Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 6356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6356 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06356/2025REG.PROV.COLL.
N. 06035/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6035 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato AR Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecarlo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Zipolini, con domicilio digitale PEC in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 552/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecarlo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti l’avvocato Angelita Paciscopi, in sostituzione dell’avvocato in sostituzione dell’avvocato Romano Zipolini, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellante, titolare di un’azienda agrituristica sita nel Comune di Montecarlo (LU), su terreni ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico disposto con decreto del 17.07.1985, riceveva dal Comune di Montecarlo la comunicazione del 27.11.2017 con la quale, visti gli esiti del sopralluogo eseguito in data 11.10.2017, veniva contestata la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire e di nulla osta paesaggistico.
Con successivo provvedimento del 23.02.2018, notificato in data 27.02.2018, il Comune di Montecarlo ordinava al sig. -OMISSIS- la demolizione dei seguenti manufatti, realizzati in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica:
a) una struttura in metallo e vetro con copertura in materiale plastico, avente forma irregolare di circa 260 mq, adibita a somministrazione di alimenti e posizionata su basamento in cemento ed avente altezza in gronda pari a mt. 2,80 circa;
b) un manufatto in legno con copertura in legno adibito a ripostiglio, poggiato su base in cemento, di forma rettangolare, avente dimensioni in pianta pari a mt. 3,70x4,90 circa ed un’altezza in gronda pari a circa mt. 2,10;
c) una tettoia in legno e lastre in fibrocemento su basamento in cemento ed in aderenza al manufatto ad uso rimessa, avente dimensioni pari a circa mt. 4,15x3,20 ed altezza in gronda che varia da circa mt. 2,76 a mt. 2,55, posta a protezione di una cella frigo sottostante;
d) un manufatto in pali di cemento e copertura in materiale plastico poggiata su capriate in ferro, adibito a rimessa, posto su basamento di cemento, tamponato lateralmente da materiale plastico tipo onduline e dimensioni pari a circa mt. 27,10x6,20 con altezza in gronda pari a circa mt. 1,65;
e) una tettoia adibita a rimessa attrezzi, in prosecuzione del suddetto manufatto, realizzata sempre in pali di cemento, capriate in ferro e copertura in materiale plastico, posta su base di cemento e tamponata lateralmente con rete elettrosaldata avente dimensioni pari a circa mt. 6,05x6,20 ed altezza in gronda pari a circa mt. 1,65;
f) una tettoia, in prosecuzione della precedente, adibita a ricovero mezzi agricoli, realizzata in pali di cemento, capriate in ferro con copertura e parziale tamponamento laterale in materiale plastico, posta direttamente sul terreno ed avente dimensioni pari a circa mt. 6,00x6,20 ed altezza in gronda pari a circa mt. 1,95;
g) un manufatto in legno con copertura in lastre di fibrocemento, adibito a rimessa per un cavallo, poggiato su base in cemento, di forma rettangolare, avente dimensioni in pianta pari a mt. 4,05x4,10 circa ed un’altezza in gronda pari a circa mt. 2,50;
h) pavimentazioni esterne, sia nell’area antistante l’edificio agricolo che nei pressi dei suddetti manufatti.
Con ricorso notificato in data 19.04.2018 e depositato il successivo 16.05.2018, il sig. -OMISSIS- impugnava il suddetto provvedimento dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale chiedendone l’annullamento in quanto illegittimo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 640/2018, lo respingeva. Condannava il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquidava nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Si rilevava innanzitutto come l’impugnato ordine di ripristino fosse motivato dall’assenza, oltre che del permesso di costruire, anche dell’autorizzazione paesaggistica, circostanza che già da sola giustificava l’ordinanza di demolizione delle opere in questione, che pacificamente avevano determinato la creazione di nuovi volumi, senza alcuna possibilità di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica (art. 167, c. 4, d.lgs. n. 42/2004).
Si osservava poi come, sul profilo relativo alla mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, il ricorrente non avesse articolato mezzi di gravame.
Pertanto, se anche avessero avuto pregio i motivi di impugnazione relativi al regime urbanistico-edilizio dei manufatti in questione, il ricorso non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento, residuando la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica contestata dal Comune con il provvedimento impugnato.
La circostanza sopra evidenziata configurava infatti tale provvedimento come atto con motivazione plurima (o “plurimotivato”). Si richiamava in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ in presenza di un atto così caratterizzato, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli ed autonomi profili motivazionali può determinare il suo annullamento, essendo per converso sufficiente che anche soltanto una delle ragioni poste a fondamento del medesimo – ciascuna autonomamente idonea a legittimare l’esercizio del potere amministrativo – resista ai motivi di gravame affinché il ricorso debba essere rigettato. ” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 aprile 2019, n. 2246; Cons, Stato, sez. III, 3 novembre 2016, n. 4611).
Infatti, “ l’infondatezza delle censure indirizzate verso uno solo dei motivi su cui esso riposa determina il rigetto del ricorso, con assorbimento dei motivi dedotti avverso gli altri capi della motivazione, venendo meno l’interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze. ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 settembre 2020, n. 9588; si vedano anche Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3194; Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2013, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020; TAR Campania, Napoli, sez. III, 9 febbraio 2013, n. 844).
Si evidenziava come nemmeno le doglianze del ricorrente relative al regime urbanistico-edilizio delle opere oggetto di causa reggessero al vaglio giurisdizionale.
Si rilevava altresì come il ricorrente avesse contestato l’ordine di demolizione in relazione ai manufatti di cui alle lettere a) e b), disinteressandosi di tutti gli altri, che anzi dichiarava di avere demolito, senza peraltro fornire al riguardo alcuna evidenza.
Così facendo, il sig. -OMISSIS- dimostrava quanto meno acquiescenza in ordine alla demolizione dei manufatti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).
Il Giudice di prime cure riteneva poi infondate le doglianze con le quali – con il primo e, in parte, con il secondo motivo di ricorso – il ricorrente aveva dedotto la natura pertinenziale dei manufatti in questione.
Si evidenziava sul punto come, in materia urbanistica ed edilizia, la nozione di pertinenza fosse meno ampia di quella definita dall’ art. 817 cod. civ., dovendosi trattare di un manufatto non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all’edificio principale, non comportante significativo incremento di carico urbanistico, “ sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire: ” (TAR Molise, sez. I, 29 dicembre 2021, n. 475).
E ancora, “ La natura di pertinenza urbanistica è predicabile soltanto rispetto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale (quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili), ma non anche ad opere dotate, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, di una propria autonomia rispetto a quella principale e non coessenziali alla stessa, per le quali non è possibile alcuna diversa utilizzazione economica. ” (Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2021, n. 6613).
Si osservava come, nel caso di specie, le rilevanti dimensioni planovolumetriche dei manufatti, unite alla loro non precaria destinazione funzionale, indubitabilmente determinanti un significativo aumento del carico urbanistico, escludessero che agli stessi potesse essere applicato il regime delle pertinenze urbanistico-edilizie. Né il ricorrente aveva dimostrato in giudizio che gli stessi (come pertinenze) rientravano nei limiti di cui all’art. 135, c. 2, lett. c), della legge regionale n. 65/2014.
Il Giudice di prime cure riteneva parimenti infondate le critiche relative all’applicazione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale contenute nel terzo motivo e, in parte, nel secondo.
Infatti, si evidenziava come, anche in presenza di imprecisioni nella individuazione delle particelle su cui insistevano le opere contestate, esse non avrebbero potuto determinare l’illegittimità dell’ordine di demolizione allorché, come nel caso di specie, gli abusi siano stati dettagliatamente individuati e descritti.
Peraltro, la determinazione delle aree da sottoporre ad eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale atteneva alla fase successiva alla verifica della inottemperanza dell’ordine di demolizione e non condizionava la legittimità di quest’ultimo.
Le doglianze non riguardavano infatti l’ordine di demolizione ma, semmai, le modalità con cui, una volta eventualmente accertata l’inottemperanza del ricorrente all’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto individuare l’area da acquisire gratuitamente al suo patrimonio.
In conclusione, si rilevava come l’individuazione dell’area da acquisire e l’indicazione dei criteri di calcolo di detta area fossero idonei a ledere l’interesse del ricorrente solo a seguito del provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico, provvedimento che avrebbe dovuto essere supportato da una propria istruttoria.
Le censure non afferivano dunque all’atto impugnato, bensì all’eventuale, distinta e successiva determinazione di acquisizione gratuita dell’area (cfr. TAR Toscana, sez. III, 24 luglio 2020, n. 969; Id., 18 novembre 2020, n. 1457).
-OMISSIS- AR proponeva quindi ricorso in appello riproponendo i motivi di ricorso e criticando le argomentazioni della sentenza.
In data 9 luglio 2024, si costituiva in giudizio – per resistere all’appello – il Comune di Montecarlo e il successivo 31 maggio 2025 depositava memoria ex art. 73 c.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza del 2 luglio 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
L’appello è infondato sulla scorta dei consolidati orientamenti di questo Consiglio e delle risultanze di fatto, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod. proc. amm.
A fronte della pacifica consistenza degli abusi accertati, in relazione a tutti i motivi di gravame assumono rilievo dirimente i consolidati orientamenti secondo cui, in caso di vincolo paesaggistico sull'area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in sua assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 08/11/2021, n. 7426). Analogamente, la valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/02/2021, n. 1350). Infatti, la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione.
In caso di abuso edilizio, specie in ambito vincolato, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato.
La valutazione unitaria nel caso di specie assume ulteriore specifico connotato e conferma dal fatto che tutte le opere sono state accertate e contestate come finalizzate all’utilizzo dell’immobile in questione.
In linea generale, al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto – specie in ambito soggetto a specifica tutela vincolistica - un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo, con la conseguenza che i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera “frazionata” (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 08/09/2021 , n. 6235).
In definitiva, risulta corretta la qualificazione fatta propria dall’amministrazione e condivisa dal Giudice di prime cure; le opere abusive accertate, realizzate in zona vincolata nei termini predetti, hanno dato luogo ad un intervento di rilevante impatto, correttamente considerato in termini unitari anche a fronte della incisività su di un’area soggetta a specifica tutela, come desumibile dalla chiara ricostruzione posta a base della statuizione contestata. Trattasi di una pluralità di interventi, compiutamente indicati, anche nelle misure, dall’ordinanza impugnata, realizzati in totale difformità della situazione preesistente.
Inoltre, va altresì ribadito il principio per cui l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti respressivi.
Va altresì ribadito che neppure l’omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione: invero, l’indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 03/12/2020, n. 7672). Né parimenti occorre prospettare il rischio di acquisizione, in caso di inottemperanza, stante il chiaro dettato normativo ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380 del 2001.
L’appello va pertanto respinto. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del presente grado di giudizio, liquiate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO