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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consiglie- re
Dott. Federico Ria Consiglie- re riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1161/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 23 Aprile 2025 con trattazione scritta
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Piermichele De Mat- Parte_1 teis del Foro di L'Aquila, giusta procura apposta su foglio congiunto all'atto di citazione in appello elettivamente domiciliata in L'Aquila in Via
D'Annunzio n.4 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Du- Controparte_1 rante, elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in L'Aquila via S.
Bernardino n.4
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, in riforma della impugnata sentenza n. 363/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione Unica, in composizione monocratica, in data 18 Maggio 2023, pubblicata in pari data, non notificata, respinta e disattesa ogni diversa e avversa eccezio- ne, argomentazione e deduzione: 1) dichiarare l'eccessività dell'importo precettato, comportante la nullità (e/o inefficacia) parziale della intimazione, per la somma eccedente, limitando l'efficacia del precetto stesso alla somma di € 26.320,00, di cui € 16.320,00, erogati per contributo di autonoma siste- mazione + € 10.000,00, a titolo di indennizzo beni mobili, oltre interessi le- gali pari ad € 1.194,72 (rispettivamente € 1.065,05 + € 129,67), con le spese legali liquidate in sentenza nella misura di € 6.580,70 (70% di € 9.401,00), oltre gli accessori di legge, posto che, come ribadito con il gravame, esso non poteva essere intimato relativamente all'importo di € 149.421,00, ma esclusivamente per i suddetti minori importi, con conseguente esclusione, dal totale intimato, della somma di € 149.421,00, oltre i relativi interessi er- roneamente indicati nella misura dell'8% in ragione di anno e, in denegata ipotesi, comunque da rettificare;
2) ove per impensabile ipotesi codesta
Ecc.ma Corte ritenesse intimabile anche la somma di € 149.421,00, oltre in- teressi pari ad € 99.854,17, tenuto conto che, in ogni modo, gli interessi le- gali assommerebbero ad € 6.111,40 (importo largamente inferiore a quello iperbolico a tale titolo precettato di € 99.854,17), dichiarare, comunque, la eccessività dell'importo precettato, comportante la nullità (e/o inefficacia) parziale del precetto, per la somma eccedente, avendo il Parte_2
- a fronte di una statuizione che prevedeva la corresponsione degli “ interessi legali “ ed “ interessi “ - applicato, a tutte le singole poste del proprio asseri- to credito, il tasso di interesse fisso dell'8% in ragione di anno, codificato dal D.lgs. n. 231 del 2002 per le “ transazioni commerciali”, e non, invece, come doveva, gli interessi secondo il tasso legale riferito a ciascuna annuali- tà all'epoca in vigore, per come definito dal relativo decreto ministeriale;
del che risulta errato anche il calcolo totale della somma complessivamente do- vuta, indicata in € 326.258,24, che deve essere notevolmente ridotta e così
2 rideterminata da codesta Ecc.ma Corte nella minor somma effettivamente dovuta, accertando quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del sud- detto titolo, sulla base delle somme rettificate, una volta verificati - e ricalco- lati - anche il saggio e gli importi effettivamente dovuti per interessi. In ogni caso, con condanna dell'Ente in persona del Sindaco, Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e del compenso di lite, oltre gli accessori di legge, per I.V.A. (22%), C.A.P. (4%) e art. 14
T.F. (15%), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
L'appellato: “L' come sopra rappresentata e di- Parte_3
fesa, conclude per il rigetto dell'appello con riferimento al solo primo moti- vo dedotto, con vittoria delle relative spese e competenze, oltre oneri previ- denziali nella misura del 23,80% a titolo di cassa di previdenza degli avvo- cati della P.A. in sostituzione di IVA al 22% e c. p. a. al 4%”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza a verbale (art 127 ter) del Tribuna- le di L'Aquila n.363/2023 pubblicata il 18.5.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di L'Aquila in parziale accogli- mento dell' opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti del ha dichiarato Parte_1 Controparte_1
l'inefficacia dell'atto di precetto per la somma eccedente l'importo di €
268.371,89 compensando parzialmente tra le parti, nella misura dell'85% le spese di lite del giudizio e condannando parte opposta alla rifusione in favo- re dell'opponente del restante 15% delle spese di lite, liquidate nella somma di € 545,00 per spese materiali e di € 2.587,80 per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1 Il giudice di prima istanza, in particolare, addiveniva alla predetta dichia- razione di inefficacia parziale dell'atto di precetto alla luce della riduzione della propria pretesa creditoria operata dall'opposto da € CP_1
326.258,24 a € 268.371,89, nonché rigettando le doglianze dell'opponente in
3 ordine alla non debenza dell'importo di € 149.421,00, oggetto di confisca per equivalente ed alla determinazione degli interessi, applicati sulla scorta di quanto disposto dall'art 1284 quarto comma c.c.
2. Nel proporre appello, ha censurato la decisione sulla base Parte_1 di due motivi di doglianza, sintetizzabili: a) nell'illegittima richiesta della somma di € 149.421,00 già oggetto di confisca per equivalente con conse- guente duplicazione del debito nei confronti dell'Ente comunale e nell'errata qualificazione per equivalente della confisca in esame, che dove- va, in realtà, essere considerata come confisca diretta;
b) nella erronea de- terminazione degli interessi in applicazione dell'art 1284 4 comma c.c. no- nostante la natura dell'obbligazione del caso di specie fosse assolutamente svincolata da qualunque collegamento contrattuale;
in via gradata,
l'appellante rilevava che l'interesse in questione, c.d. commerciale, doveva riguardare solo la fase processuale, non estendendosi, come erroneamente effettuato dal Tribunale, alle fasi antecedenti e successive e, ad abundan- tiam, deduceva che la difesa del in primo grado, in se- Controparte_1
de di memoria ex art 183 n.2 cpc, aveva illegittimamente tentato di ricondur- re la fattispecie in esame in una ipotesi di “natura negoziale a formazione successiva” del rapporto instauratosi tra l'Ente erogante e privato percettore, avente natura paritetica.
2.1 Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
2.2. Nelle more del giudizio, con le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate in data 6.09.2024, parte appellante ha portato all'attenzione della Corte l'intervenuta pronuncia n.12449 del 7 maggio 2024, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno composto il contrasto giurispru- denziale in ordine al saggio d'interesse da applicarsi alla sentenza contenen- te la condanna generica al pagamento degli “interessi legali” senza ulteriori
4 specificazioni, consacrando, nella relativa fattispecie, l'applicabilità del pri- mo comma dell'art 1284 c.c. in luogo del quarto comma.
2.3 Sul punto, il in sede di comparsa conclusionale, ha Controparte_1
preso atto della predetta pronuncia modificando le proprie conclusioni con richiesta di rigetto del solo primo motivo di appello, con vittoria di spese, ravvisando, alla luce dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale, in appli- cazione dell'art 92 comma 2 c.p.c., l'ipotesi di compensazione delle spese di giudizio.
2.4 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 23
Aprile 2025, è stata riservata in decisione, essendo già stati assegnati i ter- mini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 352 cpc.
3. Ritiene questa Corte che l'appello nel suo complesso sia parzialmente fon- dato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte e debba condurre, in parziale riforma della sentenza impugnata, al riconoscimento di un credito in favore dell'appellato rispetto a quanto statuito nella sentenza gra- Controparte_2 vata, con conseguente parziale inefficacia dell'atto di precetto originariamente opposto.
4. Con il primo motivo, l'appellante deduce che l'importo di € 149.421,00, relativo all'indennizzo per l'acquisto di abitazione sostitutiva, aveva formato oggetto di confisca per equivalente da parte del giudice penale, quale frutto del reato ascrittole, configurato nella indebita percezione della somma per difetto del presupposto (ovvero la stabile dimora alla data del 6 Aprile
2009).
4.1 Per tale motivo, avendo la sentenza civile (costituente il titolo esecutivo dell'atto di precetto opposto) disposto la restituzione della predetta somma, ciò non sarebbe potuto che avvenire nell'ambito dell'intervenuta confisca per equivalente e non attraverso l'atto di precetto, costituente, quindi, la
5 esatta duplicazione di un debito che aveva trovato, invece, esplicita colloca- zione del provvedimento di confisca.
4.2 Inoltre, l'appellante lamenta che la confisca in questione avrebbe dovuto essere definitivamente qualificata come “confisca diretta”, rappresentando la stessa una vera e propria duplicazione dell'utilità conseguita dal soggetto condannato per il reato di cui all'art 640 bis c.p., anche in quanto priva del carattere sanzionatorio, poiché l'ammontare della stessa di € 149.421,00, era esattamente coincidente con l'erogazione pecuniaria e, dunque, con il danno vantato dall'Ente erogatore l'indennizzo per l'acquisto di un'abitazione so- stitutiva.
5. Preliminarmente, la Corte rileva la novità della questione contenuta nel motivo oggetto della presente delibazione, relativa alla qualificazione come
“confisca diretta” e non per equivalente della confisca operata sulla somma di € 149.421,00, essendo tale doglianza sollevata dall'appellante solo nel presente grado di giudizio.
6. Nella parte restante il motivo è infondato.
7. Appare utile richiamare, in tema di confisca per equivalente, la giurispru- denza della Corte di Cassazione, la quale ha precisato, al riguardo, che la confisca può presentarsi con varia natura giuridica e il suo contenuto consi- ste sempre nella privazione di beni economici, ma può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere natura e funzione di pena o di misura di sicurezza, ovvero di misura giuridica civile o ammini- strativa. Ciò che occorre considerare non è un'astratta e generica figura di confisca, ma in concreto la confisca così come risulta da una determinata legge (Corte Costituzionale sent. n. 29 del 1961).
7.1 Con le sentenze del 24/09/2008 n. 39172 e, più recentemente, n.
39874/2018, la Corte di Cassazione ha riconosciuto natura penale alla con- fisca per equivalente, rilevando che la stessa viene ad assolvere ad una fun- zione sostanzialmente sanzionatoria ed afflittiva, individuata dal Legislatore
6 come istituto di diritto penale finalizzato al ripristino della situazione eco- nomica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, privandolo, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corri- spondente valore a carico del responsabile, delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondente senza espli- care alcuna funzione preventiva.
7.2 Ed ancora (Cass. pen. n.18137/2018; Cass. pen., sez. II, 12 dicembre
2006, n. 235814), l'intervento ablativo attuato in sede di confisca prescinde da ogni profilo di pericolosità del bene o valore oggetto di confisca e prende di mira il vantaggio patrimoniale che deriva dal reato, imponendo a carico del responsabile un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore, che si connota, oltre che per un rapporto di consequenzialità rispetto alla commis- sione del reato, per il suo carattere afflittivo proprio della sanzione penale. È evidente, infatti, che, essendo la confisca di valore o per equivalente parame- trata al profitto o al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista “quantitati- vo”, l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun collega- mento col reato, consentendo così di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria (Cass., SS.UU., n. 31617/2015). Scopo della confisca di valore o per equivalente è, infatti, quello di colpire il patri- monio del responsabile del reato, sottraendovi quella parte corrispondente al profitto discendente dal reato, al fine di disincentivarne la vantaggiosità pa- trimoniale e di scoraggiare la commissione di ulteriori illeciti. Ebbene, le superiori considerazioni in merito alla ratio della confisca, il suo carattere obbligatorio (svincolato da valutazioni in ordine alla colpevolezza dell'autore del reato ed alla gravità della condotta) e la possibile esecuzione per equivalente conducono, univocamente, a delinearla come misura ablativa in chiave sanzionatoria.
7 8. Da ciò discende che, condividendosi quanto già statuito dal Tribunale, nessuna duplicazione della pretesa creditoria può essere ravvisata nell'inserimento all'interno dell'atto di precetto dell'importo corrispondente alla somma oggetto di confisca per equivalente, sia attesa la funzione san- zionatoria ed afflittiva di quest'ultima individuata dal Legislatore, sia in quanto, com'è noto, il provvedimento di confisca non comporta la reinte- gra nel patrimonio dell'ente pubblico direttamente danneggiato ( in questo caso il dall'indebita erogazione del contributo pubbli- Controparte_1 co, ma, in quanto strumento ablatorio predisposto nell'interesse collettivo, la devoluzione dei beni in favore dell'Erario (Cass. pen. sent. n. 39874/2018).
9. La doglianza va, quindi respinta.
10. Con il secondo motivo, si duole l'appellante che il giudice di prima istanza avrebbe errato ritenendo corretta l'applicazione, in sede di precetto, alle somme ivi indicate a decorrere dalla data della domanda giudiziale
(26.10.2016), il quarto comma dell'art 1284 c.c., portando all'attenzione del- la Corte la composizione del contrasto giurisprudenziale sul tema da parte delle Sezioni Unite nel caso di generica condanna, in sentenza, alla corre- sponsione di interessi legali senza ulteriore indicazione.
11. Il motivo è fondato.
12. Nelle more del giudizio è intervenuto, con valenza dirimente, il recente arresto delle Sezioni Unite con la pronuncia n. 12449/2024, pubblicata in da- ta 07.05.24, che ha affermato un nuovo principio di diritto- alla luce del qua- le deve essere, quindi, deciso il secondo motivo di appello - secondo cui
“ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall' art. 1284, comma 1, c.c. , se manca nel titolo esecutivo giudiziale, an- che sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico ac- certamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla
8 proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto, da un lato il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo medesimo e, dall'altro lato, il comma 4 dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fat- tispecie integrata da ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdi- zionale”.
12.1 Tale principio si pone in linea di continuità con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte con le pronunce nn. 28409/2018 e 943/2021, le quali avevano delineato l'ambito applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L.
162/2014, chiarendo che detta disposizione richiedeva, quale presupposto indefettibile per la sua operatività, uno specifico accertamento giudiziale cir- ca la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interesse maggiorato.
12.2 Da ciò discende che, il creditore che invochi l'applicazione degli inte- ressi ai sensi dell'art 1284 4 comma c.c. può farlo solo laddove il titolo ese- cutivo giudiziale emesso in proprio favore contenga nel dispositivo e/o nella motivazione la specifica previsione delle spettanze degli interessi maggiora- ti.
13. Questo il dispositivo del titolo esecutivo azionato (sentenza n. 381/2021 del Tribunale di L'Aquila) e posto a base del precetto: “……condanna a re- stituire al : i) € 16.320,00 a titolo di contributo di auto- Controparte_1
noma sistemazione indebitamente percepito nel periodo compreso tra il
06.04.2009 e il 21.09.2012, oltre interessi legali dal momento della proposi- zione della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
ii) € 10.000,00 a titolo di indennizzo indebitamente percepito per il ristoro dei beni mobili
9 danneggiati a causa del sisma ed ubicati presso l'immobile di via Sturzo n.
39, ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3789/2009, oltre interessi a decorre- re dal momento della percezione della somma (30.10.2011) fino all'effettivo soddisfo;
iii) € 149.421,00 a titolo di contributo per l'acquisto di unità im- mobiliare sostitutiva di quella distrutta adibita ad abitazione principale, ol- tre interessi a decorrere dal momento della percezione della somma
(19.07.2013) fino all'effettivo soddisfo……..”.); è evidente quindi, come il giudice della cognizione si fosse limitato a disporre genericamente il paga- mento di “interessi legali” o “interessi”, senza operare alcuno specifico rife- rimento all'art. 1284, comma 4 c.c. nel dispositivo (neppure desumibile dalla motivazione), né tantomeno accertare la sussistenza dei presupposti per l'ap- plicazione del saggio ivi previsto, non residuando alcun dubbio, quindi, che il tenore letterale del titolo debba condurre all'applicazione dell'art. 1284
c.c. primo comma.
14. Dall'atto di precetto, emerge, invece, chiaramente che il calcolo degli in- teressi è stato effettuato erroneamente ai sensi del IV comma c.p.c con la maggiorazione dell'8%, la cui decorrenza in tal misura, nel costituirsi in prime cure, il ha poi ricondotto alla data della domanda giudiziale CP_1
(26.10.2016), applicando il tasso legale per i periodi precedenti.
15. Il secondo motivo va, quindi, accolto e la sentenza parzialmente riforma- ta con il ricalcolo degli interessi sugli importi indicati in precetto a titolo di sorte capitale in conformità del disposto di cui all'art. 1284 co 1 c.c. , che così si determinano, facendoli decorrere dalla data della domanda del
26.10.2026, posto che il aveva già corretto la determinazione effet- CP_1
tuata riportando al tasso legale gli interessi che erano decorsi nel periodo an- teriore su tutti e tre gli importi, rinunciando ai corrispondenti maggiori im- porti:
10 premesso dunque che vi è stata la rideterminazione delle somme dovute da parte del nel costituirsi in primo grado nel seguente modo: “ Si ri- CP_1
determinano pertanto le somme dovute come segue:
- sorte capitale per CAS euro 16.320,00 - interessi legali (tasso maggiorato di 8 punti percentuali) dal 24/10/2016 euro 7.343,56
- sorte capitale per indennizzo beni mobili euro 10.000,00 - interessi legali
(tasso maggiorato di 8 punti percentuali) dal 24/10/2016 euro 4.497,53
- sorte capitale per contributo ricostruzione euro 149.421,00 - interessi legali
(tasso maggiorato di 8 punti percentuali) dal 24/10/2016 euro 67.202,61
- onorari liquidati dal Giudice euro 9.401,00 - accessori di legge (cassa pre- videnza avv. P.A.) 23,80% in sostituzione di Iva al 22% e cpa al 4% euro
2.237,43 - spese generali 15% dell'onorario euro 1.745,76 - compenso per il precetto euro 203,00 Totale euro 268.371,89.
L'accoglimento del motivo sugli interessi comporta però la debenza di somme inferiori posto che, applicando gli interessi legali dalla domanda alla data del precetto (9.12.2021) si perviene ai seguenti inferiori importi:
- quanto alla somma di Euro 16.320,00 dal 26.10.2016 al 9.12.2021 Euro
210,48
- quanto alla somma di Euro 10.000,00 dal 26.10.2016 al 9.12.2021 Euro
129,68
- quanto alla somma di Euro 149.421,00 dal 26.10.2016 al 9.12.2021 Euro
1.937,68
15.1 Pertanto, sottraendo al totale degli importi degli interessi sulle somme in questione determinate dal nel costituirsi in prime cure in misura CP_1
errata (8%) con decorrenza dalla domanda per i tre crediti (16.320,00,
10.000 e 149.421,00), che ammonta ad € 79.043,70 (€ 7.343,56 + 4.497,53
+ 67.202,61), il totale degli importi degli interessi legali correttamente de- terminati sulle medesime somme per il medesimo periodo (26.10.2016-
9.12.2021), che è pari ad € 2.087,84 (€ 210,48 + 129,68 + 1.937,68) si per-
11 viene all'importo in relazione al quale deve essere dichiarata la inefficacia del precetto, che è pari ad € 76.955,86 (€ 79.043,70 – 2.087,84).
Di conseguenza va dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per la somma eccedente l'importo di Euro 191.416,03 (268.371,89 – 76.955,86).
16.La presenza di un mutamento della giurisprudenza con riferimento ad uno dei presupposti della controversia, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. giustifica la compensazione delle spese del giudizio nel- la misura della metà tra le parti, con condanna della parte appellante al pa- gamento delle spese (esclusa la fase istruttoria) per la restante metà, liquida- te per l'intero come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in accogli- mento parziale dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, s'intende confermata:
1)in parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'inefficacia del precetto opposto per la somma eccedente l'importo di Euro 191.416,03;
2)compensa le spese del grado – che si liquidano per l'intero in € 9.991,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge - nella misura della metà tra le parti e condanna l'opponente a rifonderle al nella misura del- CP_1
la restante metà.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consiglie- re
Dott. Federico Ria Consiglie- re riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1161/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 23 Aprile 2025 con trattazione scritta
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Piermichele De Mat- Parte_1 teis del Foro di L'Aquila, giusta procura apposta su foglio congiunto all'atto di citazione in appello elettivamente domiciliata in L'Aquila in Via
D'Annunzio n.4 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Du- Controparte_1 rante, elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in L'Aquila via S.
Bernardino n.4
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, in riforma della impugnata sentenza n. 363/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione Unica, in composizione monocratica, in data 18 Maggio 2023, pubblicata in pari data, non notificata, respinta e disattesa ogni diversa e avversa eccezio- ne, argomentazione e deduzione: 1) dichiarare l'eccessività dell'importo precettato, comportante la nullità (e/o inefficacia) parziale della intimazione, per la somma eccedente, limitando l'efficacia del precetto stesso alla somma di € 26.320,00, di cui € 16.320,00, erogati per contributo di autonoma siste- mazione + € 10.000,00, a titolo di indennizzo beni mobili, oltre interessi le- gali pari ad € 1.194,72 (rispettivamente € 1.065,05 + € 129,67), con le spese legali liquidate in sentenza nella misura di € 6.580,70 (70% di € 9.401,00), oltre gli accessori di legge, posto che, come ribadito con il gravame, esso non poteva essere intimato relativamente all'importo di € 149.421,00, ma esclusivamente per i suddetti minori importi, con conseguente esclusione, dal totale intimato, della somma di € 149.421,00, oltre i relativi interessi er- roneamente indicati nella misura dell'8% in ragione di anno e, in denegata ipotesi, comunque da rettificare;
2) ove per impensabile ipotesi codesta
Ecc.ma Corte ritenesse intimabile anche la somma di € 149.421,00, oltre in- teressi pari ad € 99.854,17, tenuto conto che, in ogni modo, gli interessi le- gali assommerebbero ad € 6.111,40 (importo largamente inferiore a quello iperbolico a tale titolo precettato di € 99.854,17), dichiarare, comunque, la eccessività dell'importo precettato, comportante la nullità (e/o inefficacia) parziale del precetto, per la somma eccedente, avendo il Parte_2
- a fronte di una statuizione che prevedeva la corresponsione degli “ interessi legali “ ed “ interessi “ - applicato, a tutte le singole poste del proprio asseri- to credito, il tasso di interesse fisso dell'8% in ragione di anno, codificato dal D.lgs. n. 231 del 2002 per le “ transazioni commerciali”, e non, invece, come doveva, gli interessi secondo il tasso legale riferito a ciascuna annuali- tà all'epoca in vigore, per come definito dal relativo decreto ministeriale;
del che risulta errato anche il calcolo totale della somma complessivamente do- vuta, indicata in € 326.258,24, che deve essere notevolmente ridotta e così
2 rideterminata da codesta Ecc.ma Corte nella minor somma effettivamente dovuta, accertando quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del sud- detto titolo, sulla base delle somme rettificate, una volta verificati - e ricalco- lati - anche il saggio e gli importi effettivamente dovuti per interessi. In ogni caso, con condanna dell'Ente in persona del Sindaco, Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e del compenso di lite, oltre gli accessori di legge, per I.V.A. (22%), C.A.P. (4%) e art. 14
T.F. (15%), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
L'appellato: “L' come sopra rappresentata e di- Parte_3
fesa, conclude per il rigetto dell'appello con riferimento al solo primo moti- vo dedotto, con vittoria delle relative spese e competenze, oltre oneri previ- denziali nella misura del 23,80% a titolo di cassa di previdenza degli avvo- cati della P.A. in sostituzione di IVA al 22% e c. p. a. al 4%”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza a verbale (art 127 ter) del Tribuna- le di L'Aquila n.363/2023 pubblicata il 18.5.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di L'Aquila in parziale accogli- mento dell' opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti del ha dichiarato Parte_1 Controparte_1
l'inefficacia dell'atto di precetto per la somma eccedente l'importo di €
268.371,89 compensando parzialmente tra le parti, nella misura dell'85% le spese di lite del giudizio e condannando parte opposta alla rifusione in favo- re dell'opponente del restante 15% delle spese di lite, liquidate nella somma di € 545,00 per spese materiali e di € 2.587,80 per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1 Il giudice di prima istanza, in particolare, addiveniva alla predetta dichia- razione di inefficacia parziale dell'atto di precetto alla luce della riduzione della propria pretesa creditoria operata dall'opposto da € CP_1
326.258,24 a € 268.371,89, nonché rigettando le doglianze dell'opponente in
3 ordine alla non debenza dell'importo di € 149.421,00, oggetto di confisca per equivalente ed alla determinazione degli interessi, applicati sulla scorta di quanto disposto dall'art 1284 quarto comma c.c.
2. Nel proporre appello, ha censurato la decisione sulla base Parte_1 di due motivi di doglianza, sintetizzabili: a) nell'illegittima richiesta della somma di € 149.421,00 già oggetto di confisca per equivalente con conse- guente duplicazione del debito nei confronti dell'Ente comunale e nell'errata qualificazione per equivalente della confisca in esame, che dove- va, in realtà, essere considerata come confisca diretta;
b) nella erronea de- terminazione degli interessi in applicazione dell'art 1284 4 comma c.c. no- nostante la natura dell'obbligazione del caso di specie fosse assolutamente svincolata da qualunque collegamento contrattuale;
in via gradata,
l'appellante rilevava che l'interesse in questione, c.d. commerciale, doveva riguardare solo la fase processuale, non estendendosi, come erroneamente effettuato dal Tribunale, alle fasi antecedenti e successive e, ad abundan- tiam, deduceva che la difesa del in primo grado, in se- Controparte_1
de di memoria ex art 183 n.2 cpc, aveva illegittimamente tentato di ricondur- re la fattispecie in esame in una ipotesi di “natura negoziale a formazione successiva” del rapporto instauratosi tra l'Ente erogante e privato percettore, avente natura paritetica.
2.1 Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
2.2. Nelle more del giudizio, con le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate in data 6.09.2024, parte appellante ha portato all'attenzione della Corte l'intervenuta pronuncia n.12449 del 7 maggio 2024, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno composto il contrasto giurispru- denziale in ordine al saggio d'interesse da applicarsi alla sentenza contenen- te la condanna generica al pagamento degli “interessi legali” senza ulteriori
4 specificazioni, consacrando, nella relativa fattispecie, l'applicabilità del pri- mo comma dell'art 1284 c.c. in luogo del quarto comma.
2.3 Sul punto, il in sede di comparsa conclusionale, ha Controparte_1
preso atto della predetta pronuncia modificando le proprie conclusioni con richiesta di rigetto del solo primo motivo di appello, con vittoria di spese, ravvisando, alla luce dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale, in appli- cazione dell'art 92 comma 2 c.p.c., l'ipotesi di compensazione delle spese di giudizio.
2.4 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 23
Aprile 2025, è stata riservata in decisione, essendo già stati assegnati i ter- mini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 352 cpc.
3. Ritiene questa Corte che l'appello nel suo complesso sia parzialmente fon- dato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte e debba condurre, in parziale riforma della sentenza impugnata, al riconoscimento di un credito in favore dell'appellato rispetto a quanto statuito nella sentenza gra- Controparte_2 vata, con conseguente parziale inefficacia dell'atto di precetto originariamente opposto.
4. Con il primo motivo, l'appellante deduce che l'importo di € 149.421,00, relativo all'indennizzo per l'acquisto di abitazione sostitutiva, aveva formato oggetto di confisca per equivalente da parte del giudice penale, quale frutto del reato ascrittole, configurato nella indebita percezione della somma per difetto del presupposto (ovvero la stabile dimora alla data del 6 Aprile
2009).
4.1 Per tale motivo, avendo la sentenza civile (costituente il titolo esecutivo dell'atto di precetto opposto) disposto la restituzione della predetta somma, ciò non sarebbe potuto che avvenire nell'ambito dell'intervenuta confisca per equivalente e non attraverso l'atto di precetto, costituente, quindi, la
5 esatta duplicazione di un debito che aveva trovato, invece, esplicita colloca- zione del provvedimento di confisca.
4.2 Inoltre, l'appellante lamenta che la confisca in questione avrebbe dovuto essere definitivamente qualificata come “confisca diretta”, rappresentando la stessa una vera e propria duplicazione dell'utilità conseguita dal soggetto condannato per il reato di cui all'art 640 bis c.p., anche in quanto priva del carattere sanzionatorio, poiché l'ammontare della stessa di € 149.421,00, era esattamente coincidente con l'erogazione pecuniaria e, dunque, con il danno vantato dall'Ente erogatore l'indennizzo per l'acquisto di un'abitazione so- stitutiva.
5. Preliminarmente, la Corte rileva la novità della questione contenuta nel motivo oggetto della presente delibazione, relativa alla qualificazione come
“confisca diretta” e non per equivalente della confisca operata sulla somma di € 149.421,00, essendo tale doglianza sollevata dall'appellante solo nel presente grado di giudizio.
6. Nella parte restante il motivo è infondato.
7. Appare utile richiamare, in tema di confisca per equivalente, la giurispru- denza della Corte di Cassazione, la quale ha precisato, al riguardo, che la confisca può presentarsi con varia natura giuridica e il suo contenuto consi- ste sempre nella privazione di beni economici, ma può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere natura e funzione di pena o di misura di sicurezza, ovvero di misura giuridica civile o ammini- strativa. Ciò che occorre considerare non è un'astratta e generica figura di confisca, ma in concreto la confisca così come risulta da una determinata legge (Corte Costituzionale sent. n. 29 del 1961).
7.1 Con le sentenze del 24/09/2008 n. 39172 e, più recentemente, n.
39874/2018, la Corte di Cassazione ha riconosciuto natura penale alla con- fisca per equivalente, rilevando che la stessa viene ad assolvere ad una fun- zione sostanzialmente sanzionatoria ed afflittiva, individuata dal Legislatore
6 come istituto di diritto penale finalizzato al ripristino della situazione eco- nomica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, privandolo, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corri- spondente valore a carico del responsabile, delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondente senza espli- care alcuna funzione preventiva.
7.2 Ed ancora (Cass. pen. n.18137/2018; Cass. pen., sez. II, 12 dicembre
2006, n. 235814), l'intervento ablativo attuato in sede di confisca prescinde da ogni profilo di pericolosità del bene o valore oggetto di confisca e prende di mira il vantaggio patrimoniale che deriva dal reato, imponendo a carico del responsabile un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore, che si connota, oltre che per un rapporto di consequenzialità rispetto alla commis- sione del reato, per il suo carattere afflittivo proprio della sanzione penale. È evidente, infatti, che, essendo la confisca di valore o per equivalente parame- trata al profitto o al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista “quantitati- vo”, l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun collega- mento col reato, consentendo così di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria (Cass., SS.UU., n. 31617/2015). Scopo della confisca di valore o per equivalente è, infatti, quello di colpire il patri- monio del responsabile del reato, sottraendovi quella parte corrispondente al profitto discendente dal reato, al fine di disincentivarne la vantaggiosità pa- trimoniale e di scoraggiare la commissione di ulteriori illeciti. Ebbene, le superiori considerazioni in merito alla ratio della confisca, il suo carattere obbligatorio (svincolato da valutazioni in ordine alla colpevolezza dell'autore del reato ed alla gravità della condotta) e la possibile esecuzione per equivalente conducono, univocamente, a delinearla come misura ablativa in chiave sanzionatoria.
7 8. Da ciò discende che, condividendosi quanto già statuito dal Tribunale, nessuna duplicazione della pretesa creditoria può essere ravvisata nell'inserimento all'interno dell'atto di precetto dell'importo corrispondente alla somma oggetto di confisca per equivalente, sia attesa la funzione san- zionatoria ed afflittiva di quest'ultima individuata dal Legislatore, sia in quanto, com'è noto, il provvedimento di confisca non comporta la reinte- gra nel patrimonio dell'ente pubblico direttamente danneggiato ( in questo caso il dall'indebita erogazione del contributo pubbli- Controparte_1 co, ma, in quanto strumento ablatorio predisposto nell'interesse collettivo, la devoluzione dei beni in favore dell'Erario (Cass. pen. sent. n. 39874/2018).
9. La doglianza va, quindi respinta.
10. Con il secondo motivo, si duole l'appellante che il giudice di prima istanza avrebbe errato ritenendo corretta l'applicazione, in sede di precetto, alle somme ivi indicate a decorrere dalla data della domanda giudiziale
(26.10.2016), il quarto comma dell'art 1284 c.c., portando all'attenzione del- la Corte la composizione del contrasto giurisprudenziale sul tema da parte delle Sezioni Unite nel caso di generica condanna, in sentenza, alla corre- sponsione di interessi legali senza ulteriore indicazione.
11. Il motivo è fondato.
12. Nelle more del giudizio è intervenuto, con valenza dirimente, il recente arresto delle Sezioni Unite con la pronuncia n. 12449/2024, pubblicata in da- ta 07.05.24, che ha affermato un nuovo principio di diritto- alla luce del qua- le deve essere, quindi, deciso il secondo motivo di appello - secondo cui
“ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall' art. 1284, comma 1, c.c. , se manca nel titolo esecutivo giudiziale, an- che sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico ac- certamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla
8 proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto, da un lato il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo medesimo e, dall'altro lato, il comma 4 dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fat- tispecie integrata da ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdi- zionale”.
12.1 Tale principio si pone in linea di continuità con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte con le pronunce nn. 28409/2018 e 943/2021, le quali avevano delineato l'ambito applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L.
162/2014, chiarendo che detta disposizione richiedeva, quale presupposto indefettibile per la sua operatività, uno specifico accertamento giudiziale cir- ca la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interesse maggiorato.
12.2 Da ciò discende che, il creditore che invochi l'applicazione degli inte- ressi ai sensi dell'art 1284 4 comma c.c. può farlo solo laddove il titolo ese- cutivo giudiziale emesso in proprio favore contenga nel dispositivo e/o nella motivazione la specifica previsione delle spettanze degli interessi maggiora- ti.
13. Questo il dispositivo del titolo esecutivo azionato (sentenza n. 381/2021 del Tribunale di L'Aquila) e posto a base del precetto: “……condanna a re- stituire al : i) € 16.320,00 a titolo di contributo di auto- Controparte_1
noma sistemazione indebitamente percepito nel periodo compreso tra il
06.04.2009 e il 21.09.2012, oltre interessi legali dal momento della proposi- zione della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
ii) € 10.000,00 a titolo di indennizzo indebitamente percepito per il ristoro dei beni mobili
9 danneggiati a causa del sisma ed ubicati presso l'immobile di via Sturzo n.
39, ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3789/2009, oltre interessi a decorre- re dal momento della percezione della somma (30.10.2011) fino all'effettivo soddisfo;
iii) € 149.421,00 a titolo di contributo per l'acquisto di unità im- mobiliare sostitutiva di quella distrutta adibita ad abitazione principale, ol- tre interessi a decorrere dal momento della percezione della somma
(19.07.2013) fino all'effettivo soddisfo……..”.); è evidente quindi, come il giudice della cognizione si fosse limitato a disporre genericamente il paga- mento di “interessi legali” o “interessi”, senza operare alcuno specifico rife- rimento all'art. 1284, comma 4 c.c. nel dispositivo (neppure desumibile dalla motivazione), né tantomeno accertare la sussistenza dei presupposti per l'ap- plicazione del saggio ivi previsto, non residuando alcun dubbio, quindi, che il tenore letterale del titolo debba condurre all'applicazione dell'art. 1284
c.c. primo comma.
14. Dall'atto di precetto, emerge, invece, chiaramente che il calcolo degli in- teressi è stato effettuato erroneamente ai sensi del IV comma c.p.c con la maggiorazione dell'8%, la cui decorrenza in tal misura, nel costituirsi in prime cure, il ha poi ricondotto alla data della domanda giudiziale CP_1
(26.10.2016), applicando il tasso legale per i periodi precedenti.
15. Il secondo motivo va, quindi, accolto e la sentenza parzialmente riforma- ta con il ricalcolo degli interessi sugli importi indicati in precetto a titolo di sorte capitale in conformità del disposto di cui all'art. 1284 co 1 c.c. , che così si determinano, facendoli decorrere dalla data della domanda del
26.10.2026, posto che il aveva già corretto la determinazione effet- CP_1
tuata riportando al tasso legale gli interessi che erano decorsi nel periodo an- teriore su tutti e tre gli importi, rinunciando ai corrispondenti maggiori im- porti:
10 premesso dunque che vi è stata la rideterminazione delle somme dovute da parte del nel costituirsi in primo grado nel seguente modo: “ Si ri- CP_1
determinano pertanto le somme dovute come segue:
- sorte capitale per CAS euro 16.320,00 - interessi legali (tasso maggiorato di 8 punti percentuali) dal 24/10/2016 euro 7.343,56
- sorte capitale per indennizzo beni mobili euro 10.000,00 - interessi legali
(tasso maggiorato di 8 punti percentuali) dal 24/10/2016 euro 4.497,53
- sorte capitale per contributo ricostruzione euro 149.421,00 - interessi legali
(tasso maggiorato di 8 punti percentuali) dal 24/10/2016 euro 67.202,61
- onorari liquidati dal Giudice euro 9.401,00 - accessori di legge (cassa pre- videnza avv. P.A.) 23,80% in sostituzione di Iva al 22% e cpa al 4% euro
2.237,43 - spese generali 15% dell'onorario euro 1.745,76 - compenso per il precetto euro 203,00 Totale euro 268.371,89.
L'accoglimento del motivo sugli interessi comporta però la debenza di somme inferiori posto che, applicando gli interessi legali dalla domanda alla data del precetto (9.12.2021) si perviene ai seguenti inferiori importi:
- quanto alla somma di Euro 16.320,00 dal 26.10.2016 al 9.12.2021 Euro
210,48
- quanto alla somma di Euro 10.000,00 dal 26.10.2016 al 9.12.2021 Euro
129,68
- quanto alla somma di Euro 149.421,00 dal 26.10.2016 al 9.12.2021 Euro
1.937,68
15.1 Pertanto, sottraendo al totale degli importi degli interessi sulle somme in questione determinate dal nel costituirsi in prime cure in misura CP_1
errata (8%) con decorrenza dalla domanda per i tre crediti (16.320,00,
10.000 e 149.421,00), che ammonta ad € 79.043,70 (€ 7.343,56 + 4.497,53
+ 67.202,61), il totale degli importi degli interessi legali correttamente de- terminati sulle medesime somme per il medesimo periodo (26.10.2016-
9.12.2021), che è pari ad € 2.087,84 (€ 210,48 + 129,68 + 1.937,68) si per-
11 viene all'importo in relazione al quale deve essere dichiarata la inefficacia del precetto, che è pari ad € 76.955,86 (€ 79.043,70 – 2.087,84).
Di conseguenza va dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per la somma eccedente l'importo di Euro 191.416,03 (268.371,89 – 76.955,86).
16.La presenza di un mutamento della giurisprudenza con riferimento ad uno dei presupposti della controversia, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. giustifica la compensazione delle spese del giudizio nel- la misura della metà tra le parti, con condanna della parte appellante al pa- gamento delle spese (esclusa la fase istruttoria) per la restante metà, liquida- te per l'intero come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in accogli- mento parziale dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, s'intende confermata:
1)in parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'inefficacia del precetto opposto per la somma eccedente l'importo di Euro 191.416,03;
2)compensa le spese del grado – che si liquidano per l'intero in € 9.991,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge - nella misura della metà tra le parti e condanna l'opponente a rifonderle al nella misura del- CP_1
la restante metà.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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