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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA ORDINANZA EX ART. 649 C.P.C.
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, D.ssa Elisa Pinna, a scioglimento della riserva espressa in data 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PROCEDIMENTO NR. 1969/2024
Letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione in atti;
sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
rilevato che parte opponente ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c., rilevato che in tema di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano “gravi motivi”; ritenuto che i gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono quindi essere ricollegati sia alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione, sia all'ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto impugnato, sia anche alla mancanza dei presupposti richiesti dal codice di procedura civile per l'emanazione del decreto ingiuntivo o l'assenza di quelli previsti per l'originaria concessione della provvisoria esecutività allo stesso di cui all'art. 642 del c.p.c.; ritenuto, dunque, che i “gravi motivi” possano attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione ma anche, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso;
ritenuto che
, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto della probabile fondatezza dell'opposizione, desumibile dalle eccezione di intervenuta prescrizione proposta dalla parte attrice opponente e dalla documentazione prodotta da quest'ultima; osservato, difatti, che: i. la pretesa creditoria azionata da è fondata su un contratto di Controparte_1 mutuo sottoscritto dalla opponente in data 27/01/2005 con Parte_1
Parte_2
ii. le rate pattuite erano 60 mensili, con scadenza finale in data 27/01/2010;
1 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA ORDINANZA EX ART. 649 C.P.C.
iii. in data 27/08/2007 la mutuataria è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine: momento dal quale è iniziato così a decorrere anticipatamente il termine di prescrizione decennale del diritto di credito;
iv. la lettera raccomandata a/r di diffida di pagamento inviata da in data Parte_2
06/07/2018 è successiva al decorso del termine di dieci anni;
v. secondo la ricostruzione della parte opposta sarebbero stati compiuti due pagamenti in data 19/11/2013 e in data 02/06/2017: sennonché dall'estratto conto della società creditrice risulta solamente “incasso spese legali”, ma non appare possibile ricavare la causale del pagamento indicata dalla parte debitrice e nemmeno la modalità del pagamento;
ricordato che, in tema di prescrizione, il riconoscimento del diritto, ai sensi dell' art. 2944 c.c., idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento (Corte appello Venezia, sez. IV , 21/01/2020 , n. 136; Sez. VI - 1, Ordinanza, 27/03/2017, n. 7820); rilevato che appare essere decorso il termine prescrizionale di anni dieci anni tra la dichiarazione della decadenza del termine avvenuta in data 27/08/2007 e la missiva di messa in mora datata 06/07/2018; tenuto conto infatti che dall'estratto conto, redatto dalla creditrice, non appare possibile ricavare che i pagamenti siano stati fatti dalla debitrice in acconto della maggiore somma dovuta;
ritenuto pertanto di dover accogliere l'istanza di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
IL GIUDICE
P.Q.M.
Letto ed applicato l'art. 649 c.p.c., 1. SOSPENDE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 619/2024 Tribunale di Massa. Si comunichi.
Massa, 07/04/2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
2
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, D.ssa Elisa Pinna, a scioglimento della riserva espressa in data 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PROCEDIMENTO NR. 1969/2024
Letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione in atti;
sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
rilevato che parte opponente ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c., rilevato che in tema di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano “gravi motivi”; ritenuto che i gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono quindi essere ricollegati sia alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione, sia all'ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto impugnato, sia anche alla mancanza dei presupposti richiesti dal codice di procedura civile per l'emanazione del decreto ingiuntivo o l'assenza di quelli previsti per l'originaria concessione della provvisoria esecutività allo stesso di cui all'art. 642 del c.p.c.; ritenuto, dunque, che i “gravi motivi” possano attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione ma anche, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso;
ritenuto che
, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto della probabile fondatezza dell'opposizione, desumibile dalle eccezione di intervenuta prescrizione proposta dalla parte attrice opponente e dalla documentazione prodotta da quest'ultima; osservato, difatti, che: i. la pretesa creditoria azionata da è fondata su un contratto di Controparte_1 mutuo sottoscritto dalla opponente in data 27/01/2005 con Parte_1
Parte_2
ii. le rate pattuite erano 60 mensili, con scadenza finale in data 27/01/2010;
1 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA ORDINANZA EX ART. 649 C.P.C.
iii. in data 27/08/2007 la mutuataria è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine: momento dal quale è iniziato così a decorrere anticipatamente il termine di prescrizione decennale del diritto di credito;
iv. la lettera raccomandata a/r di diffida di pagamento inviata da in data Parte_2
06/07/2018 è successiva al decorso del termine di dieci anni;
v. secondo la ricostruzione della parte opposta sarebbero stati compiuti due pagamenti in data 19/11/2013 e in data 02/06/2017: sennonché dall'estratto conto della società creditrice risulta solamente “incasso spese legali”, ma non appare possibile ricavare la causale del pagamento indicata dalla parte debitrice e nemmeno la modalità del pagamento;
ricordato che, in tema di prescrizione, il riconoscimento del diritto, ai sensi dell' art. 2944 c.c., idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento (Corte appello Venezia, sez. IV , 21/01/2020 , n. 136; Sez. VI - 1, Ordinanza, 27/03/2017, n. 7820); rilevato che appare essere decorso il termine prescrizionale di anni dieci anni tra la dichiarazione della decadenza del termine avvenuta in data 27/08/2007 e la missiva di messa in mora datata 06/07/2018; tenuto conto infatti che dall'estratto conto, redatto dalla creditrice, non appare possibile ricavare che i pagamenti siano stati fatti dalla debitrice in acconto della maggiore somma dovuta;
ritenuto pertanto di dover accogliere l'istanza di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
IL GIUDICE
P.Q.M.
Letto ed applicato l'art. 649 c.p.c., 1. SOSPENDE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 619/2024 Tribunale di Massa. Si comunichi.
Massa, 07/04/2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
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