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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/01/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 1128/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1128/2023 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 ANTONIO BUCCI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANTONIO BUCCI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
MARCO TEONI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO TEONI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 14.11.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Arezzo in funzione di Giudice del Lavoro n. 276/2023 RG 997/2023 e notificato in data
06.10.2023 a mezzo del quale la Parte_2
(nel prosieguo ) gli intimava il pagamento
[...] Pt_3 di € 40.365,30 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.345,00 oltre iva e cpa e successive occorrende per compensi, oltre esborsi per contributo unificato se dovuti, in relazione alle annualità contributive dal 2014 al 2021, sulla base delle risultante dell'attestazione del credito rilasciata dal direttore generale di ex art. 635 Pt_3
c.p.c.
Parte ricorrente premetteva di aver ricevuto in data 08.03.2023 una generica diffida ad adempiere, priva della quantificazione espressa dell'importo dovuto a titolo di contribuzione evasa, e, a seguito di accesso alla propria posizione personale nel sito della provvedeva a rateizzare la pendenza ivi CP_1 risultante, pari all'inferiore importo di € 7.667,52. A seguito della rateizzazione secondo le modalità consentite dall'Ente, il ricorrente provvedeva a versare la prima rata in data 27.11.2023, e quindi successivamente al deposito, all'emissione e alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, rilevando pertanto l'ìntervenuta novazione dell'obbligazione contributiva, con la conseguente rinuncia della al maggior credito azionato a mezzo del decreto ingiuntivo CP_1
impugnato.
Eccepiva inoltre la mancata attivazione del procedimento stragiudiziale di mediazione, nonché la parziale prescrizione del credito ingiunto, quantomeno in relazione al quinquennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Sulla scia di tali apporti concludeva come da proprio atto introduttivo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente l' resistente, deducendo in primo luogo la CP_2
piena efficacia probatoria dell'estratto certificativo allegato al decreto ingiuntivo opposto, l'inapplicabilità del procedimento di mediazione alla controversia in esame, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione così come formulata dal atteso che il termine prescrizionale, pacificamente quinquennale, Pt_1
non sarebbe mai elasso stante il periodico invio di atti interruttivi da parte dell'opposta.
concludeva pertanto in via principale per la integrale conferma del Pt_3
decreto ingiuntivo opposto, ed in subordinata ipotesi per la condanna
2 dell'opponente al pagamento della minor somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti che seguono.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improponibilità del ricorso monitorio per mancata attivazione del procedimento di mediazione, in quanto l'art. 5, comma 1, del D.lgs n. 28 del 2010 infatti prevede che: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo».
La materia previdenziale non rientra tra quelle soggette a procedura di mediazione, non investendo la stessa la generalità delle controversie ma esclusivamente quelle afferenti alle materie espressamente previste dalla normativa di settore, pertanto l'eccezione preliminare del eve essere Pt_1
rigettata.
Passando al merito della questione, occorre premettere che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo le posizioni sostanziali delle parti restano invariate, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di ricorrente per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste di resistente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. In tale contesto, dunque, rimane fermo il principio generale in tema di onere della prova, secondo cui il creditore opposto, una volta provata la fonte del diritto
3 azionato (in questo caso la sussistenza del rapporto di lavoro è pacifica e incontestata), può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, che dovrà fornire prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento o dal verificarsi di un fatto giuridico idoneo a “paralizzare” la pretesa creditoria.
Tali principi generali debbono essere integrati con la cornice normativa applicabile al caso in esame, rappresentata dall'art.19 L.773/1982, che, da un lato, dispone al primo comma il termine di prescrizione decennale dei contributi previdenziali, successivamente ridotto a cinque anni a seguito dell'entrata in vigore della L.335/1995, che all'art. 3 comma 9 ha disposto la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni per tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale diverse da quelle dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti, e, dall'altro, al secondo comma dispone che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui all'articolo 17”.
Orbene applicando tale disposizione al caso in esame, occorre rilevare che non risulta sono sorte contestazioni in punto an debeatur, e quindi per ciò che attiene ai presupposti per l'iscrizione alla nel periodo 2014-2021. CP_1
Difatti, le difese dell'opponente vertono esclusivamente in punto di quantum, in particolare lo stesso sostiene che il debito ingiunto non corrisponderebbe a quello quantificato dalla parte opposta nel momento in cui la stessa ha concesso un pagamento rateale per il minore importo di € 7.667,52.
Orbene sul punto preme rilevare che la documentazione fornita dall'opponente a sostegno della propria tesi difensiva non consenta di ritenere che l'importo rateizzato, successivamente alla notifica del decreto opposto, sia riferibile al periodo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, in quanto il piano stesso (doc.3 fasc. parte opponente) indica esclusivamente l'importo della rata e la scadenza di pagamento, così come la schermata del sito istituzionale (doc.4 fasc. parte opponente) si limita a riprodurre la disciplina di legge e regolamentare in relazione alla prescrizione dei contributi previdenziali, senza alcun riferimento alla posizione personale del Pertanto non vi è alcun Pt_1
4 motivo per ritenere che tale rateizzazione sia riferibile al periodo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, potendo anche imputarsi a periodi successivi e non ancora oggetto di procedura di recupero coattivo.
Ciò premesso, pare agevole evidenziare che parte opponente non abbia sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alla documentazione depositata dalla a riprova del proprio credito, limitandosi l'opponente ad eccepire Pt_3
genericamente la prescrizione del credito contributivo maturato in data antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene posto che l'art. 3 co.9 L.335/1995 ha confermato il principio dell'indisponibilità della prescrizione in materia previdenziale, e della conseguenti irricevibilità dei contributi prescritti e rilevabilità d'ufficio della prescrizione (cfr. Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass.
9865/2019, Cass. 21830/2014), occorre rilevare che, nel caso in esame il termine quinquennale di prescrizione risulta elasso per i contributi asseritamente dovuti per l'anno 2014, in quanto non sono stati documentati atti interruttivi del termine quinquennale notificati al entro il quinto anno dalla scadenza degli Pt_1
stessi, ovvero entro il 2019. Difatti il primo atto interruttivo della prescrizione, all'interno del quale è possibile rilevare uno specifico riferimento alla contribuzione dovuta per l'anno 2014, è rinvenibile nel sollecito di pagamento di cui al “Protocollo n.001300357 del 09/11/2021 Preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive” (cfr. doc.7 fasc. parte ), notificato in Pt_3
data successiva allo spirare del termine quinquennale di prescrizione.
In relazione alle annualità successive, dal 2015 al 2021) il credito della deve per contro ritenersi pienamente sussistente, atteso che la CP_1
ha provveduto a notificare entro il termine quinquennale di prescrizione Pt_3
dettagliati atti interruttivi, aventi il carattere della riferibilità al credito in relazione al quale intendeva interrompere il termine prescrizionale (cfr. doc. 4, 5,
6,7 fasc. parte ). Pt_3
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve in ogni caso revocato, in quanto emesso per una somma superiore a quella effettivamente accertata come dovuta in corso di causa. Alla luce delle risultanze processuali, il credito della in Pt_3
5 relazione agli anni 2015-2021 deve essere determinato in € 39.644,66 così come risultanti dall'attestazione ex art. 635 c.p.c. prodotta da parte opposta (cfr.doc.3 fasc. parte ). Pt_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi ex D.M. 55/2014, cause previdenziali di valore compreso tra € 26.000, ed € 52.000,00 prive di istruttoria costituenda, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo sollevate dalle parti, potendo disporsi la compensazione delle stesse nella misura del 15%, stante il limitato accoglimento dei motivi di opposizione.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 276/2023 RG 997/2023 emesso nei confronti di Parte_1
2. ACCERTA e DICHIARA che è debitore di Parte_1 Pt_3 dell'importo relativo alle annualità contributive dal 2015 al 2021 compreso, per contributi soggettivi, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni e altri oneri, sanzioni contributive e dichiarative, e per l'effetto CONDANNA Parte_1
al pagamento in favore di dell'importo di € 39.644,66 per i predetti titoli;
Pt_3
3. CONDANNA al pagamento– in favore di Parte_1 Pt_4
delle spese di lite, che liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto, con compensazione nella misura del 15%.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/01/2024
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1128/2023 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 ANTONIO BUCCI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANTONIO BUCCI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
MARCO TEONI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO TEONI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 14.11.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Arezzo in funzione di Giudice del Lavoro n. 276/2023 RG 997/2023 e notificato in data
06.10.2023 a mezzo del quale la Parte_2
(nel prosieguo ) gli intimava il pagamento
[...] Pt_3 di € 40.365,30 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.345,00 oltre iva e cpa e successive occorrende per compensi, oltre esborsi per contributo unificato se dovuti, in relazione alle annualità contributive dal 2014 al 2021, sulla base delle risultante dell'attestazione del credito rilasciata dal direttore generale di ex art. 635 Pt_3
c.p.c.
Parte ricorrente premetteva di aver ricevuto in data 08.03.2023 una generica diffida ad adempiere, priva della quantificazione espressa dell'importo dovuto a titolo di contribuzione evasa, e, a seguito di accesso alla propria posizione personale nel sito della provvedeva a rateizzare la pendenza ivi CP_1 risultante, pari all'inferiore importo di € 7.667,52. A seguito della rateizzazione secondo le modalità consentite dall'Ente, il ricorrente provvedeva a versare la prima rata in data 27.11.2023, e quindi successivamente al deposito, all'emissione e alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, rilevando pertanto l'ìntervenuta novazione dell'obbligazione contributiva, con la conseguente rinuncia della al maggior credito azionato a mezzo del decreto ingiuntivo CP_1
impugnato.
Eccepiva inoltre la mancata attivazione del procedimento stragiudiziale di mediazione, nonché la parziale prescrizione del credito ingiunto, quantomeno in relazione al quinquennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Sulla scia di tali apporti concludeva come da proprio atto introduttivo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente l' resistente, deducendo in primo luogo la CP_2
piena efficacia probatoria dell'estratto certificativo allegato al decreto ingiuntivo opposto, l'inapplicabilità del procedimento di mediazione alla controversia in esame, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione così come formulata dal atteso che il termine prescrizionale, pacificamente quinquennale, Pt_1
non sarebbe mai elasso stante il periodico invio di atti interruttivi da parte dell'opposta.
concludeva pertanto in via principale per la integrale conferma del Pt_3
decreto ingiuntivo opposto, ed in subordinata ipotesi per la condanna
2 dell'opponente al pagamento della minor somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti che seguono.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improponibilità del ricorso monitorio per mancata attivazione del procedimento di mediazione, in quanto l'art. 5, comma 1, del D.lgs n. 28 del 2010 infatti prevede che: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo».
La materia previdenziale non rientra tra quelle soggette a procedura di mediazione, non investendo la stessa la generalità delle controversie ma esclusivamente quelle afferenti alle materie espressamente previste dalla normativa di settore, pertanto l'eccezione preliminare del eve essere Pt_1
rigettata.
Passando al merito della questione, occorre premettere che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo le posizioni sostanziali delle parti restano invariate, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di ricorrente per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste di resistente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. In tale contesto, dunque, rimane fermo il principio generale in tema di onere della prova, secondo cui il creditore opposto, una volta provata la fonte del diritto
3 azionato (in questo caso la sussistenza del rapporto di lavoro è pacifica e incontestata), può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, che dovrà fornire prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento o dal verificarsi di un fatto giuridico idoneo a “paralizzare” la pretesa creditoria.
Tali principi generali debbono essere integrati con la cornice normativa applicabile al caso in esame, rappresentata dall'art.19 L.773/1982, che, da un lato, dispone al primo comma il termine di prescrizione decennale dei contributi previdenziali, successivamente ridotto a cinque anni a seguito dell'entrata in vigore della L.335/1995, che all'art. 3 comma 9 ha disposto la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni per tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale diverse da quelle dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti, e, dall'altro, al secondo comma dispone che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui all'articolo 17”.
Orbene applicando tale disposizione al caso in esame, occorre rilevare che non risulta sono sorte contestazioni in punto an debeatur, e quindi per ciò che attiene ai presupposti per l'iscrizione alla nel periodo 2014-2021. CP_1
Difatti, le difese dell'opponente vertono esclusivamente in punto di quantum, in particolare lo stesso sostiene che il debito ingiunto non corrisponderebbe a quello quantificato dalla parte opposta nel momento in cui la stessa ha concesso un pagamento rateale per il minore importo di € 7.667,52.
Orbene sul punto preme rilevare che la documentazione fornita dall'opponente a sostegno della propria tesi difensiva non consenta di ritenere che l'importo rateizzato, successivamente alla notifica del decreto opposto, sia riferibile al periodo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, in quanto il piano stesso (doc.3 fasc. parte opponente) indica esclusivamente l'importo della rata e la scadenza di pagamento, così come la schermata del sito istituzionale (doc.4 fasc. parte opponente) si limita a riprodurre la disciplina di legge e regolamentare in relazione alla prescrizione dei contributi previdenziali, senza alcun riferimento alla posizione personale del Pertanto non vi è alcun Pt_1
4 motivo per ritenere che tale rateizzazione sia riferibile al periodo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, potendo anche imputarsi a periodi successivi e non ancora oggetto di procedura di recupero coattivo.
Ciò premesso, pare agevole evidenziare che parte opponente non abbia sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alla documentazione depositata dalla a riprova del proprio credito, limitandosi l'opponente ad eccepire Pt_3
genericamente la prescrizione del credito contributivo maturato in data antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene posto che l'art. 3 co.9 L.335/1995 ha confermato il principio dell'indisponibilità della prescrizione in materia previdenziale, e della conseguenti irricevibilità dei contributi prescritti e rilevabilità d'ufficio della prescrizione (cfr. Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass.
9865/2019, Cass. 21830/2014), occorre rilevare che, nel caso in esame il termine quinquennale di prescrizione risulta elasso per i contributi asseritamente dovuti per l'anno 2014, in quanto non sono stati documentati atti interruttivi del termine quinquennale notificati al entro il quinto anno dalla scadenza degli Pt_1
stessi, ovvero entro il 2019. Difatti il primo atto interruttivo della prescrizione, all'interno del quale è possibile rilevare uno specifico riferimento alla contribuzione dovuta per l'anno 2014, è rinvenibile nel sollecito di pagamento di cui al “Protocollo n.001300357 del 09/11/2021 Preavviso di recupero coattivo delle irregolarità contributive” (cfr. doc.7 fasc. parte ), notificato in Pt_3
data successiva allo spirare del termine quinquennale di prescrizione.
In relazione alle annualità successive, dal 2015 al 2021) il credito della deve per contro ritenersi pienamente sussistente, atteso che la CP_1
ha provveduto a notificare entro il termine quinquennale di prescrizione Pt_3
dettagliati atti interruttivi, aventi il carattere della riferibilità al credito in relazione al quale intendeva interrompere il termine prescrizionale (cfr. doc. 4, 5,
6,7 fasc. parte ). Pt_3
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve in ogni caso revocato, in quanto emesso per una somma superiore a quella effettivamente accertata come dovuta in corso di causa. Alla luce delle risultanze processuali, il credito della in Pt_3
5 relazione agli anni 2015-2021 deve essere determinato in € 39.644,66 così come risultanti dall'attestazione ex art. 635 c.p.c. prodotta da parte opposta (cfr.doc.3 fasc. parte ). Pt_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi ex D.M. 55/2014, cause previdenziali di valore compreso tra € 26.000, ed € 52.000,00 prive di istruttoria costituenda, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo sollevate dalle parti, potendo disporsi la compensazione delle stesse nella misura del 15%, stante il limitato accoglimento dei motivi di opposizione.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 276/2023 RG 997/2023 emesso nei confronti di Parte_1
2. ACCERTA e DICHIARA che è debitore di Parte_1 Pt_3 dell'importo relativo alle annualità contributive dal 2015 al 2021 compreso, per contributi soggettivi, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni e altri oneri, sanzioni contributive e dichiarative, e per l'effetto CONDANNA Parte_1
al pagamento in favore di dell'importo di € 39.644,66 per i predetti titoli;
Pt_3
3. CONDANNA al pagamento– in favore di Parte_1 Pt_4
delle spese di lite, che liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto, con compensazione nella misura del 15%.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/01/2024
Il giudice
Giorgio Rispoli
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