Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 158/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Francesco Orecchioni) contro il Parte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: crediti di Controparte_1 lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso depositato il 15.02.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo n. 2 di Chieti, premesso di essere stata assunta dall'Amministrazione resistente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, lamentava che la stessa aveva omesso di liquidarle la
Retribuzione Professionale Docente, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 e corrisposta dal resistente solamente ai docenti di ruolo e ai docenti CP_1 precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Dopo aver dedotto che tale trattamento era contrario a quanto disposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la ricorrente chiedeva di “a) condannare il Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., a corrispondere in proprio favore il compenso
[...] relativo alla Retribuzione Professionale Docente previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché al pagamento delle differenze retributive arretrate, nell'ambito della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali
e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria depositata in data CP_1
26.06.2024, così concludendo: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) In subordine, dichiarare dovute le eventuali differenze retributive nel limite della somma di
Euro 3872,58 con vittoria di spese del presente giudizio. 4) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale.”
La causa, istruita con documenti, veniva decisa all'odierna udienza, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Dalla lettura del documento n. 1 allegato al ricorso (certificazione dei servizi) e dello stato matricolare allegato alla memoria di costituzione (doc. n. 2) si desume come la parte ricorrente abbia svolto attività di docenza a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019 presso l'I.C. Fara Filiorum Petri, nell'a.s. 2019/2020 presso la scuola primaria di Miglianico, l' e la scuola primaria di Bucchianico, nell'a.s. 2020/2021 presso l' Controparte_2 [...]
e nell'a.s. 2021/2022 presso l'I.C. Chieti n. 4. CP_2
Il convenuto ha negato alla parte ricorrente il riconoscimento della CP_1 retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL 15.03.2001 in quanto la stessa sarebbe stata impiegata con supplenze “non annuali”, ma non è contestato che durante le supplenze temporanee in questione la parte ricorrente abbia svolto le medesime attività svolte dai docenti sostituiti o, comunque, svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato.
Il comportamento del , tuttavia, costituisce violazione del principio di non CP_1 discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato.
Come condivisibilmente affermato dalla S.C. (Sez. Lav., Ordinanza n. 20015 del
27/07/2018) la retribuzione professionale docenti è un emolumento di natura fissa e continuativa, collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Di conseguenza “una volta escluse … significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. Proprio il richiamo a tali principi ha portato a concludere che “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»” e, in applicazione di tale condivisibile principio, può essere in
Pag. 2 di 3 questa sede affermato il diritto della parte ricorrente di percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per tutta la durata dei contratti a tempo determinato.
Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate dalla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. Si impone una condanna generica non avendo parte ricorrente quantificato la propria richiesta né manifestato adesione ai conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente, avendoli anzi formalmente contestati nelle note depositate in data 1°.07.2024 e in data 16.01.2025, per CP_ non essere stati conteggiati i servizi svolti presso l' di Miglianico e l
[...]
nell'anno scolastico 2019/2020. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della
Retribuzione Professionale Docente prevista dal CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in ricorso, e per l'effetto condanna il resistente, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al versamento delle differenze retributive maturate negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e degli accessori di cui alla motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1.030,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Chieti, lì 21 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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