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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/07/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 40 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesco Brunicella, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
(partita IVA ), in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Clausi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
- convenuta – avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo che venisse pronunciata la condanna della convenuta al pagamento Controparte_1 della somma di € 8.351,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per i danni riportati dall'autovettura BMW X5 tg. DW 648 FB di proprietà della società in Controparte_2 occasione del danneggiamento da parte di ignoti in data 22.11.2016, in forza della garanzia assicurativa stipulata per tale evento con la compagnia assicuratrice.
A fondamento della domanda la ditta attrice deduceva che il giorno 22.11.2016, Controparte_3 parcheggiava l'autovettura BMW X5 tg. DW 648 FB, di proprietà della società Controparte_2
pagina 1 di 7 di cui era legale rappresentante, in Rende alla Via Lisbona, nei pressi della propria abitazione;
che, successivamente, nel riprendere l'autovettura, lo stesso realizzava che ignoti l'avevano danneggiata, provocando profonde ed ampie striature lungo l'intero perimetro della carrozzeria, interessando, quindi, il cofano anteriore e posteriore, le fiancate sia destra che sinistra compreso tutte le portiere e le maniglie, parafanghi posteriore e anteriore, paraurti posteriore e anteriore, il tettuccio, fanali anteriori e posteriori, parabrezza, lunotto e tutti i finestrini, nonché gli specchietti della stessa, per un danno stimato nella somma di € 12.751,20; che il sporgeva denuncia ai Carabinieri della Stazione di CP_2
Rende e, con scrittura privata del 22.12.2016, cedeva il proprio credito, relativo all'indennizzo per i danni subiti dall'auto, all' ; che quest'ultima, in considerazione dei Parte_1 danni materiali subiti dall'autovettura BMW X5, tg. DW 648 FB e sulla scorta della cessione del credito frattanto operata in proprio favore dalla con pec del 6.11.2018 e Controparte_2 successiva pec del 7.10.2020, chiedeva alla il risarcimento dei danni materiali, Controparte_1 in ragione della polizza assicurativa a copertura anche degli eventi definitivi “atti vandalici” contratta dalla cedente;
che, in via stragiudiziale, la compagnia assicuratrice aveva offerto la somma di €
4.400,00, accettata dalla cedente, quale acconto sul maggior danno subito;
che, alla stregua di quanto risultante dalla fattura di spesa prodotta in giudizio, residuava la somma di € 8.351,20, rispetto alla quale la ditta attrice formulava domanda risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 della domanda, per difetto di legittimazione attiva dell' , non avendo Parte_1 essa titolo ad agire sulla base del disposto contenuto nell'art. 149 Dlgs n. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni private), nemmeno in forza di una scrittura privata di cessione del credito, nonché
l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 c.c., del diritto al risarcimento del danno, essendo decorso il termine di due anni tra l'evento dannoso e l'instaurazione del procedimento;
nel merito, contestava l'eccessività della quantificazione dei danni oggetto della domanda risarcitoria, rilevando che l' avesse già ottemperato a quanto dovuto mediante il Controparte_1 pagamento nella fase stragiudiziale della somma di € 4.400,00, tenuto conto della quantificazione dei danni operata dallo studio SIAM da nominato dalla citata compagnia assicuratrice (pari ad € Pt_2
7.174,53) e delle necessarie detrazioni sui ricambi per il degrado, pari ad € 2.657,45, nonché della riduzione per una insufficienza assicurativa di € 135,42, e dell'ulteriore riduzione dello scoperto del
10%, come da condizioni generali di polizza, pari ad € 534,55.
Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine,
l'accoglimento della stessa nei limiti delle condizioni di polizza.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e c.t.u.. pagina 2 di 7 Sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza dell'8.4.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte depositate telematicamente, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza stipulata dalla con la compagnia in riferimento ai Controparte_2 Controparte_1 danni riportati dall'autovettura BMW X5, tg. DW 648 FB, in occasione del danneggiamento di varie parti della carrozzeria del veicolo, da parte di ignoti, in data 22.11.2016.
La domanda è proposta dall , in qualità di cessionaria del credito Parte_1 vantato dalla in forza di scrittura privata del 2.12.2016. Controparte_2
Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità della domanda, per intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. e per carenza di legittimazione attiva della cessionaria, sollevate dalla compagnia assicuratrice convenuta.
In merito, si osserva che il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, previsto dall'art. 2952 c.c., è iniziato a decorrere dal 22.11.2016 (data dell'evento dannoso), ma è stato interrotto dall , mediante richiesta di Parte_1 risarcimento dei danni inviata a mezzo pec del 6.11.2018 e successiva pec del 7.10.2020 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice).
Con la stessa missiva del 6.11.2018 è stata data alla comunicazione Controparte_1 dell'avvenuta cessione del credito da in favore dell Controparte_2 Parte_1
, in forza di scrittura privata del 2.12.2016 (cfr. doc.n. 7 del fascicolo di parte attrice).
[...]
Al riguardo, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del
2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (cfr. Cass. Civ., n. 22726 del 12.9.2019; cfr. anche Cass. Civ., n. 51 del 10.1.2012: Il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell'artt. 1260 ss. cod. civ., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio). pagina 3 di 7 Inoltre, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. Cass. Civ., n. 4713 del 19.2.2019).
Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, avendo l'autocarrozzeria attrice dimostrato, per tabulas, l'esistenza della scrittura privata di cessione del credito vantato dal proprietario del veicolo nei confronti della compagnia assicuratrice, in proprio favore, nonché l'avvenuta comunicazione della cessione alla debitrice ceduta, va riconosciuta la piena legittimazione della stessa rispetto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della Controparte_1
Passando all'esame del merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
In merito alla prova dell'evento dannoso, la parte attrice ha allegato la denuncia sporta dal proprietario del veicolo, , quale legale rappresentante della lo stesso giorno Controparte_3 Controparte_2 in cui si è verificato il fatto illecito (22.11.2016) ai Carabinieri della Stazione di Rende (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Inoltre il teste , escusso nel presente giudizio, ha riferito di avere visto l'autovettura Testimone_1
Con BMV 5 DW648FB, la sera del 21.11.2016, parcheggiata in Rende alla Via Lisbona, quando è rientrato in casa (il teste ha riferito di abitare alla via Londra, che è parallela a Via Lisbona), e di avere notato, la mattina seguente, che l'auto presentava vari danneggiamenti sulla carrozzeria, come raffigurati nelle fotografie allo stesso esibite, negando che simili danni fossero presenti al momento della sosta dell'auto presso il parcheggio.
E' in atti, inoltre, il certificato dell'assicurazione contratta dal proprietario del mezzo Controparte_2 con la comprensiva della copertura per danni derivanti da atti vandalici
[...] Controparte_1
e dolosi e prevedente una franchigia di € 100,00.
Ciò posto, ritenendosi dimostrata la prova dell'evento dannoso, occorre valutare il quantum oggetto della domanda di risarcitoria.
La ditta attrice ha allegato la fattura emessa, per l'importo di € 12.751,20, comprensiva dei costi per gli interventi di riparazione delle parti danneggiate del mezzo, dei pezzi di ricambio, dei materiali e della manodopera impiegati. pagina 4 di 7 Ciò posto, è stata espletata c.t.u. da parte del dott. il quale, dopo avere esaminato la Persona_1 documentazione allegata ai fascicoli di entrambe le parti (cfr. documentazione fotografica allegata da parte attrice e consulenza tecnica del C.T.P. geom. per la Persona_2 Controparte_5
allegata dalla compagnia convenuta), ha effettuato una stima dei costi necessari per le parti di
[...] ricambio, per i materiali di consumo e per la manodopera occorrenti per le riparazioni necessarie alla messa in pristino della vettura, quantificandoli nell'importo di € 8.326,45 ed IVA 22% € 1.831,83 per un totale di € 10.158,28, di cui:
- ricambi imponibile € 4.106,40 ed IVA 22% € 903,41 per un totale di € 5.009,81;
- mano d'opera imponibile € 2.854,25 ed IVA 22% € 627,94 per un totale di € 3.482,19;
- materiale di consumo imponibile € 1.341,00 ed IVA 22% €295,02 per un totale di € 1.636,02;
- smaltimento rifiuti imponibile € 24,80 ed IVA 22% € 5.46 per un totale di € 30.26.
Il c.t.u., inoltre, ha evidenziato che nei fascicoli delle parti non fossero presenti le condizioni della polizza n. 235568564, ma solo il certificato di assicurazione della polizza.
Consegue che, spettando alla compagnia convenuta fornire la dimostrazione di eventuali scoperti e/o franchigie atte ad incidere sulla liquidazione dell'indennizzo dovuto per i danneggiamenti subiti, dalla somma stimata dal c.t.u., pari a complessivi € 10.158,28 può essere detratto solo l'importo di € 100,00, in ragione della franchigia risultante dal certificato della polizza assicurativa allegato, pervenendosi, in tal modo, ad un indennizzo totale di € 10.058,28 iva inclusa.
Dalla somma in questione, poi, deve essere scomputata la somma di € 4.400,00, già corrisposta dalla ed accettata, a titolo di acconto sul maggior danno, dalla danneggiata-cedente Controparte_1
Controparte_2
Consegue che, tenuto conto dei costi per le riparazioni delle parti danneggiate del veicolo, dei materiali e pezzi di ricambio e della manodopera necessari ed applicando la franchigia di € 100,00 prevista dalla polizza, nonché detraendo l'importo già corrisposto dalla compagnia assicuratrice, si reputa congruo riconoscere, in favore della parte attrice, un indennizzo pari ad € 5.658,28, liquidato ai valori attuali.
Atteso che, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., n. 10488 del 7.5.2009; n. 395 dell'11.1.2007), il debito di indennizzo dell'assicuratore configura un debito di valore, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore. Consegue che deve essere riconosciuto all'attrice, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 17.02.95 n.1712;
Cass. S.U. 10.09.98 n.8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro pagina 5 di 7 cessante, per il mancato godimento delle somme dovute, con conseguente necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento.
Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi non la somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata, ma la somma dovuta a titolo di indennizzo, devalutata alla data del fatto (22.11.2016) e rivalutata anno per anno fino alla data dell'odierna decisione, secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, facendo riferimento al tasso legale.
In conclusione, la deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_1 dell' , della somma di € 5.658,28, a titolo di indennizzo per i danni Parte_1 riportati dall'autovettura BMW X5 tg. DW 648 FB, in occasione del danneggiamento da parte di ignoti in data 22.11.2016, oltre interessi al tasso legale, dal 22.11.2016 e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata alla data del fatto (22.11.2016) e via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data odierna, secondo gli indici ISTAT del “costo della vita”.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della compagnia assicuratrice convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dall' nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento, in favore di dell' Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 5.658,28, a titolo di indennizzo per i danni riportati dall'autovettura
[...]
BMW X5 tg. DW 648 FB, in occasione del danneggiamento da parte di ignoti in data 22.11.2016, oltre interessi al tasso legale, dal 22.11.2016 e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata alla data del fatto (22.11.2016) e via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data odierna, secondo gli indici ISTAT del “costo della vita”;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.804,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c;
pagina 6 di 7 3) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico della compagnia assicuratrice convenuta.
Cosenza, 15.7.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 40 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesco Brunicella, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
(partita IVA ), in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Clausi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
- convenuta – avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo che venisse pronunciata la condanna della convenuta al pagamento Controparte_1 della somma di € 8.351,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per i danni riportati dall'autovettura BMW X5 tg. DW 648 FB di proprietà della società in Controparte_2 occasione del danneggiamento da parte di ignoti in data 22.11.2016, in forza della garanzia assicurativa stipulata per tale evento con la compagnia assicuratrice.
A fondamento della domanda la ditta attrice deduceva che il giorno 22.11.2016, Controparte_3 parcheggiava l'autovettura BMW X5 tg. DW 648 FB, di proprietà della società Controparte_2
pagina 1 di 7 di cui era legale rappresentante, in Rende alla Via Lisbona, nei pressi della propria abitazione;
che, successivamente, nel riprendere l'autovettura, lo stesso realizzava che ignoti l'avevano danneggiata, provocando profonde ed ampie striature lungo l'intero perimetro della carrozzeria, interessando, quindi, il cofano anteriore e posteriore, le fiancate sia destra che sinistra compreso tutte le portiere e le maniglie, parafanghi posteriore e anteriore, paraurti posteriore e anteriore, il tettuccio, fanali anteriori e posteriori, parabrezza, lunotto e tutti i finestrini, nonché gli specchietti della stessa, per un danno stimato nella somma di € 12.751,20; che il sporgeva denuncia ai Carabinieri della Stazione di CP_2
Rende e, con scrittura privata del 22.12.2016, cedeva il proprio credito, relativo all'indennizzo per i danni subiti dall'auto, all' ; che quest'ultima, in considerazione dei Parte_1 danni materiali subiti dall'autovettura BMW X5, tg. DW 648 FB e sulla scorta della cessione del credito frattanto operata in proprio favore dalla con pec del 6.11.2018 e Controparte_2 successiva pec del 7.10.2020, chiedeva alla il risarcimento dei danni materiali, Controparte_1 in ragione della polizza assicurativa a copertura anche degli eventi definitivi “atti vandalici” contratta dalla cedente;
che, in via stragiudiziale, la compagnia assicuratrice aveva offerto la somma di €
4.400,00, accettata dalla cedente, quale acconto sul maggior danno subito;
che, alla stregua di quanto risultante dalla fattura di spesa prodotta in giudizio, residuava la somma di € 8.351,20, rispetto alla quale la ditta attrice formulava domanda risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 della domanda, per difetto di legittimazione attiva dell' , non avendo Parte_1 essa titolo ad agire sulla base del disposto contenuto nell'art. 149 Dlgs n. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni private), nemmeno in forza di una scrittura privata di cessione del credito, nonché
l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 c.c., del diritto al risarcimento del danno, essendo decorso il termine di due anni tra l'evento dannoso e l'instaurazione del procedimento;
nel merito, contestava l'eccessività della quantificazione dei danni oggetto della domanda risarcitoria, rilevando che l' avesse già ottemperato a quanto dovuto mediante il Controparte_1 pagamento nella fase stragiudiziale della somma di € 4.400,00, tenuto conto della quantificazione dei danni operata dallo studio SIAM da nominato dalla citata compagnia assicuratrice (pari ad € Pt_2
7.174,53) e delle necessarie detrazioni sui ricambi per il degrado, pari ad € 2.657,45, nonché della riduzione per una insufficienza assicurativa di € 135,42, e dell'ulteriore riduzione dello scoperto del
10%, come da condizioni generali di polizza, pari ad € 534,55.
Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine,
l'accoglimento della stessa nei limiti delle condizioni di polizza.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e c.t.u.. pagina 2 di 7 Sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza dell'8.4.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte depositate telematicamente, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La presente controversia ha ad oggetto la domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza stipulata dalla con la compagnia in riferimento ai Controparte_2 Controparte_1 danni riportati dall'autovettura BMW X5, tg. DW 648 FB, in occasione del danneggiamento di varie parti della carrozzeria del veicolo, da parte di ignoti, in data 22.11.2016.
La domanda è proposta dall , in qualità di cessionaria del credito Parte_1 vantato dalla in forza di scrittura privata del 2.12.2016. Controparte_2
Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità della domanda, per intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. e per carenza di legittimazione attiva della cessionaria, sollevate dalla compagnia assicuratrice convenuta.
In merito, si osserva che il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, previsto dall'art. 2952 c.c., è iniziato a decorrere dal 22.11.2016 (data dell'evento dannoso), ma è stato interrotto dall , mediante richiesta di Parte_1 risarcimento dei danni inviata a mezzo pec del 6.11.2018 e successiva pec del 7.10.2020 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice).
Con la stessa missiva del 6.11.2018 è stata data alla comunicazione Controparte_1 dell'avvenuta cessione del credito da in favore dell Controparte_2 Parte_1
, in forza di scrittura privata del 2.12.2016 (cfr. doc.n. 7 del fascicolo di parte attrice).
[...]
Al riguardo, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del
2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (cfr. Cass. Civ., n. 22726 del 12.9.2019; cfr. anche Cass. Civ., n. 51 del 10.1.2012: Il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell'artt. 1260 ss. cod. civ., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio). pagina 3 di 7 Inoltre, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. Cass. Civ., n. 4713 del 19.2.2019).
Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, avendo l'autocarrozzeria attrice dimostrato, per tabulas, l'esistenza della scrittura privata di cessione del credito vantato dal proprietario del veicolo nei confronti della compagnia assicuratrice, in proprio favore, nonché l'avvenuta comunicazione della cessione alla debitrice ceduta, va riconosciuta la piena legittimazione della stessa rispetto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della Controparte_1
Passando all'esame del merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
In merito alla prova dell'evento dannoso, la parte attrice ha allegato la denuncia sporta dal proprietario del veicolo, , quale legale rappresentante della lo stesso giorno Controparte_3 Controparte_2 in cui si è verificato il fatto illecito (22.11.2016) ai Carabinieri della Stazione di Rende (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Inoltre il teste , escusso nel presente giudizio, ha riferito di avere visto l'autovettura Testimone_1
Con BMV 5 DW648FB, la sera del 21.11.2016, parcheggiata in Rende alla Via Lisbona, quando è rientrato in casa (il teste ha riferito di abitare alla via Londra, che è parallela a Via Lisbona), e di avere notato, la mattina seguente, che l'auto presentava vari danneggiamenti sulla carrozzeria, come raffigurati nelle fotografie allo stesso esibite, negando che simili danni fossero presenti al momento della sosta dell'auto presso il parcheggio.
E' in atti, inoltre, il certificato dell'assicurazione contratta dal proprietario del mezzo Controparte_2 con la comprensiva della copertura per danni derivanti da atti vandalici
[...] Controparte_1
e dolosi e prevedente una franchigia di € 100,00.
Ciò posto, ritenendosi dimostrata la prova dell'evento dannoso, occorre valutare il quantum oggetto della domanda di risarcitoria.
La ditta attrice ha allegato la fattura emessa, per l'importo di € 12.751,20, comprensiva dei costi per gli interventi di riparazione delle parti danneggiate del mezzo, dei pezzi di ricambio, dei materiali e della manodopera impiegati. pagina 4 di 7 Ciò posto, è stata espletata c.t.u. da parte del dott. il quale, dopo avere esaminato la Persona_1 documentazione allegata ai fascicoli di entrambe le parti (cfr. documentazione fotografica allegata da parte attrice e consulenza tecnica del C.T.P. geom. per la Persona_2 Controparte_5
allegata dalla compagnia convenuta), ha effettuato una stima dei costi necessari per le parti di
[...] ricambio, per i materiali di consumo e per la manodopera occorrenti per le riparazioni necessarie alla messa in pristino della vettura, quantificandoli nell'importo di € 8.326,45 ed IVA 22% € 1.831,83 per un totale di € 10.158,28, di cui:
- ricambi imponibile € 4.106,40 ed IVA 22% € 903,41 per un totale di € 5.009,81;
- mano d'opera imponibile € 2.854,25 ed IVA 22% € 627,94 per un totale di € 3.482,19;
- materiale di consumo imponibile € 1.341,00 ed IVA 22% €295,02 per un totale di € 1.636,02;
- smaltimento rifiuti imponibile € 24,80 ed IVA 22% € 5.46 per un totale di € 30.26.
Il c.t.u., inoltre, ha evidenziato che nei fascicoli delle parti non fossero presenti le condizioni della polizza n. 235568564, ma solo il certificato di assicurazione della polizza.
Consegue che, spettando alla compagnia convenuta fornire la dimostrazione di eventuali scoperti e/o franchigie atte ad incidere sulla liquidazione dell'indennizzo dovuto per i danneggiamenti subiti, dalla somma stimata dal c.t.u., pari a complessivi € 10.158,28 può essere detratto solo l'importo di € 100,00, in ragione della franchigia risultante dal certificato della polizza assicurativa allegato, pervenendosi, in tal modo, ad un indennizzo totale di € 10.058,28 iva inclusa.
Dalla somma in questione, poi, deve essere scomputata la somma di € 4.400,00, già corrisposta dalla ed accettata, a titolo di acconto sul maggior danno, dalla danneggiata-cedente Controparte_1
Controparte_2
Consegue che, tenuto conto dei costi per le riparazioni delle parti danneggiate del veicolo, dei materiali e pezzi di ricambio e della manodopera necessari ed applicando la franchigia di € 100,00 prevista dalla polizza, nonché detraendo l'importo già corrisposto dalla compagnia assicuratrice, si reputa congruo riconoscere, in favore della parte attrice, un indennizzo pari ad € 5.658,28, liquidato ai valori attuali.
Atteso che, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., n. 10488 del 7.5.2009; n. 395 dell'11.1.2007), il debito di indennizzo dell'assicuratore configura un debito di valore, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore. Consegue che deve essere riconosciuto all'attrice, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 17.02.95 n.1712;
Cass. S.U. 10.09.98 n.8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro pagina 5 di 7 cessante, per il mancato godimento delle somme dovute, con conseguente necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento.
Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi non la somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata, ma la somma dovuta a titolo di indennizzo, devalutata alla data del fatto (22.11.2016) e rivalutata anno per anno fino alla data dell'odierna decisione, secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, facendo riferimento al tasso legale.
In conclusione, la deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_1 dell' , della somma di € 5.658,28, a titolo di indennizzo per i danni Parte_1 riportati dall'autovettura BMW X5 tg. DW 648 FB, in occasione del danneggiamento da parte di ignoti in data 22.11.2016, oltre interessi al tasso legale, dal 22.11.2016 e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata alla data del fatto (22.11.2016) e via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data odierna, secondo gli indici ISTAT del “costo della vita”.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della compagnia assicuratrice convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dall' nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento, in favore di dell' Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 5.658,28, a titolo di indennizzo per i danni riportati dall'autovettura
[...]
BMW X5 tg. DW 648 FB, in occasione del danneggiamento da parte di ignoti in data 22.11.2016, oltre interessi al tasso legale, dal 22.11.2016 e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata alla data del fatto (22.11.2016) e via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data odierna, secondo gli indici ISTAT del “costo della vita”;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.804,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c;
pagina 6 di 7 3) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico della compagnia assicuratrice convenuta.
Cosenza, 15.7.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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