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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/06/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6119/2024 R.G. avente ad oggetto il divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato il [...] a [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Rita Criscuolo, giusta procura in atti
- ricorrente –
e
, nata il [...] ad [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maririta Sciascia, giusta procura in atti
- resistente - con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.06.2025, le parti concludevano come da accordi allegati a note telematiche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 il sig. chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14.06.2014 in Marigliano (NA) con la sig.ra con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.26, Controparte_1 parte II, serie A, anno 2014), dalla cui unione non sono nati figli.
Precisava che con decreto n. 125/2022 del 31.01.2022, il Tribunale di Nola omologava la separazione dei coniugi, che dura ininterrottamente da tale data poiché non sussiste alcuna volontà di riconciliazione;
chiedeva conferma degli accordi di cui alla separazione ossia: assegnazione della casa coniugale alla resistente unitamente alle suppellettili;
alcun mantenimento reciproco dovuto.
In data 02.05.2025 si costituiva parte resistente che non si opponeva alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal predetto coniuge.
All'udienza del 05.05.2025, le parti chiedevano rinvio in cartolare per rassegnare conclusioni congiunte. Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.06.2025 le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti, rassegnando conclusioni congiunte.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Inoltre, risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè decreto di omologa n. cron. n. 125/2022 del 31.01.2022 reso nel giudizio RG. 5990/2021, del
Tribunale di Nola, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio, visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data e tenuto conto delle risultanze anagrafiche in atti.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale precisa che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare al capo b) in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizioni relative a figli minori o maggiorenni non autonomi;
questa resta nella disponibilità della sig.ra secondo il di lei titolo di legittimazione reale. Controparte_1
Il Tribunale prende atto che le parti si dichiarano autonome economicamente e che, stando alle dichiarazioni rese ed alla documentazione versata in atti, ciascuna parte con l'accordo ha regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nato il [...] a [...] (C.F. ) e , nata il C.F._1 Controparte_1
04.04.1988 ad Avellino (C.F. ), il giorno 14.06.2014 in Marigliano (NA), C.F._2 con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.26, parte II, serie A, anno 2014);
3) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10
l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 r.d. 9.7.1939
n.1238 (ord. Stato Civile) nonché d.p.r. n.396/2000(regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6119/2024 R.G. avente ad oggetto il divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato il [...] a [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Rita Criscuolo, giusta procura in atti
- ricorrente –
e
, nata il [...] ad [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maririta Sciascia, giusta procura in atti
- resistente - con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.06.2025, le parti concludevano come da accordi allegati a note telematiche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 il sig. chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14.06.2014 in Marigliano (NA) con la sig.ra con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.26, Controparte_1 parte II, serie A, anno 2014), dalla cui unione non sono nati figli.
Precisava che con decreto n. 125/2022 del 31.01.2022, il Tribunale di Nola omologava la separazione dei coniugi, che dura ininterrottamente da tale data poiché non sussiste alcuna volontà di riconciliazione;
chiedeva conferma degli accordi di cui alla separazione ossia: assegnazione della casa coniugale alla resistente unitamente alle suppellettili;
alcun mantenimento reciproco dovuto.
In data 02.05.2025 si costituiva parte resistente che non si opponeva alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal predetto coniuge.
All'udienza del 05.05.2025, le parti chiedevano rinvio in cartolare per rassegnare conclusioni congiunte. Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.06.2025 le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti, rassegnando conclusioni congiunte.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Inoltre, risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè decreto di omologa n. cron. n. 125/2022 del 31.01.2022 reso nel giudizio RG. 5990/2021, del
Tribunale di Nola, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio, visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data e tenuto conto delle risultanze anagrafiche in atti.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale precisa che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare al capo b) in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizioni relative a figli minori o maggiorenni non autonomi;
questa resta nella disponibilità della sig.ra secondo il di lei titolo di legittimazione reale. Controparte_1
Il Tribunale prende atto che le parti si dichiarano autonome economicamente e che, stando alle dichiarazioni rese ed alla documentazione versata in atti, ciascuna parte con l'accordo ha regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nato il [...] a [...] (C.F. ) e , nata il C.F._1 Controparte_1
04.04.1988 ad Avellino (C.F. ), il giorno 14.06.2014 in Marigliano (NA), C.F._2 con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.26, parte II, serie A, anno 2014);
3) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10
l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 r.d. 9.7.1939
n.1238 (ord. Stato Civile) nonché d.p.r. n.396/2000(regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca