Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 527
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Accoglimento
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità del decreto commissariale n. 53 del 14 marzo 2025 per elusione/violazione del giudicato

    Il decreto impugnato ha attribuito valenza vincolante ed inderogabile a restrizioni finanziarie che la sentenza n. 6936/2020 ha ritenuto non potessero compromettere il soddisfacimento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Inoltre, ha omesso di emendare il DCA n. 172/2018 dai vizi che lo inficiavano, in particolare la carenza istruttoria e motivazionale riguardo alla produttività del settore pubblico.

  • Accolto
    Nullità del decreto commissariale n. 53 del 14 marzo 2025 per mancata previsione di risorse per APA/PAC

    Una corretta attività ottemperativa deve prevedere una chiara evidenza delle risorse con cui il 'travaso' di prestazioni da un ambito assistenziale all'altro viene compensato finanziariamente, al fine di consentire alla specialistica ambulatoriale di reggere il peso delle nuove responsabilità.

  • Accolto
    Nullità del decreto commissariale n. 53 del 14 marzo 2025 per illegittima devoluzione alle ASP del riconoscimento delle risorse aggiuntive

    La sentenza n. 9534/2024 ha espressamente statuito che all'accoglimento del ricorso deve pervenirsi anche per quanto attiene all'assegnazione, a valle della rideterminazione dei livelli massimi di finanziamento, delle risorse incrementali eventualmente spettanti alle strutture ricorrenti.

  • Improcedibile
    Vizi di contraddittorietà e difetto di motivazione del decreto commissariale

    La domanda di conversione del rito e le censure di illegittimità sono state dichiarate improcedibili a seguito dell'accoglimento del ricorso di ottemperanza.

  • Improcedibile
    Violazione del principio di compensazione tra taglio della spesa pubblica e incremento della produttività del settore pubblico

    La domanda di conversione del rito e le censure di illegittimità sono state dichiarate improcedibili a seguito dell'accoglimento del ricorso di ottemperanza.

  • Improcedibile
    Mancata rideterminazione in melius del budget per la specialistica ambulatoriale a fronte dello spostamento delle prestazioni APA/PAC

    La domanda di conversione del rito e le censure di illegittimità sono state dichiarate improcedibili a seguito dell'accoglimento del ricorso di ottemperanza.

  • Improcedibile
    Contraddittorietà tra il decreto impugnato e il precedente provvedimento commissariale riguardo all'assegnazione delle risorse aggiuntive

    La domanda di conversione del rito e le censure di illegittimità sono state dichiarate improcedibili a seguito dell'accoglimento del ricorso di ottemperanza.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, è chiamato a pronunciarsi su un ricorso di ottemperanza proposto da due società titolari di laboratori accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per prestazioni di specialistica ambulatoriale. Le ricorrenti impugnano il decreto n. 53 del 14 marzo 2025 del Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, ritenendolo nullo o, in subordine, illegittimo. Esse lamentano che tale decreto, nel rideterminare il livello massimo di finanziamento per l'anno 2018 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, compresi gli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (APA) e i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC), violi il giudicato formatosi sulla sentenza n. 6936/2020 del medesimo Consiglio di Stato. Tale sentenza aveva annullato il precedente D.C.A. n. 172/2018, ritenendo inattendibile l'ipotizzato incremento del 20% dell'offerta di prestazioni da parte delle strutture pubbliche e sottolineando che il provvedimento impugnato non teneva conto del trasferimento degli APA/PAC dal budget ospedaliero a quello ambulatoriale. Le ricorrenti deducono che il decreto commissariale impugnato elude tale giudicato, in quanto ridetermina il finanziamento basandosi su presupposti finanziari che non tengono conto dell'effettivo incremento della produttività pubblica e della corretta allocazione delle risorse tra specialistica ambulatoriale e ospedaliera privata, a seguito del trasferimento degli APA/PAC. Contestano inoltre la delega alle Aziende Sanitarie Provinciali per il riconoscimento delle risorse aggiuntive, in contrasto con la precedente sentenza di ottemperanza n. 9534/2024 che aveva ordinato l'assegnazione diretta del budget. In via subordinata, le ricorrenti lamentano vizi di contraddittorietà e difetto di motivazione del decreto impugnato, nonché l'errata applicazione dei tagli di spesa senza il dovuto "compensamento" con l'incremento della produttività pubblica e la mancata rideterminazione del budget tra specialistica ambulatoriale e ospedaliera privata.

Il Consiglio di Stato, dopo aver respinto un'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, accoglie il ricorso di ottemperanza. Il Collegio rileva che il decreto commissariale impugnato, pur dichiarando di voler dare attuazione alle sentenze n. 6936/2020 e n. 9534/2024, elude il precetto sostanziale di quest'ultima. In particolare, viene evidenziato che la sentenza n. 6936/2020 non attribuiva valenza inderogabile ai vincoli finanziari statali, ma imponeva che il taglio della spesa per acquisti da privati fosse compensato da un effettivo incremento della produttività del settore pubblico, al fine di non compromettere i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Il decreto impugnato, invece, si attiene rigidamente ai limiti di spesa, senza considerare l'inattendibilità dell'incremento della produttività pubblica e la mancata rideterminazione del finanziamento per la specialistica ambulatoriale a seguito del trasferimento degli APA/PAC. Il Giudice dichiara la nullità del decreto commissariale n. 53/2025 e demanda al Commissario ad acta, già nominato con la sentenza n. 9534/2024, l'incarico di assicurare la piena esecuzione della sentenza n. 6936/2020 entro 120 giorni. Vengono dichiarate improcedibili le censure di illegittimità formulate in via subordinata e la relativa domanda di conversione del rito. Le spese di giudizio vengono compensate, data la complessità della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 527
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 527
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo