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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2024, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
- riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 15/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 138/2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Di Gennaro, presso lo studio della quale in
Parte_1
Napoli alla via Scipione Rovito nr. 9 elettivamente domicilia , procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore unico, domiciliato per la carica presso la sede legale Controparte_1
in Napoli alla Piazza Cavour nr. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Bonajuto, presso lo studio del quale in Napoli alla via Carlo Poerio nr. 15 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 18 settembre 2020 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 conveniva in giudizio la esponendo di essere dipendente della società – affidataria in Controparte_1
CP_ house del – dal 01.04.2016, allorquando la società , di cui era dipendente dal Controparte_2
01.01.2005, veniva incorporata dalla convenuta compagine sociale.
L'istante deduceva di essere stato, a decorrere dal 01.04.2016, assegnato nell'ambito della UOC Affissione e di aver svolto mansioni di operaio specializzato, con inquadramento nel IV livello del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia ed integrati/multiservizi, addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari ed elettorali presenti sul territorio del Comune di Napoli.
Descritte le mansioni disimpegnate, l' sosteneva che le stesse fossero riconducibili al V livello Pt_1 contrattuale e concludeva chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nel predetto livello.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sostenendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda atteso la correttezza dell'inquadramento contrattuale attribuito al dipendente.
All'esito della prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. 5142/2022 del 20.12.2022, rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto depositato presso questa Corte in data 19.01.2023, interpone appello avverso la Parte_1
sentenza, rilevando che l'istruttoria svolta aveva provato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e conclude chiedendo la riforma della sentenza, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituisce l'appellata società che resiste al gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato è il c.d. percorso trifasico, ovvero il procedimento logico – giuridico che, per costante insegnamento della Corte di Cassazione, “si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 2972/2021; Cass. n. 30580/2019;
Cass. n. 8589/2015).
È onere del lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
Pertanto, il lavoratore, non solo deve dimostrare l'effettivo svolgimento di determinate mansioni, ma anche la riconducibilità delle predette al livello superiore invocato.
Applicando tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che, nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte dell' di mansioni riconducibili al V livello Pt_1
professionale del CCNL di categoria, in luogo del IV livello del medesimo CCNL in cui è stato formalmente inquadrato.
Appare opportuno, a tal fine, prendere le mosse dalle previsioni contenute nel richiamato CCNL.
Secondo la declaratoria contrattuale, appartengono al IV livello (in possesso dell ) “i lavoratori che in Pt_1 possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico esplicano attività tecnico operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche competenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori”.
Appartengono, invece, al V livello (rivendicato) “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratico specialistica. Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi”.
Dal raffronto tra i due diversi livelli di inquadramento contrattuale emerge che gli elementi che li differenziano essenzialmente risiedono – come peraltro già evidenziato dal giudice di prime cure – o nello svolgimento di attività di concetto o nella titolarità di funzioni di coordinamento e di controllo di attività di squadre o gruppi, che comportano un elevato grado di autonomia nell'esecuzione delle mansioni affidate tali da richiedere, quanto al rivendicato livello contrattuale, un'esperienza professionale specifica e qualificata.
Sono questi, infatti, gli elementi che caratterizzano i lavoratori inquadrati nel V livello.
Il che trova conferma nella esemplificazione delle varie figure professionali in cui, a fronte del IV livello nel quale sono indicati quei “lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti. Profilo 4: lavoratori che sulla base di indicazioni o schemi equivalenti procedono all'individuazione dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione, la manutenzione, la messa a punto e l'installazione di macchine e di impianti”, si registrano, invece, nel livello professionale V quei “lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del IV livello compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con
l'apporto di significative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse. Profilo 2: Impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia operativa. Profilo 3:
Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche”
Nel caso in esame, in merito alle mansioni svolte, l'odierno appellante ha allegato di aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari ed elettorali presenti sul territorio del essendogli stata attribuita la facoltà di stabilire, in piena autonomia e senza preventiva Controparte_2
autorizzazione, il tipo di intervento tecnico da eseguire, al termine del quale ha provveduto a redigere una scheda descrittiva dell'intervento seguito e certificativa della situazione di pericolo eliminata.
Sulla scorta di dette allegazioni, ha chiesto, pertanto. il riconoscimento nel V livello.
Orbene, questa Corte ritiene che la domanda proposta dall'odierno appellante non sia fondata, in quanto dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che le mansioni dell' siano state essenzialmente Pt_1
quelle di manutentore, figura professionale perfettamente rientrante nel IV livello contrattuale assegnato al dipendente.
Ed invero, il teste ha confermato che l'attività alla quale è stato addetto l'odierno Testimone_1
appellante è stata quella prevalente ed esclusiva di manutentore (“….il ricorrente è passato dallo svolgimento di attività̀ di affissione o defissione a quella prevalente e esclusiva di manutentore e quindi è CP_ uno dei due manutentori che io coordino insieme a . con il collega si muovono in CP_4 Pt_1 coppia, si muovono con furgone e sono io a dare io indicazione sui manufatti su cui intervenire, quindi, quando loro arrivano sul posto mi descrivono la situazione e io al telefono do loro indicazioni sull' intervento da eseguire…”).
Sulla stessa linea si pone anche la deposizione del teste , collega di lavoro del ricorrente, il CP_4
quale ha testualmente dichiarato: “Il ricorrente ed io svolgiamo gli stessi compiti ed usciamo insieme in squadra col furgoncino aziendale. I nostri compiti fino al 2016 consistevano sia nell'affissione di manifesti pubblicitari sia nella manutenzione degli stessi. Dalla metà del 2016 (marzo/ aprile) facciamo solo manutenzione. Questo significa che provvediamo a sostituire i pali marci degli impianti, oppure li disinstalliamo li portiamo al capannone e dopo che li abbiamo ripristinati li installiamo nuovamente al medesimo posto. Curiamo anche la verniciatura. Inoltre, provvediamo a riparare i pali incidentati per
l'impatto di auto o moto. Ancora, provvediamo ad eliminare le scritte offensive, fatte con lo spray sui muri e sui monumenti e comunque gli imbrattamenti delle pareti cittadine”.
A conclusioni non differenti si perviene attraverso le deposizioni degli altri testi escussi, sig.ri e Tes_2
, anche i quali hanno descritto le mansioni dell' come quelle di manutentore. Testimone_3 Pt_1
Dall'espletata prova testimoniale non sono emersi, invece, quegli elementi caratterizzanti il profilo professionale rivendicato, ovvero lo svolgimento di attività di concetto o prevalentemente tale o il controllo e il coordinamento di attività di squadre o gruppi.
Ed è proprio la mancanza di espletamento di tali attività ad indurre questa Corte a ritenere che mansioni svolte dall'appellante siano quelle del livello attribuito.
È indubitabile, infatti, che le parti collettive abbiano proprio valorizzato lo svolgimento dell'attività di concetto o di controllo o coordinamento di squadre e gruppi – non previste per il IV livello - e ciò perché oggettivamente indicativi di un più elevato livello di professionalità.
Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno appellante, caratteristica del superiore livello rivendicato non è una maggiore autonomia operativa, pur presente nell'attività espletata dall' , ma Pt_1
nelle mansioni stesse del V livello, delle quali il dipendente non ha fornito prova di averle svolte. In definitiva, non avendo sia la prova documentale, sia quella testimoniale fornito alcuna evidenza che consenta di ritenere provato il diritto all'inquadramento nel superiore livello rivendicato, la domanda deve essere rigettata.
La natura della controversia e la qualità delle parti inducono questa Corte a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del dpr nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art,13 comma 1 bis cit. Napoli, addì 15.10.2024
Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
- riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 15/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 138/2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Di Gennaro, presso lo studio della quale in
Parte_1
Napoli alla via Scipione Rovito nr. 9 elettivamente domicilia , procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore unico, domiciliato per la carica presso la sede legale Controparte_1
in Napoli alla Piazza Cavour nr. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Bonajuto, presso lo studio del quale in Napoli alla via Carlo Poerio nr. 15 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 18 settembre 2020 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 conveniva in giudizio la esponendo di essere dipendente della società – affidataria in Controparte_1
CP_ house del – dal 01.04.2016, allorquando la società , di cui era dipendente dal Controparte_2
01.01.2005, veniva incorporata dalla convenuta compagine sociale.
L'istante deduceva di essere stato, a decorrere dal 01.04.2016, assegnato nell'ambito della UOC Affissione e di aver svolto mansioni di operaio specializzato, con inquadramento nel IV livello del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia ed integrati/multiservizi, addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari ed elettorali presenti sul territorio del Comune di Napoli.
Descritte le mansioni disimpegnate, l' sosteneva che le stesse fossero riconducibili al V livello Pt_1 contrattuale e concludeva chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nel predetto livello.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sostenendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda atteso la correttezza dell'inquadramento contrattuale attribuito al dipendente.
All'esito della prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. 5142/2022 del 20.12.2022, rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto depositato presso questa Corte in data 19.01.2023, interpone appello avverso la Parte_1
sentenza, rilevando che l'istruttoria svolta aveva provato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e conclude chiedendo la riforma della sentenza, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituisce l'appellata società che resiste al gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato è il c.d. percorso trifasico, ovvero il procedimento logico – giuridico che, per costante insegnamento della Corte di Cassazione, “si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 2972/2021; Cass. n. 30580/2019;
Cass. n. 8589/2015).
È onere del lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
Pertanto, il lavoratore, non solo deve dimostrare l'effettivo svolgimento di determinate mansioni, ma anche la riconducibilità delle predette al livello superiore invocato.
Applicando tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che, nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte dell' di mansioni riconducibili al V livello Pt_1
professionale del CCNL di categoria, in luogo del IV livello del medesimo CCNL in cui è stato formalmente inquadrato.
Appare opportuno, a tal fine, prendere le mosse dalle previsioni contenute nel richiamato CCNL.
Secondo la declaratoria contrattuale, appartengono al IV livello (in possesso dell ) “i lavoratori che in Pt_1 possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico esplicano attività tecnico operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche competenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori”.
Appartengono, invece, al V livello (rivendicato) “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratico specialistica. Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi”.
Dal raffronto tra i due diversi livelli di inquadramento contrattuale emerge che gli elementi che li differenziano essenzialmente risiedono – come peraltro già evidenziato dal giudice di prime cure – o nello svolgimento di attività di concetto o nella titolarità di funzioni di coordinamento e di controllo di attività di squadre o gruppi, che comportano un elevato grado di autonomia nell'esecuzione delle mansioni affidate tali da richiedere, quanto al rivendicato livello contrattuale, un'esperienza professionale specifica e qualificata.
Sono questi, infatti, gli elementi che caratterizzano i lavoratori inquadrati nel V livello.
Il che trova conferma nella esemplificazione delle varie figure professionali in cui, a fronte del IV livello nel quale sono indicati quei “lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti. Profilo 4: lavoratori che sulla base di indicazioni o schemi equivalenti procedono all'individuazione dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione, la manutenzione, la messa a punto e l'installazione di macchine e di impianti”, si registrano, invece, nel livello professionale V quei “lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del IV livello compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con
l'apporto di significative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse. Profilo 2: Impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia operativa. Profilo 3:
Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche”
Nel caso in esame, in merito alle mansioni svolte, l'odierno appellante ha allegato di aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari ed elettorali presenti sul territorio del essendogli stata attribuita la facoltà di stabilire, in piena autonomia e senza preventiva Controparte_2
autorizzazione, il tipo di intervento tecnico da eseguire, al termine del quale ha provveduto a redigere una scheda descrittiva dell'intervento seguito e certificativa della situazione di pericolo eliminata.
Sulla scorta di dette allegazioni, ha chiesto, pertanto. il riconoscimento nel V livello.
Orbene, questa Corte ritiene che la domanda proposta dall'odierno appellante non sia fondata, in quanto dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che le mansioni dell' siano state essenzialmente Pt_1
quelle di manutentore, figura professionale perfettamente rientrante nel IV livello contrattuale assegnato al dipendente.
Ed invero, il teste ha confermato che l'attività alla quale è stato addetto l'odierno Testimone_1
appellante è stata quella prevalente ed esclusiva di manutentore (“….il ricorrente è passato dallo svolgimento di attività̀ di affissione o defissione a quella prevalente e esclusiva di manutentore e quindi è CP_ uno dei due manutentori che io coordino insieme a . con il collega si muovono in CP_4 Pt_1 coppia, si muovono con furgone e sono io a dare io indicazione sui manufatti su cui intervenire, quindi, quando loro arrivano sul posto mi descrivono la situazione e io al telefono do loro indicazioni sull' intervento da eseguire…”).
Sulla stessa linea si pone anche la deposizione del teste , collega di lavoro del ricorrente, il CP_4
quale ha testualmente dichiarato: “Il ricorrente ed io svolgiamo gli stessi compiti ed usciamo insieme in squadra col furgoncino aziendale. I nostri compiti fino al 2016 consistevano sia nell'affissione di manifesti pubblicitari sia nella manutenzione degli stessi. Dalla metà del 2016 (marzo/ aprile) facciamo solo manutenzione. Questo significa che provvediamo a sostituire i pali marci degli impianti, oppure li disinstalliamo li portiamo al capannone e dopo che li abbiamo ripristinati li installiamo nuovamente al medesimo posto. Curiamo anche la verniciatura. Inoltre, provvediamo a riparare i pali incidentati per
l'impatto di auto o moto. Ancora, provvediamo ad eliminare le scritte offensive, fatte con lo spray sui muri e sui monumenti e comunque gli imbrattamenti delle pareti cittadine”.
A conclusioni non differenti si perviene attraverso le deposizioni degli altri testi escussi, sig.ri e Tes_2
, anche i quali hanno descritto le mansioni dell' come quelle di manutentore. Testimone_3 Pt_1
Dall'espletata prova testimoniale non sono emersi, invece, quegli elementi caratterizzanti il profilo professionale rivendicato, ovvero lo svolgimento di attività di concetto o prevalentemente tale o il controllo e il coordinamento di attività di squadre o gruppi.
Ed è proprio la mancanza di espletamento di tali attività ad indurre questa Corte a ritenere che mansioni svolte dall'appellante siano quelle del livello attribuito.
È indubitabile, infatti, che le parti collettive abbiano proprio valorizzato lo svolgimento dell'attività di concetto o di controllo o coordinamento di squadre e gruppi – non previste per il IV livello - e ciò perché oggettivamente indicativi di un più elevato livello di professionalità.
Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno appellante, caratteristica del superiore livello rivendicato non è una maggiore autonomia operativa, pur presente nell'attività espletata dall' , ma Pt_1
nelle mansioni stesse del V livello, delle quali il dipendente non ha fornito prova di averle svolte. In definitiva, non avendo sia la prova documentale, sia quella testimoniale fornito alcuna evidenza che consenta di ritenere provato il diritto all'inquadramento nel superiore livello rivendicato, la domanda deve essere rigettata.
La natura della controversia e la qualità delle parti inducono questa Corte a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del dpr nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art,13 comma 1 bis cit. Napoli, addì 15.10.2024
Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone