Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RE PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 827/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da Parte 1 (avv. ELIA FRANCESCO, avv. ADORISIO SALVATORE)
ricorrente contro
CP 1 (avv. MISERICORDIA SANDRA)
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 15 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del giudizio. Parte 1Con ricorso depositato in data 8 settembre 2022, si è rivolto a questo Tribunale
per ottenere la condanna dell'CP_1 al pagamento in suo favore delle prestazioni assicurative spettanti per legge in relazione ad infortunio sul lavoro.
A fondamento dell'azione, il ricorrente ha allegato in fatto che, in data 10 giugno 2020, durante il proprio turno di lavoro, mentre utilizzava il martello per piantare un chiodo su un tavolo di legno,
veniva colpito dal chiodo medesimo all'occhio sinistro. Si recava, quindi, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Città di Castello dove, all'esito dei necessari accertamenti, gli veniva diagnosticato
"trauma OS con edema e abrasione corneale e Ipoema";
Oggetto di contestazione, in particolare, è il provvedimento dell'8 luglio 2021 con il quale l'CP_1
all'esito di ricorso proposto dal lavoratore in via amministrativa, ha parzialmente modificato la valutazione già compiuta in data 2 settembre 2020, che limitava l'indennizzo alla sola inabilità
temporanea totale, stimando da ultimo l'entità dei postumi invalidanti derivati dall'infortunio denunciato nella misura, comunque non indennizzabile, del 3%.
L' CP 2 , ritualmente evocato in giudizio, si è costituito ed ha ribadito la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale sulla persona del ricorrente e, all'udienza odierna, tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., è
stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il CTU, all'esito di completa ed esaustiva indagine, nella valutazione dei postumi oggetto di denuncia, ha accertato che il ricorrente: ".... nell'evento traumatico del 19 giugno 2020 riportò
lesioni espresse da trauma contusivo diretto all'occhio sinistro", tali da determinare applicazione dei riferimenti tabellari di seguito indicati:
Ciò premesso, riportati ed esaminati i riferimenti valutativi di cui al DM 38/00 rilevanti rispetto alla patologia accertata 1. "cecità assoluta monolaterale" (Cod. 370); 2. "pseudofachia, a
-
seconda se monoculare o binoculare, comprensiva della correzione con lenti” (Cod. 373); 3.
"Correzione con lenti, a seconda del potere refrattivo" (Cod. 387) - il CTU ha quantificato l'entità
dei postumi permanenti in concreto derivati dall'infortunio per cui è causa (definiti quali "dialisi iridea" e "cataratta traumatica all'occhio sinistro" che sono "da ascrivere, come da parere specialistico allegato, all'azione diretta del trauma sul segmento anteriore dell'occhio sinistro"), in termini di danno biologico, in misura pari al 4% (quattro per cento): menomazioni da valutarsi
"...globalmente, con considerazione delle pre esistenze, nella misura del 9% (nove per cento)".
La lesione all'integrità psico fisica derivata dall'infortunio è, quindi, stata valutata dal CTU nei limiti del 4%, percentuale non indennizzabile.
Ai fini dell'accoglimento delle domande proposte risulta, invece, del tutto irrilevante il riferimento alle preesistenze contenuto nell'elaborato peritale, posto che il ricorrente nulla ha dedotto in merito nella narrativa dell'atto introduttivo, né ha formulato alcuna esplicita domanda al fine di ottenere valutazione giudiziale delle preesistenze e, dunque, unificazione dei suddetti postumi invalidanti.
Considerato che
il Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni -
neppure contestate da parte ricorrente - sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e risultano contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, il Giudice ritiene di far proprie tali conclusioni.
Alla luce dei superiori rilievi, va negata la sussistenza dei fatti costitutivi delle pretese indennitarie di parte ricorrente.
Ne consegue il rigetto delle domande proposte.
Tenuto conto, tuttavia, del fatto che la valutazione dei postumi da parte del CTU è risultata difforme nonché superiore a quella operata in sede stragiudiziale dall CP_1 si reputano sussistenti motivi idonei a consentire compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nondimeno, siccome l'accertamento peritale disposto risulta comunque indispensabile e strumentale alla rivalutazione medico legale dell'entità dei postumi invalidanti derivanti dall'infortunio per cui è causa, pur essendo risultata inidonea all'accoglimento della pretesa indennitaria evocata, vanno invece posti interamente a carico di parte ricorrente gli oneri di CTU,
liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone gli oneri di CTU a carico di parte ricorrente.
Perugia, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Debora
Spinelli