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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2157/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. VALENTINO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. MANGIATORDI GIOVANNA, elettivamente domiciliato in B.GO
TOMMASINI 20 PARMA, presso lo studio dell'avv. VALENTINO FRANCESCO
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. DELL'ACCANTERA CP_1 C.F._2
SARAH, dell'avv. PEZZONI CLAUDIA e dell'avv. BERNI LUCA, elettivamente domiciliato in
P.ZA RAVENET 1/B PARMA, presso lo studio dell'avv. DELL'ACCANTERA SARAH
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 2157/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto innanzi al Giudice di Pace di Parma, chiedendo la Parte_1 CP_1 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, non patrimoniali, da liquidarsi, in via equitativa, nella somma di euro 5.000,00, ad essa causati dalle ingiurie asseritamente proferite dalla convenuta, esponendo: che parte attrice presta servizio presso la segreteria degli Istituti Penitenziari di Parma con il ruolo di Assistente Capo;
che, in data 8 maggio 2021, la collega, Assistente Capo Coordinatore apostrofava la CP_1 con le parole “maleducata, cafona”, dopo che quest'ultima le aveva solamente fatto notare Pt_1
che, per avere le informazioni di cui aveva bisogno, si sarebbe dovuta rivolgere a lei, quale preposto all'ufficio di segreteria, e non ad un sottoposto, come, invece, aveva fatto;
che, a seguito delle ingiurie proferite dalla collega, la subiva ripercussioni fisiche ed Pt_1
emotive, tanto da accusare crisi ipertensive ed un profondo turbamento interiore.
La convenuta si è costituita nel suddetto giudizio ammettendo di avere rivolto alla CP_1 le parole “maleducata, cafona”, ma non con finalità offensiva, bensì come reazione alla Pt_1
condotta scortese e prepotente di quest'ultima ed ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali (danno esistenziale), nella misura complessiva di euro 60.000,00, allegando: che, dopo il suddetto episodio, era, lei, vittima di minaccia (di spaccarle la faccia) e di mobbing da parte della condotta, quest'ultima, che si concretizzava nell'ostacolarla nel rilascio del Pt_1
permesso ex L. 104/92, a lei spettante;
che, a causa del comportamento della era costretta a prendere un'aspettativa di un anno, con Pt_1
conseguente danno patrimoniale per perdita di guadagno, pari ad euro 5.000,00.
Dichiarata dal giudice adito l'incompetenza per valore, la causa è stata riassunta innanzi a questo
Tribunale.
A parere di questo giudicante, la domanda attorea è fondata per le ragioni che seguono.
Con riguardo all'an debeatur, è la stessa ad ammettere, in atti, di avere apostrofato la CP_1 con le parole “maleducata, cafona”; parole che sono state confermate anche dal teste Pt_1
. Testimone_1
Tali espressioni, se usate in un contesto lavorativo, qual è quello in oggetto, nel quale le condotte devono essere improntate al massimo rispetto reciproco, assumono inequivocabile significato ingiurioso. Con riguardo al quantum debeatur, si ritiene che il contesto lavorativo, in cui l'ingiuria è stata proferita, giustifica la liquidazione equitativa del danno subito dalla Marzo all'onore ed al decoro in misura pari alla somma attualizzata di euro 2.500,00.
Nulla deve statuirsi con riguardo agli interessi moratori, in quanto non richiesti.
Al contrario, la non ha fornito prova alcuna di quanto allegato. CP_1
I testimoni escussi, infatti, con riguardo alla minaccia asseritamente a lei rivolta dalla hanno Pt_1
riferito o di non esserne a conoscenza oppure di esserne stati unicamente informati dalla stessa interessata.
Con riguardo al lamentato mobbing, dalle testimonianze è emerso che la non aveva alcun Pt_1
potere decisionale in merito alle istanze della e che la diffida, ricevuta da quest'ultima in CP_1 relazione all'istanza ex L. 104/92, è stata inviata anche ad altri suoi colleghi (v. deposizione del teste sul cap. 42): “Prendo visione del documento di cui al capitolo. Posso dire Testimone_2 di avere ricevuto anche io la diffida”; (sul cap. 43): “La diffida ci venne notificata perché non avevamo indicato nel modulo il motivo per cui si chiedeva il permesso. Io non lo facevo perché ritenevo che non fosse di competenza del mio Ufficio, ma solo dell'Inps valutare la sussistenza dei motivi per usufruire dei permessi”). Inoltre, il teste , sempre in merito all'istanza Testimone_1
presentata dalla ex L. 104/92, ha riferito: “… ricordo che aveva presentato il modulo CP_1
precedente, mancante della parte retrostante, inserita nel nuovo modulo predisposto dall'Ufficio.
Fui io a far presente alla collega che aveva usato il modulo sbagliato e quest'ultima mi CP_1 rispose che non dovevo essere io a dirle questo, ma il Direttore”.
Infine, la non ha provato che la riattaccava il telefono ogni volta che ella CP_1 Pt_1 telefonava all'Ufficio Segreteria per ragioni di servizio. Infatti, i testimoni nulla hanno saputo riferire in merito.
Alla luce di quanto sopra, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna, ex art. 2043 c.c., CP_1
a risarcire i danni non patrimoniali subiti da che liquida, in via equitativa, nella
[...] Parte_1
somma attualizzata di euro 2.500,00.
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1 Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
14.103,00, per onorari, ed euro 125,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 24/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. VALENTINO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. MANGIATORDI GIOVANNA, elettivamente domiciliato in B.GO
TOMMASINI 20 PARMA, presso lo studio dell'avv. VALENTINO FRANCESCO
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. DELL'ACCANTERA CP_1 C.F._2
SARAH, dell'avv. PEZZONI CLAUDIA e dell'avv. BERNI LUCA, elettivamente domiciliato in
P.ZA RAVENET 1/B PARMA, presso lo studio dell'avv. DELL'ACCANTERA SARAH
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 2157/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto innanzi al Giudice di Pace di Parma, chiedendo la Parte_1 CP_1 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, non patrimoniali, da liquidarsi, in via equitativa, nella somma di euro 5.000,00, ad essa causati dalle ingiurie asseritamente proferite dalla convenuta, esponendo: che parte attrice presta servizio presso la segreteria degli Istituti Penitenziari di Parma con il ruolo di Assistente Capo;
che, in data 8 maggio 2021, la collega, Assistente Capo Coordinatore apostrofava la CP_1 con le parole “maleducata, cafona”, dopo che quest'ultima le aveva solamente fatto notare Pt_1
che, per avere le informazioni di cui aveva bisogno, si sarebbe dovuta rivolgere a lei, quale preposto all'ufficio di segreteria, e non ad un sottoposto, come, invece, aveva fatto;
che, a seguito delle ingiurie proferite dalla collega, la subiva ripercussioni fisiche ed Pt_1
emotive, tanto da accusare crisi ipertensive ed un profondo turbamento interiore.
La convenuta si è costituita nel suddetto giudizio ammettendo di avere rivolto alla CP_1 le parole “maleducata, cafona”, ma non con finalità offensiva, bensì come reazione alla Pt_1
condotta scortese e prepotente di quest'ultima ed ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali (danno esistenziale), nella misura complessiva di euro 60.000,00, allegando: che, dopo il suddetto episodio, era, lei, vittima di minaccia (di spaccarle la faccia) e di mobbing da parte della condotta, quest'ultima, che si concretizzava nell'ostacolarla nel rilascio del Pt_1
permesso ex L. 104/92, a lei spettante;
che, a causa del comportamento della era costretta a prendere un'aspettativa di un anno, con Pt_1
conseguente danno patrimoniale per perdita di guadagno, pari ad euro 5.000,00.
Dichiarata dal giudice adito l'incompetenza per valore, la causa è stata riassunta innanzi a questo
Tribunale.
A parere di questo giudicante, la domanda attorea è fondata per le ragioni che seguono.
Con riguardo all'an debeatur, è la stessa ad ammettere, in atti, di avere apostrofato la CP_1 con le parole “maleducata, cafona”; parole che sono state confermate anche dal teste Pt_1
. Testimone_1
Tali espressioni, se usate in un contesto lavorativo, qual è quello in oggetto, nel quale le condotte devono essere improntate al massimo rispetto reciproco, assumono inequivocabile significato ingiurioso. Con riguardo al quantum debeatur, si ritiene che il contesto lavorativo, in cui l'ingiuria è stata proferita, giustifica la liquidazione equitativa del danno subito dalla Marzo all'onore ed al decoro in misura pari alla somma attualizzata di euro 2.500,00.
Nulla deve statuirsi con riguardo agli interessi moratori, in quanto non richiesti.
Al contrario, la non ha fornito prova alcuna di quanto allegato. CP_1
I testimoni escussi, infatti, con riguardo alla minaccia asseritamente a lei rivolta dalla hanno Pt_1
riferito o di non esserne a conoscenza oppure di esserne stati unicamente informati dalla stessa interessata.
Con riguardo al lamentato mobbing, dalle testimonianze è emerso che la non aveva alcun Pt_1
potere decisionale in merito alle istanze della e che la diffida, ricevuta da quest'ultima in CP_1 relazione all'istanza ex L. 104/92, è stata inviata anche ad altri suoi colleghi (v. deposizione del teste sul cap. 42): “Prendo visione del documento di cui al capitolo. Posso dire Testimone_2 di avere ricevuto anche io la diffida”; (sul cap. 43): “La diffida ci venne notificata perché non avevamo indicato nel modulo il motivo per cui si chiedeva il permesso. Io non lo facevo perché ritenevo che non fosse di competenza del mio Ufficio, ma solo dell'Inps valutare la sussistenza dei motivi per usufruire dei permessi”). Inoltre, il teste , sempre in merito all'istanza Testimone_1
presentata dalla ex L. 104/92, ha riferito: “… ricordo che aveva presentato il modulo CP_1
precedente, mancante della parte retrostante, inserita nel nuovo modulo predisposto dall'Ufficio.
Fui io a far presente alla collega che aveva usato il modulo sbagliato e quest'ultima mi CP_1 rispose che non dovevo essere io a dirle questo, ma il Direttore”.
Infine, la non ha provato che la riattaccava il telefono ogni volta che ella CP_1 Pt_1 telefonava all'Ufficio Segreteria per ragioni di servizio. Infatti, i testimoni nulla hanno saputo riferire in merito.
Alla luce di quanto sopra, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna, ex art. 2043 c.c., CP_1
a risarcire i danni non patrimoniali subiti da che liquida, in via equitativa, nella
[...] Parte_1
somma attualizzata di euro 2.500,00.
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1 Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
14.103,00, per onorari, ed euro 125,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 24/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi