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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 22/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.01.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
544/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. G. Grande (C.F.: C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F. ) e C. Grappone (C.F.: C.F._3
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato il provvedimento di richiesta di ripetizione di indebito notificatole dall' e recante data 05.10.2023 per il recupero di somme indebitamente CP_1
percepite a titolo di NASPI per il periodo 12.01.2018-28.02.2018 per complessivi €
1.308,06, domandando accertarsi il suo diritto al mantenimento del beneficio. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito a titolo Naspi di euro 1.308,06, quindi annullare i provvedimenti di indebito e la relativa delibera del comitato provinciale, in quanto illegittimi ed infondati;
condannare l' alla restituzione delle somme nelle more ripetute alla CP_1
ricorrente a tale titolo, con vittoria di spese, da distrarsi, nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandando il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di indebito previdenziale con cui l' ha disposto nei confronti della ricorrente la restituzione CP_1
della somma di € 1.306,06, in precedenza erogata a titolo di NASPI per il periodo
12.01.2018-28.02.2018 – poi rettificato nel periodo 12.01.2019-28.02.2019 - in considerazione dell'intervenuta decadenza dal beneficio asseritamente dovuta, in primo luogo, all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo considerato
– come da prima comunicazione dell'obbligo di ripetizione datata 05.10.2023 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente) - e, in secondo luogo, a cagione della tardiva comunicazione dell'instaurazione di rapporto di lavoro – come da successivo
Pag. 2 di 9 provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo del 10.04.2024 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente).
In via preliminare, occorre brevemente riassumere la disciplina di riferimento operante nel caso di specie.
L'art. 3 D.Lgs. n. 22/2015 dispone che:
1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del
2012.
Inoltre, l'art. 10 del citato decreto prevede che:
1. “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve
Pag. 3 di 9 informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito CP_1
annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita CP_1
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989”.
Proseguendo, l'art. 11 dispone che: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
Pag. 4 di 9 c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Tanto premesso, la documentazione depositata in atti attesta che nel periodo
12.01.2018-28.02.2018 la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa – e ciò nonostante l'erronea comunicazione del 08.02.2019 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), come anche, di fatto, ammesso dallo stesso , sia nel provvedimento CP_1
di rigetto del ricorso interno amministrativo del 10.04.2024 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente) – che, sostanzialmente, ha modificato il periodo in contestazione in quello del 12.01.2019-28.02.2019, come anche la motivazione della richiesta di indebito (da svolgimento di attività lavorativa a tardività della comunicazione dell'inizio del rapporto) - sia nella memoria di costituzione del presente giudizio, in cui si pone in evidenza unicamente il periodo 12.01.2019-28.02.2019. Pertanto, non vi è dubbio sul fatto che nel periodo 12.01.2018-28.02.2018 pare ricorrente avesse diritto a beneficiare della prestazione NASPI.
Passando, ora, al periodo 12.01.2019-28.02.2019, la documentazione in atti comprova che in detto periodo la ricorrente ha svolto attività lavorativa, come dimostra la comunicazione Napi-com del 13.05.2019 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente), da cui risulta un periodo lavorativo dal 12.01.2019 al 30.06.2019, in forza di contratti a termine prorogati, ma l'estratto conto previdenziale prodotto (cfr. doc.
n. 12 fascicolo parre ricorrente) attesta che la prestazione NASPI è stata erogata dal
Pag. 5 di 9 01.01.2019 al 11.01.2019, ossia fino al periodo immediatamente precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, e non in seguito allo stesso. In altri termini, la ricorrente ha percepito la NASPI in un periodo in cui, effettivamente, non svolgeva alcuna attività lavorativa, essendo stata nuovamente assunta dal 12.01.2019, periodo in cui, correttamente, non ha usufruito del beneficio.
Né, a tal riguardo, assume rilievo dirimente l'errore commesso dalla ricorrente nella comunicazione del 08.02.2019 – con la quale ha comunicato di aver intrapreso attività lavorativa dal 12.01.2018 al 28.02.2018, invece che dal 12.01.2019 al
28.02.2019. Invero, appare inverosimile che con la suddetta comunicazione del
08.02.2019, sebbene evidentemente frutto di errore, la ricorrente intendesse comunicare di aver intrapreso attività lavorativo oltre un anno addietro (12.01.2018-
28.02.2018), specie se si mette a confronto questa comunicazione con tutte quelle che sono seguite in corrispondenza con i successivi rapporti lavorativi avviati, in particolare con quelle del 06.03.2019 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) e del
13.05.2019 (doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente), a mezzo delle quali sono facilmente ricostruibili i periodi lavorativi che hanno visto impegnata la lavoratrice: infatti, da essi ben si comprende come la ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato a partire dal 12.01.2019 sino al 30.06.2019. Tanto si evince ancor più chiaramente dai modelli depositati in atti (cfr doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente). Pt_2
E di tale evidenza ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi l'ente di previdenza, sì da considerare, di fatto e nella sostanza, la comunicazione del 08.02.2019 come riferita, senza dubbio alcuno, al periodo lavorativo 12.01.2019 – 28.02.2019, anziché, inverosimilmente, al corrispondente periodo dell'anno precedente (12.01.2018 –
28.02.2018). E tanto consente di ritenere parte ricorrente non incorsa in alcuna decadenza anche con riguardo all'asserita tardività della comunicazione dell'avvio dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 9, atteso che, se la comunicazione del
Pag. 6 di 9 08.02.2019 deve evidentemente riferirsi al rapporto di lavoro iniziato in data
12.01.2019, è giocoforza ritenere che, nonostante il formale ma ben riconoscibile errore della prefata comunicazione, detta comunicazione è stata trasmessa entro il termine prescritto dalla legge.
Ad ogni buon conto, risulta dirimente il dato sostanziale che, nel periodo 12.01.2018
– 28.02.2018, la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, sicché aveva diritto a percepire il trattamento NASPI in tale periodo;
mentre, nel periodo
12.01.2019 – 28.02.2019, la ricorrente, correttamente, non risulta aver percepito alcun trattamento NASPI, in quanto impiegata in attività lavorativa.
Pertanto e conclusivamente, sia che si consideri il periodo 12.01.2018 – 28.02.2018, sia che si consideri il periodo 12.01.2019 – 28.02.2019, sia che si consideri la motivazione della prima richiesta di ripetizione, sia che si consideri la motivazione del secondo provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo, le ragioni alla base della pretesa di recupero dell appaiono destituite di fondamento, avendo CP_1
parte ricorrente compiutamente dimostrato il suo diritto alla percezione e, quindi, al mantenimento del beneficio per tutti i periodi per cui è causa.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al mantenimento della somma di €
1.308,06 a titolo di NASPI, con conseguente irripetibilità della stessa e condanna di parte resistente alla restituzione delle somme nelle more eventualmente ripetute a parte ricorrente a tale titolo.
Pag. 7 di 9 Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, l'evoluzione sostanziale della vicenda – tenuto conto dell'errore comunque commesso da parte ricorrente nelle comunicazioni all che, ancorché non dirimente ai fini dell'esito del giudizio, CP_1
ben può aver concorso nelle determinazioni dell'ente di previdenza – assurge a grave ed eccezionale ragione tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al mantenimento della somma di € 1.308,06 a titolo di NASPI, con conseguente irripetibilità della stessa e condanna di parte resistente alla restituzione delle somme nelle more eventualmente ripetute a parte ricorrente a tale titolo.
- compensa integralmente te le spese di lite tra le parti.
Vasto, 22.01.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.01.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
544/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. G. Grande (C.F.: C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F. ) e C. Grappone (C.F.: C.F._3
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato il provvedimento di richiesta di ripetizione di indebito notificatole dall' e recante data 05.10.2023 per il recupero di somme indebitamente CP_1
percepite a titolo di NASPI per il periodo 12.01.2018-28.02.2018 per complessivi €
1.308,06, domandando accertarsi il suo diritto al mantenimento del beneficio. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito a titolo Naspi di euro 1.308,06, quindi annullare i provvedimenti di indebito e la relativa delibera del comitato provinciale, in quanto illegittimi ed infondati;
condannare l' alla restituzione delle somme nelle more ripetute alla CP_1
ricorrente a tale titolo, con vittoria di spese, da distrarsi, nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandando il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di indebito previdenziale con cui l' ha disposto nei confronti della ricorrente la restituzione CP_1
della somma di € 1.306,06, in precedenza erogata a titolo di NASPI per il periodo
12.01.2018-28.02.2018 – poi rettificato nel periodo 12.01.2019-28.02.2019 - in considerazione dell'intervenuta decadenza dal beneficio asseritamente dovuta, in primo luogo, all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo considerato
– come da prima comunicazione dell'obbligo di ripetizione datata 05.10.2023 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente) - e, in secondo luogo, a cagione della tardiva comunicazione dell'instaurazione di rapporto di lavoro – come da successivo
Pag. 2 di 9 provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo del 10.04.2024 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente).
In via preliminare, occorre brevemente riassumere la disciplina di riferimento operante nel caso di specie.
L'art. 3 D.Lgs. n. 22/2015 dispone che:
1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del
2012.
Inoltre, l'art. 10 del citato decreto prevede che:
1. “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve
Pag. 3 di 9 informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito CP_1
annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita CP_1
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989”.
Proseguendo, l'art. 11 dispone che: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
Pag. 4 di 9 c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Tanto premesso, la documentazione depositata in atti attesta che nel periodo
12.01.2018-28.02.2018 la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa – e ciò nonostante l'erronea comunicazione del 08.02.2019 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), come anche, di fatto, ammesso dallo stesso , sia nel provvedimento CP_1
di rigetto del ricorso interno amministrativo del 10.04.2024 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente) – che, sostanzialmente, ha modificato il periodo in contestazione in quello del 12.01.2019-28.02.2019, come anche la motivazione della richiesta di indebito (da svolgimento di attività lavorativa a tardività della comunicazione dell'inizio del rapporto) - sia nella memoria di costituzione del presente giudizio, in cui si pone in evidenza unicamente il periodo 12.01.2019-28.02.2019. Pertanto, non vi è dubbio sul fatto che nel periodo 12.01.2018-28.02.2018 pare ricorrente avesse diritto a beneficiare della prestazione NASPI.
Passando, ora, al periodo 12.01.2019-28.02.2019, la documentazione in atti comprova che in detto periodo la ricorrente ha svolto attività lavorativa, come dimostra la comunicazione Napi-com del 13.05.2019 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente), da cui risulta un periodo lavorativo dal 12.01.2019 al 30.06.2019, in forza di contratti a termine prorogati, ma l'estratto conto previdenziale prodotto (cfr. doc.
n. 12 fascicolo parre ricorrente) attesta che la prestazione NASPI è stata erogata dal
Pag. 5 di 9 01.01.2019 al 11.01.2019, ossia fino al periodo immediatamente precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, e non in seguito allo stesso. In altri termini, la ricorrente ha percepito la NASPI in un periodo in cui, effettivamente, non svolgeva alcuna attività lavorativa, essendo stata nuovamente assunta dal 12.01.2019, periodo in cui, correttamente, non ha usufruito del beneficio.
Né, a tal riguardo, assume rilievo dirimente l'errore commesso dalla ricorrente nella comunicazione del 08.02.2019 – con la quale ha comunicato di aver intrapreso attività lavorativa dal 12.01.2018 al 28.02.2018, invece che dal 12.01.2019 al
28.02.2019. Invero, appare inverosimile che con la suddetta comunicazione del
08.02.2019, sebbene evidentemente frutto di errore, la ricorrente intendesse comunicare di aver intrapreso attività lavorativo oltre un anno addietro (12.01.2018-
28.02.2018), specie se si mette a confronto questa comunicazione con tutte quelle che sono seguite in corrispondenza con i successivi rapporti lavorativi avviati, in particolare con quelle del 06.03.2019 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) e del
13.05.2019 (doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente), a mezzo delle quali sono facilmente ricostruibili i periodi lavorativi che hanno visto impegnata la lavoratrice: infatti, da essi ben si comprende come la ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato a partire dal 12.01.2019 sino al 30.06.2019. Tanto si evince ancor più chiaramente dai modelli depositati in atti (cfr doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente). Pt_2
E di tale evidenza ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi l'ente di previdenza, sì da considerare, di fatto e nella sostanza, la comunicazione del 08.02.2019 come riferita, senza dubbio alcuno, al periodo lavorativo 12.01.2019 – 28.02.2019, anziché, inverosimilmente, al corrispondente periodo dell'anno precedente (12.01.2018 –
28.02.2018). E tanto consente di ritenere parte ricorrente non incorsa in alcuna decadenza anche con riguardo all'asserita tardività della comunicazione dell'avvio dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 9, atteso che, se la comunicazione del
Pag. 6 di 9 08.02.2019 deve evidentemente riferirsi al rapporto di lavoro iniziato in data
12.01.2019, è giocoforza ritenere che, nonostante il formale ma ben riconoscibile errore della prefata comunicazione, detta comunicazione è stata trasmessa entro il termine prescritto dalla legge.
Ad ogni buon conto, risulta dirimente il dato sostanziale che, nel periodo 12.01.2018
– 28.02.2018, la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, sicché aveva diritto a percepire il trattamento NASPI in tale periodo;
mentre, nel periodo
12.01.2019 – 28.02.2019, la ricorrente, correttamente, non risulta aver percepito alcun trattamento NASPI, in quanto impiegata in attività lavorativa.
Pertanto e conclusivamente, sia che si consideri il periodo 12.01.2018 – 28.02.2018, sia che si consideri il periodo 12.01.2019 – 28.02.2019, sia che si consideri la motivazione della prima richiesta di ripetizione, sia che si consideri la motivazione del secondo provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo, le ragioni alla base della pretesa di recupero dell appaiono destituite di fondamento, avendo CP_1
parte ricorrente compiutamente dimostrato il suo diritto alla percezione e, quindi, al mantenimento del beneficio per tutti i periodi per cui è causa.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al mantenimento della somma di €
1.308,06 a titolo di NASPI, con conseguente irripetibilità della stessa e condanna di parte resistente alla restituzione delle somme nelle more eventualmente ripetute a parte ricorrente a tale titolo.
Pag. 7 di 9 Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, l'evoluzione sostanziale della vicenda – tenuto conto dell'errore comunque commesso da parte ricorrente nelle comunicazioni all che, ancorché non dirimente ai fini dell'esito del giudizio, CP_1
ben può aver concorso nelle determinazioni dell'ente di previdenza – assurge a grave ed eccezionale ragione tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al mantenimento della somma di € 1.308,06 a titolo di NASPI, con conseguente irripetibilità della stessa e condanna di parte resistente alla restituzione delle somme nelle more eventualmente ripetute a parte ricorrente a tale titolo.
- compensa integralmente te le spese di lite tra le parti.
Vasto, 22.01.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9