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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1262/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1262/2025 V.G., avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 27.6.2025 da: nata in [...] il [...], residente in [...],
e nato in [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Maffei, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Lucca alla via Pisana n. 345;
e
PM in sede
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 27.6.2025, i sig.ri e Parte_1 [...] premettevano di aver contratto matrimonio in data 23.9.2006 in Quarrata (PT), e Pt_2 precisavano che dalla loro unione nascevano le figlie (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]). Per_2
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 386/2023 del 12.5.2023, omologava la separazione personale tra i coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori e trasferiranno, in Per_1 Per_2 seguito al divorzio, la residenza anagrafica presso il padre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e, solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della loro residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
2. Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie con i genitori, gli stessi convengono quanto segue: i genitori potranno vedere e tenere le figlie a fine settimana alternati e negli altri giorni a settimane alternate come da prospetto
3. Con la precisazione che il genitore di turno provvederà, al termine del proprio periodo di competenza a riaccompagnare le minori all'abitazione dell'altro, la sera, dopo cena.
4. Fermo quanto sopra previsto per la regolamentazione dei rapporti genitori-figlie e sempre tenuto conto delle esigenze delle figlie, queste trascorreranno con il padre il giorno della Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale e Santo Stefano, alternativamente con i due genitori Capodanno ed Epifania e le festività Pasquali
2 (Pasqua/Lunedi dell'Angelo). Per quanto riguarda i compleanni delle minori i coniugi prevedono di festeggiarli congiuntamente salvo diverse esigenze delle figlie.
5. Per le vacanze estive, le figlie trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare tra gli stessi entro il 30 del mese di maggio di ogni anno, data entro la quale potranno essere presi accordi anche su eventuali attività ricreative estive per le figlie. Fermi diversi accordi nell'interesse delle figlie e delle loro esigenze.
6. Durante i periodi di permanenza delle figlie con e presso ciascun genitore, l'altro dovrà essere messo in grado di conservare almeno un contatto telefonico quotidiano con loro e, nel caso di vacanza con uno dei due genitori presso un luogo di villeggiatura,
l'altro dovrà essere reso edotto del luogo di soggiorno.
7. Nella gestione quotidiana delle figlie i ricorrenti sono aiutati dalle zie paterne che, se disponibili, possono tenerle quando i genitori sono impegnati per lavoro. Concordemente
i ricorrenti decidono di acconsentire a ciò, sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze delle figlie.
8. Quanto sopra, fatti sempre salvi diversi e /o ulteriori accordi che i genitori potranno concordemente assumere, con congruo anticipo, salvo imprevisti, tenendo conto anche delle eventuali nuove e/o diverse esigenze/orari di lavoro degli stessi, nonché delle necessità, impegni ed esigenze delle figlie minori e nel prioritario obiettivo di garantire alle stesse la massima serenità e tranquillità nel loro rapporto con i due genitori.
9. Per quanto attiene al contributo al mantenimento delle figlie e , in Per_1 Per_2 considerazione dei tempi di permanenza paritari e considerate le rispettive e diverse capacità contributive la madre verserà al padre un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili per la figlia ed € 100,00 mensili per la figlia . Per_1 Per_2
10. I genitori concordano che, in ragione della diversa capacità contributiva, tutte le spese di natura straordinaria, relative alle figlie, di carattere scolastico, sportivo/ricreativo e medico - in adesione al protocollo di intesa tra il Tribunale di
Pistoia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia del 1/10/2018 che le parti richiamano - saranno integralmente a carico della madre.
11. I ricorrenti concordano che l'assegno unico e universale per i figli sarà interamente percepito dal signor . Parte_2
12. I ricorrenti danno atto di essere autonomi sotto il profilo economico, ciascuno con un proprio reddito, e pertanto, rinunciano ad ogni richiesta di assegno divorzile.
3 13. I ricorrenti danno atto di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e che nulla hanno più da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi questione connessa al loro rapporto di coniugio. In particolare le obbligazioni pecuniarie stabilite in sede di separazione relative alla cessione dell'immobile sono state, interamente e anticipatamente, adempiute dalla ricorrente in favore del ricorrente Parte_1
. Parte_2
14. A definizione del giudizio le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensati fra le parti.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.7.2025 e acquisito il parere del PM in data
10.7.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.9.2006 in Quarrata (PT) dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva;
Pt_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 25, P. I,
Anno 2006).
3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1262/2025 V.G., avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 27.6.2025 da: nata in [...] il [...], residente in [...],
e nato in [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Maffei, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Lucca alla via Pisana n. 345;
e
PM in sede
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 27.6.2025, i sig.ri e Parte_1 [...] premettevano di aver contratto matrimonio in data 23.9.2006 in Quarrata (PT), e Pt_2 precisavano che dalla loro unione nascevano le figlie (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]). Per_2
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 386/2023 del 12.5.2023, omologava la separazione personale tra i coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori e trasferiranno, in Per_1 Per_2 seguito al divorzio, la residenza anagrafica presso il padre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e, solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della loro residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
2. Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie con i genitori, gli stessi convengono quanto segue: i genitori potranno vedere e tenere le figlie a fine settimana alternati e negli altri giorni a settimane alternate come da prospetto
3. Con la precisazione che il genitore di turno provvederà, al termine del proprio periodo di competenza a riaccompagnare le minori all'abitazione dell'altro, la sera, dopo cena.
4. Fermo quanto sopra previsto per la regolamentazione dei rapporti genitori-figlie e sempre tenuto conto delle esigenze delle figlie, queste trascorreranno con il padre il giorno della Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale e Santo Stefano, alternativamente con i due genitori Capodanno ed Epifania e le festività Pasquali
2 (Pasqua/Lunedi dell'Angelo). Per quanto riguarda i compleanni delle minori i coniugi prevedono di festeggiarli congiuntamente salvo diverse esigenze delle figlie.
5. Per le vacanze estive, le figlie trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare tra gli stessi entro il 30 del mese di maggio di ogni anno, data entro la quale potranno essere presi accordi anche su eventuali attività ricreative estive per le figlie. Fermi diversi accordi nell'interesse delle figlie e delle loro esigenze.
6. Durante i periodi di permanenza delle figlie con e presso ciascun genitore, l'altro dovrà essere messo in grado di conservare almeno un contatto telefonico quotidiano con loro e, nel caso di vacanza con uno dei due genitori presso un luogo di villeggiatura,
l'altro dovrà essere reso edotto del luogo di soggiorno.
7. Nella gestione quotidiana delle figlie i ricorrenti sono aiutati dalle zie paterne che, se disponibili, possono tenerle quando i genitori sono impegnati per lavoro. Concordemente
i ricorrenti decidono di acconsentire a ciò, sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze delle figlie.
8. Quanto sopra, fatti sempre salvi diversi e /o ulteriori accordi che i genitori potranno concordemente assumere, con congruo anticipo, salvo imprevisti, tenendo conto anche delle eventuali nuove e/o diverse esigenze/orari di lavoro degli stessi, nonché delle necessità, impegni ed esigenze delle figlie minori e nel prioritario obiettivo di garantire alle stesse la massima serenità e tranquillità nel loro rapporto con i due genitori.
9. Per quanto attiene al contributo al mantenimento delle figlie e , in Per_1 Per_2 considerazione dei tempi di permanenza paritari e considerate le rispettive e diverse capacità contributive la madre verserà al padre un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili per la figlia ed € 100,00 mensili per la figlia . Per_1 Per_2
10. I genitori concordano che, in ragione della diversa capacità contributiva, tutte le spese di natura straordinaria, relative alle figlie, di carattere scolastico, sportivo/ricreativo e medico - in adesione al protocollo di intesa tra il Tribunale di
Pistoia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia del 1/10/2018 che le parti richiamano - saranno integralmente a carico della madre.
11. I ricorrenti concordano che l'assegno unico e universale per i figli sarà interamente percepito dal signor . Parte_2
12. I ricorrenti danno atto di essere autonomi sotto il profilo economico, ciascuno con un proprio reddito, e pertanto, rinunciano ad ogni richiesta di assegno divorzile.
3 13. I ricorrenti danno atto di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e che nulla hanno più da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi questione connessa al loro rapporto di coniugio. In particolare le obbligazioni pecuniarie stabilite in sede di separazione relative alla cessione dell'immobile sono state, interamente e anticipatamente, adempiute dalla ricorrente in favore del ricorrente Parte_1
. Parte_2
14. A definizione del giudizio le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensati fra le parti.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.7.2025 e acquisito il parere del PM in data
10.7.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.9.2006 in Quarrata (PT) dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva;
Pt_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 25, P. I,
Anno 2006).
3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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