Decreto cautelare 10 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 10/10/2022, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 00483/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01112/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2022, proposto da
AI TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni e Ministero Interno - Polizia di Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari monocratica e collegiale:
a) del provvedimento del Comune di Ostuni n. 160 del 23/09/2022, di revoca delle autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente n. 50/2016 del 02/09/2016, n. 51/2016 del 02/09/2016 e n. 57/2016 del 16/12/2016 per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente, ai sensi della Legge n. 21/1992, rilasciate al ricorrente;
b) del preavviso di revoca delle predette autorizzazioni prot. n. 40205/2022 del 21/06/2022;
c) della nota prot. n. BRPE30/220006413(38/2022) del 06/06/2022, acquisito al protocollo generale del Comune di Ostuni al n. 33468 del 06.06.2022, a firma del Dirigente della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato di Brindisi;
d) della relazione di servizio della Polizia di Stato di Brindisi, allegata alla su citata nota dirigenziale prot. n. BRPE30/220006413 (38/2022) del 06/06/2022, acquisito al protocollo del Comune di Ostuni al n. 33468 del 06.06.2022;
e) occorrendo, della Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01 del 28/02/2019 ad oggetto “Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”;
nonché degli atti presupposti e conseguenti, ancorché non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 9 Ottobre 2022 (domenica);
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, il ricorso - allo stato - non appare assistito dal necessario fumus boni juris, in quanto - premesso che la normativa vigente in “subiecta materia” impone al titolare dell’autorizzazione di N.C.C. l’obbligo (a pena di revoca dell’autorizzazione) di utilizzare effettivamente la rimessa disponibile nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente - si rileva, nella specie, da un lato, che risulta adeguatamente accertato (in sede istruttoria) dall’A.C. intimata l’inidoneità strutturale e comunque il prolungato mancato utilizzo del locale commerciale (indicato dall’istante quale autorimessa disponibile) sito in Ostuni al Corso Mazzini n. 168, e, dall’altro, che ciò che la legge in materia (art. 3 Legge 15 gennaio 1992 n. 21) richiede per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è la disponibilità (in capo al titolare dell’autorizzazione di N.C.C.) nel territorio comunale, di un'autorimessa in cui deve avvenire "lo stazionamento dei mezzi", intendendosi per "autorimessa", nell'accezione comune della parola, un apposito locale adibito a deposito di veicoli, e non la mera titolarità di un contratto di abbonamento (peraltro, solo a decorrere dal 1° Aprile 2022) per uso di posti auto ubicati in un parcheggio pubblico (esistente in Ostuni alla Via Ennio n. 10).
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dal ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza la Camera di Consiglio del 26 Ottobre 2022, previa riduzione alla metà dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 10 Ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO