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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5902 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1117/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott.ssa Alessandra Aiello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Violetta Lamberti, presso il cui studio elett.nte domicilia, sito a Napoli alla via dei
Missionari n. 11, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege Controparte_1
presso l'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE NON COSTITUITO
pagina 1 di 10 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 514 del 04.09.2023, notificato il 23.12.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 30.11.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso in data 11.07.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno sezione di Napoli.
Con ricorso depositato il 21.01.2024, il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di non essere a conoscenza del contenuto del parere espresso dalla Commissione;
di essere giunto in Italia nel 2015, di conoscere la lingua italiana e di essersi integrato sul piano lavorativo;
di non volere rientrare in
Nigeria, da cui era ormai sradicato, “affetta da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”. Chiedeva, dunque, di dichiarare la nullità e l'illegittimità degli atti in oggetto indicati e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali, con il conseguente rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Instauratosi il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
Con ordinanza collegiale del 20/21.03.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il
17.03.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 14.1.2025.
Parte ricorrente confermava le già formulate conclusioni.
Scaduto il termine, prodotti documenti, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., per il 09.06.2025.
All'esito della discussione orale della causa, presente il ricorrente, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
pagina 2 di 10 In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, che non si
è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto con cui è stata fissata l'udienza per l'esame dell'istanza cautelare.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione
pagina 3 di 10 internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti pagina 4 di 10 fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica pagina 5 di 10 o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti si ricava che il ricorrente formulò domanda di protezione internazionale nel 2016 che fu rigettata con decreto del
28.06.2016 dalla Commissione Internazionale di Salerno, che non ravvisò nella vicenda raccontata dal richiedente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed escluse la sussistenza nel paese di origine di una violenza indiscriminata da conflitto armato nonchè l'emersione di gravi motivi di carattere umanitario.
Non si conoscono, invece, le ragioni per le quali la Commissione Territoriale di
Salerno Sezione Napoli abbia espresso in data 11.07.2023 parere negativo al rilascio del permesso per la protezione speciale, atteso che parte ricorrente deduce di non averlo mai ricevuto né lo stesso è stato prodotto da parte convenuta, rimasta contumace.
Orbene, il Collegio ritiene che la valutazione negativa operata dalla p.a. sia errata, alla luce delle ragioni di seguito specificate.
Ed, invero, mentre sul piano soggettivo non appare sufficientemente dimostrato un consolidato percorso di integrazione sul territorio nazionale – rimesso esclusivamente ad un contratto di locazione, un attestato di frequentazione di un corso di lingua italiana
L2 risalente al 2016 e a due rapporti di lavoro di una durata di pochi mesi e, precisamente, uno a tempo indeterminato costituito il 17.12.2021 di cui però l'ultima pagina 6 di 10 busta paga risale al mese di luglio 2022 ed un altro a tempo determinato dal 17.03.2025 al 18.05.2025 la cui trasformazione a tempo indeterminato a far data dal 19.05.2025 è peraltro documentata solo da una scrittura privata di cui non è certa né la data né la provenienza- va, invece, considerato, sul piano oggettivo, che il ricorrente, nato in [...]
State, ha vissuto dall'età di sette/otto anni a Lagos, dove è rimasto fino al momento dell'espatrio, avvenuto nel 2013.
Non risultando tale circostanza contestata dalla p.a., occorre considerare, come zona di provenienza del ricorrente, il Lagos.
Orbene, a Lagos 7 abitanti su 10 non hanno accesso a un alloggio adeguato;
vi è una continua creazione di insediamenti informali e di baraccopoli, caratterizzate da una qualità abitativa e da condizioni igienico-sanitarie scadenti, i cui residenti sono soggetti a sgomberi forzati, demolizioni, a causa dell'assenza di diritti fondiari formali, soffrono l'accesso a servizi come l'energia pulita, l'elettricità, l'acqua e i servizi igienici e la sicurezza pubblica;
sia nelle aree urbane che in quelle rurali, l'acqua e i servizi igienico- sanitari sono limitati, con una capacità statale di fornitura giornaliera di acqua pulita inferiore al 25% della domanda giornaliera (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES); “Lagos
Micro-Struggles Report”; novembre 2023; disponibile al: https://library.fes.de/pdf- files/bueros/nigeria/20825.pdf); la mancanza di accesso all'acqua potabile è strettamente legata alle scarse pratiche igienico-sanitarie: il 41% della popolazione non ha accesso a servizi igienici adeguati, 2 persone su 10 praticano la defecazione a cielo aperto e il 73% delle malattie diarroiche e enteriche sono dovute a scarse pratiche igienico-sanitarie
(United Nations Children Fund (UNICEF). “ ; Controparte_2
disponibile al: https://www.unicef.org/nigeria/water-sanitation-and- hygiene#:~:text=Seventy-three%20per%20cent%20of%20 the%20diarrhoeal%20and%20enteric,%28WASH%29%2C%20and%20is%20disproport ionately%20borne%20by%20 poorer%20children); la Banca Mondiale ha stimato che
Lagos ha il tasso di mortalità prematura più alto di qualsiasi altra città dell'Africa occidentale a causa dell'inquinamento dell'aria e dell'ambiente, che ha provocato circa pagina 7 di 10 11.200 decessi nel 2018; gli adulti, per questo, sono affetti da malattie cardiovascolari, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva e cancro polmonare ( L., Per_1 [...]
The cost of air pollution in Lagos, World Bank Group, Persona_2 Per_3
Washington 2020 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33038.); la città affronta inondazioni sempre più gravi durante le due stagioni delle piogge annuali, con le piogge da aprile a luglio che sono le più intense, i cui effetti disastrosi sono acuiti dalla bassa costa di Lagos, che si sta erodendo a causa del continuo innalzamento del livello del mare e delle mareggiate;
le inondazioni a Lagos influiscono negativamente sulla salute umana attraverso la contaminazione dei corpi idrici e l'aumento dell'incidenza di malattie trasmesse dall'acqua come malaria, colera, tifo, febbre gialla, diarrea, leptospirosi ed epatite A;
a causa del continuo straripamento di liquami grezzi e discariche, i pozzi e le trivellazioni utilizzati per scopi domestici vengono contaminati, aggravando la mancanza di accesso all'acqua dolce (UNU-EHS (United
[...]
; Technical Report - “Lagos floods”; 2021-2022; disponibile al: https://s3.eu- CP_3
central-1.amazonaws.com/interconnectedrisks/reports/2022/Case- studies/TR_220824_LagosFloods.pdf); il 23 ottobre del 2022, il governo dello Stato di
Lagos ha lanciato l'allerta evidenziando la peculiare posizione dello Stato lagunare, in cui convergono le acque di diversi fiumi, come l'Ogun, l' , l'Osun ed il Sasha, Per_4
che attraversano molti Stati del Sud-Ovest. I residenti delle aree di Ketu, Per_5 Per_6
Per_1
, Persona_7 Per_8 Per_9 Persona_11 Persona_12
Per_1
12, 1,
[...] Per_13 Per_14 Per_16 Per_17 Per_18 Per_19
che si trovano sulle rive del fiume Ogun, sono stati avvisati di essere pronti a Per_19
lasciare le proprie abitazioni in qualsiasi momento (Vanguard, Flood: Lagos govt raises Per_2 alarm, tells residents in , Mile12, others to relocate, 23 October 2022, https://www.vanguardngr.com/2022/10/flood-lagos-govt-raises-alarm-tells-residents-in- ketu-mile12-others-to-relocate/.); secondo l' Controparte_4
a ottobre 2023 circa 159mila persone sono state colpite dalle
[...]
inondazioni in 13 Stati del Paese, tra questi 48mila sono gli sfollati e 28 persone hanno pagina 8 di 10 perso la vita e Lagos è tra gli Stati più colpiti (OCHA; “HUMANITARIAN CP_5
OVERVIEW NIGERIA”; 2024; Controparte_6
December 2023; disponibile al: https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-humanitarian- needs-overview-2024); dal 14 giugno 2024 forti piogge hanno colpito lo Stato di Lagos, causando inondazioni e provocando sfollamenti e danni;
secondo i media, più di 2.000 persone sono state sfollate nell'area di governo locale di Eti-Osa, nel sud dello Stato di
Lagos, e diverse strutture, tra cui scuole, ospedali e ponti, sono state distrutte o danneggiate a causa delle inondazioni;
le inondazioni probabilmente aggraveranno la situazione del colera a Lagos, dove il 9 giugno le autorità statali hanno dichiarato un'epidemia con 324 casi sospetti, tra cui 15 morti (ECHO, European Commission's
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations;
Nigeria - Floods and cholera outbreak (DG ECHO Partners, NOAA CPC, media)
(ECHO Daily Flash of 18 June 2024); disponibile al: https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-floods-and-cholera-outbreak-dg-echo-
). Email_1
A fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, in presenza delle quali vi è il rischio effettivo di dovere sopportare la deprivazione dei diritti fondamentali, dovuta alla mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il suo diritto alla vita privata, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 117 C e 8 CEDU. Egli subirebbe in concreto la privazione del suo fondamentale diritto al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti in particolare anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio
1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto pagina 9 di 10 economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente
Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso. compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 10.06.2025
Si comunichi.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott.ssa Alessandra Aiello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Violetta Lamberti, presso il cui studio elett.nte domicilia, sito a Napoli alla via dei
Missionari n. 11, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege Controparte_1
presso l'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE NON COSTITUITO
pagina 1 di 10 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 514 del 04.09.2023, notificato il 23.12.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 30.11.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso in data 11.07.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno sezione di Napoli.
Con ricorso depositato il 21.01.2024, il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di non essere a conoscenza del contenuto del parere espresso dalla Commissione;
di essere giunto in Italia nel 2015, di conoscere la lingua italiana e di essersi integrato sul piano lavorativo;
di non volere rientrare in
Nigeria, da cui era ormai sradicato, “affetta da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”. Chiedeva, dunque, di dichiarare la nullità e l'illegittimità degli atti in oggetto indicati e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali, con il conseguente rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Instauratosi il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
Con ordinanza collegiale del 20/21.03.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il
17.03.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 14.1.2025.
Parte ricorrente confermava le già formulate conclusioni.
Scaduto il termine, prodotti documenti, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., per il 09.06.2025.
All'esito della discussione orale della causa, presente il ricorrente, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
pagina 2 di 10 In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, che non si
è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto con cui è stata fissata l'udienza per l'esame dell'istanza cautelare.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione
pagina 3 di 10 internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti pagina 4 di 10 fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica pagina 5 di 10 o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti si ricava che il ricorrente formulò domanda di protezione internazionale nel 2016 che fu rigettata con decreto del
28.06.2016 dalla Commissione Internazionale di Salerno, che non ravvisò nella vicenda raccontata dal richiedente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed escluse la sussistenza nel paese di origine di una violenza indiscriminata da conflitto armato nonchè l'emersione di gravi motivi di carattere umanitario.
Non si conoscono, invece, le ragioni per le quali la Commissione Territoriale di
Salerno Sezione Napoli abbia espresso in data 11.07.2023 parere negativo al rilascio del permesso per la protezione speciale, atteso che parte ricorrente deduce di non averlo mai ricevuto né lo stesso è stato prodotto da parte convenuta, rimasta contumace.
Orbene, il Collegio ritiene che la valutazione negativa operata dalla p.a. sia errata, alla luce delle ragioni di seguito specificate.
Ed, invero, mentre sul piano soggettivo non appare sufficientemente dimostrato un consolidato percorso di integrazione sul territorio nazionale – rimesso esclusivamente ad un contratto di locazione, un attestato di frequentazione di un corso di lingua italiana
L2 risalente al 2016 e a due rapporti di lavoro di una durata di pochi mesi e, precisamente, uno a tempo indeterminato costituito il 17.12.2021 di cui però l'ultima pagina 6 di 10 busta paga risale al mese di luglio 2022 ed un altro a tempo determinato dal 17.03.2025 al 18.05.2025 la cui trasformazione a tempo indeterminato a far data dal 19.05.2025 è peraltro documentata solo da una scrittura privata di cui non è certa né la data né la provenienza- va, invece, considerato, sul piano oggettivo, che il ricorrente, nato in [...]
State, ha vissuto dall'età di sette/otto anni a Lagos, dove è rimasto fino al momento dell'espatrio, avvenuto nel 2013.
Non risultando tale circostanza contestata dalla p.a., occorre considerare, come zona di provenienza del ricorrente, il Lagos.
Orbene, a Lagos 7 abitanti su 10 non hanno accesso a un alloggio adeguato;
vi è una continua creazione di insediamenti informali e di baraccopoli, caratterizzate da una qualità abitativa e da condizioni igienico-sanitarie scadenti, i cui residenti sono soggetti a sgomberi forzati, demolizioni, a causa dell'assenza di diritti fondiari formali, soffrono l'accesso a servizi come l'energia pulita, l'elettricità, l'acqua e i servizi igienici e la sicurezza pubblica;
sia nelle aree urbane che in quelle rurali, l'acqua e i servizi igienico- sanitari sono limitati, con una capacità statale di fornitura giornaliera di acqua pulita inferiore al 25% della domanda giornaliera (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES); “Lagos
Micro-Struggles Report”; novembre 2023; disponibile al: https://library.fes.de/pdf- files/bueros/nigeria/20825.pdf); la mancanza di accesso all'acqua potabile è strettamente legata alle scarse pratiche igienico-sanitarie: il 41% della popolazione non ha accesso a servizi igienici adeguati, 2 persone su 10 praticano la defecazione a cielo aperto e il 73% delle malattie diarroiche e enteriche sono dovute a scarse pratiche igienico-sanitarie
(United Nations Children Fund (UNICEF). “ ; Controparte_2
disponibile al: https://www.unicef.org/nigeria/water-sanitation-and- hygiene#:~:text=Seventy-three%20per%20cent%20of%20 the%20diarrhoeal%20and%20enteric,%28WASH%29%2C%20and%20is%20disproport ionately%20borne%20by%20 poorer%20children); la Banca Mondiale ha stimato che
Lagos ha il tasso di mortalità prematura più alto di qualsiasi altra città dell'Africa occidentale a causa dell'inquinamento dell'aria e dell'ambiente, che ha provocato circa pagina 7 di 10 11.200 decessi nel 2018; gli adulti, per questo, sono affetti da malattie cardiovascolari, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva e cancro polmonare ( L., Per_1 [...]
The cost of air pollution in Lagos, World Bank Group, Persona_2 Per_3
Washington 2020 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33038.); la città affronta inondazioni sempre più gravi durante le due stagioni delle piogge annuali, con le piogge da aprile a luglio che sono le più intense, i cui effetti disastrosi sono acuiti dalla bassa costa di Lagos, che si sta erodendo a causa del continuo innalzamento del livello del mare e delle mareggiate;
le inondazioni a Lagos influiscono negativamente sulla salute umana attraverso la contaminazione dei corpi idrici e l'aumento dell'incidenza di malattie trasmesse dall'acqua come malaria, colera, tifo, febbre gialla, diarrea, leptospirosi ed epatite A;
a causa del continuo straripamento di liquami grezzi e discariche, i pozzi e le trivellazioni utilizzati per scopi domestici vengono contaminati, aggravando la mancanza di accesso all'acqua dolce (UNU-EHS (United
[...]
; Technical Report - “Lagos floods”; 2021-2022; disponibile al: https://s3.eu- CP_3
central-1.amazonaws.com/interconnectedrisks/reports/2022/Case- studies/TR_220824_LagosFloods.pdf); il 23 ottobre del 2022, il governo dello Stato di
Lagos ha lanciato l'allerta evidenziando la peculiare posizione dello Stato lagunare, in cui convergono le acque di diversi fiumi, come l'Ogun, l' , l'Osun ed il Sasha, Per_4
che attraversano molti Stati del Sud-Ovest. I residenti delle aree di Ketu, Per_5 Per_6
Per_1
, Persona_7 Per_8 Per_9 Persona_11 Persona_12
Per_1
12, 1,
[...] Per_13 Per_14 Per_16 Per_17 Per_18 Per_19
che si trovano sulle rive del fiume Ogun, sono stati avvisati di essere pronti a Per_19
lasciare le proprie abitazioni in qualsiasi momento (Vanguard, Flood: Lagos govt raises Per_2 alarm, tells residents in , Mile12, others to relocate, 23 October 2022, https://www.vanguardngr.com/2022/10/flood-lagos-govt-raises-alarm-tells-residents-in- ketu-mile12-others-to-relocate/.); secondo l' Controparte_4
a ottobre 2023 circa 159mila persone sono state colpite dalle
[...]
inondazioni in 13 Stati del Paese, tra questi 48mila sono gli sfollati e 28 persone hanno pagina 8 di 10 perso la vita e Lagos è tra gli Stati più colpiti (OCHA; “HUMANITARIAN CP_5
OVERVIEW NIGERIA”; 2024; Controparte_6
December 2023; disponibile al: https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-humanitarian- needs-overview-2024); dal 14 giugno 2024 forti piogge hanno colpito lo Stato di Lagos, causando inondazioni e provocando sfollamenti e danni;
secondo i media, più di 2.000 persone sono state sfollate nell'area di governo locale di Eti-Osa, nel sud dello Stato di
Lagos, e diverse strutture, tra cui scuole, ospedali e ponti, sono state distrutte o danneggiate a causa delle inondazioni;
le inondazioni probabilmente aggraveranno la situazione del colera a Lagos, dove il 9 giugno le autorità statali hanno dichiarato un'epidemia con 324 casi sospetti, tra cui 15 morti (ECHO, European Commission's
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations;
Nigeria - Floods and cholera outbreak (DG ECHO Partners, NOAA CPC, media)
(ECHO Daily Flash of 18 June 2024); disponibile al: https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-floods-and-cholera-outbreak-dg-echo-
). Email_1
A fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, in presenza delle quali vi è il rischio effettivo di dovere sopportare la deprivazione dei diritti fondamentali, dovuta alla mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il suo diritto alla vita privata, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 117 C e 8 CEDU. Egli subirebbe in concreto la privazione del suo fondamentale diritto al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti in particolare anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio
1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto pagina 9 di 10 economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente
Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso. compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 10.06.2025
Si comunichi.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
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