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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3306/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel dott. Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3306/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. BONALUME PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Mazenta n. 15 Controparte_1 P.IVA_2
20013 MAGENTA presso lo studio dell'avv. RANZANI GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 9 Per Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
Part In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni espo-ste in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 6.949,03 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 1.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 3.329,88 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 7.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente let-tera e.;
e conseguentemente condannare il , in persona del le-gale rappresentante pro Controparte_1
Part tempore, al relativo pagamento in favore di Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Comune di delle diverse somme, a titolo di: CP_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
pagina 2 di 9 f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in Controparte_1
Part persona del legale rappresentante pro tempore, al re-lativo pagamento in favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del Controparte_1
Part legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Controparte_1
c.c.;
In via istruttoria: si producono i seguenti documenti:
* procura alle liti;
01. procura a favore del dott. Andrea Benettin in autentica Notaio dott. Persona_1
del 1° giugno 2018, rep. 19897, racc. 7889;
[...]
02. procura a favore dell'avv. Lorenza Prati in autentica Notaio dott. Persona_1
del 31 gennaio 2019, rep. 21394, racc. 8528;
[...]
03. elenco delle fatture recanti gli importi azionati nel presente giudizio a titolo di capitale;
04. elenco delle Note Debito Interessi recanti gli importi azionati nel pre-sente giudizio a titolo di interessi moratori;
05. Note Debito Interessi: 05.01. Nota debito n. 90002571; Part
06. atti di cessione a favore di dei crediti per fatture impagate: 06.01. Controparte_2
rep. 13387;
[...]
06.02. rep. 13761; Controparte_2
06.03. rep. 13762; Controparte_2
06.04. rep. 15308; Controparte_2
07.01. accettazione;
07.02. consegna;
07. intimazione di pagamento dei crediti novembre 2018:
08. Direttiva Europea n. 2011/7/EU;
09. Frequently Asked Questions (FAQ) della Commissione Europea in me-rito alla Direttiva contro i ritardi di pagamento e relativa traduzione in italiano.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive;
Per Controparte_1
pagina 3 di 9 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni differente istanza, così provvedere:
Nel merito:
Respingere l'appello promosso da e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. Pt_1
1512/2023 resa dal Tribunale di Busto Arsizio a definizione del procedimento 6026/2020.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.1 conveniva in giudizio il dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Pt_1 Controparte_1
assumendo di essersi resa cessionaria, da (già in precedenza Controparte_2 cessionaria di , di crediti per fornitura vantati nei confronti dell'Ente. Controparte_3
In particolare, dei seguenti crediti:
a. credito per € 6.949,03 in linea capitale portato da fatture indicate in apposito elenco (doc.3);
b. credito per interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. credito per ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. credito per € 1.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate in apposito elenco;
e. credito per € 3.329,88 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (c.d. Note Debito Interessi) indicate in ulteriore apposito elenco;
f. credito per interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e. scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. credito per € 7.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per CP_ ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.
Domandava la condanna del al pagamento degli importi dovuti, in subordine ex art. 2041 c.c.. CP_1
pagina 4 di 9 I.2. Si costituiva il , eccependo il difetto di legittimazione attiva di per Controparte_1 Pt_1
inefficacia della cessione da : rappresentava, infatti, che la cessione a Controparte_2 quest'ultima dei crediti vantati da era stata rifiutata, dopo l'effettuata notifica, dal Controparte_3
Dirigente del Settore Economico Finanziario e dal capo Servizio Ragioneria e Finanze del CP_1
. Incurante del rifiuto alla cessione da parte del , in data 02/12/2015
[...] Controparte_1
aveva ceduto a propria volta i medesimi crediti a Controparte_2 Parte_1
Il rappresentava peraltro di avere già provveduto al pagamento di una serie di fatture:
[...] CP_1 segnatamente, contestava il credito per € 6.949,03 di cui alle fatture riportate nell'elenco di cui all'allegato n. 03 di parte attrice. Alcune fatture erano state invece contestate e non era sussistente neppure il credito ad essere riferito, per un totale di € 740,06. La non debenza della somma di €
6.949,03 escludeva, a cascata, la debenza delle somme pretese a titolo di interessi moratori, né era dovuta la somma di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo perché (testuale, nella comparsa di costituzione in primo grado) “eventuali ritardi sono strettamente limitati ad una preventiva contestazione delle fatture o a dei problemi di generazione dei flussi di pagamento dovuti esclusivamente al creditore che ha creato in ritardo il flusso di pagamento per la tesoreria che ne ha poi effettuato il saldo”.
I.3. Il Tribunale di Busto Arsizio assumeva prova per testi ed espletava CTU al fine di determinare, sulla base della documentazione depositata, l'effettiva entità del credito della cessionaria al netto degli importi che il provava di avere pagato. Il consulente rassegnava le seguenti conclusioni: Dalla CP_1 disamina della documentazione è emerso che l'importo delle fatture di cui non risulta il pagamento è pari a € 740,06 (euro settecentoquaranta//06) e che l'importo degli interessi moratori conteggiati ex
D.Lgs 231/2002 è pari € 423,16 (euro quattrocentoventitre//16). La somma dei due valori è pari a €
1.163,32 (euro millecentosessantatre//32).
Giunto a sentenza, il Tribunale rigettava tutte le domande dell'attrice, condannandola alle spese di lite.
L'iter motivazionale della decisione risulta così sintetizzabile:
pagina 5 di 9 - costituiva ius receptum in giurisprudenza che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 R.D. 18.11.1923, n.
2240, si applica ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale nei contratti di durata, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto:
- era pacifico che al momento della cessione il contratto di fornitura di energia elettrica tra il CP_1
convenuto e la fosse ancora in corso (circostanza documentalmente provata: v. CP_3 determinazione del dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 56/2014 del 30/04/2014 con cui si approvava la convenzione per la fornitura di energia elettrica con che prevedeva la durata di CP_3
24 mesi, prodotta sub doc. 7 di parte convenuta a pag. 4 punto 1; v. anche docc. 47 e ss. di parte convenuta).
- le cessioni di credito per cui era causa dovevano ritenersi dunque concluse in violazione del divieto di cui all'art. 9 all. E, L. 2248/1865, e, come tali, inopponibili al CP_1
-le spese di lite, così come di CTU, dovevano essere poste a carico dell'attrice in quanto soccombente.
II. L'appello
Avverso questa decisione ha proposto appello affidato a tre motivi così rubricati: Pt_1
1) PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ – NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
AVERE IL TRIBUNALE RITENUTA LA CESSIONE DEI CREDITI TRA
Part
E INOPPONIBILE AL COMUNE IN QUANTO Controparte_2
QUEST'ULTIMO NON AVEVA ACCETTATO ED ANZI AVEVA RIFIUTATO LA PRIMA
CESSIONE, OSSIA QUELLA INTERCORSA TRA E CP_3
. Controparte_2
2) SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ – NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
AVERE IL TRIBUNALE RITENUTO ASSORBITE LE ALTRE QUESTIONI E NON
ESSERSI PRONUNCIATO SU DI ESSE.
3) TERZO MOTIVO DI APPELLO: NULLITA' / ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER
AVERE IL TRIBUNALE CONDANNATO BFF AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
pagina 6 di 9 La appellante innanzitutto lamenta che il Tribunale di Busto Arsizio abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie gli artt. 69-70 rd n. 2440/1923 e l'art. 9, allegato e, della l. 20 marzo 1865, n. 2248, giacché, secondo orientamento che ritiene pressoché unanime in giurisprudenza, tali disposizioni: sono applicabili esclusivamente alle amministrazioni statali;
non trovano applicazione con riferimento alle amministrazioni diverse dallo Stato, tra cui gli enti locali;
la disciplina applicabile è quella prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che al fine dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto richiede la sola notifica della cessione senz'altre formalità (né l'accettazione, né l'assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica).
In secondo luogo, secondo la appellante, il Tribunale avrebbe errato per aver omesso di considerare che al momento dell'avvio dell'azione giudiziaria di recupero dei crediti, e comunque al momento dell'emissione della sentenza, il rapporto di durata tra il fornitore ed il era concluso, mentre la CP_1 disciplina di cui all'art. 70 RD n. 2440/1923 si applica ai rapporti “in corso”. In ogni caso, onerato di provare che il rapporto fosse ancora in corso sarebbe stato il per potersi avvalere della CP_1
suddetta derogatoria disciplina normativa, ed il non aveva assolto a tale onere. CP_1
La sentenza sarebbe poi censurabile, a detta della appellante, per violazione dell'art. 161 c.p.c. e art. 112 c.p.c, per non essersi il Tribunale pronunciato sulle domande avanzate da essa attrice, ritenendole assorbite dal ritenuto difetto di legittimazione. Segnatamente il Tribunale, fermatosi, con statuizione erronea, al rilievo di difetto di titolarità attiva dei crediti, non aveva dato rilievo al fatto che il CP_1
non avesse sollevato adeguate contestazioni in ordine alle forniture erogate e alle fatture emesse, per cui l'avvenuta erogazione delle forniture come esposta nelle fatture, e la correttezza degli importi fatturati, dovevano essere considerati pacifici.
Infine, dovendo accogliere le domande dell'attrice, il Tribunale non avrebbe potuto condannare la stessa alle spese.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Sulla questione di diritto sollevata con l'atto di appello, la Corte ritiene di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n.3101/22 -che ha definito giudizio coinvolgente analoga questione ed instaurato proprio da avverso altro - secondo cui la disciplina Pt_1 Controparte_5 dei crediti verso la P.A., di cui all'art. 9, Allegato E, L. n. 2248/1865, richiamato dall'art. 70 del RD n.
2440 del 1923, non riguarda esclusivamente lo Stato, ma si estende agli enti pubblici territoriali.
pagina 7 di 9 In proposito, nella giurisprudenza di legittimità, si veda Cass. Civ., sentenza n. 268/2006, che estende la deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del creditore a tutti gli “enti pubblici”, nonché Cass. Civ. sentenza n. 11475/2008, che in modo esplicito -in massima- la estende agli “enti pubblici territoriali”.
Non sono per converso pertinenti le pronunce della Suprema Corte, citate dalla appellante, relative alle aziende sanitarie locali, giacché queste sono appunto aziende, seppur con personalità giuridica pubblica, la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti dalle disposizioni regionali.
Non pare superfluo osservare, in aggiunta, con specifico riferimento alla fattispecie per cui è causa, che il contratto di cessione dei crediti tra e del 26.06.2015 (doc. 4 del Controparte_3 Controparte_6 appellato) fa espresso richiamo agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440 del 1923 laddove recita: “ai CP_1
sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, il presente atto sarà notificato al Debitore rilevante a mezzo PEC ovvero, in caso di indisponibilità di quest'ultima, a mezzo ufficiale giudiziario. La notifica a mezzo PEC ovvero per il tramite dell'ufficiale giudiziario sarà effettuata a cura della cessionaria” (sottolineatura aggiunta). Tale inequivoco richiamo porta a ritenere che le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, abbiano inteso subordinare il perfezionamento e l'efficacia della cessione proprio all'accettazione del debitore ceduto, “ai sensi e per gli effetti” delle norme citate. E' pacifico in causa che il , non appena notiziato Controparte_1
della cessione da ad , abbia rifiutato la stessa. CP_3 CP_6
Quanto al presupposto oggettivo, dell'essere il contratto ancora “in corso” al momento della cessione del credito, il Tribunale, con argomento neppure attinto da una specifica censura dell'appellante, ne ha accertato la ricorrenza in forza delle produzioni documentali del (pag. 4 della sentenza: “v. CP_1 determinazione del dirigente dell'Ufficio tecnico Comunale n. 56/2014 del 30/04/2014 con cui si approvava la convenzione per la fornitura di energia elettrica con che prevedeva la durata di CP_3
24 mesi, prodotta sub doc. 7 di parte convenuta a pag. 4 punto 1; v. anche docc. 47 e ss. di parte convenuta). Tanto la prima cessione (da a ), datata come si è detto 26.06.2015, CP_3 CP_6
quanto la seconda cessione (da a , datata 02.12.2015, sono intervenute nel periodo di CP_6 Pt_1
vigenza della convenzione per la fornitura di energia elettrica (30/04/2014-30/04/2016).
Trovando applicazione, per le ragioni sin qui esposte, la disciplina speciale di cui agli artt. 69-70 del
R.D. n. 2440/1923 ed art. 9, allegato E, della L. n. 2248/1965, non trova applicazione la disciplina ordinaria della cessione dei crediti di impresa di cui alla L. 52/1991, invocata da CP_7
Ne consegue che, come affermato dal Tribunale, difetta la titolarità dei crediti in capo alla odierna appellante.
pagina 8 di 9
III.2. Nel rigetto del primo motivo, restano assorbiti il secondo ed il terzo.
III.3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1512/23, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione in favore del appellato delle spese del grado, liquidate CP_1 in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel dott. Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3306/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. BONALUME PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Mazenta n. 15 Controparte_1 P.IVA_2
20013 MAGENTA presso lo studio dell'avv. RANZANI GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 9 Per Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
Part In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni espo-ste in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 6.949,03 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 1.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 3.329,88 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 7.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente let-tera e.;
e conseguentemente condannare il , in persona del le-gale rappresentante pro Controparte_1
Part tempore, al relativo pagamento in favore di Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Comune di delle diverse somme, a titolo di: CP_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
pagina 2 di 9 f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in Controparte_1
Part persona del legale rappresentante pro tempore, al re-lativo pagamento in favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del Controparte_1
Part legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Controparte_1
c.c.;
In via istruttoria: si producono i seguenti documenti:
* procura alle liti;
01. procura a favore del dott. Andrea Benettin in autentica Notaio dott. Persona_1
del 1° giugno 2018, rep. 19897, racc. 7889;
[...]
02. procura a favore dell'avv. Lorenza Prati in autentica Notaio dott. Persona_1
del 31 gennaio 2019, rep. 21394, racc. 8528;
[...]
03. elenco delle fatture recanti gli importi azionati nel presente giudizio a titolo di capitale;
04. elenco delle Note Debito Interessi recanti gli importi azionati nel pre-sente giudizio a titolo di interessi moratori;
05. Note Debito Interessi: 05.01. Nota debito n. 90002571; Part
06. atti di cessione a favore di dei crediti per fatture impagate: 06.01. Controparte_2
rep. 13387;
[...]
06.02. rep. 13761; Controparte_2
06.03. rep. 13762; Controparte_2
06.04. rep. 15308; Controparte_2
07.01. accettazione;
07.02. consegna;
07. intimazione di pagamento dei crediti novembre 2018:
08. Direttiva Europea n. 2011/7/EU;
09. Frequently Asked Questions (FAQ) della Commissione Europea in me-rito alla Direttiva contro i ritardi di pagamento e relativa traduzione in italiano.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive;
Per Controparte_1
pagina 3 di 9 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni differente istanza, così provvedere:
Nel merito:
Respingere l'appello promosso da e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. Pt_1
1512/2023 resa dal Tribunale di Busto Arsizio a definizione del procedimento 6026/2020.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.1 conveniva in giudizio il dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Pt_1 Controparte_1
assumendo di essersi resa cessionaria, da (già in precedenza Controparte_2 cessionaria di , di crediti per fornitura vantati nei confronti dell'Ente. Controparte_3
In particolare, dei seguenti crediti:
a. credito per € 6.949,03 in linea capitale portato da fatture indicate in apposito elenco (doc.3);
b. credito per interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. credito per ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. credito per € 1.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate in apposito elenco;
e. credito per € 3.329,88 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (c.d. Note Debito Interessi) indicate in ulteriore apposito elenco;
f. credito per interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e. scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. credito per € 7.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per CP_ ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.
Domandava la condanna del al pagamento degli importi dovuti, in subordine ex art. 2041 c.c.. CP_1
pagina 4 di 9 I.2. Si costituiva il , eccependo il difetto di legittimazione attiva di per Controparte_1 Pt_1
inefficacia della cessione da : rappresentava, infatti, che la cessione a Controparte_2 quest'ultima dei crediti vantati da era stata rifiutata, dopo l'effettuata notifica, dal Controparte_3
Dirigente del Settore Economico Finanziario e dal capo Servizio Ragioneria e Finanze del CP_1
. Incurante del rifiuto alla cessione da parte del , in data 02/12/2015
[...] Controparte_1
aveva ceduto a propria volta i medesimi crediti a Controparte_2 Parte_1
Il rappresentava peraltro di avere già provveduto al pagamento di una serie di fatture:
[...] CP_1 segnatamente, contestava il credito per € 6.949,03 di cui alle fatture riportate nell'elenco di cui all'allegato n. 03 di parte attrice. Alcune fatture erano state invece contestate e non era sussistente neppure il credito ad essere riferito, per un totale di € 740,06. La non debenza della somma di €
6.949,03 escludeva, a cascata, la debenza delle somme pretese a titolo di interessi moratori, né era dovuta la somma di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo perché (testuale, nella comparsa di costituzione in primo grado) “eventuali ritardi sono strettamente limitati ad una preventiva contestazione delle fatture o a dei problemi di generazione dei flussi di pagamento dovuti esclusivamente al creditore che ha creato in ritardo il flusso di pagamento per la tesoreria che ne ha poi effettuato il saldo”.
I.3. Il Tribunale di Busto Arsizio assumeva prova per testi ed espletava CTU al fine di determinare, sulla base della documentazione depositata, l'effettiva entità del credito della cessionaria al netto degli importi che il provava di avere pagato. Il consulente rassegnava le seguenti conclusioni: Dalla CP_1 disamina della documentazione è emerso che l'importo delle fatture di cui non risulta il pagamento è pari a € 740,06 (euro settecentoquaranta//06) e che l'importo degli interessi moratori conteggiati ex
D.Lgs 231/2002 è pari € 423,16 (euro quattrocentoventitre//16). La somma dei due valori è pari a €
1.163,32 (euro millecentosessantatre//32).
Giunto a sentenza, il Tribunale rigettava tutte le domande dell'attrice, condannandola alle spese di lite.
L'iter motivazionale della decisione risulta così sintetizzabile:
pagina 5 di 9 - costituiva ius receptum in giurisprudenza che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 R.D. 18.11.1923, n.
2240, si applica ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale nei contratti di durata, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto:
- era pacifico che al momento della cessione il contratto di fornitura di energia elettrica tra il CP_1
convenuto e la fosse ancora in corso (circostanza documentalmente provata: v. CP_3 determinazione del dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 56/2014 del 30/04/2014 con cui si approvava la convenzione per la fornitura di energia elettrica con che prevedeva la durata di CP_3
24 mesi, prodotta sub doc. 7 di parte convenuta a pag. 4 punto 1; v. anche docc. 47 e ss. di parte convenuta).
- le cessioni di credito per cui era causa dovevano ritenersi dunque concluse in violazione del divieto di cui all'art. 9 all. E, L. 2248/1865, e, come tali, inopponibili al CP_1
-le spese di lite, così come di CTU, dovevano essere poste a carico dell'attrice in quanto soccombente.
II. L'appello
Avverso questa decisione ha proposto appello affidato a tre motivi così rubricati: Pt_1
1) PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ – NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
AVERE IL TRIBUNALE RITENUTA LA CESSIONE DEI CREDITI TRA
Part
E INOPPONIBILE AL COMUNE IN QUANTO Controparte_2
QUEST'ULTIMO NON AVEVA ACCETTATO ED ANZI AVEVA RIFIUTATO LA PRIMA
CESSIONE, OSSIA QUELLA INTERCORSA TRA E CP_3
. Controparte_2
2) SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ – NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
AVERE IL TRIBUNALE RITENUTO ASSORBITE LE ALTRE QUESTIONI E NON
ESSERSI PRONUNCIATO SU DI ESSE.
3) TERZO MOTIVO DI APPELLO: NULLITA' / ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER
AVERE IL TRIBUNALE CONDANNATO BFF AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
pagina 6 di 9 La appellante innanzitutto lamenta che il Tribunale di Busto Arsizio abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie gli artt. 69-70 rd n. 2440/1923 e l'art. 9, allegato e, della l. 20 marzo 1865, n. 2248, giacché, secondo orientamento che ritiene pressoché unanime in giurisprudenza, tali disposizioni: sono applicabili esclusivamente alle amministrazioni statali;
non trovano applicazione con riferimento alle amministrazioni diverse dallo Stato, tra cui gli enti locali;
la disciplina applicabile è quella prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che al fine dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto richiede la sola notifica della cessione senz'altre formalità (né l'accettazione, né l'assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica).
In secondo luogo, secondo la appellante, il Tribunale avrebbe errato per aver omesso di considerare che al momento dell'avvio dell'azione giudiziaria di recupero dei crediti, e comunque al momento dell'emissione della sentenza, il rapporto di durata tra il fornitore ed il era concluso, mentre la CP_1 disciplina di cui all'art. 70 RD n. 2440/1923 si applica ai rapporti “in corso”. In ogni caso, onerato di provare che il rapporto fosse ancora in corso sarebbe stato il per potersi avvalere della CP_1
suddetta derogatoria disciplina normativa, ed il non aveva assolto a tale onere. CP_1
La sentenza sarebbe poi censurabile, a detta della appellante, per violazione dell'art. 161 c.p.c. e art. 112 c.p.c, per non essersi il Tribunale pronunciato sulle domande avanzate da essa attrice, ritenendole assorbite dal ritenuto difetto di legittimazione. Segnatamente il Tribunale, fermatosi, con statuizione erronea, al rilievo di difetto di titolarità attiva dei crediti, non aveva dato rilievo al fatto che il CP_1
non avesse sollevato adeguate contestazioni in ordine alle forniture erogate e alle fatture emesse, per cui l'avvenuta erogazione delle forniture come esposta nelle fatture, e la correttezza degli importi fatturati, dovevano essere considerati pacifici.
Infine, dovendo accogliere le domande dell'attrice, il Tribunale non avrebbe potuto condannare la stessa alle spese.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Sulla questione di diritto sollevata con l'atto di appello, la Corte ritiene di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n.3101/22 -che ha definito giudizio coinvolgente analoga questione ed instaurato proprio da avverso altro - secondo cui la disciplina Pt_1 Controparte_5 dei crediti verso la P.A., di cui all'art. 9, Allegato E, L. n. 2248/1865, richiamato dall'art. 70 del RD n.
2440 del 1923, non riguarda esclusivamente lo Stato, ma si estende agli enti pubblici territoriali.
pagina 7 di 9 In proposito, nella giurisprudenza di legittimità, si veda Cass. Civ., sentenza n. 268/2006, che estende la deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del creditore a tutti gli “enti pubblici”, nonché Cass. Civ. sentenza n. 11475/2008, che in modo esplicito -in massima- la estende agli “enti pubblici territoriali”.
Non sono per converso pertinenti le pronunce della Suprema Corte, citate dalla appellante, relative alle aziende sanitarie locali, giacché queste sono appunto aziende, seppur con personalità giuridica pubblica, la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti dalle disposizioni regionali.
Non pare superfluo osservare, in aggiunta, con specifico riferimento alla fattispecie per cui è causa, che il contratto di cessione dei crediti tra e del 26.06.2015 (doc. 4 del Controparte_3 Controparte_6 appellato) fa espresso richiamo agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440 del 1923 laddove recita: “ai CP_1
sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, il presente atto sarà notificato al Debitore rilevante a mezzo PEC ovvero, in caso di indisponibilità di quest'ultima, a mezzo ufficiale giudiziario. La notifica a mezzo PEC ovvero per il tramite dell'ufficiale giudiziario sarà effettuata a cura della cessionaria” (sottolineatura aggiunta). Tale inequivoco richiamo porta a ritenere che le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, abbiano inteso subordinare il perfezionamento e l'efficacia della cessione proprio all'accettazione del debitore ceduto, “ai sensi e per gli effetti” delle norme citate. E' pacifico in causa che il , non appena notiziato Controparte_1
della cessione da ad , abbia rifiutato la stessa. CP_3 CP_6
Quanto al presupposto oggettivo, dell'essere il contratto ancora “in corso” al momento della cessione del credito, il Tribunale, con argomento neppure attinto da una specifica censura dell'appellante, ne ha accertato la ricorrenza in forza delle produzioni documentali del (pag. 4 della sentenza: “v. CP_1 determinazione del dirigente dell'Ufficio tecnico Comunale n. 56/2014 del 30/04/2014 con cui si approvava la convenzione per la fornitura di energia elettrica con che prevedeva la durata di CP_3
24 mesi, prodotta sub doc. 7 di parte convenuta a pag. 4 punto 1; v. anche docc. 47 e ss. di parte convenuta). Tanto la prima cessione (da a ), datata come si è detto 26.06.2015, CP_3 CP_6
quanto la seconda cessione (da a , datata 02.12.2015, sono intervenute nel periodo di CP_6 Pt_1
vigenza della convenzione per la fornitura di energia elettrica (30/04/2014-30/04/2016).
Trovando applicazione, per le ragioni sin qui esposte, la disciplina speciale di cui agli artt. 69-70 del
R.D. n. 2440/1923 ed art. 9, allegato E, della L. n. 2248/1965, non trova applicazione la disciplina ordinaria della cessione dei crediti di impresa di cui alla L. 52/1991, invocata da CP_7
Ne consegue che, come affermato dal Tribunale, difetta la titolarità dei crediti in capo alla odierna appellante.
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III.2. Nel rigetto del primo motivo, restano assorbiti il secondo ed il terzo.
III.3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1512/23, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione in favore del appellato delle spese del grado, liquidate CP_1 in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
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