Art. 17. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
Versione
4 gennaio 1951
4 gennaio 1951
>
Versione
14 febbraio 1963
14 febbraio 1963
>
Versione
27 aprile 2001
27 aprile 2001
>
Versione
22 dicembre 2008
22 dicembre 2008
Commentari • 0
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1977, n. 3051Provvedimento: Ai fini della Determinazione dell'indennita giornaliera per maternita, che l'art 17 della legge 26 agosto 1950 n 860 fissa a carico dell'INAM nella misura dell'ottanta per cento della retribuzione, i criteri di calcolo previsti dagli artt 18 della stessa legge n 860 del 1950 e 29 del DPR 21 maggio 1953 n 568, con riferimento al parametro di un orario giornaliero di otto ore, postulano che tale sia la normale durata delle prestazioni lavorative. […]Leggi di più...
- assicurazione malattie·
- criteri di calcolo·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- inam·
- indennita giornaliera·
- maternita
- 2. Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/1972, n. 2386Provvedimento: […] Nel settore dell'industria elettrica, infatti, la equiparazione degli operai agli impiegati, disposta dall'art 13 del contratto collettivo nazionale 2 febbraio 1961 ai fini del trattamento di previdenza ed assistenza, fa si che l'Onere dell'assistenza economica per malattia, e di conseguenza quello per le lavoratrici madri (art 17 legge 26 agosto 1950 n 860), gravi, anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n 7 del 1963, sui datori di lavoro, gia obbligati a rendere tale prestazione assistenziale agli impiegati.*Leggi di più...
- trentino alto adige·
- soggetto obbligato alla corresponsione·
- assicurazione malattie·
- indennita·
- lavoratrici madri dipendenti da aziende elettriche operanti nella regione trentino alto adige·
- protezione sociale·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- determinazione·
- inam·
- criteri·
- maternita·
- casse mutue malattie
- 3. Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/1967, n. 2316Provvedimento: L'art.17 della legge 26 agosto 1950, n.860, che dispone che alle lavoratrici madri, per tutto il periodo (in prossimita del presunto parto e dopo il parto) di assenza obbligatoria dal lavoro, va corrisposta un'indennita - con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie-, equipara l'Assicurazione maternita a quella contro le malattie ai fini della disciplina assicurativa e particolarmente della procedura volta a conseguire le indennita di carattere assicurativo. Pertanto, alle azioni relative alle prestazioni assicurative, dovute alle lavoratrici madri per il periodo predetto, si applica il termine prescrizionale di un anno stabilito nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n.138.*Leggi di più...
- delle prestazioni assicurative·
- equiparazione della assicurazione maternita a quella contro le malattie·
- previdenza e assistenza (assicurazioni sociali)·
- inam·
- applicabilita·
- prescrizione·
- termine prescrizionale di un anno ex art 6 legge n 138 del 1943·
- maternita
- 4. Corte Cost., sentenza 05/05/1980, n. 69Provvedimento: […] (A sua volta, l'art. 17, comma primo, della legge n. 860/1950 dispone che "le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private, nonché le impiegate delle aziende agricole hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli artt. 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.")Leggi di più...
- sent. 69/80. rapporto di lavoro·
- inammissibilita'.·
- licenziamento·
- maternita'·
- questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione a norma regolametare