Articolo 613 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 612Articolo 614
Versione
12 maggio 1963
Art. 613.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1947-48, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
per la competenza (propria dell'esercizio fi-
nanziario 1947-48 (articolo 609) ............. L. 8.443.657.194, 69
Somme rimaste da riscuotere sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 611)........ " 8.129.475, 64
Somme riscosse e non versate (colonna s del
riepilogo dell'entrata)....................... -
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Residui attivi al 30 giugno 1948... L. 8.451.786.670, 33
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963