Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Presidente Rel. Est. Dott.ssa Marisella Gatti
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Maria Lucia Dellapina G.O.P. Dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 3.2.2025
da
C.F. 1 ), nata il [...] Parte_1 _(C.F.
a TE AN OV (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
Aquilina Carovano, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
-
- RICORRENTE -
_(C.F. C.F._2 ), nato il [...] Controparte_1
a TE AN OV (PC) , rappresentato e difeso dall'Avv.
Aquilina Carovano, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
-
- RICORRENTE -
con l'intervento del
MINISTERO in persona del Procuratore della PUBBLICO
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
-INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 3.2.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
"Nulla disporre a favore di un coniuge a carico dell'altro a titolo di mantenimento poiché entrambi percettori di proprio reddito. Non
disporre alcun assegno divorzile in favore di un coniuge a carico dell'altro.66
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in
sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett. B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
"Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge".
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni di divorzio.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e Controparte_1 matrimonio "
celebrato in data 16.10.1983 in Pianello Val ID (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n. 9 à parte 2, serie A
, anno 1983 alle condizioni così
,
dalle parti in domanda e da intendersi qui convenute integralmente trascritte;
Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pianello val
ID (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n. 1238 e successive modifiche.
Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 10.6.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti