Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00804/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2026, proposto dal Liceo Scientifico Statale “A. Genoino” di Cava de’ Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Stasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione AM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la AM, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento previa sospensione
a) della delibera della Giunta Regionale della AM relativa alla seduta del 26/1/2026 deliberazione n. 6 pubblicata sul BURC della Regione AM n. 6 del 2 febbraio 2026 nella parte in cui all'allegato 5 veniva rigettata la richiesta dell'Istituto ricorrente di attivazione di una sezione di Liceo Artistico in quanto " indirizzo già presente in territori limitrofi";
b) per quanto di ragione delle risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 5/12/25 così come richiamate nell'atto impugnato sub a) di contenuto ignoto e se lesive;
c) per quanto di ragione delle determinazioni assunte a seguito dell'incontro tenutosi con l'SR AM in data 22 dicembre 2025 così come richiamato nell'atto impugnato sub a) e se lesive;
d) per quanto di ragione delle ulteriori risoluzioni adottate in occasione dell'ulteriore tavolo tecnico del 29/12/2025 tra Regione AM, CI, parti sociali e SR AM così come richiamato nell'atto impugnato sub a) e se lesive;
e) per quanto di ragione di tutti i pareri resi e richiamati nella delibera impugnata se lesivi; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e dei relativi procedimenti se lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AM, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la AM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. RA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 27 marzo 2026 e depositato il 7 aprile 2026, il ricorrente Istituto scolastico di Cava de’ Tirreni impugna la delibera con cui la Regione AM ha rigettato l'istanza volta alla attivazione di un nuovo indirizzo di liceo artistico, per la presenza del medesimo indirizzo in altri Istituti posti in Comuni limitrofi.
Il ricorrente, evidenziata la legittimità del conferimento della procura alle liti a un avvocato del libero foro per il rifiuto della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato e il possibile conflitto di interessi connesso all’evocazione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, deduce:
- il difetto di motivazione, in quanto le linee guida relative al dimensionamento della rete scolastica (approvate con la delibera n. 380 del 2025 della Regione AM) indicano criteri a cui la Regione non si è attenuta nella adozione della delibera avversata, la motivazione risulta scarna e contraddittoria per l’esistenza di indirizzi di liceo artistico negli Istituti di Salerno e Nocera Inferiore, destinati a servire il territorio salernitano e quello dell'Agro Nocerino, risultando non servita l’utenza afferente alla Valle dell’Irno e alla Costiera Amalfitana, che potrebbe avere come riferimento l’Istituto ricorrente;
- la contraddittorietà della condotta dell’Amministrazione che, per l'anno scolastico 2025-2026, ha attivato una sezione di liceo classico nel comune di Roccapiemonte, sebbene l'indirizzo fosse presente a Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Cava de’ Tirreni, tutti i comuni vicini a Roccapiemonte e ospitanti un liceo classico con bassa incidenza di iscrizione.
2. Si è costituita la Regione, eccependo il difetto di legitimatio ad processum del Liceo e argomentando per l’infondatezza del ricorso.
3. Si è costituito l’Ufficio scolastico regionale, formulando la medesima eccezione e rilevando l’infondatezza del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza breve, previo avviso alle parti.
5. Si prescinde dalle eccezioni di rito formulate dalle controparti in quanto il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
La motivazione addotta dall’Amministrazione costituisce pertinente applicazione del criterio, espressamente previsto dalle linee guida richiamate dal medesimo ricorrente, relativo alla “riduzione del rischio di eccessiva frammentazione dell’offerta formativa sul territorio con duplicazione e sovrapposizione di indirizzi con possibili effetti negativi di concorrenzialità e di dispersione dell’offerta”.
Nel caso di specie, infatti, nei pressi del Comune di Cava de’ Tirreni che ospita il Liceo ricorrente, sono presenti altri due licei artistici, in Nocera inferiore e Salerno, con la conseguenza che il bacino di utenza che il Liceo ricorrente intenderebbe attrarre (Comuni della Valle dell’Irno e della Costiera amalfitana) ben può essere assorbito dagli Istituti esistenti.
L’istituzione di un nuovo liceo artistico si tradurrebbe pertanto in una duplicazione o sovrapposizione fra l’offerta dei diversi Istituti presenti nel medesimo territorio e quindi in una frammentazione dell’offerta formativa e, di conseguenza, dei gruppi studenteschi, con effetti anche sulle attività formative, in termini di individuazione di insiemi sufficientemente nutriti di studenti ai fini della rilevazione delle relative esigenze formative e di successiva articolazione dei numerosi indirizzi e curvature (richiamati dal medesimo ricorrente) in cui si articola il liceo artistico.
Neppure sono evidenziate dal ricorrente ragioni connesse alla insufficienza, sotto il profilo del numero di alunni interessati, o alla difficile raggiungibilità, sotto il profilo logistico, dei licei artistici già esistenti e ospitati dai Comuni limitrofi.
Non rileva inoltre la attivazione disposta dalla Regione nel precedente anno scolastico, segnalata dal ricorrente, facendosi questione di un indirizzo di studio diverso, che ha ovviamente dato luogo a considerazioni diverse, posto che l’eventuale illegittimità delle valutazioni precedentemente condotte non può costituire valida ragione per replicare le stesse in relazione all’istanza formulata nel caso di specie.
6. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AM, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE AP, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
RA PO, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RA PO | RE AP |
IL SEGRETARIO