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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/05/2024, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 21/05/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3336 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe Chirillo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Marconi n. 47
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Melina Consuelo
Sorgiovanni, con la è quale elettivamente domiciliata in , Via Controparte_1
Emilio Cuzzocrea Traversa privata n. 5
Resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna 2
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2022, l'opponente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che la ha ottenuto un Controparte_1
decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Locri sul presupposto di un presunto credito per omessi versamenti relativi al periodo dal gennaio 1999 al gennaio 2002;
- che il credito fatto valere in via monitoria non sussiste, poiché prescritto, in quanto i contributi dovuti alla cassa edile, come disposto dalla normativa vigente, si prescrivono in 5 anni;
- che, anche qualora si volesse prendere come riferimento la prescrizione decennale, sarebbe parimenti maturata la prescrizione, in mancanza di atti interruttivi.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito Accogliere la presente opposizione per i motivi su esposti e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.126/2022, rigettando comunque la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria, con affermazione che nessuna somma è dovuta alla
[...]
per le Parte_2
causali dedotte in giudizio, il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che il ricorso in opposizione non è stato notificato né al difensore né presso la sede legale;
- che ha appreso dell'opposizione soltanto nel momento in cui ha visionato il fascicolo telematico al fine di richiedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
3
- che il giudizio è improcedibile, poiché manca la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione al creditore;
-che, anche secondo quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, la costituzione in giudizio non sana l'inesistenza della notifica;
- che la Cassa Edile risulta creditrice, nei confronti del sig. Parte_1
legale rappresentante pro tempore della società “
[...] [...]
” della somma complessiva di € 2.699,05; Parte_3
- che tale credito è maturato a seguito di mancati versamenti, da parte dell'opponente, di rilievi e differenze contributi “C.E.”, relativi al periodo dal mese di gennaio 1999 al mese di gennaio 2002;
- che ciò risulta provato dall'estratto conto analitico, suddiviso per periodi, a firma congiunta del presidente e del direttore dell'ente, attestante la corrispondenza tra il suddetto documento e quanto contenuto nei registri contabili;
- che ha richiesto il versamento di tali somme più volte all'impresa opponente, inviando varie lettere di messa in mora, rimaste prive di riscontro;
- che, stante l'assoluta inadempienza della impresa debitrice, ha agito per il recupero forzoso del credito, depositando ricorso al fine di ottenere il decreto ingiuntivo per cui è causa;
- che le sono attribuite funzioni di ente previdenziale, equiparato a tutti gli enti previdenziali di natura pubblicistica;
- che il Ministero del Lavoro ha, inoltre, chiarito che ogni impresa, qualunque sia la propria specializzazione di tipo edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro e, conseguentemente, all'iscrizione, nonché al versamento delle relative quote presso lo stesso ente previdenziale;
- che la contestazione relativa ad una presunta insussistenza del credito per intervenuta prescrizione appare pretestuosa, nonché priva di ogni effetto giuridico e fattuale;
- che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la 4
cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'effetto estintivo, che, tuttavia, non comporta l'annullamento di debiti e crediti, poiché
i soci ne ereditano le posizioni, sia passive che attive;
- che, qualora vi sia la cessazione di una società di persone, le raccomandate inoltrate e destinate alla medesima producono effetti giuridici sia se ricevute da un socio che ricopre la qualifica di amministratore sia se ricevute da altro socio semplice, in quanto, anche quest'ultimo è da considerarsi responsabile illimitatamente con il proprio patrimonio delle passività contratte dalla società stessa;
- che la raccomandata inviata al sig. in data 14.06.2021 ha Parte_1
interrotto i termini prescrizionali;
- che le eccezioni sollevate dall'opponente sono pretestuose ed infondate, temerarie e in mala fede.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per l'opponente.
All'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Il ricorso è improcedibile in quanto l'opponente non ha provveduto alla notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza.
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, cristallizzando un principio di diritto poi confermato dalla giurisprudenza successiva, con sentenza S.U. n.
. 20604 del 30/07/2008, ha stabilito che: “Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e 5
del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. N. 27786/2021).
Orbene, non corrisponde al vero quanto sostenuto da parte ricorrente secondo cui la notifica, a causa delle ragioni personali addotte dal procuratore, sarebbe stata eseguita tardivamente.
Ed infatti, dalla consultazione della documentazione allegata in atti, emerge che l'opponente ha provveduto a notificare il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza al procuratore della controparte soltanto in data 10 luglio 2023, ossia tre giorni prima dell'udienza fissata per la discussione ma, soprattutto, successivamente alla costituzione della controparte (che ha appreso dell'opposizione allorquando ha formulato richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo), che è avvenuta in data 20 giugno (e alla quale ha fatto altresì seguito il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 3 luglio 2023).
Non può parlarsi, dunque, di tardiva notifica bensì di omessa notifica, non rivestendo alcun valore la notifica effettuata successivamente alla costituzione della controparte, che non può avere effetto sanante di una notifica completamente omessa.
Non può, pertanto, disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata.
Inoltre, anche volendo tener conto delle ragioni personali a sostegno dell'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza addotte dal procuratore dell'opponente, che in ogni caso avrebbe potuto avvalersi di un delegato (non avendo neanche allegato l'impossibilità di potersi avvalere di un collaboratore), pur rimarcando che le vicende personali 6
del legale non possono incidere sull'adempimento di incombenti processuali entro i termini di legge, osserva il giudicante che il certificato medico allegato in atti relativo al paziente reca la data del 21/03/2023 e, Persona_1
dunque, non sarebbe stato di per sé ostativo alla tempestiva esecuzione della notifica.
Pertanto, non avendo parte ricorrente provveduto alla notifica e non potendo nella specie, alla luce della richiamata giurisprudenza tenuto conto della ratio ispiratrice della disciplina relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo, essere concesso un termine per il rinnovo della notifica (la cui omissione non può dirsi sanata dalla costituzione dell'opposto), il ricorso va dichiarato improcedibile, con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite relative al giudizio di opposizione, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e del contegno delle parti, restano integralmente compensate tra le parti.
Non può, inoltre, trovare accoglimento la richiesta di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposto, che non è stata provata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la parte che avanzi tale domanda debba dedurre e provare non solto la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave
(Cassazione n. 4443/2015).
Nel caso di specie, nulla è stato provato dall'opposto, che ha genericamente dedotto, senza nulla allegare, la temerarietà della lite.
In particolare, non è stata oggetto di prova la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, 7
definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_4
336/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
- Dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 21/05/2024
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 21/05/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3336 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe Chirillo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Marconi n. 47
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Melina Consuelo
Sorgiovanni, con la è quale elettivamente domiciliata in , Via Controparte_1
Emilio Cuzzocrea Traversa privata n. 5
Resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna 2
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2022, l'opponente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che la ha ottenuto un Controparte_1
decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Locri sul presupposto di un presunto credito per omessi versamenti relativi al periodo dal gennaio 1999 al gennaio 2002;
- che il credito fatto valere in via monitoria non sussiste, poiché prescritto, in quanto i contributi dovuti alla cassa edile, come disposto dalla normativa vigente, si prescrivono in 5 anni;
- che, anche qualora si volesse prendere come riferimento la prescrizione decennale, sarebbe parimenti maturata la prescrizione, in mancanza di atti interruttivi.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito Accogliere la presente opposizione per i motivi su esposti e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.126/2022, rigettando comunque la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria, con affermazione che nessuna somma è dovuta alla
[...]
per le Parte_2
causali dedotte in giudizio, il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che il ricorso in opposizione non è stato notificato né al difensore né presso la sede legale;
- che ha appreso dell'opposizione soltanto nel momento in cui ha visionato il fascicolo telematico al fine di richiedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
3
- che il giudizio è improcedibile, poiché manca la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione al creditore;
-che, anche secondo quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, la costituzione in giudizio non sana l'inesistenza della notifica;
- che la Cassa Edile risulta creditrice, nei confronti del sig. Parte_1
legale rappresentante pro tempore della società “
[...] [...]
” della somma complessiva di € 2.699,05; Parte_3
- che tale credito è maturato a seguito di mancati versamenti, da parte dell'opponente, di rilievi e differenze contributi “C.E.”, relativi al periodo dal mese di gennaio 1999 al mese di gennaio 2002;
- che ciò risulta provato dall'estratto conto analitico, suddiviso per periodi, a firma congiunta del presidente e del direttore dell'ente, attestante la corrispondenza tra il suddetto documento e quanto contenuto nei registri contabili;
- che ha richiesto il versamento di tali somme più volte all'impresa opponente, inviando varie lettere di messa in mora, rimaste prive di riscontro;
- che, stante l'assoluta inadempienza della impresa debitrice, ha agito per il recupero forzoso del credito, depositando ricorso al fine di ottenere il decreto ingiuntivo per cui è causa;
- che le sono attribuite funzioni di ente previdenziale, equiparato a tutti gli enti previdenziali di natura pubblicistica;
- che il Ministero del Lavoro ha, inoltre, chiarito che ogni impresa, qualunque sia la propria specializzazione di tipo edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro e, conseguentemente, all'iscrizione, nonché al versamento delle relative quote presso lo stesso ente previdenziale;
- che la contestazione relativa ad una presunta insussistenza del credito per intervenuta prescrizione appare pretestuosa, nonché priva di ogni effetto giuridico e fattuale;
- che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la 4
cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'effetto estintivo, che, tuttavia, non comporta l'annullamento di debiti e crediti, poiché
i soci ne ereditano le posizioni, sia passive che attive;
- che, qualora vi sia la cessazione di una società di persone, le raccomandate inoltrate e destinate alla medesima producono effetti giuridici sia se ricevute da un socio che ricopre la qualifica di amministratore sia se ricevute da altro socio semplice, in quanto, anche quest'ultimo è da considerarsi responsabile illimitatamente con il proprio patrimonio delle passività contratte dalla società stessa;
- che la raccomandata inviata al sig. in data 14.06.2021 ha Parte_1
interrotto i termini prescrizionali;
- che le eccezioni sollevate dall'opponente sono pretestuose ed infondate, temerarie e in mala fede.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per l'opponente.
All'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Il ricorso è improcedibile in quanto l'opponente non ha provveduto alla notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza.
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, cristallizzando un principio di diritto poi confermato dalla giurisprudenza successiva, con sentenza S.U. n.
. 20604 del 30/07/2008, ha stabilito che: “Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e 5
del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. N. 27786/2021).
Orbene, non corrisponde al vero quanto sostenuto da parte ricorrente secondo cui la notifica, a causa delle ragioni personali addotte dal procuratore, sarebbe stata eseguita tardivamente.
Ed infatti, dalla consultazione della documentazione allegata in atti, emerge che l'opponente ha provveduto a notificare il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza al procuratore della controparte soltanto in data 10 luglio 2023, ossia tre giorni prima dell'udienza fissata per la discussione ma, soprattutto, successivamente alla costituzione della controparte (che ha appreso dell'opposizione allorquando ha formulato richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo), che è avvenuta in data 20 giugno (e alla quale ha fatto altresì seguito il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 3 luglio 2023).
Non può parlarsi, dunque, di tardiva notifica bensì di omessa notifica, non rivestendo alcun valore la notifica effettuata successivamente alla costituzione della controparte, che non può avere effetto sanante di una notifica completamente omessa.
Non può, pertanto, disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata.
Inoltre, anche volendo tener conto delle ragioni personali a sostegno dell'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza addotte dal procuratore dell'opponente, che in ogni caso avrebbe potuto avvalersi di un delegato (non avendo neanche allegato l'impossibilità di potersi avvalere di un collaboratore), pur rimarcando che le vicende personali 6
del legale non possono incidere sull'adempimento di incombenti processuali entro i termini di legge, osserva il giudicante che il certificato medico allegato in atti relativo al paziente reca la data del 21/03/2023 e, Persona_1
dunque, non sarebbe stato di per sé ostativo alla tempestiva esecuzione della notifica.
Pertanto, non avendo parte ricorrente provveduto alla notifica e non potendo nella specie, alla luce della richiamata giurisprudenza tenuto conto della ratio ispiratrice della disciplina relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo, essere concesso un termine per il rinnovo della notifica (la cui omissione non può dirsi sanata dalla costituzione dell'opposto), il ricorso va dichiarato improcedibile, con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite relative al giudizio di opposizione, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e del contegno delle parti, restano integralmente compensate tra le parti.
Non può, inoltre, trovare accoglimento la richiesta di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposto, che non è stata provata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la parte che avanzi tale domanda debba dedurre e provare non solto la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave
(Cassazione n. 4443/2015).
Nel caso di specie, nulla è stato provato dall'opposto, che ha genericamente dedotto, senza nulla allegare, la temerarietà della lite.
In particolare, non è stata oggetto di prova la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, 7
definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_4
336/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
- Dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 21/05/2024
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci