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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/07/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 637 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(CF ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Cinzia Mauro;
ricorrente
E
, (CF ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.7.1984, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Bova;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 10.7.2017), chiedeva, a parziale Per_1
modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite con provvedimento del 5.7.2023, il collocamento paritario del minore a settimane alterne presso ciascun genitore, con conseguente revoca del contributo al mantenimento a proprio carico. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda nonché, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo al mantenimento stante l'incremento delle esigenze del minore connaturate alla crescita dello stesso.
All'udienza del 9.7.2025 dinanzi al Collegio, le parti, all'esito del tentativo di conciliazione, raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti e riportato al verbale d'udienza del
9.7.2025, il quale prevede unicamente (stante la rinuncia alla domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento) la modifica del regime di frequentazione del padre con il minore nei termini di cui al predetto verbale d'udienza, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse del minore.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore LB nei termini concordati dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 637 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(CF ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Cinzia Mauro;
ricorrente
E
, (CF ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.7.1984, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Bova;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 10.7.2017), chiedeva, a parziale Per_1
modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite con provvedimento del 5.7.2023, il collocamento paritario del minore a settimane alterne presso ciascun genitore, con conseguente revoca del contributo al mantenimento a proprio carico. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda nonché, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo al mantenimento stante l'incremento delle esigenze del minore connaturate alla crescita dello stesso.
All'udienza del 9.7.2025 dinanzi al Collegio, le parti, all'esito del tentativo di conciliazione, raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti e riportato al verbale d'udienza del
9.7.2025, il quale prevede unicamente (stante la rinuncia alla domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento) la modifica del regime di frequentazione del padre con il minore nei termini di cui al predetto verbale d'udienza, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse del minore.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore LB nei termini concordati dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma