: nella prima, la parte anteriore del motociclo Honda del Per_1
giunta adagiata sul fianco destro, aveva impattato la parte anteriore fiancata sinistra della Citroen del nella seconda fase il sinistro era P_
avvenuto tra lo spigolo anteriore sinistro della Citroen e la parte anteriore destra della Yamaha del IO. Il punto di collisione era nel centro della carreggiata.
La velocità iniziale della Honda condotta dal tenuto conto della Per_1
frenata ante urto per 30 metri oltre ad 11 metri percorsi adagiata era pari a
102 chilometri orari;
la velocità iniziale della Yamaha condotta dal , Pt_1
tenuto conto della frenata ante urto radente e volvente di 44 metri, era pari a
109 chilometri orari.
La c.t.u. in sede civile ha appurato tracce di frenata di mt. 24,10 e poi di
“scarrocciamento” per mt. 10 per la Honda del Remedi con velocità di 86
chilometri orari e tracce gommose di frenata per 37,40 mt per la Yamaha del
16 IO con velocità di 113,6 chilometri orari;
la posizione dei mezzi dopo il sinistro risultante dal verbale della Polizia di Stato come da elaborato allegato al centro della carreggiata.
La c.t.u. ha appurato i seguenti danni: per la Citroen un gravissimo interessamento della fiancata sinistra con forte introflessione della portiera e del sottoporta;
finestrino laterale sinistro infranto, deformazione della fiancata posteriore;
forte degradazione della porzione anteriore spigolare ed altro e danni al parafango e alla carrozzeria ad altro.
Per la interessamento della porzione anteriore con distacco delle due CP_27
forcelle con danni allo sterzo;
pneumatico afflosciato, strumentazione distrutta, parafango rotto e serbatorio ammaccato;
evidenti abrasioni sul fianco destro con interessamento delle parti esterne del motore e del tratto terminale del silenziatore e del serbatorio;
leva del freno posteriore piegata e pedale del cambio incastrato.
Per la Yamaha: interessamento della porzione anteriore con il cupolino e la strumentazione distrutti;
sulla fiancata destra introflessioni sul serbatorio e scalfitture lungo tuta la carenatura con introflessione del tratto terminale del silenziatore;
lungo il lato sinistro la piega del pedale del cambio e abrasioni;
carter e filtro olio infranti.
3.2.- Entrambe le motociclette avevano effettuato la manovra di sorpasso del camion, oltre che con velocità del tutto incongrua rispetto lo stato dei luoghi e contraria ai limiti, anche superando la linea continua di mezzeria come dichiarato dal “Preciso che il motociclo aveva oltrepassato la linea CP_24
di mezzeria;
questo posso riferirlo in quanto, in quel momento, percorrevo la carreggiata a circa mezzo metro di distanza dalla linea di mezzeria” in
17 dissenso dalle dichiarazioni della testimone ed in termini plausibili Tes_2
da un lato per la posizione del camion e dall'altro per la velocità eccessiva delle due moto che in una con la sede stradale non del tutto ampia, giustificano l'invasione della opposta corsia di marcia. Lo stesso punto di impatto,
all'incirca al centro della strada, posto il verosimile rientro delle moto dopo il superamento del camion, giustificano tale addebito.
3.3.- Ritiene la Corte, in applicazione dell'ordinanza della Corte di
Cassazione, che il sinistro debba essere ascritto in misura preponderante
(80%) alla colpa dei conducenti dei due motocicli i quali in centro abitato,
con il limite di velocità di 50 chilometri orari, in relazione alla conformazione stradale, con marciapiedi laterali e fasi di uscita ed entrata, hanno tenuto una velocità ampiamente superiore al consentito superando un camion anteriore e senza aver la visuale libera e oltrepassando la linea continua di mezzeria (così
pure le fotografie accluse al verbale della Polizia di Stato). La colpa residua del 20% va ascritta ad conducente la Citroen, in forza dei Controparte_1
principi sopra esposti, per non aver previamente controllato, prima della immissione sulla strada, che la visuale fosse libera dai veicoli in entrambi i sensi di marcia. Trattasi di responsabilità inferiore poste le rilevanti e plurime violazioni delle norme di condotta e stradali da parte dei motociclisti e posto l'evidente e maggior affidamento sulla correttezza dell'altrui condotta di guida (le moto) desumibile dalla distanza dal camion, che procedeva a 50
chilometri orari.
4.1.- La Corte non condivide la ricostruzione dalle difese del e degli Pt_1
eredi Per_1
18 4.2.1.- Sotto il primo aspetto, al di là di mere apodittiche affermazioni, non risulta una diversa ricostruzione tecnica, avvalorata in forza di rilievi delle tracce del sinistro, anche con perizia, a negare la velocità eccessiva e assolutamente trasmodante delle moto coinvolte con il superamento della linea di mezzeria senza adeguato controllo della visuale. Né risulta che il c.t.u.
avesse apoditticamente accolto le risultanze del verbale della Polizia di Stato
in quanto l'addebito appare generico senza il riferimento ad errori o dati erratamente rilevati e poi appresi;
né si deduce come, quando e per quali ragioni vi sarebbe stata la lesione del contraddittorio e neppure si argomenta sulla proposizione della doglianza per una nullità che, a tutto concedere, può
dirsi sanata. Una asserita distanza di rilevo tra l'autocisterna condotta dal a velocità entro i limiti e l'autovettura non avrebbe potuto aver CP_24
rilievo ai fini di sminuire la elevata e non consona velocità delle mote calcolata non tanto in base a valutazioni personalistiche dai periti ma in forza di dati di fatti, ricavabili da elementi di fatto, non oggetto di critica specifica.
Assumere (richiamando le dichiarazioni del e della una CP_24 Tes_2
distanza di 30 metri tra la Citroen e il camion, a prescindere dalla attendibilità
dei testimoni in relazione a dati di tal genere, non toglie affatto rilievo alla circostanza che l'autoveicolo fosse uscito in tempo, rispetto il camion e che la velocità dei due motocicli fosse elevatissima. L'addebito al primo giudice,
istruttore, in merito ad omessi chiarimenti o domande ai testimoni, appare generico evidenti essendo, sotto il profilo accertativo, i dati tecnici sopra esposti e tratte dalle due perizie, non altrimenti contestati con diversa ricostruzione sulla velocità dei motocicli, in una con il rapporto della Polizia
di Stato che ha fede privilegiata quanto alle circostanze di fatto apprese
19 direttamente in una con le fotografie. In particolare le fotografie accluse al rapporto della Polizia comprovano il punto d'urto all'incirca al centro della carreggiata e dimostrano che, per la posizione laterale della Citroen, in una con i punti di impatto, non era stato l'autoveicolo ad investire le moto ma il contrario. Neppure è sostenibile l'assunto con il quale si nega il superamento dell'autoarticolato e della linea continua di mezzeria esistente “in loco”. A
parte il fatto che tale ricostruzione non pone critica alla velocità elevatissima delle moto (ut supra) non altrimenti smentita, la stessa collide con quanto riferito dal conducente dell'autocarro che ha raccontato che la moto aveva invaso l'altra corsia ed il tutto appare di difficile giustificazione in relazione alla non rilevante ampiezza della sede stradale (foto accluse al rapporto della
Polizia di Stato) ed allo stesso punto d'urto indicato al centro della carreggiata
(perizia e c.t.u.) con i segni ivi tracciati. Non valorizzabili, contro, le dichiarazioni testimoniali della e della Inoltre dalla c.t.u. Tes_1 Tes_2
dell'ing. risulta accertato che ”Giungevano in sorpasso i motociclisti Per_7
e che, dopo aver completato il sorpasso e Persona_1 Parte_1
trovatisi la corsa a destra occupata dalla Citroen C4, la quale era a quel punto pressochè perpendicolare rispetto all'asse della strada, finivano per collidere contro la stessa autovettura” in conformità con il rapporto della Polizia
Stradale intervenuta: “…la Honda Hornet…condotta da
[...]
con violenza contro la porzione centrale delle fiancata Parte_8
sinistra della CITROEN C4…”. “…il secondo motociclo… condotto da che… stava seguendo la nella marcia, entrava in Parte_1 CP_27
collisione con la fiancata destra contro lo spigolo anteriore sinistro della
CP_28
20 4.2.2.- Neppure rilevano le osservazioni della e dei Remedi. CP_3
Argomentare, in forza dei danni alla moto per sostenere una velocità congrua
è operazione logica ingiustificata che non tiene conto delle rilevate e lunghe tracce di frenata (ante urto per 30 metri oltre ad 11 metri percorsi adagiata)
con velocità stimata in 102 chilometri orari) ovvero tracce di frenata di mt
24,10 e poi di “scarrocciamento” per mt 10 con velocità di 86 chilometri orari.
Nemmeno rileva assumere che il decesso sarebbe intervento per altre cause non relative alla velocità eccessiva in quanto i dati sopra indicati non appaiono affatto sminuiti con diversa ricostruzione tecnica dei segni di frenata in rapporto alla velocità. Sé è pur vero che il ha violato le regole P_
sulla precedenza non accertandosi che la visuale fosse libera, nondimeno la velocità eccessiva della moto del la manovra senza previa libera Per_1
visuale, ed il superamento della linea di mezzeria costituiscono violazioni maggiori e più gravi.
4.2.3.- Va rigettata la domanda del per il risarcimento dei danni Pt_1
contro gli eredi di per condotta attribuibile a quest'ultimo. Persona_1
In tema si rileva (Cass. sentenza n. 19197 del 19 luglio 2018) che la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è
applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. Nel caso è pacifico che non vi è stata collisione tra le due motociclette e, tuttavia, non risulta prova ed anzi appare smentita la ricostruzione del secondo la quale Pt_1
il primo impatto della moto del avrebbe determinato causalmente il Per_1
21 suo impatto con la Citroen del Infatti (perizia in sede penale) le P_
moto procedevano a velocità elevatissima una di seguito l'altra e che l'impatto era dapprima avvenuto da parte della moto condotta dal e Per_1
quasi contestualmente a quella del . La stessa c.t.u. ha evidenziato Pt_1
che i due motociclisti, che procedevano ad elevata velocità, si erano trovati di fronte al veicolo Citroen quando ormai era impossibile l'arresto (o il superamento dell'ostacolo). Il procedere dei due mezzi in stretta successione e l'urto stesso in successione escludono, per la velocità eccessiva, un rilievo causale tra i due imputabile alla condotta del Per_1
Non vi è prova dello scontro tra i due motocicli né vi è prova che quello condotto dal avesse causato turbativa o determinato causalmente il Per_1
sinistro del secondo che, nelle medesime condizioni di tempo e spazio,
procedeva a velocità elevatissima e non avrebbe potuto evitare l'ostacolo.
5.- nato il [...] e dell'età di anni di 31 anni al Parte_1
momento del sinistro, spetteranno i danni patrimoniali non patrimoniali tenuto conto del concorso di colpa del per il 20% e tenuto conto P_
che in questa sede alcun risarcimento si chiede per la consorte:
Per i danni patrimoniali al motociclo Yamaha, rimasto irrimediabilmente danneggiato, come risulta dalla stessa c.t.u. (interessamento della porzione anteriore con il cupolino e la strumentazione distrutti;
sulla fiancata destra introflessioni sul serbatorio e scalfitture lungo tuta la carenatura con introflessione del tratto terminale del silenziatore;
lungo il lato sinistro la piega del pedale del cambio e abrasioni;
carter e filtro olio infranti)
spetteranno in via equitativa €.
1.000 sul valore richiesto di €. 10.000. Il
22 rilevantissimo danneggiamento comprova chiaramente la inutilizzabilità del mezzo tanto che questo giustifica il risarcimento sopra indicato
Il danno non patrimoniale va riconosciuto in forza delle c.t.u. della dott.ssa che ha rilevato quanto segue “Il danno biologico temporaneo Persona_8
è quantificabile nella seguente misura: 65 giorni di totale che rappresenta il complessivo periodo delle degenze ospedaliere;
50 giorni al 75% ovvero sino a quando fu concesso di iniziare il carico graduale sull'arto inferiore destro;
53 giorni al tasso medio del 50%. Il danno biologico permanente, come rilevato in sede di Operazioni Peritali, si attesta sul 20%”. Il tutto per trauma contusivo emorragico in sede frontale sinistra per frattura occipito temporale destra e frattura a più frammenti femore in rapporto causale con il sinistro.
Applicando la tabella di cui al DPR 13 gennaio 2025 n. 12 entrato in vigore il 5 marzo 2025 vigente (Cass. ordinanza n. 8352 del 30 marzo 2025) secondo criteri ordinari, in mancanza di puntuali e specifiche allegazioni a comprovare un danno particolare ed ulteriore per la personalizzazione stante la mancata allegazione sul punto di circostanze particolari e di rilievo (Cass. ordinanza n. 5984 del 6 marzo 2025) spetterà €. 20.368 in moneta attuale (comprendente il risarcimento del danno da ritardo) per danno non patrimoniale che porta ad
€. 21.368 (per danno non patrimoniale e patrimoniale) complessivi in moneta attuale comprendente il risarcimento del danno da ritardo oltre agli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Vanno condannati e tenuta alla Controparte_1 Controparte_2
manleva, al relativo pagamento di €. 21.368 oltre gli interessi legali al soddisfo a favore di . Parte_1
23 6.1.- Gli eredi di moglie e figli, hanno chiesto il risarcimento Persona_1
dei danni non patrimoniali che vanno liquidati secondo le tabelle del
Tribunale di Milano del 2024.
Si allega l'età di capofamiglia, di 50 anni al momento del Persona_1
sinistro, di all'epoca di 47 anni, di di anni 18 e CP_3 Pt_3 CP_4
di anni 10, per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Si allega che e la di lui coniuge , odierna comparente, Persona_1 CP_3
si erano conosciuti quando avevano rispettivamente lui 20 e lei 16 anni. Per_1
era stato per il suo primo ed unico amore. Si erano sposati nell'anno CP_3
1984, dopo otto anni di fidanzamento. Fin dal momento in cui si erano conosciuti, il loro obiettivo di vita era sempre stato quello di costruire una famiglia e di realizzare una casa ove poter condividere la vita. Ed è proprio per perseguire quest'obiettivo, ovvero per accantonare i soldi necessari alla realizzazione della loro abitazione, che , circa tre anni prima di sposarsi, Per_1
si era recato a lavorare in Svizzera. Una volta sposati, i due coniugi avevano perseguito l'obiettivo di una famiglia unita, posto che la maggior parte del tempo libero dallo loro rispettive attività lavorative, lo dedicavano alla famiglia. Si trattava di un nucleo familiare estremamente unito ed affiatato.
Durante il fine settimana si dedicavano spesso ad escursioni in montagna o a gite in bicicletta. e avevano condiviso insieme la gestione dei Per_1 CP_3
rapporti con i figli ed avevano supportato nella scelta del ciclo di studi Pt_3
da intraprendere. Tanti anni di matrimonio e, prima, di fidanzamento avevano reso forte ed intenso il loro legame. aveva instaurato un rapporto Per_1
profondo anche con i figli e li seguiva passo dopo passo. In particolare,
si divertiva a praticare il ciclismo con i componenti della squadra CP_4
24 ciclistica che era allenata dal padre, denominata “Girelli”. Tali essendo i rapporti che intercorrevano tra i componenti della famiglia Per_1
incommensurabile è l'unico aggettivo che può sovvenire per descrivere il dolore ed il vuoto esistenziale di ciascuno dei suoi componenti, a cagione della perdita del loro congiunto e di tutto quello che questi, vivendo con loro,
tra le medesime mura domestiche, sapeva offrire quanto a condivisione di aspetti fisici, psicologici, sociali e spirituali. Il legame che univa i componenti della famiglia si è ingiustamente spezzato, privando ed i figli di CP_3
un fondamentale supporto morale ed economico, anzi della figura intorno alla quale ruotava la loro esistenza. Non v'è dubbio, pertanto, che la perdita di abbia determinato un profondo sconvolgimento nella vita della Per_1
coniuge, che non solo è stata privata di quel complesso di affetti e del fondamentale sostegno morale che il consorte sapeva offrirle, ma è stata depauperata, altresì, di un supporto essenziale insostituibile nello svolgimento dell'arduo compito di genitore, di un ausilio fondamentale nell'affrontare le difficoltà connesse alla realizzazione del progetto di crescita e di educazione dei figli. A seguito del drammatico fatto illecito per cui è
vertenza, costei si è trovata da sola a consigliare ed a sostenere i figli nelle scelte di vita e nell'affrontare i problemi che incontrano nella loro esistenza.
Ancora, si è trovata da sola a gestire il menage familiare ed a risolvere i problemi economici derivati necessariamente dalla privazione dell'apporto economico che il marito le forniva. E nel contempo è stata definitivamente elisa la possibilità per costei di condividere con il marito la gioia dei successi ottenuti nella vita dai figli e di trascorrere con lui le belle esperienze che la vita può offrire: la tranquillizzante quotidianità, con la consumazione dei pasti
25 insieme, il riposo notturno, il dialogo sincero, gli affetti, i fine settimana con le escursioni in montagna, con le gite in bicicletta, le vacanze estive, le festività, i compleanni, gli anniversari di matrimonio. Che dire, poi, del vuoto incolmabile formatosi nella vita dei figli del congiunto;
costoro, privati irrimediabilmente della figura paterna e di tutti quegli apporti spirituali conoscitivi, delle carezze e dell'affetto che egli sapeva assicurare loro, non potranno più condividere con lui la gioia derivante dai successi scolastici,
dall'affermazione nell'ambito professionale, dal matrimonio e dalla nascita dei loro figli;
né potranno più rivolgersi a lui per chiedere consiglio e per confidarsi e proveranno una stretta al cuore ogni qualvolta gli altri racconteranno dei loro padri, dei regali loro fatti da costoro, delle vacanze con la loro famiglia”.
Si ribadisce che in sede testimoniale aveva riferito che e Tes_3 Per_1
si erano conosciuti all'età, rispettivamente, il primo di 20 e la seconda CP_3
di 16 anni e che si erano sposati nell'anno 1984, dopo molti anni di fidanzamento;
che , tre anni prima del matrimonio, si era recato a Per_1
lavorare in Svizzera per accantonare il denaro necessario alla realizzazione di un immobile da adibire ad abitazione propria e della propria futura famiglia;
che tutti i componenti della famiglia di erano soliti trascorrere Persona_1
insieme il fine settimana, effettuando escursioni in montagna e facendo gite in bici.
6.2.- Tenuto conto del particolare legame parentale e dell'unione del nucleo familiare, della profonda relazione tra il padre e i figli e la moglie, con personalizzazione resa evidente dal decesso del congiunto con figli ancora in tenera età e conseguente stravolgimento dei rapporti tra le parti, pare equo
26 liquidare in €. 340.000 il danno per la moglie quindi €. 68.000; in €. 350.000
il danno per la figlia quindi €. 70.000 ed in €. 360.000 quello per il CP_3
figlio quindi €. 72.000 in moneta attuale (comprendente il CP_4
risarcimento del danno da ritardo) oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo con conseguente condanna di e Controparte_1 Controparte_2
tenuta alla manleva.
7.- assicurato con , ha chiesto la conferma Controparte_1 Controparte_2
della condanna di e da una parte, nonché Parte_1 Controparte_7
di , e quali eredi di CP_3 Controparte_4 Parte_3 Per_1
e dall'altra al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] CP_5
patrimoniali subiti e già liquidati in €. 12.715,12 ed accessori.
Poiché è stata accertata una corresponsabilità del nel sinistro nella P_
misura del 20% il predetto risarcimento dovrà essere ridotto ad €. 10.172 con condanna di e da una parte, nonché di Parte_1 Controparte_7
, e quali eredi del signor CP_3 Controparte_4 Parte_3 Per_1
e dall'altra al relativo pagamento.
[...] CP_5
Il come da richiesta, dovrà essere manlevato da per il P_ CP_2
tutto ed anche a norma dell'art. 1917 3^ co Cod. Civ. se operante.
8.- La sentenza costituirà titolo per eventuali restituzioni.
9.- Le spese processuali dell'intero giudizio (avanti il Tribunale di Belluno,
avanti la Corte d'Appello ed avanti la Corte di Cassazione) vanno compensate integralmente tra le parti tutte in considerazione della soccombenza reciproca rappresentata dal parziale rigetto e dal parziale accoglimento delle contrapposte domande.
Le spese della c.t.u. medica su devono far capo alla stessa. P_5
27 Le spese delle c.t.u. mediche e tecnico ricostruttiva vanno addebitate ad e nonché a , Parte_1 Controparte_7 CP_3 CP_4
quali eredi del signor e
[...] Parte_3 Persona_1 CP_5
dall'altra, nella misura del 80% ed a carico di e Controparte_1 CP_2
nella misura del 20%.
[...]
Ciascuna parte sosterrà le spese dei propri consulenti.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa tra contro contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
contro , e contro CP_3 Controparte_4 Parte_3 CP_5
contro contro in
[...] Controparte_7 CP_8
proprio e quale procuratore speciale di e di Controparte_9 Per_2
,
[...] P_0 P_1 P_2 P_3
in tutti quali eredi di e contro
[...] P_4 CP_9 Persona_3
e , così provvede: P_5 Controparte_16
- riforma la sentenza del Tribunale di Belluno;
- in parziale accoglimento della domanda, accerta la colpa concorrente di e del defunto nella misura del 80% per il Parte_1 CP_29
sinistro e nella restante misura del 20% a carico di Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda di , per il resto Parte_1
respinta, condanna e tenuta alla manleva, al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in €. 21.368 oltre agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- in parziale accoglimento della domanda degli eredi del rigettata per Per_1
il resto, condanna e tenuta alla Controparte_1 Controparte_2
28 manleva, al risarcimento dei danni in €. 68.000 per;
in €. 70.000 CP_3
per ed in €. 72.000 per oltre agli interessi Parte_6 Controparte_4
legali dalla pronuncia al saldo;
- in parziale accoglimento della domanda di condanna Controparte_1
e da una parte, nonché , Parte_1 Controparte_7 CP_3
e quali eredi di e Controparte_4 Parte_3 Persona_1 CP_5
dall'altra al risarcimento in €.10.712;
[...]
- rigetta le domande di CP_7
- da atto del diritto del ove esistente ex art. 1917 3^ co Cod. Civ.; P_
- la sentenza costituirà titolo per eventuali ripetizioni;
- compensa le spese per tutti i gradi di giudizio;
-pone le spese della c.t.u. medica a carico della per la parte di P_5
riferimento;
- pone le spese della altre c.t.u. a carico del con e degli Pt_1 CP_7
eredi on nella misura del 80% e a carico del con Per_1 CP_5 P_
nella misura del 20%; CP_2
- ciascuna parte sosterrà le spese dei propri consulenti.
Venezia lì 8 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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