TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 241 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Cardedu, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessio Urru, che lo rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
( ), ( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
( ), ( ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( , ( ,
[...] C.F._6 Controparte_6 C.F._7
( , Controparte_7 C.F._8 Controparte_8
( ), ( ), ( ), C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10 C.F._11
( ), ( ), CP_11 C.F._12 CP_12 C.F._13 CP_13
( , ( , C.F._14 Controparte_14 C.F._15 CP_15
( ), ( ), ( ), C.F._16 CP_16 C.F._17 CP_17 C.F._18
fu , ( , CP_18 Per_1 CP_18 CP_19 C.F._19 CP_20
(c.f. ) e (c.f. , C.F._20 CP_21 C.F._21
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c.):
“Si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia, accertata la situazione possessoria di cui in premessa, dichiarare , infra generalizzato, proprietario Parte_1
per intervenuta usucapione degli immobili per cui è causa:
pagina 1 di 6 a) Fabbricato (e relativa area di sedime), sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto Fabbricati, a Foglio 41, particella 551, cat. A/3, Cl. 6, Consistenza
4,5, rendita 227,76, attualmente edificato sul terreno, distinto nel catasto terreni del Comune di
Cardedu a Foglio 41, particella 551 (ente urbano).
b) Terreno, sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto terreni, a Foglio 41, particella 547 (di mq. 42, r.d. 0,01).
c) 50% del terreno, sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro,
Catasto terreni, a Foglio 41, particelle 554 (mq. 60, r.d. 0,01) e 546 (mq. 147, r.d. 0,03).
d) Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizioni dilatorie, immotivate o infondate.”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito nel Comune di Cardedu, distinto al Catasto
Fabbricati al foglio 41, particella 551 e la relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 41, particella 551 (ente urbano), nonché del terreno sito nel Comune di Cardedu, distinto al Catasto Terreni al foglio 41, particella 547 e del 50% del terreno distinto al foglio 41, particelle 554 e 546.
L'attore ha dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato dalla metà degli anni
Novanta il terreno attualmente distinto al foglio 41 particella 551, provvedendo alla sua recinzione, coltivandolo e pulendolo periodicamente dalle sterpaglie. Ha dedotto di avere iniziato l'edificazione, su detta area, di un fabbricato di civile abitazione dall'anno 2005, attualmente completato, e di avere proseguito nella cura dell'area prospiciente adibita a cortile dello stabile, anch'esso oggetto di usucapione nel presente giudizio.
L'attore ha dedotto di avere utilizzato, altresì, il terreno di cui al foglio 41 particelle 554 e 546, dalla metà degli anni Novanta, con le stesse modalità ed in comunione con i coniugi e CP_20
proprietari del 50% dell'immobile, deducendo di avere usucapito la restante quota pari CP_21
al 50% dello stesso, occupandosi della pulizia periodica dalle sterpaglie e utilizzandolo, attualmente, come posto auto e area di parcheggio del fabbricato di cui sopra e come stradello pedonale per l'accesso alla parte retrostante del medesimo terreno e del fabbricato.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e alle udienze del 15 dicembre
2022, 28 marzo 2023, 12 dicembre 2023 e con ordinanza del 24 settembre 2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
pagina 2 di 6 ***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
pagina 3 di 6 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dall'attore nel presente giudizio in relazione alle particelle 554 e 546, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso di tutti gli immobili sopra individuati in capo all'attore, sia in via esclusiva che per la quota del 50%, per oltre vent'anni, dalla metà degli anni Novanta.
Tutte le circostanze dedotte in atti da parte attrice sono state confermate, in primis, in sede di interrogatorio formale da , anche convenuto contumace e proprietario del 50% del CP_20
terreno di cui alle particelle 554 e 546 insieme alla moglie come provato dalla CP_21
sentenza di usucapione del Tribunale di Lanusei n. 199/2014 pubblicata in data 20 marzo 2014 (doc. 16 atto di citazione).
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera pressocché univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine degli immobili oggetto della domanda, in particolare, del terreno sul quale è edificato il fabbricato e dell'area cortilizia prospicente e del terreno utilizzato in comune con i coniugi tutti riconosciuti, altresì, CP_22
nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 rese all'udienza del 25 ottobre 2024).
[...]
I testi e hanno riferito che il terreno di cui ai mappali 551 e Testimone_1 Testimone_2
547 è stato recintato con rete metallica da una ditta incaricata dall'attore, in particolare dalla ditta
(teste ), e che dopo l'edificazione del fabbricato da parte dell'attore (anni Testimone_3 Tes_2
2004-2006 teste anni 2004-2008 teste ), gli operai della stessa ditta hanno sostituito la Tes_1 Tes_2
rete con muri realizzati in blocchetti di cemento sormontati da rete. Il teste ha Testimone_2 riferito, altresì, che all'interno del terreno è presente un'ulteriore recinzione che divide la proprietà dell'attore da quella di . Il teste ha riferito della presenza di due CP_20 Testimone_1
cancelli, uno carrabile - la cui presenza è stata confermata anche dal teste - e l'altro pedonale, Tes_2 che vengono utilizzati sia dall'attore che dal cognato . I testi hanno riferito di avere CP_20
visto personalmente l'attore occuparsi, dalla metà degli anni Novanta, della coltivazione delle piante da pagina 4 di 6 frutto (ulivi, nespoli e limoni) e ornamentali (mirto) ivi presenti, nonché della pulizia del terreno.
I testi hanno riconosciuto nelle fotografie esibitegli in udienza, oltre il terreno, anche il fabbricato edificato dall'attore, del quale hanno saputo descrivere anche la suddivisione interna degli spazi. Hanno riferito che, dopo l'ultimazione dell'abitazione (2006 teste 2008 teste ), l'attore si è Tes_1 Tes_2
recato frequentemente sul posto, almeno due o tre volte al mese (teste , per averlo visto Tes_1
personalmente. In particolare, il teste ha specificato che tra i proprietari della Testimone_2
zona è stato costituito un condominio al fine di ottenere l'allaccio dell'acqua potabile, del quale lo stesso è amministratore e del quale è entrato a far parte anche l'attore.
I testi hanno riferito che l'area cortilizia prospicente il fabbricato è delimitata da un cordolo in cemento sormontato da paletti in ferro e che lateralmente è presente un camminamento comune tra l'attore e
, che conduce alla parte retrostante delle rispettive abitazioni. CP_20
Gli stessi testi hanno riferito che il terreno di cui alle particelle 554 e 546, utilizzato dall'attore in comune con i coniugi è recintato sul lato strada con un muro in calcestruzzo (più CP_22
precisamente, un muro in blocchetti intonacato, come riferito dal teste ), sovrastato da una Tes_2
ringhiera metallica e con un cancello di ingresso, sul lato confinante con la proprietà solo Persona_2
con il muro, sul lato confinante con la proprietà dei coniugi e con la proprietà dello CP_22
stesso attore con un cordolo in cemento sormontato da paletti in ferro. I testi hanno riferito che tale area
è utilizzata dall'attore come posto auto e area di parcheggio del fabbricato.
Infine, entrambi i testi hanno confermato che l'attore si è sempre comportato ed è stato da loro ritenuto proprietario dei terreni e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei suddetti immobili da parte del medesimo nell'arco temporale richiamato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, anche congiuntamente ai coniugi nonché in ragione dei rapporti di CP_22 conoscenza con l'attore (il teste intrattiene con lui anche rapporti di amicizia), Testimone_1
anche in quanto proprietari di terreni limitrofi e per avere eseguito su suo incarico lavori professionali relativi all'immobile oggetto di causa (teste , il quale ha eseguito la pratica di Testimone_2
accatastamento).
Inoltre, occorre rilevare che ha prodotto, altresì, la documentazione attestante Parte_1
l'intestazione a suo nome dell'utenza elettrica relativa al fabbricato sito in località Museddu in Cardedu per tutto il periodo considerato (doc. 11 atto di citazione), nonché le ricevute di pagamento delle imposte Tari, e Imu. Per_3
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto pagina 5 di 6 normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c. e 1102 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà dei terreni e del fabbricato oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. proprietario C.F._1
- del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 41 particella 551, la cui area di sedime è distinta al Catasto Terreni al foglio 41, particella 551 (ente urbano),
- del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 41 particella 547,
- della quota pari al 50% del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 41 particelle 554 e 546;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 27 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 241 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Cardedu, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessio Urru, che lo rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
( ), ( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
( ), ( ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( , ( ,
[...] C.F._6 Controparte_6 C.F._7
( , Controparte_7 C.F._8 Controparte_8
( ), ( ), ( ), C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10 C.F._11
( ), ( ), CP_11 C.F._12 CP_12 C.F._13 CP_13
( , ( , C.F._14 Controparte_14 C.F._15 CP_15
( ), ( ), ( ), C.F._16 CP_16 C.F._17 CP_17 C.F._18
fu , ( , CP_18 Per_1 CP_18 CP_19 C.F._19 CP_20
(c.f. ) e (c.f. , C.F._20 CP_21 C.F._21
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c.):
“Si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia, accertata la situazione possessoria di cui in premessa, dichiarare , infra generalizzato, proprietario Parte_1
per intervenuta usucapione degli immobili per cui è causa:
pagina 1 di 6 a) Fabbricato (e relativa area di sedime), sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto Fabbricati, a Foglio 41, particella 551, cat. A/3, Cl. 6, Consistenza
4,5, rendita 227,76, attualmente edificato sul terreno, distinto nel catasto terreni del Comune di
Cardedu a Foglio 41, particella 551 (ente urbano).
b) Terreno, sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto terreni, a Foglio 41, particella 547 (di mq. 42, r.d. 0,01).
c) 50% del terreno, sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro,
Catasto terreni, a Foglio 41, particelle 554 (mq. 60, r.d. 0,01) e 546 (mq. 147, r.d. 0,03).
d) Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizioni dilatorie, immotivate o infondate.”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito nel Comune di Cardedu, distinto al Catasto
Fabbricati al foglio 41, particella 551 e la relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 41, particella 551 (ente urbano), nonché del terreno sito nel Comune di Cardedu, distinto al Catasto Terreni al foglio 41, particella 547 e del 50% del terreno distinto al foglio 41, particelle 554 e 546.
L'attore ha dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato dalla metà degli anni
Novanta il terreno attualmente distinto al foglio 41 particella 551, provvedendo alla sua recinzione, coltivandolo e pulendolo periodicamente dalle sterpaglie. Ha dedotto di avere iniziato l'edificazione, su detta area, di un fabbricato di civile abitazione dall'anno 2005, attualmente completato, e di avere proseguito nella cura dell'area prospiciente adibita a cortile dello stabile, anch'esso oggetto di usucapione nel presente giudizio.
L'attore ha dedotto di avere utilizzato, altresì, il terreno di cui al foglio 41 particelle 554 e 546, dalla metà degli anni Novanta, con le stesse modalità ed in comunione con i coniugi e CP_20
proprietari del 50% dell'immobile, deducendo di avere usucapito la restante quota pari CP_21
al 50% dello stesso, occupandosi della pulizia periodica dalle sterpaglie e utilizzandolo, attualmente, come posto auto e area di parcheggio del fabbricato di cui sopra e come stradello pedonale per l'accesso alla parte retrostante del medesimo terreno e del fabbricato.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e alle udienze del 15 dicembre
2022, 28 marzo 2023, 12 dicembre 2023 e con ordinanza del 24 settembre 2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
pagina 2 di 6 ***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
pagina 3 di 6 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dall'attore nel presente giudizio in relazione alle particelle 554 e 546, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso di tutti gli immobili sopra individuati in capo all'attore, sia in via esclusiva che per la quota del 50%, per oltre vent'anni, dalla metà degli anni Novanta.
Tutte le circostanze dedotte in atti da parte attrice sono state confermate, in primis, in sede di interrogatorio formale da , anche convenuto contumace e proprietario del 50% del CP_20
terreno di cui alle particelle 554 e 546 insieme alla moglie come provato dalla CP_21
sentenza di usucapione del Tribunale di Lanusei n. 199/2014 pubblicata in data 20 marzo 2014 (doc. 16 atto di citazione).
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera pressocché univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine degli immobili oggetto della domanda, in particolare, del terreno sul quale è edificato il fabbricato e dell'area cortilizia prospicente e del terreno utilizzato in comune con i coniugi tutti riconosciuti, altresì, CP_22
nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 rese all'udienza del 25 ottobre 2024).
[...]
I testi e hanno riferito che il terreno di cui ai mappali 551 e Testimone_1 Testimone_2
547 è stato recintato con rete metallica da una ditta incaricata dall'attore, in particolare dalla ditta
(teste ), e che dopo l'edificazione del fabbricato da parte dell'attore (anni Testimone_3 Tes_2
2004-2006 teste anni 2004-2008 teste ), gli operai della stessa ditta hanno sostituito la Tes_1 Tes_2
rete con muri realizzati in blocchetti di cemento sormontati da rete. Il teste ha Testimone_2 riferito, altresì, che all'interno del terreno è presente un'ulteriore recinzione che divide la proprietà dell'attore da quella di . Il teste ha riferito della presenza di due CP_20 Testimone_1
cancelli, uno carrabile - la cui presenza è stata confermata anche dal teste - e l'altro pedonale, Tes_2 che vengono utilizzati sia dall'attore che dal cognato . I testi hanno riferito di avere CP_20
visto personalmente l'attore occuparsi, dalla metà degli anni Novanta, della coltivazione delle piante da pagina 4 di 6 frutto (ulivi, nespoli e limoni) e ornamentali (mirto) ivi presenti, nonché della pulizia del terreno.
I testi hanno riconosciuto nelle fotografie esibitegli in udienza, oltre il terreno, anche il fabbricato edificato dall'attore, del quale hanno saputo descrivere anche la suddivisione interna degli spazi. Hanno riferito che, dopo l'ultimazione dell'abitazione (2006 teste 2008 teste ), l'attore si è Tes_1 Tes_2
recato frequentemente sul posto, almeno due o tre volte al mese (teste , per averlo visto Tes_1
personalmente. In particolare, il teste ha specificato che tra i proprietari della Testimone_2
zona è stato costituito un condominio al fine di ottenere l'allaccio dell'acqua potabile, del quale lo stesso è amministratore e del quale è entrato a far parte anche l'attore.
I testi hanno riferito che l'area cortilizia prospicente il fabbricato è delimitata da un cordolo in cemento sormontato da paletti in ferro e che lateralmente è presente un camminamento comune tra l'attore e
, che conduce alla parte retrostante delle rispettive abitazioni. CP_20
Gli stessi testi hanno riferito che il terreno di cui alle particelle 554 e 546, utilizzato dall'attore in comune con i coniugi è recintato sul lato strada con un muro in calcestruzzo (più CP_22
precisamente, un muro in blocchetti intonacato, come riferito dal teste ), sovrastato da una Tes_2
ringhiera metallica e con un cancello di ingresso, sul lato confinante con la proprietà solo Persona_2
con il muro, sul lato confinante con la proprietà dei coniugi e con la proprietà dello CP_22
stesso attore con un cordolo in cemento sormontato da paletti in ferro. I testi hanno riferito che tale area
è utilizzata dall'attore come posto auto e area di parcheggio del fabbricato.
Infine, entrambi i testi hanno confermato che l'attore si è sempre comportato ed è stato da loro ritenuto proprietario dei terreni e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei suddetti immobili da parte del medesimo nell'arco temporale richiamato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, anche congiuntamente ai coniugi nonché in ragione dei rapporti di CP_22 conoscenza con l'attore (il teste intrattiene con lui anche rapporti di amicizia), Testimone_1
anche in quanto proprietari di terreni limitrofi e per avere eseguito su suo incarico lavori professionali relativi all'immobile oggetto di causa (teste , il quale ha eseguito la pratica di Testimone_2
accatastamento).
Inoltre, occorre rilevare che ha prodotto, altresì, la documentazione attestante Parte_1
l'intestazione a suo nome dell'utenza elettrica relativa al fabbricato sito in località Museddu in Cardedu per tutto il periodo considerato (doc. 11 atto di citazione), nonché le ricevute di pagamento delle imposte Tari, e Imu. Per_3
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto pagina 5 di 6 normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c. e 1102 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà dei terreni e del fabbricato oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. proprietario C.F._1
- del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 41 particella 551, la cui area di sedime è distinta al Catasto Terreni al foglio 41, particella 551 (ente urbano),
- del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 41 particella 547,
- della quota pari al 50% del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 41 particelle 554 e 546;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 27 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6