Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il giorno 04.03.1934, codice fiscale Parte_1
; C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Verro;
-appellante -
CONTRO
già con sede in Roma, Controparte_1 Controparte_2
codice fiscale;
P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Josephine Romano e Cesare Giovanni Grassini;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 794/2016 emesso dal Parte_1
Tribunale di Trapani in data 3 novembre 2016 in favore di Controparte_1
per il pagamento della somma di € 7.771,18 a titolo di corrispettivo della
[...]
somministrazione di energia elettrica.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Istruita la causa su base documentale, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 1190 del
12.12.2018 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il soccombente proponeva appello.
costituitasi, deduceva l'infondatezza del gravame. Controparte_1
Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, il 03.04.2024 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'appellante censura la sentenza sostenendo che il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie. Deduce, in particolare, che la certezza del credito non poteva essere riconosciuta sulla base del documento attestante la richiesta di rateizzazione del pagamento, poiché riferibile a una sola delle fatture azionate, e che errato sarebbe il richiamo delle condizioni generali di contratto secondo le quali la mancata contestazione delle fatture ricevute equivale a loro accettazione, in mancanza della prova del ricevimento delle fatture.
La censura è infondata.
L'appellante, a fronte della contraria allegazione avversaria, non ha dedotto nel primo grado del giudizio di non avere ricevuto le fatture emesse da e ha così esonerato CP_3
la società creditrice dal fornirne la prova.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante rimarca che il Tribunale non abbia dato rilevanza al difetto di prova della conformità del misuratore di energia alla normativa europea e non abbia di conseguenza ritenuto inattendibili i dati sul consumo riportati nelle fatture.
Anche tale censura è infondata.
Premesso che svolge un servizio pubblico e deve dunque presumersi che gli CP_3
strumenti di misurazione da essa utilizzati siano conformi alla normativa vigente, mette conto considerare che l'utente non potrebbe certo pretendere l'esonero dal pagamento dei consumi di energia per il fatto che il contatore non è omologato, come non potrebbe pretenderlo nel caso di blocco o cattivo funzionamento del dispositivo, essendo suo diritto e onere quello di denunciare, a prescindere dalla marcatura CE (che di per sé non
è indice di costante regolare funzionamento dell'apparecchio, come la mancanza di marcatura non lo è del disfunzionamento), l'eventuale sproporzione tra gli effettivi 3 consumi e gli addebiti operati sulla base dei dati del contatore, meccanismo di rilevazione dei consumi consensualmente accettato (Cass. 17401/2024).
Nel caso in esame, l'opponente nulla ha allegato e, tantomeno, provato sul punto.
Donde l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1190 del 12.12.2018;
[...]
condanna l'appellante a rifondere a le spese di Controparte_1
appello, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, alla c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo