Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4061 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. PARISE ROBERTO
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1
ARLOTTA MIRELLA;
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Castrovillari, la parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per 52 giornate nell'anno 2017 e per 53 giornate nell'anno 2018, e lamentando l'illegittimità del diniego dell'istituto previdenziale ad autorizzare l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare anno 2018, ha adito l'intestato
Tribunale, previo ricorso amministrativo rimasto inevaso, al fine di sentire disporre la liquidazione delle prestazioni in favore della stessa, quale genitore separato e collocataria delle due figlie.
Costituitasi in giudizio, la parte resistente CP_2 ha domandato il rigetto della domanda promossa per infondatezza, deducendo che la liquidazione del beneficio economico per cui è causa è condizionata dalla mancata erogazione dello stesso da parte dello Stato ove risiede l'altro coniuge e che, nella fattispecie in oggetto, non v'è prova che tale condizione si sia verificata.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§§§
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio è teso all'accertamento del diritto a percepire l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare anno 2018.
Giova premettere che, introdotto nel 1988 con il D.lgs. n. 69, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) costituisce una prestazione economica riconosciuta a taluni lavoratori dipendenti, pensionati e altre figure specificatamente individuate dalla normativa. L'importo dell'assegno erogato è strettamente collegato alla conformazione e al numero dei componenti del nucleo familiare, tiene conto del reddito globalmente prodotto dallo stesso, è erogato in maniera inversamente proporzionale e, in buona sostanza, differenziata per scaglioni rispetto al reddito. Gli elementi appena indicati (il tipo di nucleo familiare, il numero di persone che lo compongono, il reddito complessivamente prodotto) sono utili a delineare un quadro operativo, cristallizzato annualmente dall'CP_2 in apposite tabelle, valide dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno successivo. È fondamentale definire bene il nucleo familiare per stabilire la tabella di riferimento ma siffatta individuazione è stata ampiamente svincolata dalla ricorrenza della convivenza materiale con il richiedente. A differenza,
infatti, del concetto di "famiglia anagrafica", quello di "nucleo familiare" può includere soggetti non conviventi. In particolare, la composizione del nucleo familiare, ai fini ANF, è disciplinata dal comma 6 dell'art. 2 D. L. 69/88 e, di rimando, per quanto non espressamente previsto da questi, dal D.P.R. n.797/55
(nello specifico, per il nucleo familiare, all'art. 4).
In maniera chiara ed esplicita è stabilito che non possono, invece, essere considerati parte del nucleo familiare:
• il coniuge che risulti legalmente ed effettivamente separato;
⚫ il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
⚫ il soggetto che risulti sciolto da unione civile;
• il coniuge ed i figli o gli equiparati del cittadino straniero, i quali non risultino residenti su territorio della Repubblica, salvo particolari condizioni di reciprocità stipulate tramite convenzioni;
• i figli maggiorenni abili, che non siano studenti, né abbiano un lavoro da apprendisti.
Con specifico riguardo alla ricorrenza della separazione personale dei coniugi, che qui particolarmente rileva, si osserva che la stessa incide unicamente in punto di individuazione della titolarità a richiedere la prestazione.
Ebbene, se l'affidamento è esclusivo, la stessa compete al genitore affidatario
(iure proprio o per trasmissione del diritto da parte dell'ex coniuge, essendo la titolarità connessa al rapporto di lavoro dipendente: in tal senso militano sia la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. lavoro, 09/09/2003, n. 13200;
Cass. Sent. n. 12770 del 2013, sia la specifica normativa contemplata dall'art. 211 della L. 151/1975, che introduce una sorta di cessione "ex lege" del credito in favore del coniuge affidatario, il cui diritto ha natura derivata dall'ex coniuge lavoratore). In caso di affidamento condiviso, invece, i genitori hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione, sicché l'individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno sarà determinata da un accordo tra le parti.
In mancanza di tale accordo, l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente, in base a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 903/1977.
Pertanto, nel caso in cui i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e, dunque, questi siano entrambi legittimati a richiedere l'assegno per il nucleo familiare del quale fa parte il figlio, si prospettano due ipotesi:
⚫i coniugi, di comune accordo, stabiliscono chi provvederà a effettuare richiesta per Parte dichiarando il figlio nel proprio nucleo, indipendentemente dalla convivenza del figlio con uno di loro (dato che non è un requisito indispensabile,
a differenza della presenza all'interno del nucleo familiare).
.qualora manchi un comune accordo, la percezione della prestazione ANF spetta al genitore con il quale il figlio risulta convivente (solo in questo caso, infatti, la convivenza è rilevante).
Dal quadro normativo appena delineato, si evince allora che eventuali questioni attinenti alla coabitazione e/o alla residenza formale dei coniugi, in caso di separazione, non possono in nessun caso incidere sull'accesso alla prestazione.
Le argomentazioni in tal senso spese da parte resistente a sostegno del diniego alla richiesta di parte ricorrente della corresponsione degli assegni al nucleo familiare relativamente all'anno 2018, non trovano alcun avallo normativo o giurisprudenziale.
Al contrario, la documentazione agli atti attesta in maniera inequivoca lo stato di separazione legale dei coniugi (cfr. decreto di omologazione, del 20/06/18, in proc. R.G.A.C. n. 3358/17, del Tribunale di Castrovillari delle condizioni di separazione, di cui al ricorso congiunto, depositato il 23/11/17) e la circostanza, acclarata nei provvedimenti giurisdizionali di separazione, della convivenza delle figlie con la ricorrente, che catalizza in capo alla medesima la legittimazione alla richiesta, anche in assenza di accordo con l'ex coniuge (peraltro, residente all'estero già all'epoca del deposito del ricorso consensuale per separazione e non reperibile al momento della domanda per l'assegno al nucleo familiare presentata dall'istante).
Sulla scorta di tali elementi, inconferenti appaiono le motivazioni addotte dall'istituto di previdenza, con riferimento alla prova della mancata erogazione del medesimo beneficio, da parte dello Stato ove risiede l'altro coniuge, come condizione ai fini dell'erogazione della prestazione economica per cui è causa, ed arbitrarie, nella misura in cui attribuiscono ad un dato irrilevante nella materia de qua, ovvero alla prova della mancata erogazione del medesimo beneficio, da parte dello Stato ove risiede l'altro coniuge, carattere preclusivo alla concessione degli assegni familiari. Qualora manchi un comune accordo, la percezione della prestazione ANF spetta al genitore con il quale il figlio risulta convivente (solo in questo caso, infatti, la convivenza è rilevante).
Il complesso probatorio offerto da parte ricorrente è sufficiente per ritenere provato il diritto agli ANF per l'anno 2018, di cui beneficiario risulta il nucleo familiare costituito dalla ricorrente e dalle figlie con la stessa conviventi. Infatti, pur in presenza di affidamento congiunto delle figlie, considerata la circostanza della convivenza con le stesse, in assenza di formale accordo in deroga alla regola generale sul diritto di entrambi i coniugi affidatari alla corresponsione della prestazione in esame, data l'irreperibilità del coniuge, la ricorrente risulta essere l'unico soggetto legittimato a richiedere l'assegno per il nucleo familiare, sia come soggetto direttamente tutelato, sia fruente della medesima tutela astrattamente accordabile al coniuge, in virtù della ratio legis sottesa alla tutela del nucleo familiare di cui fanno parte le figlie non economicamente autosufficienti, nella fattispecie coincidente con quello dell'istante.
Ne consegue l'integrale accoglimento della domanda azionata dalla parte ricorrente. Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO- in funzione di GIUDICE del LAVORO
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda azionata dichiarando il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo familiare per l'anno 2018;
-per l'effetto, condanna CP_2 al pagamento della relativa prestazione, con accessori, come per legge;
-condanna l'CP_2 al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 886,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 19/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO