Articolo 14 della Legge 18 giugno 1955, n. 517
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 luglio 1955
Art. 14.
Dopo l' art. 304 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 304-bis. (Atti a cui possono assistere i difensori). - I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.
Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.
Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazione e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni o alle parti.

Art. 304-ter. (Avviso ai difensori). - Il giudice prima di procedere al alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullita', il pubblico ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore.
Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento.
Per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia.
Nei casi di assoluta urgenza, il giudice puo' procedere agli atti menzionati nella prima parte anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato, ma nel verbale deve, a pena di nullita', indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. E' salva in ogni caso la facolta' del difensore di intervenire.

Art. 304-quater. (Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori - Diritti del difensore dell'imputato). - Salvo quanto e' disposto nell'art. 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.
Ai difensori e' comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facolta' di esaminare gli atti ed estrarne copie.
Il giudice puo' a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.
Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facolta' di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'art. 145.
Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e puo' provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'art. 372.
Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito.
Entrata in vigore il 15 luglio 1955