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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Elena Gelato Consigliere est. dott.ssa Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1908/2020 R.G., pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Martone giusta delega in atti appellante
CONTRO
(C. F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv. ti Rodolfo Murra e Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza in forza di procura in atti appellata
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, CP_2 proprietario della strada, ex art. 2051 c.c. e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali da quantificarsi con la nomina di un CTU medico legale per conoscere l'entità delle lesioni riportate nel sinistro;
l'inabilità temporanea e i postumi invalidanti;
la congruità delle spese mediche sostenute;
oppure può essere liquidato dalla Corte equitativamente essendo certo l'an, ai sensi degli artt. 1226 e 2059
c.c. Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio. Con attribuzione”;
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, contrariis rejectis, statuire come in appresso:
A) rigettare l'appello così come proposto dalla IG.ra perché infondato in fatto ed in diritto Parte_1 sia in punto an sia in punto quantum debeatur;
B) in via subordinata ed incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello così come proposto dalla
IG.ra , accogliere l'appello incidentale condizionato formulato da e per Parte_1 CP_1
l'effetto condannare la a mallevare di quanto sarà tenuta Parte_2 CP_1
a versare nei confronti dell'appellante per sorte, interessi legali, spese e quant'altro;
C) con vittoria delle spese e degli onorari, IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La RA ha impugnato la sentenza n. 4474/2020 resa dal Tribunale di Roma Parte_3 in data 4 marzo 2020, con la quale era stata rigettata la domanda dalla stessa proposta, volta ad ottenere la condanna di al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro CP_1 occorsole in in data 28 aprile 2013. CP_1
L'appellante ha lamentato come inopinatamente il primo Giudice avesse escluso la dedotta responsabilità per custodia in capo a e per l'effetto ha richiesto, previo CP_1 espletamento della c.t.u medico legale negata in primo grado, la liquidazione dei danni dalla stessa risentiti. si è costituita resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
La causa, originariamente trattenuta in decisione, è stata rimessa in istruttoria al fine della rinnovazione della notifica nei confronti della società (di Parte_2
Parte seguito, ), parte del giudizio di primo grado e nei cui confronti non si era perfezionata la notifica dell'atto di citazione in appello.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è inammissibile.
Come accennato nella narrativa che precede, nel corso del giudizio di primo grado la convenuta aveva chiamato in causa la società cui era stata appaltata CP_1 Parte_2 la manutenzione e la sorveglianza del tratto di strada in cui si era verificato il sinistro, società che la convenuta aveva indicato quale effettiva legittimata passiva in ordine all'avversa domanda di risarcimento dei danni per cosa in custodia e dalla quale aveva in ogni caso richiesto di essere manlevata, nel caso di accoglimento delle domande attoree.
Ebbene, tale soggetto, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è litisconsorte necessario nel giudizio d'appello intentato dal danneggiato che abbia visto rigettata la domanda in primo grado (come avvenuto nel caso di specie).
Ed invero, “la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato
e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante,
e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato”
(in questi termini, Cass., 21.3.2022, n. 9013; in senso conforme, Cass., ord., 11.11.2021, n.
33481; Cass., ord., 31.10.2017, n. 25822; Cass., ss.uu., 4.12.2015, n. 24707).
La conclusione è prospettabile “indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108
e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda
l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione” (così la citata pronuncia della S.C., a sezioni unite., n. 24707/2015).
Tanto premesso in diritto, la Corte non può che prendere atto del fatto che l'appellante, pur avendola citata, non abbia poi instaurato il contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria il che determina la necessità di definizione del presente giudizio in rito. Parte_2
Parte All'atto dell'introduzione del giudizio d'appello, quando la società era ancora esistente
(essendosi cancellata dal registro delle imprese solo nell'anno 2022), la non ha Parte_1 eseguito alcuna rituale notifica nei confronti di tale soggetto.
La notifica dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti di a mezzo PEC Parte_2 non si è infatti perfezionata, in quanto inviata ad un “indirizzo non valido”; anche quella tentata a mezzo del servizio postale non ha poi avuto buon fine, posto che l'ufficiale notificatore riscontrato il trasferimento della società in altro luogo. Pur a fronte del mancato perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, alcun ulteriore tentativo di notifica è stato posto in essere dall'appellante.
Incidentalmente, considerate le deduzioni svolte in sede di scritti difensivi di parte appellante, si rileva come non fosse all'evidenza impedita la notifica alla società, che poteva essere eseguita, previe ricerche, presso l'eventuale nuova sede legale o in alternativa presso la residenza del legale rappresentante o in subordine, nel caso di effettiva irreperibilità, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
A fronte del mancato buon esito degli originari tentativi di notifica dell'atto di citazione in appello, la Corte, con provvedimento in data 28 giugno 2023, ne ha disposto la rinnovazione, assegnando termine entro il 30 settembre 2023 per l'espletamento del relativo incombente.
Entro il termine perentorio assegnato per il rinnovo della notifica, peraltro, l'appellante è rimasta inerte, essendosi limitata ad addurre l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.
Il dato, peraltro, non era tale da impedire la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, posto che a seguito dell'estinzione dell'ente intervenuta in corso di giudizio la notifica si sarebbe potuta e dovuta indirizzare ai suoi ex soci, quali successori nella posizione giuridica facente capo alla società cancellata (cfr., tra le molte, Cass., ord.,
4.11.2024, n. 28333; Cass., ord., 29.4.2024, n. 11411; Cass., ord., 27.2.2023, n. 5816).
Come noto, infatti, “qualora dall'estinzione non derivi il venir meno di ogni rapporto giuridico cui partecipava il soggetto estinto si verifica - come ha chiarito la ben nota S.U. 12 marzo 2013 n. 6070 – “un fenomeno di tipo successorio”, per cui, in sintesi, quel che permane si trasferisce agli ex soci, dal lato attivo o passivo che ricopriva l'entità estinta” (così la citata Cass., n. 28333/2024).
Né, del resto, la Corte aveva la facoltà di dichiarare interrotto il giudizio, posto che nell'ambito del presente giudizio d'appello non è mai stato instaurato il contraddittorio con la società poi estinta, di modo che non poteva essere dichiarata l'interruzione a fronte dell'evento che aveva colpito un soggetto che non aveva ancora acquisito la qualità di parte.
Alla luce delle descritte evenienze, stante la mancata instaurazione del contraddittorio con una parte necessaria del giudizio, non può che essere emessa una pronuncia in rito, ricognitiva dell'impossibilità di prosecuzione del giudizio d'appello, che va in conclusione dichiarato inammissibile.
A fronte della peculiarità della vicenda processuale oggetto di causa e considerato altresì che anche la controparte avrebbe potuto integrare il contraddittorio evitando la declaratoria di inammissibilità del gravame, si ravvisano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Deve infine essere accertata la debenza in capo all'appellante, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del T.U. Spese di Giustizia, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 1908/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. visto l'art. 331 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. accerta la debenza, in capo all'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Elena Gelato Consigliere est. dott.ssa Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1908/2020 R.G., pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Martone giusta delega in atti appellante
CONTRO
(C. F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv. ti Rodolfo Murra e Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza in forza di procura in atti appellata
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, CP_2 proprietario della strada, ex art. 2051 c.c. e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali da quantificarsi con la nomina di un CTU medico legale per conoscere l'entità delle lesioni riportate nel sinistro;
l'inabilità temporanea e i postumi invalidanti;
la congruità delle spese mediche sostenute;
oppure può essere liquidato dalla Corte equitativamente essendo certo l'an, ai sensi degli artt. 1226 e 2059
c.c. Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio. Con attribuzione”;
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, contrariis rejectis, statuire come in appresso:
A) rigettare l'appello così come proposto dalla IG.ra perché infondato in fatto ed in diritto Parte_1 sia in punto an sia in punto quantum debeatur;
B) in via subordinata ed incidentale nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello così come proposto dalla
IG.ra , accogliere l'appello incidentale condizionato formulato da e per Parte_1 CP_1
l'effetto condannare la a mallevare di quanto sarà tenuta Parte_2 CP_1
a versare nei confronti dell'appellante per sorte, interessi legali, spese e quant'altro;
C) con vittoria delle spese e degli onorari, IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La RA ha impugnato la sentenza n. 4474/2020 resa dal Tribunale di Roma Parte_3 in data 4 marzo 2020, con la quale era stata rigettata la domanda dalla stessa proposta, volta ad ottenere la condanna di al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro CP_1 occorsole in in data 28 aprile 2013. CP_1
L'appellante ha lamentato come inopinatamente il primo Giudice avesse escluso la dedotta responsabilità per custodia in capo a e per l'effetto ha richiesto, previo CP_1 espletamento della c.t.u medico legale negata in primo grado, la liquidazione dei danni dalla stessa risentiti. si è costituita resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
La causa, originariamente trattenuta in decisione, è stata rimessa in istruttoria al fine della rinnovazione della notifica nei confronti della società (di Parte_2
Parte seguito, ), parte del giudizio di primo grado e nei cui confronti non si era perfezionata la notifica dell'atto di citazione in appello.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è inammissibile.
Come accennato nella narrativa che precede, nel corso del giudizio di primo grado la convenuta aveva chiamato in causa la società cui era stata appaltata CP_1 Parte_2 la manutenzione e la sorveglianza del tratto di strada in cui si era verificato il sinistro, società che la convenuta aveva indicato quale effettiva legittimata passiva in ordine all'avversa domanda di risarcimento dei danni per cosa in custodia e dalla quale aveva in ogni caso richiesto di essere manlevata, nel caso di accoglimento delle domande attoree.
Ebbene, tale soggetto, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è litisconsorte necessario nel giudizio d'appello intentato dal danneggiato che abbia visto rigettata la domanda in primo grado (come avvenuto nel caso di specie).
Ed invero, “la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato
e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante,
e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato”
(in questi termini, Cass., 21.3.2022, n. 9013; in senso conforme, Cass., ord., 11.11.2021, n.
33481; Cass., ord., 31.10.2017, n. 25822; Cass., ss.uu., 4.12.2015, n. 24707).
La conclusione è prospettabile “indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108
e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda
l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione” (così la citata pronuncia della S.C., a sezioni unite., n. 24707/2015).
Tanto premesso in diritto, la Corte non può che prendere atto del fatto che l'appellante, pur avendola citata, non abbia poi instaurato il contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria il che determina la necessità di definizione del presente giudizio in rito. Parte_2
Parte All'atto dell'introduzione del giudizio d'appello, quando la società era ancora esistente
(essendosi cancellata dal registro delle imprese solo nell'anno 2022), la non ha Parte_1 eseguito alcuna rituale notifica nei confronti di tale soggetto.
La notifica dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti di a mezzo PEC Parte_2 non si è infatti perfezionata, in quanto inviata ad un “indirizzo non valido”; anche quella tentata a mezzo del servizio postale non ha poi avuto buon fine, posto che l'ufficiale notificatore riscontrato il trasferimento della società in altro luogo. Pur a fronte del mancato perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, alcun ulteriore tentativo di notifica è stato posto in essere dall'appellante.
Incidentalmente, considerate le deduzioni svolte in sede di scritti difensivi di parte appellante, si rileva come non fosse all'evidenza impedita la notifica alla società, che poteva essere eseguita, previe ricerche, presso l'eventuale nuova sede legale o in alternativa presso la residenza del legale rappresentante o in subordine, nel caso di effettiva irreperibilità, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
A fronte del mancato buon esito degli originari tentativi di notifica dell'atto di citazione in appello, la Corte, con provvedimento in data 28 giugno 2023, ne ha disposto la rinnovazione, assegnando termine entro il 30 settembre 2023 per l'espletamento del relativo incombente.
Entro il termine perentorio assegnato per il rinnovo della notifica, peraltro, l'appellante è rimasta inerte, essendosi limitata ad addurre l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.
Il dato, peraltro, non era tale da impedire la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, posto che a seguito dell'estinzione dell'ente intervenuta in corso di giudizio la notifica si sarebbe potuta e dovuta indirizzare ai suoi ex soci, quali successori nella posizione giuridica facente capo alla società cancellata (cfr., tra le molte, Cass., ord.,
4.11.2024, n. 28333; Cass., ord., 29.4.2024, n. 11411; Cass., ord., 27.2.2023, n. 5816).
Come noto, infatti, “qualora dall'estinzione non derivi il venir meno di ogni rapporto giuridico cui partecipava il soggetto estinto si verifica - come ha chiarito la ben nota S.U. 12 marzo 2013 n. 6070 – “un fenomeno di tipo successorio”, per cui, in sintesi, quel che permane si trasferisce agli ex soci, dal lato attivo o passivo che ricopriva l'entità estinta” (così la citata Cass., n. 28333/2024).
Né, del resto, la Corte aveva la facoltà di dichiarare interrotto il giudizio, posto che nell'ambito del presente giudizio d'appello non è mai stato instaurato il contraddittorio con la società poi estinta, di modo che non poteva essere dichiarata l'interruzione a fronte dell'evento che aveva colpito un soggetto che non aveva ancora acquisito la qualità di parte.
Alla luce delle descritte evenienze, stante la mancata instaurazione del contraddittorio con una parte necessaria del giudizio, non può che essere emessa una pronuncia in rito, ricognitiva dell'impossibilità di prosecuzione del giudizio d'appello, che va in conclusione dichiarato inammissibile.
A fronte della peculiarità della vicenda processuale oggetto di causa e considerato altresì che anche la controparte avrebbe potuto integrare il contraddittorio evitando la declaratoria di inammissibilità del gravame, si ravvisano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Deve infine essere accertata la debenza in capo all'appellante, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del T.U. Spese di Giustizia, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 1908/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. visto l'art. 331 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. accerta la debenza, in capo all'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto