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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/09/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani ConSIliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 161/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.09.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Catania n. 12 presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Pietro Paolo Ferrara che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Pescara alla Piazza Ettore Troilo n. 3 CP_1 presso e nello studio dell'avv. Ugo Marinelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLATA in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Gaetano Biocca, con studio in Teramo alla Via Stazio n. 22 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello stesso, giusta procura in atti in persona del presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Secondino ed elettivamente domiciliata in L'Aquila in Loc. Centi Colella presso la filiale di giusta procura in Controparte_4 atti
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata l'11.01.2024 – Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, come precisate nelle note del 17.06.2025:
"Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello integralmente riformare la sentenza n. 7/2024 del
Tribunale di Sulmona e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare la qualità di erede del IG. e di condannare la Parte_1 convenuta IG.ra , C.F. , nata ad [...] il 3 CP_1 C.F._1 giugno 1945, ivi residente a[...], alla ricostituzione dell'integrità dell'asse ereditario e, per l'effetto, alla restituzione della somma di 154.313,74, quale parte dell'asse ereditario ed illegittimamente posseduto senza alcun titolo, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c., rivalutazione ed interessi;
2) Condannare, in via autonoma ed ulteriore, la IG.ra al pagamento in CP_1 favore del IG. della somma di € 80.660,92, oltre interessi;
Parte_1
3) Condannare in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in Roma al viale Europa n. 190, C.F. , in solido con la IG.ra P.A_
, per la somma di € 74.001,59, per la responsabilità come dedotta in CP_1 narrativa, in favore del IG. ; Parte_1
4) Condannare la in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Torino alla piazza San Carlo n. 156, C.F.
, in solido con la IG.ra , per la somma di € 91.634,43, per la P.IVA_2 CP_1 responsabilità come dedotta in narrativa, in favore del IG. ; Parte_1
5) Con vittoria di spese legali ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Per l'appellata , come precisate nelle note del 10.06.2025: CP_1
“Premesso quanto dedotto, eccepito e documentato nell'atto di costituzione e risposta, cui integralmente si riporta, chiede che la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia:
- rigettare integralmente l'appello proposto dal IG. ; Parte_1
- confermare integralmente la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona, pubblicata in data 11 gennaio 2024; - condannare l'appellante IG. al pagamento delle spese e dei compensi del Parte_1 presente giudizio di appello, oltre agli accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.”
Per l'appellata come precisate nelle note del 16.06.2025: Controparte_2
“l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, voglia:
a) in via principale, rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della esponente, le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado, confermare la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona, condannando il SI.
[...]
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre Pt_1 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
b) in subordine, in caso di riforma e conseguente nuova statuizione favorevole alla CP_5 esponente, accogliere le conclusioni della rassegnate con la comparsa di CP_5 costituzione e risposta depositata telematicamente nel corso del procedimento di primo grado e precisate nel corso dello stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni, ivi da intendersi per relationem richiamate e ritrascritte, e per l'effetto condannare il SI.
[...]
al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente Pt_1 procedimento di appello, il tutto oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
c) in via istruttoria, si opus sit, ammettere le richieste come reiterate in comparsa di costituzione e risposta depositate dalla banca esponente nel presente procedimento di appello.”
Per l'appellata Controparte_3
“l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila
-Voglia rigettare l'appello proposto da perché inammissibile, improcedibile Parte_1
e, comunque, infondato in fatto e in diritto;
-In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande del SI. , dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Pt_1 Controparte_3 riguardo alla polizza Vita essendo legittimata a rispondere in materia .
[...] CP_6
-Sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande del SI. , condannare la SI.ra a rifondere a Pt_1 CP_1 [...] ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse condannata a pagare nei Controparte_3 confronti del SI. . Parte_1
- Con vittoria di spese competenze ed onorari del grado di giudizio.” RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 327/2022 promosso da contro , e Parte_1 CP_1 Controparte_3 Controparte_2
(onde sentire, previo accertamento della sua qualità di erede di
[...] [...]
, condannare , altra erede, alla ricostituzione dell'asse ereditario Persona_1 CP_1 con restituzione delle somme illegittimamente possedute oltre interessi, nonché condannare e al risarcimento dei danni subiti, oltre alla Controparte_3 Controparte_2 condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno alla salute subito), giudizio dell'ambito del quale i convenuti si erano costituiti chiedendo il rigetto delle domande attoree, - il
Tribunale di Sulmona così statuiva: “- Rigetta le domande proposte da . Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 Controparte_3
e , delle spese di lite che liquida in € 6.000 ciascuno (valore
[...] Controparte_7 sino a € 520.000, valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, fasi studio, introduttiva e decisionale) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge.”
1.1 Il Tribunale riteneva la domanda attorea, così come formulata, infondata con conseguente suo integrale rigetto.
In particolare, considerava che quella intrapresa dall'attore poteva essere qualificata come un'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., con la quale l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenerne la restituzione.
Rilevava che, poiché la domanda attorea era finalizzata a ricomprendere nell'asse ereditario somme di denaro, riferite anche a rendite annuali di polizze, prelevate dall'appellata
[...]
dal conto corrente cointestato con la de cuius quando quest'ultima ancora in vita, CP_1 doveva escludersi l'appartenenza delle stesse all'asse ereditario perché non presenti tra i beni di quest'ultima al momento della sua morte.
Sottolineava peraltro che l'attore non aveva dimostrato, al fine di ottenere la restituzione delle somme, l'illiceità delle operazioni finanziarie compiute o la mancanza di una giustificazione giuridica al trasferimento delle stesse, e neppure aveva dedotto che tali somme erano state oggetto di donazioni indirette da parte della de cuius nei confronti della
CP_1
Spiegava che, di contro, dalle testimonianze rese nel corso del giudizio penale (incardinato a seguito di querela presentata dallo stesso appellante nei confronti della appellata
[...]
) ed acquisite nel procedimento di primo grado, nonché dai documenti in atti, era CP_1 emerso che le operazioni oggetto di giudizio erano state svolte direttamente dalla de cuius, avente capacità di discernimento nonostante l'età e le condizioni di salute, mentre le operazioni a firma di erano state effettuate in forza di procure notarili CP_1 rilasciate dalla stessa . Persona_1
1.2 Rilevava inoltre, previo richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di accertamento della situazione di incapacità naturale del soggetto, che, nella fattispecie in esame, le risultanze documentali acquisite consentivano di escludere che la , Persona_1 nel momento in cui aveva disposto del suo patrimonio mediante le operazioni oggetto di contestazione, non fosse capace di comprenderne la portata e non si fosse determinata autonomamente alla relativa stipulazione, posto che lo stato di alterazione psicofisica della de cuius dovuto all'età avanzata di cui avrebbe approfittato la per farsi elargire il CP_1 denaro oggetto di giudizio, meramente allegato dall'attore, non aveva trovato conferma nell'espletata istruttoria.
Ed anzi, dalle dichiarazioni testimoniali rese nel richiamato giudizio penale, era emerso che la , nonostante l'età, era in grado di comprendere gli atti da svolgere e non era Persona_1 influenzabile, avendo difficoltà solo nel firmare e per questo in alcuni documenti la firma poteva sembrare diversa, per cui non vi era prova dello stato di incapacità della stessa prima della sua morte, così come non vi era prova della asserita falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ad operazioni oggetto di contestazione.
1.3 Affermava che la riconosciuta legittimità delle operazioni poste in essere escludeva, peraltro, ogni responsabilità delle convenute e Controparte_3 Controparte_2 come dedotta dall'attore, posto che alla allegata negligenza delle stesse nel controllo delle operazioni effettuate non era seguita la dimostrazione della effettiva responsabilità dei rispettivi dipendenti, per cui anche la domanda avanzata dall'attore nei loro confronti andava integralmente rigettata.
1.4 Rigettava, parimenti, la domanda avanzata dall'attore con riferimento alla restituzione delle somme dallo stesso corrisposte per il pagamento del professionista da lui incaricato per procedere alla successione della de cuius e per il pagamento delle imposte di quest'ultima, atteso che l'attore non aveva fornito prova di aver anticipato le somme per il professionista né l'oggetto dell'incarico conferito, così come anche per le imposte non era stata fornita la prova dell'avvenuto esborso.
1.5 Rilevava, infine, l'infondatezza della domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute assertivamente provocato dalle vicende oggetto del giudizio, posto che il certificato medico del 30.07.2019 (peraltro unico documento depositato a tal fine) non attestava né l'effettivo pregiudizio subito dall'attore, né il nesso di causalità tra situazione psico-fisica lamentata e le vicende connesse all'eredità.
1.6 Rigettate integralmente le domande proposte dall'attore, procedeva anche a dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla convenuta solo in sede di CP_1 conclusioni, tesa ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento, per la propria quota, delle spese pagate per utenze e per il funerale della de cuius, dato che non era stata proposta nelle forme della domanda riconvenzionale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1) Sulla natura della azione promossa. Erronea qualificazione dell'azione. Erronea ed ingiusta motivazione della sentenza gravata sul punto;
2) Sull'onere della prova del SI. sull'utilizzo delle Pt_1 somme prelevate dalla SI.ra 3) Sulla contestazione dell'autenticità della CP_1 sottoscrizione di alcuni atti dispositivi. Erronea valutazione sull'efficacia della contestazione e mancata verificazione delle stesse. Efficacia del giudicato penale esterno;
4) Sulla inopponibilità del giudizio penale contro la SI.ra Dell'irrilevanza ed inconferenza CP_1 delle prove testimoniali assunte in sede penale. Erroneità della motivazione della sentenza sul punto;
5) Irrilevanza dello stato di salute della de cuius. Erroneità della motivazione della sentenza sul punto;
6) Sulla responsabilità di e . Mancanza Controparte_2 CP_3 di motivazione e comunque erroneità della sentenza impugnata sul punto;
7) Sulla prova documentale delle spese anticipate da parte appellante per pagamento imposte e del pagamento del professionista incaricato. Erroneità della sentenza sul punto.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti , CP_1 Controparte_2
e contestando il gravame e chiedendone, ciascuno per quanto
[...] Controparte_3 di rispettivo interesse, l'integrale rigetto con vittoria di spese da liquidarsi, nel caso di
[...]
, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_1
4. All'esito dell'udienza del 18.06.2025 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 20.06.2025, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 16.09.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. Come detto, anche l'udienza del 16.09.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di conSIlio da remoto del giorno
18.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente rilevato che l'appellante, in sede di conclusioni formulate nella comparsa conclusionale del 15.07.2025, ha chiesto per la prima volta nel presente grado, in riforma della sentenza impugnata, anche la condanna degli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno alla salute in suo favore da quantificarsi equitativamente in €
50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma accertata.
Si tratta, invero, di conclusione riferita ad un capo della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante, che nulla ha dedotto nel suo atto di appello con riferimento a tale danno asseritamente patito, per cui la relativa statuizione è divenuta definitiva.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato della decisione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità - appunto - della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Ed invero costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 40276/2021).
In particolare, «In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione». (Cass. n. 21566/2017).
Nella specie, appare evidente l'assoluta autonomia del capo della sentenza di primo grado non oggetto di gravame rispetto agli altri specificamente impugnati, con la conseguenza che essendosi formato sullo stesso il giudicato, la richiesta formulata dall'appellante sul punto è inammissibile.
6. Con riferimento ai motivi di gravame, questa Corte, data l'evidente connessione, ritiene opportuno procedere alla disamina congiunta dei primi due, con i quali l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha proceduto: a qualificare l'azione da esso proposta;
a dedurre gli effetti della cointestazione del libretto postale dal quale l'appellata ha proceduto ad effettuare i prelievi in contestazione;
ad CP_1 argomentare sull'onere della prova in ordine al conseguente ed effettivo utilizzo di tali somme.
Tali motivi si rivelano palesemente infondati.
6.1 In particolare, con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, dopo aver definito l'azione di petizione ereditaria e confermato la qualità di erede dell'attore, ha ritenuto che le condotte contestate (rectius i prelievi effettuati), verificatesi prima del decesso della de cuius, non potessero essere oggetto della ricostruzione dell'asse ereditario, dato che dovevano essere considerati solo i beni ricompresi nell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, aggiungendo che, peraltro, attesa la presenza di un libretto cointestato tra la de cuius e l'appellata
[...]
, non poteva affermarsi che le somme oggetto di prelievo appartenessero solo alla CP_1 prima.
Ritiene invece l'appellante che la presenza, nella specie, del libretto postale cointestato non escludesse l'appartenenza delle somme oggetto del giudizio alla sola de cuius, ed anzi ritiene di aver fornito prova sul punto e che l'appellata, approfittando della cointestazione, abbia prelevato le somme senza titolo.
In particolare, ribadisce che la SI.ra ha prelevato dal libretto postale cointestato con CP_1 la SI.ra l'importo di € 210.586,53, così come la somma di € 14.000,00 prelevata Persona_1 dopo il decesso della de cuius.
Spiega che la circostanza che il libretto postale fosse cointestato non SInifica che le somme fossero nella disponibilità della risultando anzi dalla distinta che dei movimenti del CP_1 libretto che le somme erano sempre e solo provenute dalla SI.ra . Persona_1
Parimenti, sostiene il (ed è il secondo motivo di gravame) che alcun onere della Pt_1 prova gravasse su di lui in ordine all'utilizzo non finalizzato a sopperire alle eSIenze della de cuius delle somme prelevate dalla come sostenuto dal primo giudice, ritenendo CP_1 invece che competesse a quest'ultima la prova dell'utilizzo di tali somme in favore della
. Persona_1
6.2 Ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente inquadrato l'azione intrapresa dall'appellante nella petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c., individuandone i presupposti nella qualità di erede (dell'attore) e nel fatto che i beni oggetto del giudizio al tempo dell'apertura della successione siano ricompresi nell'asse ereditario. Con l'azione di petizione ereditaria, infatti, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli
è succeduto mortis causa al defunto, mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, senza un'apparente causa di giustificazione, attribuito al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius (Cass. n. 3181/2021; Cass. 3939/2001).
La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, è un'azione nella quale l'erede non subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 1074/2009; Cass. n. 10557/2009).
In tale azione - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete
- legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione
(Cass. n. 3181/2011; Cass. n. 8440/2008).
La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (Cass. n. 8942/2024).
6.3. Né coglie nel segno quanto sostenuto dall'appellante con riferimento alla presenza del libretto postale cointestato, che a suo dire non esclude l'appartenenza delle somme oggetto di giudizio alla sola de cuius.
Giova premettere che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma,
c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 27069/2022; Cass. n.
18777/2015; Cass. n. 4496/2010; Cass. n. 28839/2008).
Nella specie, a prescindere dalla provenienza dalla sola de cuius delle somme confluite sul libretto cointestato, non vi è dubbio che, trattandosi di conto cointestato con firme disgiunte, la SI.ra era legittimata all'esecuzione dei prelievi, non risultando allegata e CP_1 dimostrata la mancanza dell'animus donandi, e non risultando in alcun modo provato, come correttamente rilevato dal primo giudice, che i prelievi effettuati nell'arco degli anni dal 2008 al 2017 non fossero stati eseguiti per eSIenze della de cuius, da lei stessa o con il suo consenso.
Invero correttamente il primo giudice ha ritenuto che sarebbe stato onere (non assolto) dell'attore dimostrare, al fine di ottenere la restituzione delle somme, dell'illiceità delle operazioni finanziarie poste in essere dalla SI.ra o la mancanza di una CP_1 giustificazione giuridica del trasferimento.
7. Palesemente infondato si rivela anche il terzo motivo di gravame
7.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ai prelievi in contestazione, ritenendo invece di aver fondato e provato tale contestazione sulla base di una analitica e minuziosa perizia calligrafica di parte.
Ritiene, inoltre, che a tale contestazione avrebbe dovuto far seguito l'istanza di verificazione su richiesta delle controparti, che, però, è stata formulata tardivamente e quindi rigettata dal primo giudice, con la conseguenza che risulta in tal modo essere stata provata la richiamata falsità delle firme.
7.2 Al riguardo, rileva il Collegio che nella specie è stato l'attore a produrre la documentazione recante le sottoscrizioni di cui assume la falsità sicché sarebbe stato suo onere provarne la non riconducibilità alla mano della de cuius, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 214 e ss c.p.c., che invece di riferisce al caso del disconoscimento operato dalla scrittura prodotta dalla controparte.
7.3. Ciò detto si rileva che correttamente il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova della asserita falsità della firma della de cuius sui documenti oggetto di contestazione.
Sul valore probatorio della consulenza tecnica di parte, invocata dall'appellante per sostenere la fondatezza del proprio assunto in punto di falsità delle sottoscrizioni della de cuius, si richiama il costante orientamento della Suprema Corte (ribadito da ultimo con sentenza n. 5362 del 28.02.2025) in virtù del quale la consulenza tecnica di parte,
“costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione”
(Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022
(per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”) e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006,
Cass. 6432/2002 e Cass. 5151/1998).
7.4 Alla mancata dimostrazione della riconducibilità alla mano della de cuius delle sottoscrizioni contestate si aggiungono le risultanze della espletata prova testimoniale, le quali depongono invece nel senso della autenticità delle firme (i testi hanno riferito che era stata la stessa ad apporre le sottoscrizioni e che la presunta diversità delle Persona_1 stesse era da ricondurre alla circostanza che, per l'avanzare dell'età, aveva perso la consuetudine alla firma).
8. Anche il quarto motivo di gravame si appalesa del tutto infondato e va rigettato.
8.1 Con tale motivo l'appellante impugna la sentenza appellata nella parte in cui attinge alle prove raccolte nel procedimento penale per motivare il rigetto della domanda attorea, poiché assunte senza il contraddittorio con esso appellante.
Ritiene inoltre sussistente l'inopponibilità del giudizio penale e della relativa sentenza di assoluzione (passata in giudicato) in sede civile, attesa la sua rinuncia alla costituzione di parte civile e la proposizione dell'azione civile prima della richiamata pronuncia e, comunque, poiché la domanda civile ha una causa petendi distinta da quella penale ed i fatti accertati in quella sede sono irrilevanti nella sede civile.
8.2 Ritiene il Collegio che l'assunto è infondato e non può trovare accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. tra le altre Cass. n. 2947/2023; Cass. n. 35782/2022; n. 3689/2021). Anche di recente, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. n. 5947/2023).
8.3. Non coglie nel segno, pertanto, la doglianza avanzata sul punto dall'appellante, essenzialmente incentrata sul valore da riconoscersi alla sentenza assolutoria pronunciata in sede penale, laddove invece il giudice di primo grado alcun riferimento ha fatto a tale pronunciamento nella sentenza impugnata, essendosi limitato a richiamare le prove testimoniali raccolte in sede penale, oltre i documenti in atti, evidentemente ritenute alla stregua di prove atipiche aventi l'efficacia probatoria sopra specificata.
9. Il quinto e sesto motivo di doglianza, da trattare congiuntamente attesa la loro connessione, come meglio si dirà, si rivelano parimenti privi di pregio.
9.1 L'appellante con il quinto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si dilunga sullo stato di salute della de cuius, ritenendola circostanza irrilevante ai fini del decidere, non avendo egli invocato una incapacità di quest'ultima ma avendo richiamato lo stato di salute della stessa solo in via incidentale per evidenziare che la de cuius non si sarebbe potuta recare nei vari uffici e comunque una soglia di attenzione attenuata.
Con il sesto motivo, invece, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la chiesta pronuncia di responsabilità di e Controparte_2 [...]
per aver consentito l'effettuazione di operazioni straordinarie non usando la Controparte_3 dovuta diligenza.
In particolare, sostiene l'appellante che i due istituti, senza tener conto dello stato psichico della , con facoltà intellettive e capacità di deambulazione gravemente Persona_1 pregiudicate per le patologie da cui era afflitta, non hanno accertato chi effettivamente aveva proceduto a sottoscrivere l'autorizzazione a tali operazioni.
Con riferimento a Banca Intesa San Paolo denuncia che l ha eseguito operazioni su CP_8 autorizzazione recanti sottoscrizioni poi accertate essere apocrife (in particolare:
1. variazione del beneficiario in caso di morte della polizza vita Eurizon dal SI. Persona_2 alla SI.ra nel 2010 per € 79.000,00; 2. pagamento con prelevamento allo CP_1 sportello dei rendimenti polizza degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per complessivi €
6.884,08; 3. Ordine di bonifico su libretto postale rendita anno 2014 per € 1.748,76) o operazioni compiute dalla stessa SI.ra senza alcun titolo negli anni 2015, CP_1 2016 e 2017 per complessivi € 4.001,59. Con riferimento a denuncia CP_3
l'esecuzione di operazioni su autorizzazione recanti sottoscrizioni poi accertate essere apocrife (in particolare:
1. Polizza Posta Futuro Special Plus presso in favore CP_3 della SI.ra in caso di morte per € 35.000,00; 2. richiesta di liquidazione CP_1 anticipata di due polizze il 5.04.2012 per complessivi € 70.000,00; 3. negoziazione assegni circolari di con versamento sul libretto cointestato negli anni 2015, 2016 e CP_5
2017 per complessivi € 4.001,59).
9.2 Rileva il Collegio che correttamente il giudice di prime cure, alla luce delle risultanze probatorie, ha escluso che la de cuius avesse posto in essere le contestate operazioni (e in prima persona) trovandosi in una qualche situazione di incapacità, ritenendo invece che la stessa avesse piena capacità di discernimento nonostante l'età e le condizioni di salute.
Di contro l'appellante, pur allegando uno stato di alterazione psicofisica della de cuius ed il conseguente approfittamento della situazione da parte della non ne ha fornito CP_1 riscontro probatorio (ma nemmeno ha chiesto di fornirlo).
9.3. Le medesime considerazioni valgono per la censura riferita al comportamento tenuto dalle appellate e nella vicenda oggetto di Controparte_2 Controparte_3 causa, posto che l'appellante si è limitato ad allegare la paventata loro negligenza nel controllo delle operazioni effettuate, senza tuttavia dimostrare la fondatezza della pretesa.
Anche in tal caso, invero, soccorrono le risultanze probatorie acquisite (testimonianze rese nel giudizio penale e documenti) che danno atto, invece, dell'operato corretto e conforme alle regole dei due istituti, con la conseguenza che anche tale motivo di doglianza è infondato e va rigettato.
Invero dalle risultanze probatorie è emerso, quanto alle operazioni compiute su richiesta da firma della SI.ra , che non risulta dimostrato lo stato di incapacità naturale della Persona_1 predetta al momento del loro compimento, né, per quanto sopra detto in sede di esame del quarto motivo di gravame, risulta provata la falsità delle firme riferibili alla de cuius;
mentre per quanto riguarda le operazioni richieste direttamente dalla SI.ra è emerso che la CP_1 stessa era stata nominata procuratrice speciale dalla SI.ra con procura a rogito Persona_1 notaio del 29.08.2014. Per_3
10. Infine, anche il settimo ed ultimo motivo di appello formulato dall'appellante si rivela palesemente infondato e va rigettato.
10.1 Con tale motivo, l'appellante impugna il provvedimento di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di restituzione delle somme da lui asseritamente versate per le imposte di successione e per il compenso del professionista incaricato di occuparsi della pratica di successione, ritenendo di aver provato l'avvenuto pagamento e comunque, adducendo la mancata contestazione sul punto della appellata . CP_1
10.2 Rileva il Collegio come risultino depositati agli atti, ad opera dello stesso appellante, un sollecito di pagamento delle imposte di successione da esso inviato a in CP_1 data 11.03.2019 con richiesta di versamento della quota di spettanza, pari ad €. 1.046,50
(doc. n. 8) e ricevuta di incasso, avvenuto il 03.04.2019 ad opera dello stesso appellante, di vaglia circolare di pari importo inviato dalla con causale “Quota dichiaraz. CP_1 successione ” (doc. n. 5). Persona_1
Vi è dunque la prova dell'avvenuto versamento della somma richiesta per la dichiarazione di successione ad opera dell'appellata . CP_1
Agli atti vi è inoltre la ricevuta di pagamento di un modello F24 in alcun modo riconducibile a presunti debiti connessi all'eredità di (doc. n. 7), e dunque anche Persona_1 per la somma ivi indicata non può essere disposto il rimborso in favore dell'appellante.
La somma infine pretesa a titolo di pagamento del compenso del professionista da lui incaricato è priva di qualsiasi riscontro probatorio, essendo presente agli atti solo un sollecito di pagamento, peraltro inviato direttamente dal professionista (parente Persona_4 dell'appellante) all'appellata con allegata notula emessa invece a nome CP_1 dell'appellante (doc. n. 6), con la conseguenza che non solo non vi è la Parte_1 prova dell'effettivo esborso di tale somma da parte dell'appellante, tale da legittimarne la richiesta di rimborso, ma dal contenuto della diffida e della notula (invero ad esso intestata) si può evincere che il professionista non ha ricevuto alcuna somma, richiedendo il pagamento integrale delle proprie competenze.
11. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione delle cause di valore da €. 260.001,00 ad €. 520.000,00, per la non complessità delle questioni trattate, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
12. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. 13. La palese infondatezza del gravame configura un'ipotesi di azione con colpa grave, sicché occorre provvedere con separato decreto alla revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio che liquida per ciascuna parte in complessivi €. 7.120,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, per quanto riguarda l'appellata con distrazione in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di conSIlio da remoto del giorno 23.09.2025
La ConSIliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani ConSIliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 161/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.09.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Catania n. 12 presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Pietro Paolo Ferrara che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Pescara alla Piazza Ettore Troilo n. 3 CP_1 presso e nello studio dell'avv. Ugo Marinelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLATA in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Gaetano Biocca, con studio in Teramo alla Via Stazio n. 22 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello stesso, giusta procura in atti in persona del presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Secondino ed elettivamente domiciliata in L'Aquila in Loc. Centi Colella presso la filiale di giusta procura in Controparte_4 atti
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata l'11.01.2024 – Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, come precisate nelle note del 17.06.2025:
"Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello integralmente riformare la sentenza n. 7/2024 del
Tribunale di Sulmona e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare la qualità di erede del IG. e di condannare la Parte_1 convenuta IG.ra , C.F. , nata ad [...] il 3 CP_1 C.F._1 giugno 1945, ivi residente a[...], alla ricostituzione dell'integrità dell'asse ereditario e, per l'effetto, alla restituzione della somma di 154.313,74, quale parte dell'asse ereditario ed illegittimamente posseduto senza alcun titolo, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c., rivalutazione ed interessi;
2) Condannare, in via autonoma ed ulteriore, la IG.ra al pagamento in CP_1 favore del IG. della somma di € 80.660,92, oltre interessi;
Parte_1
3) Condannare in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in Roma al viale Europa n. 190, C.F. , in solido con la IG.ra P.A_
, per la somma di € 74.001,59, per la responsabilità come dedotta in CP_1 narrativa, in favore del IG. ; Parte_1
4) Condannare la in persona del proprio legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Torino alla piazza San Carlo n. 156, C.F.
, in solido con la IG.ra , per la somma di € 91.634,43, per la P.IVA_2 CP_1 responsabilità come dedotta in narrativa, in favore del IG. ; Parte_1
5) Con vittoria di spese legali ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Per l'appellata , come precisate nelle note del 10.06.2025: CP_1
“Premesso quanto dedotto, eccepito e documentato nell'atto di costituzione e risposta, cui integralmente si riporta, chiede che la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia:
- rigettare integralmente l'appello proposto dal IG. ; Parte_1
- confermare integralmente la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona, pubblicata in data 11 gennaio 2024; - condannare l'appellante IG. al pagamento delle spese e dei compensi del Parte_1 presente giudizio di appello, oltre agli accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.”
Per l'appellata come precisate nelle note del 16.06.2025: Controparte_2
“l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, voglia:
a) in via principale, rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della esponente, le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado, confermare la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona, condannando il SI.
[...]
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre Pt_1 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
b) in subordine, in caso di riforma e conseguente nuova statuizione favorevole alla CP_5 esponente, accogliere le conclusioni della rassegnate con la comparsa di CP_5 costituzione e risposta depositata telematicamente nel corso del procedimento di primo grado e precisate nel corso dello stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni, ivi da intendersi per relationem richiamate e ritrascritte, e per l'effetto condannare il SI.
[...]
al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente Pt_1 procedimento di appello, il tutto oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
c) in via istruttoria, si opus sit, ammettere le richieste come reiterate in comparsa di costituzione e risposta depositate dalla banca esponente nel presente procedimento di appello.”
Per l'appellata Controparte_3
“l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila
-Voglia rigettare l'appello proposto da perché inammissibile, improcedibile Parte_1
e, comunque, infondato in fatto e in diritto;
-In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande del SI. , dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Pt_1 Controparte_3 riguardo alla polizza Vita essendo legittimata a rispondere in materia .
[...] CP_6
-Sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande del SI. , condannare la SI.ra a rifondere a Pt_1 CP_1 [...] ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse condannata a pagare nei Controparte_3 confronti del SI. . Parte_1
- Con vittoria di spese competenze ed onorari del grado di giudizio.” RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 327/2022 promosso da contro , e Parte_1 CP_1 Controparte_3 Controparte_2
(onde sentire, previo accertamento della sua qualità di erede di
[...] [...]
, condannare , altra erede, alla ricostituzione dell'asse ereditario Persona_1 CP_1 con restituzione delle somme illegittimamente possedute oltre interessi, nonché condannare e al risarcimento dei danni subiti, oltre alla Controparte_3 Controparte_2 condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno alla salute subito), giudizio dell'ambito del quale i convenuti si erano costituiti chiedendo il rigetto delle domande attoree, - il
Tribunale di Sulmona così statuiva: “- Rigetta le domande proposte da . Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 Controparte_3
e , delle spese di lite che liquida in € 6.000 ciascuno (valore
[...] Controparte_7 sino a € 520.000, valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, fasi studio, introduttiva e decisionale) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge.”
1.1 Il Tribunale riteneva la domanda attorea, così come formulata, infondata con conseguente suo integrale rigetto.
In particolare, considerava che quella intrapresa dall'attore poteva essere qualificata come un'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., con la quale l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenerne la restituzione.
Rilevava che, poiché la domanda attorea era finalizzata a ricomprendere nell'asse ereditario somme di denaro, riferite anche a rendite annuali di polizze, prelevate dall'appellata
[...]
dal conto corrente cointestato con la de cuius quando quest'ultima ancora in vita, CP_1 doveva escludersi l'appartenenza delle stesse all'asse ereditario perché non presenti tra i beni di quest'ultima al momento della sua morte.
Sottolineava peraltro che l'attore non aveva dimostrato, al fine di ottenere la restituzione delle somme, l'illiceità delle operazioni finanziarie compiute o la mancanza di una giustificazione giuridica al trasferimento delle stesse, e neppure aveva dedotto che tali somme erano state oggetto di donazioni indirette da parte della de cuius nei confronti della
CP_1
Spiegava che, di contro, dalle testimonianze rese nel corso del giudizio penale (incardinato a seguito di querela presentata dallo stesso appellante nei confronti della appellata
[...]
) ed acquisite nel procedimento di primo grado, nonché dai documenti in atti, era CP_1 emerso che le operazioni oggetto di giudizio erano state svolte direttamente dalla de cuius, avente capacità di discernimento nonostante l'età e le condizioni di salute, mentre le operazioni a firma di erano state effettuate in forza di procure notarili CP_1 rilasciate dalla stessa . Persona_1
1.2 Rilevava inoltre, previo richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di accertamento della situazione di incapacità naturale del soggetto, che, nella fattispecie in esame, le risultanze documentali acquisite consentivano di escludere che la , Persona_1 nel momento in cui aveva disposto del suo patrimonio mediante le operazioni oggetto di contestazione, non fosse capace di comprenderne la portata e non si fosse determinata autonomamente alla relativa stipulazione, posto che lo stato di alterazione psicofisica della de cuius dovuto all'età avanzata di cui avrebbe approfittato la per farsi elargire il CP_1 denaro oggetto di giudizio, meramente allegato dall'attore, non aveva trovato conferma nell'espletata istruttoria.
Ed anzi, dalle dichiarazioni testimoniali rese nel richiamato giudizio penale, era emerso che la , nonostante l'età, era in grado di comprendere gli atti da svolgere e non era Persona_1 influenzabile, avendo difficoltà solo nel firmare e per questo in alcuni documenti la firma poteva sembrare diversa, per cui non vi era prova dello stato di incapacità della stessa prima della sua morte, così come non vi era prova della asserita falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ad operazioni oggetto di contestazione.
1.3 Affermava che la riconosciuta legittimità delle operazioni poste in essere escludeva, peraltro, ogni responsabilità delle convenute e Controparte_3 Controparte_2 come dedotta dall'attore, posto che alla allegata negligenza delle stesse nel controllo delle operazioni effettuate non era seguita la dimostrazione della effettiva responsabilità dei rispettivi dipendenti, per cui anche la domanda avanzata dall'attore nei loro confronti andava integralmente rigettata.
1.4 Rigettava, parimenti, la domanda avanzata dall'attore con riferimento alla restituzione delle somme dallo stesso corrisposte per il pagamento del professionista da lui incaricato per procedere alla successione della de cuius e per il pagamento delle imposte di quest'ultima, atteso che l'attore non aveva fornito prova di aver anticipato le somme per il professionista né l'oggetto dell'incarico conferito, così come anche per le imposte non era stata fornita la prova dell'avvenuto esborso.
1.5 Rilevava, infine, l'infondatezza della domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute assertivamente provocato dalle vicende oggetto del giudizio, posto che il certificato medico del 30.07.2019 (peraltro unico documento depositato a tal fine) non attestava né l'effettivo pregiudizio subito dall'attore, né il nesso di causalità tra situazione psico-fisica lamentata e le vicende connesse all'eredità.
1.6 Rigettate integralmente le domande proposte dall'attore, procedeva anche a dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla convenuta solo in sede di CP_1 conclusioni, tesa ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento, per la propria quota, delle spese pagate per utenze e per il funerale della de cuius, dato che non era stata proposta nelle forme della domanda riconvenzionale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1) Sulla natura della azione promossa. Erronea qualificazione dell'azione. Erronea ed ingiusta motivazione della sentenza gravata sul punto;
2) Sull'onere della prova del SI. sull'utilizzo delle Pt_1 somme prelevate dalla SI.ra 3) Sulla contestazione dell'autenticità della CP_1 sottoscrizione di alcuni atti dispositivi. Erronea valutazione sull'efficacia della contestazione e mancata verificazione delle stesse. Efficacia del giudicato penale esterno;
4) Sulla inopponibilità del giudizio penale contro la SI.ra Dell'irrilevanza ed inconferenza CP_1 delle prove testimoniali assunte in sede penale. Erroneità della motivazione della sentenza sul punto;
5) Irrilevanza dello stato di salute della de cuius. Erroneità della motivazione della sentenza sul punto;
6) Sulla responsabilità di e . Mancanza Controparte_2 CP_3 di motivazione e comunque erroneità della sentenza impugnata sul punto;
7) Sulla prova documentale delle spese anticipate da parte appellante per pagamento imposte e del pagamento del professionista incaricato. Erroneità della sentenza sul punto.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti , CP_1 Controparte_2
e contestando il gravame e chiedendone, ciascuno per quanto
[...] Controparte_3 di rispettivo interesse, l'integrale rigetto con vittoria di spese da liquidarsi, nel caso di
[...]
, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_1
4. All'esito dell'udienza del 18.06.2025 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 20.06.2025, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 16.09.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. Come detto, anche l'udienza del 16.09.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di conSIlio da remoto del giorno
18.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente rilevato che l'appellante, in sede di conclusioni formulate nella comparsa conclusionale del 15.07.2025, ha chiesto per la prima volta nel presente grado, in riforma della sentenza impugnata, anche la condanna degli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno alla salute in suo favore da quantificarsi equitativamente in €
50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma accertata.
Si tratta, invero, di conclusione riferita ad un capo della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante, che nulla ha dedotto nel suo atto di appello con riferimento a tale danno asseritamente patito, per cui la relativa statuizione è divenuta definitiva.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato della decisione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità - appunto - della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Ed invero costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 40276/2021).
In particolare, «In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione». (Cass. n. 21566/2017).
Nella specie, appare evidente l'assoluta autonomia del capo della sentenza di primo grado non oggetto di gravame rispetto agli altri specificamente impugnati, con la conseguenza che essendosi formato sullo stesso il giudicato, la richiesta formulata dall'appellante sul punto è inammissibile.
6. Con riferimento ai motivi di gravame, questa Corte, data l'evidente connessione, ritiene opportuno procedere alla disamina congiunta dei primi due, con i quali l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha proceduto: a qualificare l'azione da esso proposta;
a dedurre gli effetti della cointestazione del libretto postale dal quale l'appellata ha proceduto ad effettuare i prelievi in contestazione;
ad CP_1 argomentare sull'onere della prova in ordine al conseguente ed effettivo utilizzo di tali somme.
Tali motivi si rivelano palesemente infondati.
6.1 In particolare, con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, dopo aver definito l'azione di petizione ereditaria e confermato la qualità di erede dell'attore, ha ritenuto che le condotte contestate (rectius i prelievi effettuati), verificatesi prima del decesso della de cuius, non potessero essere oggetto della ricostruzione dell'asse ereditario, dato che dovevano essere considerati solo i beni ricompresi nell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, aggiungendo che, peraltro, attesa la presenza di un libretto cointestato tra la de cuius e l'appellata
[...]
, non poteva affermarsi che le somme oggetto di prelievo appartenessero solo alla CP_1 prima.
Ritiene invece l'appellante che la presenza, nella specie, del libretto postale cointestato non escludesse l'appartenenza delle somme oggetto del giudizio alla sola de cuius, ed anzi ritiene di aver fornito prova sul punto e che l'appellata, approfittando della cointestazione, abbia prelevato le somme senza titolo.
In particolare, ribadisce che la SI.ra ha prelevato dal libretto postale cointestato con CP_1 la SI.ra l'importo di € 210.586,53, così come la somma di € 14.000,00 prelevata Persona_1 dopo il decesso della de cuius.
Spiega che la circostanza che il libretto postale fosse cointestato non SInifica che le somme fossero nella disponibilità della risultando anzi dalla distinta che dei movimenti del CP_1 libretto che le somme erano sempre e solo provenute dalla SI.ra . Persona_1
Parimenti, sostiene il (ed è il secondo motivo di gravame) che alcun onere della Pt_1 prova gravasse su di lui in ordine all'utilizzo non finalizzato a sopperire alle eSIenze della de cuius delle somme prelevate dalla come sostenuto dal primo giudice, ritenendo CP_1 invece che competesse a quest'ultima la prova dell'utilizzo di tali somme in favore della
. Persona_1
6.2 Ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente inquadrato l'azione intrapresa dall'appellante nella petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c., individuandone i presupposti nella qualità di erede (dell'attore) e nel fatto che i beni oggetto del giudizio al tempo dell'apertura della successione siano ricompresi nell'asse ereditario. Con l'azione di petizione ereditaria, infatti, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli
è succeduto mortis causa al defunto, mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, senza un'apparente causa di giustificazione, attribuito al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius (Cass. n. 3181/2021; Cass. 3939/2001).
La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, è un'azione nella quale l'erede non subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 1074/2009; Cass. n. 10557/2009).
In tale azione - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete
- legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione
(Cass. n. 3181/2011; Cass. n. 8440/2008).
La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (Cass. n. 8942/2024).
6.3. Né coglie nel segno quanto sostenuto dall'appellante con riferimento alla presenza del libretto postale cointestato, che a suo dire non esclude l'appartenenza delle somme oggetto di giudizio alla sola de cuius.
Giova premettere che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma,
c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 27069/2022; Cass. n.
18777/2015; Cass. n. 4496/2010; Cass. n. 28839/2008).
Nella specie, a prescindere dalla provenienza dalla sola de cuius delle somme confluite sul libretto cointestato, non vi è dubbio che, trattandosi di conto cointestato con firme disgiunte, la SI.ra era legittimata all'esecuzione dei prelievi, non risultando allegata e CP_1 dimostrata la mancanza dell'animus donandi, e non risultando in alcun modo provato, come correttamente rilevato dal primo giudice, che i prelievi effettuati nell'arco degli anni dal 2008 al 2017 non fossero stati eseguiti per eSIenze della de cuius, da lei stessa o con il suo consenso.
Invero correttamente il primo giudice ha ritenuto che sarebbe stato onere (non assolto) dell'attore dimostrare, al fine di ottenere la restituzione delle somme, dell'illiceità delle operazioni finanziarie poste in essere dalla SI.ra o la mancanza di una CP_1 giustificazione giuridica del trasferimento.
7. Palesemente infondato si rivela anche il terzo motivo di gravame
7.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ai prelievi in contestazione, ritenendo invece di aver fondato e provato tale contestazione sulla base di una analitica e minuziosa perizia calligrafica di parte.
Ritiene, inoltre, che a tale contestazione avrebbe dovuto far seguito l'istanza di verificazione su richiesta delle controparti, che, però, è stata formulata tardivamente e quindi rigettata dal primo giudice, con la conseguenza che risulta in tal modo essere stata provata la richiamata falsità delle firme.
7.2 Al riguardo, rileva il Collegio che nella specie è stato l'attore a produrre la documentazione recante le sottoscrizioni di cui assume la falsità sicché sarebbe stato suo onere provarne la non riconducibilità alla mano della de cuius, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 214 e ss c.p.c., che invece di riferisce al caso del disconoscimento operato dalla scrittura prodotta dalla controparte.
7.3. Ciò detto si rileva che correttamente il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova della asserita falsità della firma della de cuius sui documenti oggetto di contestazione.
Sul valore probatorio della consulenza tecnica di parte, invocata dall'appellante per sostenere la fondatezza del proprio assunto in punto di falsità delle sottoscrizioni della de cuius, si richiama il costante orientamento della Suprema Corte (ribadito da ultimo con sentenza n. 5362 del 28.02.2025) in virtù del quale la consulenza tecnica di parte,
“costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione”
(Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022
(per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”) e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006,
Cass. 6432/2002 e Cass. 5151/1998).
7.4 Alla mancata dimostrazione della riconducibilità alla mano della de cuius delle sottoscrizioni contestate si aggiungono le risultanze della espletata prova testimoniale, le quali depongono invece nel senso della autenticità delle firme (i testi hanno riferito che era stata la stessa ad apporre le sottoscrizioni e che la presunta diversità delle Persona_1 stesse era da ricondurre alla circostanza che, per l'avanzare dell'età, aveva perso la consuetudine alla firma).
8. Anche il quarto motivo di gravame si appalesa del tutto infondato e va rigettato.
8.1 Con tale motivo l'appellante impugna la sentenza appellata nella parte in cui attinge alle prove raccolte nel procedimento penale per motivare il rigetto della domanda attorea, poiché assunte senza il contraddittorio con esso appellante.
Ritiene inoltre sussistente l'inopponibilità del giudizio penale e della relativa sentenza di assoluzione (passata in giudicato) in sede civile, attesa la sua rinuncia alla costituzione di parte civile e la proposizione dell'azione civile prima della richiamata pronuncia e, comunque, poiché la domanda civile ha una causa petendi distinta da quella penale ed i fatti accertati in quella sede sono irrilevanti nella sede civile.
8.2 Ritiene il Collegio che l'assunto è infondato e non può trovare accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. tra le altre Cass. n. 2947/2023; Cass. n. 35782/2022; n. 3689/2021). Anche di recente, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. n. 5947/2023).
8.3. Non coglie nel segno, pertanto, la doglianza avanzata sul punto dall'appellante, essenzialmente incentrata sul valore da riconoscersi alla sentenza assolutoria pronunciata in sede penale, laddove invece il giudice di primo grado alcun riferimento ha fatto a tale pronunciamento nella sentenza impugnata, essendosi limitato a richiamare le prove testimoniali raccolte in sede penale, oltre i documenti in atti, evidentemente ritenute alla stregua di prove atipiche aventi l'efficacia probatoria sopra specificata.
9. Il quinto e sesto motivo di doglianza, da trattare congiuntamente attesa la loro connessione, come meglio si dirà, si rivelano parimenti privi di pregio.
9.1 L'appellante con il quinto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si dilunga sullo stato di salute della de cuius, ritenendola circostanza irrilevante ai fini del decidere, non avendo egli invocato una incapacità di quest'ultima ma avendo richiamato lo stato di salute della stessa solo in via incidentale per evidenziare che la de cuius non si sarebbe potuta recare nei vari uffici e comunque una soglia di attenzione attenuata.
Con il sesto motivo, invece, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la chiesta pronuncia di responsabilità di e Controparte_2 [...]
per aver consentito l'effettuazione di operazioni straordinarie non usando la Controparte_3 dovuta diligenza.
In particolare, sostiene l'appellante che i due istituti, senza tener conto dello stato psichico della , con facoltà intellettive e capacità di deambulazione gravemente Persona_1 pregiudicate per le patologie da cui era afflitta, non hanno accertato chi effettivamente aveva proceduto a sottoscrivere l'autorizzazione a tali operazioni.
Con riferimento a Banca Intesa San Paolo denuncia che l ha eseguito operazioni su CP_8 autorizzazione recanti sottoscrizioni poi accertate essere apocrife (in particolare:
1. variazione del beneficiario in caso di morte della polizza vita Eurizon dal SI. Persona_2 alla SI.ra nel 2010 per € 79.000,00; 2. pagamento con prelevamento allo CP_1 sportello dei rendimenti polizza degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per complessivi €
6.884,08; 3. Ordine di bonifico su libretto postale rendita anno 2014 per € 1.748,76) o operazioni compiute dalla stessa SI.ra senza alcun titolo negli anni 2015, CP_1 2016 e 2017 per complessivi € 4.001,59. Con riferimento a denuncia CP_3
l'esecuzione di operazioni su autorizzazione recanti sottoscrizioni poi accertate essere apocrife (in particolare:
1. Polizza Posta Futuro Special Plus presso in favore CP_3 della SI.ra in caso di morte per € 35.000,00; 2. richiesta di liquidazione CP_1 anticipata di due polizze il 5.04.2012 per complessivi € 70.000,00; 3. negoziazione assegni circolari di con versamento sul libretto cointestato negli anni 2015, 2016 e CP_5
2017 per complessivi € 4.001,59).
9.2 Rileva il Collegio che correttamente il giudice di prime cure, alla luce delle risultanze probatorie, ha escluso che la de cuius avesse posto in essere le contestate operazioni (e in prima persona) trovandosi in una qualche situazione di incapacità, ritenendo invece che la stessa avesse piena capacità di discernimento nonostante l'età e le condizioni di salute.
Di contro l'appellante, pur allegando uno stato di alterazione psicofisica della de cuius ed il conseguente approfittamento della situazione da parte della non ne ha fornito CP_1 riscontro probatorio (ma nemmeno ha chiesto di fornirlo).
9.3. Le medesime considerazioni valgono per la censura riferita al comportamento tenuto dalle appellate e nella vicenda oggetto di Controparte_2 Controparte_3 causa, posto che l'appellante si è limitato ad allegare la paventata loro negligenza nel controllo delle operazioni effettuate, senza tuttavia dimostrare la fondatezza della pretesa.
Anche in tal caso, invero, soccorrono le risultanze probatorie acquisite (testimonianze rese nel giudizio penale e documenti) che danno atto, invece, dell'operato corretto e conforme alle regole dei due istituti, con la conseguenza che anche tale motivo di doglianza è infondato e va rigettato.
Invero dalle risultanze probatorie è emerso, quanto alle operazioni compiute su richiesta da firma della SI.ra , che non risulta dimostrato lo stato di incapacità naturale della Persona_1 predetta al momento del loro compimento, né, per quanto sopra detto in sede di esame del quarto motivo di gravame, risulta provata la falsità delle firme riferibili alla de cuius;
mentre per quanto riguarda le operazioni richieste direttamente dalla SI.ra è emerso che la CP_1 stessa era stata nominata procuratrice speciale dalla SI.ra con procura a rogito Persona_1 notaio del 29.08.2014. Per_3
10. Infine, anche il settimo ed ultimo motivo di appello formulato dall'appellante si rivela palesemente infondato e va rigettato.
10.1 Con tale motivo, l'appellante impugna il provvedimento di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di restituzione delle somme da lui asseritamente versate per le imposte di successione e per il compenso del professionista incaricato di occuparsi della pratica di successione, ritenendo di aver provato l'avvenuto pagamento e comunque, adducendo la mancata contestazione sul punto della appellata . CP_1
10.2 Rileva il Collegio come risultino depositati agli atti, ad opera dello stesso appellante, un sollecito di pagamento delle imposte di successione da esso inviato a in CP_1 data 11.03.2019 con richiesta di versamento della quota di spettanza, pari ad €. 1.046,50
(doc. n. 8) e ricevuta di incasso, avvenuto il 03.04.2019 ad opera dello stesso appellante, di vaglia circolare di pari importo inviato dalla con causale “Quota dichiaraz. CP_1 successione ” (doc. n. 5). Persona_1
Vi è dunque la prova dell'avvenuto versamento della somma richiesta per la dichiarazione di successione ad opera dell'appellata . CP_1
Agli atti vi è inoltre la ricevuta di pagamento di un modello F24 in alcun modo riconducibile a presunti debiti connessi all'eredità di (doc. n. 7), e dunque anche Persona_1 per la somma ivi indicata non può essere disposto il rimborso in favore dell'appellante.
La somma infine pretesa a titolo di pagamento del compenso del professionista da lui incaricato è priva di qualsiasi riscontro probatorio, essendo presente agli atti solo un sollecito di pagamento, peraltro inviato direttamente dal professionista (parente Persona_4 dell'appellante) all'appellata con allegata notula emessa invece a nome CP_1 dell'appellante (doc. n. 6), con la conseguenza che non solo non vi è la Parte_1 prova dell'effettivo esborso di tale somma da parte dell'appellante, tale da legittimarne la richiesta di rimborso, ma dal contenuto della diffida e della notula (invero ad esso intestata) si può evincere che il professionista non ha ricevuto alcuna somma, richiedendo il pagamento integrale delle proprie competenze.
11. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione delle cause di valore da €. 260.001,00 ad €. 520.000,00, per la non complessità delle questioni trattate, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
12. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. 13. La palese infondatezza del gravame configura un'ipotesi di azione con colpa grave, sicché occorre provvedere con separato decreto alla revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio che liquida per ciascuna parte in complessivi €. 7.120,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, per quanto riguarda l'appellata con distrazione in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di conSIlio da remoto del giorno 23.09.2025
La ConSIliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)