Art. 2.
Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , gia' prorogato al 31 marzo 1982, e' riaperto e prorogato fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nel caso di inerzia del proprietario la domanda puo' essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso.
Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , gia' prorogato al 31 marzo 1982, e' riaperto e prorogato fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nel caso di inerzia del proprietario la domanda puo' essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso.