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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/09/2024, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2749/2022 (riunito R.G. n.2779/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2749/2022, alla causa è stata riunita la causa civile R.G. n.2779/2022, promosse da:
C.F. rappresentato e difeso dall'avv.ta Linda Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_2 CodiceFiscale_2
- parti attrici - nei confronti di:
C.F. , in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Graziella Grassi;
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_4 CodiceFiscale_3
- parti convenute - nonché nei confronti di
(C.F. , residente in [...] C.F._4
- parte convenuta contumace -
Conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: A) IN VIA PRELIMINARE Sospendere ex art. 295 cpc il presente giudizio, in attesa che sia decisa con effetto di giudicato la causa n. 950/'21 R.G. pendente avanti al Tribunale di Lodi tra , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
CP_1 B) IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare che, per i motivi dedotti in atti, sono parimenti assoggettate al vincolo del pignoramento e dunque da porre a disposizione della procedura esecutiva n. 187/'21 RGE, tutte le seguenti somme:
pagina 1 di 8
Intera giacenza attiva sul conto n. 1264 € 836,86 Somme “distratte” nel 2021 dal conto n. 1264, per intero € 841,14 Somme versate dalla signora dal conto n. 391821 tra l'aprile 2021 ed il maggio 2022 e
€ 7.850,00 Pt_2
“distratte” dalla Banca TOTALE al 25/5/'22 (data dell'ordinanza di assegnazione) € 8.968,00 Per l'effetto, annullare e/o revocare e/o modificare l'ordinanza Dott.ssa Redini 25/5/'22, nella parte in cui assegna al creditore procedente la sola somma di € 417,63 dichiarata dalla terza pignorata il 6/12/'21. C) IN VIA PRINCIPALE Previa ogni declaratoria del caso, assegnare in pagamento salvo esazione la somma di € 8.968,00 come segue: in prededuzione al creditore procedente sino alla concorrenza ed a soddisfo delle spese di procedura, già Parte_1 liquidate e da confermare in € 2.43 PA, anticipazioni per € 199,37 e spese di registrazione, nonché per il residuo pro quota al signor ed alla creditrice intervenuta proporzionalmente in Parte_1 Parte_2 relazione alle rispettive ragioni di credito in sorte capitale. D) IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze dell'opposizione, da parametrarsi al valore del credito azionato e da porsi ad esclusivo carico della terza pignorata , in ragione della mancata collaborazione prestata nell'esecuzione e del ruolo Parte_3 di contraddittore assunto in duazione dei crediti pignorati.
Conclusioni di Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: A) IN VIA PRELIMINARE Sospendere ex art. 295 cpc il presente giudizio, in attesa che sia decisa con effetto di giudicato la causa n. 950/'21 R.G. B) IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare che, per i motivi dedotti in atti, sono parimenti assoggettate al vincolo del pignoramento e dunque da porre a disposizione della procedura esecutiva n. 187/'21 RGE, tutte le seguenti somme:
Intera giacenza attiva sul conto n. 1264 € 836,86 Somme “distratte” nel 2021 dal conto n. 1264, per intero € 841,14 Somme versate dalla signora dal conto n. 391821 tra l'aprile 2021 ed il maggio 2022 e
€ 7.850,00 Pt_2
“distratte” dalla Banca TOTALE al 25/5/'22 (data dell'ordinanza di assegnazione) € 8.968,00 Per l'effetto, annullare e/o revocare e/o modificare l'ordinanza Dott.ssa Redini 25/5/'22, nella parte in cui assegna al creditore procedente la sola somma di € 417,63 dichiarata dalla terza pignorata il 6/12/'21 e nessuna somma alla creditrice intervenuta. C) IN VIA PRINCIPALE Previa ogni declaratoria del caso, assegnare in pagamento salvo esazione la somma di € 8.968,00 come segue: in prededuzione al creditore procedente sino alla concorrenza ed a soddisfo delle spese di procedura, già Parte_1 liquidate e da confermare in € 2.43 PA, anticipazioni per € 199,37 e spese di registrazione, nonché per il residuo pro quota al signor ed alla creditrice intervenuta proporzionalmente in Parte_1 Parte_2 relazione alle rispettive ragioni di itale. D) IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze dell'opposizione, da parametrarsi al valore del credito azionato e da porsi ad esclusivo carico della terza pignorata , in ragione della mancata collaborazione prestata nell'esecuzione e del ruolo Parte_3 di contraddittore assunto in duazione dei crediti pignorati.
Conclusioni di Parte_3
“A) Nella causa R.G. n. 2749/2022:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice rigettare l'opposizione avversaria, poiché pretestuosa ed infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con integrale conferma dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione nell'esecuzione presso terzi R.G.E.M. N. 187/2021 in data 25/05/2022. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge”. pagina 2 di 8 B) Nella causa R.G. n. 2779/2022:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice rigettare l'opposizione avversaria, poiché pretestuosa ed infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con integrale conferma dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione nell'esecuzione presso terzi R.G.E.M. N. 187/2021 in data 25/05/2022. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge”.
Conclusioni di Parte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) In principalità, nel merito, rigettarsi la proposta opposizione siccome totalmente infondata in fatto e in diritto.
2) Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. promosse da (rg n. 2749/2022) e da (rg 2779/2022), successivamente riunite con Parte_1 Parte_2 el 24.03.2023, avver el 25.05.2022 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha disposto l'assegnazione di € 417,63, importo dichiarato dalla Parte_3 quale somma a disposizione dell'esecutato Controparte_1
1.1. e a fondamento delle rispettive opposizioni ex art. 617 co. 2 Parte_1 Parte_2 c.p.c. hanno rappresentato le medesime circostanze di fatto e hanno sollevato le medesime contestazioni. In particolare, gli opponenti hanno evidenziato quanto segue:
• che il sig. aveva sottoposto a pignoramento, con atto notificato il 21.01.2021, Parte_1 le somme di titolarità del debitore esecutato Parte_3 Controparte_1 ponendo in esecuzion di € 31.299,45 oltre accessori;
• che nella procedura esecutiva presso terzi è intervenuta per il proprio credito Parte_2 di € 76.931,75, oltre accessori, vantato in solido nei confronti di e Controparte_1 [...] nella predetta procedura si è altresì costituito s Parte_4 Parte_4 rio dei rapporti bancari pignorati;
• che con pec del 28.01.2021 la terza pignorata ha reso la dichiarazione ex art. Parte_3 547 c.p.c. dando atto che “in capo al signor ] risulta disponibile l'importo di € Controparte_1 303,80 (trecentotre/80) derivante da saldo di rapp oggetto terzo”;
• che con atto depositato il 03.11.2021, la creditrice intervenuta sig.ra ha svolto Pt_2 contestazioni ex art. 549 c.p.c. precisando di aver versato - nella sua qualità di - a favore del solo (con bonifici dalla causale “rimborso quale garante a favore Controparte_1 CP_1 d ) 2021 mutuo 48/655/0391821”) la somma di € 5.630,00,
[...] 0 tra l'11.01.2021 e 15.03.2021 sul c/c n. 0480001264 cointestato a e CP_1 [...] e € 3.920,00 tra il 19.04.2021 e 18.10.2021 sul c/c n. 048039 nt Parte_4 e ciò premesso, la sig.ra ha chiesto al G.E. di accertare CP_1 Parte_4 Pt_2 ett ento della somma di € 0, da assegnare ai creditori con relativo riparto tra loro;
• che con pec del 06.12.2021 la ha fatto pervenire ai creditori un'integrazione della Pt_3 precedente dichiarazione ex art. .c. nella quale ha dato atto che “in capo al signor
[...]
[…] risulta disponibile l'importo di € 417,63 derivante da saldo di rapporto cointestato con CP_1
• che con atto depositato il 10.12.2021 la sig.ra ha integrato le proprie contestazioni ex art. Pt_2 549 c.p.c., chiedendo al G.E. di accertare l'as amento al pignoramento della somma di € 6.718,80, nello specifico:
pagina 3 di 8 o l'intera giacenza del c/c n. 0480001264, pari ad € 836,86 alla data del 10.11.2021, dovendosi ritenere superata la presunzione di contitolarità tra i due correntisti, in quanto per tutto il 2021 le uniche poste attive registrate sul conto sono stati i versamenti a favore di Controparte_1
o i prelevamenti per complessivi € 841,14 illegittimamente operati dalla Parte_3 dal c/c n. 0480001264, a copertura di alcune rate di un finanziamento contratto da CP_1 e dopo la notifica del pignoramento, in violazione dell'intimaz Parte_4 n pignorate senza ordine del Giudice dell'Esecuzione”;
o i prelevamenti per complessivi € 5.040,00, illegittimamente operati dalla Parte_3 dal c/c cointestato n. 391821 in violazione degli obblighi di custodia, a somme versate dalla sig.ra tra 19.04.2021 e il 10.12.2021 a favore del solo Pt_2 [...]
CP_1
• che all'udienza del 16.12.2021 i creditori hanno richiesto l'assegnazione di € 6.718,80, con distribuzione proporzionale tra loro, e il G.E. ha invitato la “a fornire, entro il Parte_3 15/1/2022, chiarimenti in merito al saldo positivo a disposizione del ; Controparte_1
• che con pec del 17.01.2022 la ha trasmesso ai creditori una nota di chiarimenti nella Pt_3 quale ha dato atto: (i) di aver vi alla procedura la sola quota del 50% del saldo attivo del conto n. 0480001264 e di aver autonomamente impiegato “la quota pari al restante 50% del saldo del conto corrente di competenza del cointestatario non sottoposto a pignoramento […] per il pagamento parziale della rata del finanziamento”; (ii) che il rapporto n. 0391821 non genera poste attive pignorabili, in quanto “non è un contratto di conto corrente ordinario, bensì identifica esclusivamente il rapporto debitorio del mutuo erogato”;
• che con nota illustrativa del 03.02.2022 la sig.ra contestando i chiarimenti resi dalla Pt_2
ha chiesto al G.E. di accertare l'assoggett al pignoramento della somma di € Pt_3 0, rilevando (i) l'ingiustificata applicazione del principio di contitolarità del conto corrente n. 1264; (ii) la violazione degli obblighi di custodia in capo al terzo pignorato, in relazione ai prelievi effettuati dalla banca sul c/c n. 1264, “per il pagamento parziale della rata del finanziamento”; (iii) la violazione degli obblighi di custodia in capo al terzo pignorato, in relazione alla mancata apposizione del vincolo del pignoramento sul conto n. 391821, da considerare come un c/c dotato di rimesse pignorabili;
• che con ordinanza del 12.04.2022, assunta a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.02.2022, il G.E. “ritenuto che, dall'esame della documentazione prodotta dalla si rileva Parte_3 che il rapporto sul quale avviene il versamento delle rate di mutuo appare a tutti gli rente, in particolar modo per il fatto che vi è un IBAN su cui effettuare il versamento da parte della signora Pt_2 ritenuto pertanto che per valutare se vi siano poste attive pignorabili questo GE necessita di visionare l' conto dalla data del pignoramento”, ha invitato la a trasmettere all'esponente “copia dell'estratto Pt_3 del conto corrente n. 48/655/0391821”;
• che con pec del 13.05.2022 la ha trasmesso ai creditori un mero “rendiconto 2021 del Pt_3 rapporto di mutuo n. 048/655/0391821” e una nota con la quale ha precisato che “l'IBAN del finanziamento […] è solo un rapporto tecnico gestito dall'Ufficio Crediti speciali che riceve i versamenti fatti dal debitore provvedendo ai necessari pareggi contabili e pagando la rata del mutuo […]” e che “sia il conto corrente, sia il finanziamento sono cointestati ai signori e e che il Controparte_1 Parte_4 pignoramento non può estendersi oltre la metà di quanto di c re
• che con l'istanza di assegnazione del 17.05.2022 la sig.ra a documentato di aver disposto Pt_2 ulteriori versamenti, solo a favore di /c n. 48/655/0391821, per un Controparte_1 totale di € 2.250,00 (bonifici del 17.02.2022, 17.03.2022, 14.04.2022 e 16.05.2022) e ha chiesto che fosse tenuta a disposizione della procedura esecutiva la somma complessiva di € 8.968,00;
• che con ordinanza del 25.05.2022, il G.E., esaminata la documentazione relativa al rapporto n. 48/655/0391821, “rilevato che da tale estratto conto si evince che le rimesse effettuate vanno a decurtare l'importo del debito residuo in favore della e che in nessuna data a far tempo dalla notifica Parte_3 pagina 4 di 8 del pignoramento, risulta un saldo a credito del signor ritenuto pertanto che, come dichiarato Controparte_1 dalla terza pignorata, su detto conto n. 48/6 iano presenti importi pignorabili”, ha Pt_3 asse l creditore procedente la sola somma di € 417,63;
• che la sig.ra e il sig. con ricorsi separati hanno proposto l'opposizione ex art. Pt_2 CP_1 617 c.p.c. avverso detto provvedimento;
che nel giudizio così radicato si sono costituiti
[...] e la chiedendo il rigetto dell'opposizione; che all'udie Parte_4 Pt_3 Parte_3
, su i G.E. ha assegnato termine fino al 31.01.2023 per introdurre il giudizio di merito.
In diritto, e hanno dedotto l'erroneità del provvedimento del G.E. Parte_1 Parte_2 per i segu a) L'intera giacenza attiva al 10.11.2021 su c/c n. 1264 di 836,86 è di competenza esclusiva del debitore esecutato dovendosi ritenere superata la presunzione di Controparte_1 contitolarità tra i cor c. in quanto nel 2021 le uniche rimesse attive sul c/c sono stati i versamenti effettuati dalla signora a favore . Pt_2 Controparte_1
Ricevuta la notifica del pignoramento in data 21.01.2021, nonostante l'intimazione a “non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice dell'Esecuzione”, la Banca terza pignorata ha illegittimamente disposto tre prelievi, per complessivi € 841,14, a copertura di alcune rate di un finanziamento a carico di e CP_1 Parte_4
Inoltre, poiché i bonifici in entrata non erano stati effettuati dal correntista per “coprire” uno scoperto in conto corrente, bensì dalla sig.ra a favore del correntista, non è possibile Pt_2 ritenere che detti accrediti avessero nat stitutoria nei confronti della banca, rappresentando - invece - crediti del correntista nei confronti dell'istituto di credito.
b) E' emerso in corso d'esecuzione l'esistenza, presso la del c/c n. 391821, Parte_3 cointestato tra e ttenuta la somma di Controparte_1 Parte_4
€ 7.850,00 ver l maggio 2022 solo a favore di Pt_2 [...]
CP_1
In particolare, non è condivisibile la tesi della Banca secondo la quale il predetto rapporto è un mero conto tecnico relativo al finanziamento in quanto (i) porta un'intestazione relativa al correntista (“ ); (ii) è dotato di un IBAN;
(iii) consente Controparte_1 Parte_4 accrediti, anc onsente addebiti, rappresentati dalle somme illegittimamente prelevate dalla a proprio favore. Pt_3
Ciò premesso, il sig. e la sig.ra hanno chiesto al Tribunale di accertare CP_1 Pt_2 l'assoggettamento al vinc oramento dell nti somme: (i) € 836,86 pari all'intera giacenza del c/c 1264; (ii) € 841,14 pari alle somme distratte nel 2021 dal c/c n 1263; (iii) € 7.850,00 pari alle somme versate dalla sig.ra sul c/c n. 391821 tra il 2021 e maggio 2022 e distratte dalla Banca, e di Pt_2 assegnare in pagamento € 8.968,00 come segue: in prededuzione al creditore procedente
[...] sino a soddisfo delle spese di procedura, già liquidate in € 2.432,25 oltre accessor Parte_1 ese di registrazione, nonché per il residuo pro quota al creditore procedente e alla creditrice intervenuta, proporzionalmente in relazione alle rispettive ragioni di credito in sorte capitale.
1.2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione osservando Parte_3 qua
• la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., resa il 29.01.2021, deve ritenersi corretta in quanto l'importo dichiarato (€ 303,80) corrispondeva al 50% del saldo del c/c n. 48/1264 cointestato al debitore esecutato e a in tale dichiarazione è stata compresa la quota pari alla metà Parte_4 del versamen ttuato il 13.01.2021 dalla sig.ra in qualità di fideiussore Pt_2 del mutuo cointestato al debitore esecutato e o Controparte_1 Parte_4
• nella dichiarazione integrativa del 06.12.2021 è stato dato atto della disponibilità in capo all'esecutato della somma di € 417,63, tenuto conto dei versamenti di € 570,00 effettuati rispettivamente in data 18.02.2021 e 17.03.2021;
pagina 5 di 8 • non è stato dato atto nelle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. dell'esistenza del rapporto n. 48/655/0391821, in quanto esso non è un contratto di conto corrente ordinario ma identifica esclusivamente il rapporto debitorio del mutuo erogato e, pertanto, sul medesimo non si generano poste attive o crediti pignorabili;
• la sig.ra in qualità di fideiussore rispetto al mutuo cointestato a e Pt_2 Controparte_1
ha effettuato i pagamenti mediante bonifici accreditati s , Parte_5
sul rapporto n. 48/655/0391821 assolvono allo scopo di ridurre il debito generato dal mutuo ipotecario;
• seconda pacifica giurisprudenza di legittimità, il creditore non può pignorare la totalità delle somme depositate su un conto corrente cointestato a più soggetti, ma deve limitarsi ad aggredire la sola quota del debitore, applicandosi l'art. 1298 c.c. e non l'art. 1854 c.c.;
• il fideiussore è tenuto in solido con i debitori principali al pagamento del debito nei confronti della Banca;
dall'adempimento dell'obbligazione garantita da parte del fideiussore discende l'estinzione del debito e il conseguente credito del garante in regresso nei confronti del debitore principale;
• l'IBAN del finanziamento non è identificabile come un conto corrente ma solo come
“rapporto tecnico” gestito dalla banca che riceve i versamenti del debitore e provvede ai pareggi contabili;
infatti, detto rapporto non contiene le lettere "CC", bensì "PF" che indicano le parole "portafoglio finanziario", riportando il numero del finanziamento.
1.3. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione osservando Parte_4 qua
• il creditore può aggredire la sola quota del debito in applicazione all'art. 1298 c.c.;
• la presunzione di contitolarità delle somme accreditate sul c/c cointestato non è superata dal fatto che negli anni il conto sia stato alimentato solo dai versamenti della sig.ra Pt_2 formalmente corrisposti a favore di posto che tali somme sono serv Controparte_1 estinguere parzialmente il mutuo coi e CP_1 Parte_4
• i versamenti effettuati dalla sig.ra non costituiscono “un credito dell'esecutato assoggettato Pt_2 all'esecuzione”, bensì l'adempimento di un'obbligazione di quest'ultimo nei confronti della Banca, garantita dalla sig.ra uale fideiussore. Pt_2
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Come è noto, le somme depositate su un conto corrente cointestato si presumono in comproprietà per quote uguali ai sensi dell'art. 1298 c.c.. Per vincere tale presunzione, non è sufficiente dimostrare di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i contitolari, ma è necessaria la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei cointestatari. Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298 co. 2 c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. Trattasi di una presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'art. 1298 co. 2 c.c. - poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari” (Cass. sent. n. 27069/2022).
pagina 6 di 8 Nel caso in esame, deve escludersi che le somme accreditate sul conto corrente cointestato tra il debitore esecutato e il terzo fossero di pertinenza esclusiva del primo.
Si evidenzia che il titolo di acquisto delle somme in contestazione, ovvero la ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale, va individuata nel pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto da e in relazione al quale la sig.ra si era resa garante. Tale Controparte_1 Parte_4 Pt_2 circostanza trova conferma nelle deduzioni della stessa sig.ra che, nell'atto di citazione del Pt_2 giudizio RG n. 950/2021 - definito con sentenza del 26.03.2 ha accertato la validità della garanzia personale prestata - ha rappresentato che “per i successivi undici anni, le uniche operazioni annotate sul conto n. 048.330.1264 cointestato ai fratelli saranno rappresentate dai "prelievi" della Banca per le rate di CP_1 "rimborso finanziamento" (con ciò intendendo ipotecario" di cui al punto 2) e, alcuni giorni prima (a partire dal 25/5/2012), dai puntuali versamenti dell'esponente, nella sua qualità di "fidejussore", per costituire la necessaria provvista.” (doc. 6, p. 3 punto 5).
La sig.ra in qualità di fideiussore - mediante i versamenti in contestazione ha quindi provveduto Pt_2 indirettamente ad estinguere parzialmente il debito derivante dal mutuo ipotecario. In tal senso, anche la Cassazione ha chiarito che “Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento della somma dovuta, da parte del fideiussore, sul conto corrente del debitore principale ha efficacia estintiva del debito, ove risulti certa la provenienza della suddetta somma dal garante e l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria” (ord. n. 35417/2023). Il principio di autonomia contrattuale consente infatti al fideiussore di estinguere la propria obbligazione in modo indiretto, mediante accredito della somma sul conto del debitore garantito, o in modo diretto, mediante versamento alla banca personalmente, atteso che non si configurano differenze sostanziali tra pagamento eseguito dal fideiussore mediante rimessa sul conto corrente del debitore e pagamento a mani del creditore (sent. 13458/2019).
In più chiari e precisi termini, la causale indicata dalla sig.ra – “rimborso quale garante a fv. Pt_2 CP_1 della rata […] mutuo” – non è di per sé sufficient ritenere dette somme di p
[...] a del debitore esecutato. I pagamenti effettuati dalla sig.ra con denaro proprio Pt_2 costituiscono adempimento dell'obbligazione di garanzia, che consente eiussore di evitare le conseguenze dell'inadempimento, sicché va esclusa l'acquisizione della disponibilità di dette somme da parte del titolare del conto corrente, anche se tali pagamenti vengono effettuati mediante rimesse sul conto corrente del debitore principale.
Il pagamento del garante costituisce adempimento di un'obbligazione propria e autonoma rispetto alla obbligazione principale e, nel caso in esame, è indubbio, alla luce anche delle deduzioni della opponente, l'inerenza dei versamenti al mutuo ipotecario di cui la stessa è garante.
La natura solutoria delle rimesse non è esclusa neppure dal fatto, evidenziato dal sig. che i CP_1 pagamenti della sig.ra ono stati eseguiti prima della scadenza delle singole rate. S fatti, Pt_2 che in materia di rap creditore, fideiussore e debitore principale, l'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 1936 c.c. ha natura accessoria e la posizione del fideiussore si assimila, per precisa esplicazione dell'art. 1944 c.c., a quella del coobbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Pertanto, se non è stato pattuito il beneficium excussionis, l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale.
Ciò premesso, non è censurabile la condotta tenuta dalla dovendosi ritenere corrette Parte_3 le dichiarazioni rese ex art. 547 c.p.c., in quanto le som /c non erano di pertinenza esclusiva del debitore esecutato.
Parimenti, va escluso che la sia venuto meno agli obblighi di custodia in relazione alla Parte_3 mancata apposizione del vincolo del pignoramento: i bonifici effettuati sul rapporto n. 391821 non vanno considerati come poste attive pignorabili, ovvero come crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti della trattandosi invece di rimesse solutorie aventi lo scopo di estinguere parzialmente Pt_3 il mutuo ipote intestato ai sig.ri e Ciò trova conferma nel “rendiconto CP_1 Parte_4 del rapporto di finanziamento n. 048/655 1 ce che le uniche movimentazioni eseguite sono quelle relative agli importi corrisposti dalla sig.ra decurtati dal debito residuo in Pt_2 favore della Banca. pagina 7 di 8 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e della complessità della causa. In particolare, deve farsi applicazione dei valori medi previsti dal DM n. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva, maggiorati del 20% tenuto conto dell'avvenuta costituzione in entrambi i giudizi poi riuniti, e dei valori minimi previsti del medesimo DM per le fasi istruttoria e conclusionale in considerazione dell'attività processuale svolta in concreto e della circostanza che gli scritti difensivi (memorie ex art. 183 co. 6 e memorie 190 c.p.c.) riproducono essenzialmente il contenuto delle memorie di costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta le opposizioni ex art. 617 c.p.c. proposte da e da Parte_1 Parte_2
2) condanna e a rimborsare a la somma di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
€ 3.700,00, ese generali, iv gge.;
3) condanna e a rimborsare a la somma di Parte_1 Parte_2 Parte_4
€ 3.700,00, i, spese generali er legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Lodi, 29 agosto 2024
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2749/2022, alla causa è stata riunita la causa civile R.G. n.2779/2022, promosse da:
C.F. rappresentato e difeso dall'avv.ta Linda Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_2 CodiceFiscale_2
- parti attrici - nei confronti di:
C.F. , in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Graziella Grassi;
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_4 CodiceFiscale_3
- parti convenute - nonché nei confronti di
(C.F. , residente in [...] C.F._4
- parte convenuta contumace -
Conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: A) IN VIA PRELIMINARE Sospendere ex art. 295 cpc il presente giudizio, in attesa che sia decisa con effetto di giudicato la causa n. 950/'21 R.G. pendente avanti al Tribunale di Lodi tra , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
CP_1 B) IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare che, per i motivi dedotti in atti, sono parimenti assoggettate al vincolo del pignoramento e dunque da porre a disposizione della procedura esecutiva n. 187/'21 RGE, tutte le seguenti somme:
pagina 1 di 8
Intera giacenza attiva sul conto n. 1264 € 836,86 Somme “distratte” nel 2021 dal conto n. 1264, per intero € 841,14 Somme versate dalla signora dal conto n. 391821 tra l'aprile 2021 ed il maggio 2022 e
€ 7.850,00 Pt_2
“distratte” dalla Banca TOTALE al 25/5/'22 (data dell'ordinanza di assegnazione) € 8.968,00 Per l'effetto, annullare e/o revocare e/o modificare l'ordinanza Dott.ssa Redini 25/5/'22, nella parte in cui assegna al creditore procedente la sola somma di € 417,63 dichiarata dalla terza pignorata il 6/12/'21. C) IN VIA PRINCIPALE Previa ogni declaratoria del caso, assegnare in pagamento salvo esazione la somma di € 8.968,00 come segue: in prededuzione al creditore procedente sino alla concorrenza ed a soddisfo delle spese di procedura, già Parte_1 liquidate e da confermare in € 2.43 PA, anticipazioni per € 199,37 e spese di registrazione, nonché per il residuo pro quota al signor ed alla creditrice intervenuta proporzionalmente in Parte_1 Parte_2 relazione alle rispettive ragioni di credito in sorte capitale. D) IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze dell'opposizione, da parametrarsi al valore del credito azionato e da porsi ad esclusivo carico della terza pignorata , in ragione della mancata collaborazione prestata nell'esecuzione e del ruolo Parte_3 di contraddittore assunto in duazione dei crediti pignorati.
Conclusioni di Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: A) IN VIA PRELIMINARE Sospendere ex art. 295 cpc il presente giudizio, in attesa che sia decisa con effetto di giudicato la causa n. 950/'21 R.G. B) IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare che, per i motivi dedotti in atti, sono parimenti assoggettate al vincolo del pignoramento e dunque da porre a disposizione della procedura esecutiva n. 187/'21 RGE, tutte le seguenti somme:
Intera giacenza attiva sul conto n. 1264 € 836,86 Somme “distratte” nel 2021 dal conto n. 1264, per intero € 841,14 Somme versate dalla signora dal conto n. 391821 tra l'aprile 2021 ed il maggio 2022 e
€ 7.850,00 Pt_2
“distratte” dalla Banca TOTALE al 25/5/'22 (data dell'ordinanza di assegnazione) € 8.968,00 Per l'effetto, annullare e/o revocare e/o modificare l'ordinanza Dott.ssa Redini 25/5/'22, nella parte in cui assegna al creditore procedente la sola somma di € 417,63 dichiarata dalla terza pignorata il 6/12/'21 e nessuna somma alla creditrice intervenuta. C) IN VIA PRINCIPALE Previa ogni declaratoria del caso, assegnare in pagamento salvo esazione la somma di € 8.968,00 come segue: in prededuzione al creditore procedente sino alla concorrenza ed a soddisfo delle spese di procedura, già Parte_1 liquidate e da confermare in € 2.43 PA, anticipazioni per € 199,37 e spese di registrazione, nonché per il residuo pro quota al signor ed alla creditrice intervenuta proporzionalmente in Parte_1 Parte_2 relazione alle rispettive ragioni di itale. D) IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze dell'opposizione, da parametrarsi al valore del credito azionato e da porsi ad esclusivo carico della terza pignorata , in ragione della mancata collaborazione prestata nell'esecuzione e del ruolo Parte_3 di contraddittore assunto in duazione dei crediti pignorati.
Conclusioni di Parte_3
“A) Nella causa R.G. n. 2749/2022:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice rigettare l'opposizione avversaria, poiché pretestuosa ed infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con integrale conferma dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione nell'esecuzione presso terzi R.G.E.M. N. 187/2021 in data 25/05/2022. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge”. pagina 2 di 8 B) Nella causa R.G. n. 2779/2022:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice rigettare l'opposizione avversaria, poiché pretestuosa ed infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con integrale conferma dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione nell'esecuzione presso terzi R.G.E.M. N. 187/2021 in data 25/05/2022. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge”.
Conclusioni di Parte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) In principalità, nel merito, rigettarsi la proposta opposizione siccome totalmente infondata in fatto e in diritto.
2) Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. promosse da (rg n. 2749/2022) e da (rg 2779/2022), successivamente riunite con Parte_1 Parte_2 el 24.03.2023, avver el 25.05.2022 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha disposto l'assegnazione di € 417,63, importo dichiarato dalla Parte_3 quale somma a disposizione dell'esecutato Controparte_1
1.1. e a fondamento delle rispettive opposizioni ex art. 617 co. 2 Parte_1 Parte_2 c.p.c. hanno rappresentato le medesime circostanze di fatto e hanno sollevato le medesime contestazioni. In particolare, gli opponenti hanno evidenziato quanto segue:
• che il sig. aveva sottoposto a pignoramento, con atto notificato il 21.01.2021, Parte_1 le somme di titolarità del debitore esecutato Parte_3 Controparte_1 ponendo in esecuzion di € 31.299,45 oltre accessori;
• che nella procedura esecutiva presso terzi è intervenuta per il proprio credito Parte_2 di € 76.931,75, oltre accessori, vantato in solido nei confronti di e Controparte_1 [...] nella predetta procedura si è altresì costituito s Parte_4 Parte_4 rio dei rapporti bancari pignorati;
• che con pec del 28.01.2021 la terza pignorata ha reso la dichiarazione ex art. Parte_3 547 c.p.c. dando atto che “in capo al signor ] risulta disponibile l'importo di € Controparte_1 303,80 (trecentotre/80) derivante da saldo di rapp oggetto terzo”;
• che con atto depositato il 03.11.2021, la creditrice intervenuta sig.ra ha svolto Pt_2 contestazioni ex art. 549 c.p.c. precisando di aver versato - nella sua qualità di - a favore del solo (con bonifici dalla causale “rimborso quale garante a favore Controparte_1 CP_1 d ) 2021 mutuo 48/655/0391821”) la somma di € 5.630,00,
[...] 0 tra l'11.01.2021 e 15.03.2021 sul c/c n. 0480001264 cointestato a e CP_1 [...] e € 3.920,00 tra il 19.04.2021 e 18.10.2021 sul c/c n. 048039 nt Parte_4 e ciò premesso, la sig.ra ha chiesto al G.E. di accertare CP_1 Parte_4 Pt_2 ett ento della somma di € 0, da assegnare ai creditori con relativo riparto tra loro;
• che con pec del 06.12.2021 la ha fatto pervenire ai creditori un'integrazione della Pt_3 precedente dichiarazione ex art. .c. nella quale ha dato atto che “in capo al signor
[...]
[…] risulta disponibile l'importo di € 417,63 derivante da saldo di rapporto cointestato con CP_1
• che con atto depositato il 10.12.2021 la sig.ra ha integrato le proprie contestazioni ex art. Pt_2 549 c.p.c., chiedendo al G.E. di accertare l'as amento al pignoramento della somma di € 6.718,80, nello specifico:
pagina 3 di 8 o l'intera giacenza del c/c n. 0480001264, pari ad € 836,86 alla data del 10.11.2021, dovendosi ritenere superata la presunzione di contitolarità tra i due correntisti, in quanto per tutto il 2021 le uniche poste attive registrate sul conto sono stati i versamenti a favore di Controparte_1
o i prelevamenti per complessivi € 841,14 illegittimamente operati dalla Parte_3 dal c/c n. 0480001264, a copertura di alcune rate di un finanziamento contratto da CP_1 e dopo la notifica del pignoramento, in violazione dell'intimaz Parte_4 n pignorate senza ordine del Giudice dell'Esecuzione”;
o i prelevamenti per complessivi € 5.040,00, illegittimamente operati dalla Parte_3 dal c/c cointestato n. 391821 in violazione degli obblighi di custodia, a somme versate dalla sig.ra tra 19.04.2021 e il 10.12.2021 a favore del solo Pt_2 [...]
CP_1
• che all'udienza del 16.12.2021 i creditori hanno richiesto l'assegnazione di € 6.718,80, con distribuzione proporzionale tra loro, e il G.E. ha invitato la “a fornire, entro il Parte_3 15/1/2022, chiarimenti in merito al saldo positivo a disposizione del ; Controparte_1
• che con pec del 17.01.2022 la ha trasmesso ai creditori una nota di chiarimenti nella Pt_3 quale ha dato atto: (i) di aver vi alla procedura la sola quota del 50% del saldo attivo del conto n. 0480001264 e di aver autonomamente impiegato “la quota pari al restante 50% del saldo del conto corrente di competenza del cointestatario non sottoposto a pignoramento […] per il pagamento parziale della rata del finanziamento”; (ii) che il rapporto n. 0391821 non genera poste attive pignorabili, in quanto “non è un contratto di conto corrente ordinario, bensì identifica esclusivamente il rapporto debitorio del mutuo erogato”;
• che con nota illustrativa del 03.02.2022 la sig.ra contestando i chiarimenti resi dalla Pt_2
ha chiesto al G.E. di accertare l'assoggett al pignoramento della somma di € Pt_3 0, rilevando (i) l'ingiustificata applicazione del principio di contitolarità del conto corrente n. 1264; (ii) la violazione degli obblighi di custodia in capo al terzo pignorato, in relazione ai prelievi effettuati dalla banca sul c/c n. 1264, “per il pagamento parziale della rata del finanziamento”; (iii) la violazione degli obblighi di custodia in capo al terzo pignorato, in relazione alla mancata apposizione del vincolo del pignoramento sul conto n. 391821, da considerare come un c/c dotato di rimesse pignorabili;
• che con ordinanza del 12.04.2022, assunta a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.02.2022, il G.E. “ritenuto che, dall'esame della documentazione prodotta dalla si rileva Parte_3 che il rapporto sul quale avviene il versamento delle rate di mutuo appare a tutti gli rente, in particolar modo per il fatto che vi è un IBAN su cui effettuare il versamento da parte della signora Pt_2 ritenuto pertanto che per valutare se vi siano poste attive pignorabili questo GE necessita di visionare l' conto dalla data del pignoramento”, ha invitato la a trasmettere all'esponente “copia dell'estratto Pt_3 del conto corrente n. 48/655/0391821”;
• che con pec del 13.05.2022 la ha trasmesso ai creditori un mero “rendiconto 2021 del Pt_3 rapporto di mutuo n. 048/655/0391821” e una nota con la quale ha precisato che “l'IBAN del finanziamento […] è solo un rapporto tecnico gestito dall'Ufficio Crediti speciali che riceve i versamenti fatti dal debitore provvedendo ai necessari pareggi contabili e pagando la rata del mutuo […]” e che “sia il conto corrente, sia il finanziamento sono cointestati ai signori e e che il Controparte_1 Parte_4 pignoramento non può estendersi oltre la metà di quanto di c re
• che con l'istanza di assegnazione del 17.05.2022 la sig.ra a documentato di aver disposto Pt_2 ulteriori versamenti, solo a favore di /c n. 48/655/0391821, per un Controparte_1 totale di € 2.250,00 (bonifici del 17.02.2022, 17.03.2022, 14.04.2022 e 16.05.2022) e ha chiesto che fosse tenuta a disposizione della procedura esecutiva la somma complessiva di € 8.968,00;
• che con ordinanza del 25.05.2022, il G.E., esaminata la documentazione relativa al rapporto n. 48/655/0391821, “rilevato che da tale estratto conto si evince che le rimesse effettuate vanno a decurtare l'importo del debito residuo in favore della e che in nessuna data a far tempo dalla notifica Parte_3 pagina 4 di 8 del pignoramento, risulta un saldo a credito del signor ritenuto pertanto che, come dichiarato Controparte_1 dalla terza pignorata, su detto conto n. 48/6 iano presenti importi pignorabili”, ha Pt_3 asse l creditore procedente la sola somma di € 417,63;
• che la sig.ra e il sig. con ricorsi separati hanno proposto l'opposizione ex art. Pt_2 CP_1 617 c.p.c. avverso detto provvedimento;
che nel giudizio così radicato si sono costituiti
[...] e la chiedendo il rigetto dell'opposizione; che all'udie Parte_4 Pt_3 Parte_3
, su i G.E. ha assegnato termine fino al 31.01.2023 per introdurre il giudizio di merito.
In diritto, e hanno dedotto l'erroneità del provvedimento del G.E. Parte_1 Parte_2 per i segu a) L'intera giacenza attiva al 10.11.2021 su c/c n. 1264 di 836,86 è di competenza esclusiva del debitore esecutato dovendosi ritenere superata la presunzione di Controparte_1 contitolarità tra i cor c. in quanto nel 2021 le uniche rimesse attive sul c/c sono stati i versamenti effettuati dalla signora a favore . Pt_2 Controparte_1
Ricevuta la notifica del pignoramento in data 21.01.2021, nonostante l'intimazione a “non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice dell'Esecuzione”, la Banca terza pignorata ha illegittimamente disposto tre prelievi, per complessivi € 841,14, a copertura di alcune rate di un finanziamento a carico di e CP_1 Parte_4
Inoltre, poiché i bonifici in entrata non erano stati effettuati dal correntista per “coprire” uno scoperto in conto corrente, bensì dalla sig.ra a favore del correntista, non è possibile Pt_2 ritenere che detti accrediti avessero nat stitutoria nei confronti della banca, rappresentando - invece - crediti del correntista nei confronti dell'istituto di credito.
b) E' emerso in corso d'esecuzione l'esistenza, presso la del c/c n. 391821, Parte_3 cointestato tra e ttenuta la somma di Controparte_1 Parte_4
€ 7.850,00 ver l maggio 2022 solo a favore di Pt_2 [...]
CP_1
In particolare, non è condivisibile la tesi della Banca secondo la quale il predetto rapporto è un mero conto tecnico relativo al finanziamento in quanto (i) porta un'intestazione relativa al correntista (“ ); (ii) è dotato di un IBAN;
(iii) consente Controparte_1 Parte_4 accrediti, anc onsente addebiti, rappresentati dalle somme illegittimamente prelevate dalla a proprio favore. Pt_3
Ciò premesso, il sig. e la sig.ra hanno chiesto al Tribunale di accertare CP_1 Pt_2 l'assoggettamento al vinc oramento dell nti somme: (i) € 836,86 pari all'intera giacenza del c/c 1264; (ii) € 841,14 pari alle somme distratte nel 2021 dal c/c n 1263; (iii) € 7.850,00 pari alle somme versate dalla sig.ra sul c/c n. 391821 tra il 2021 e maggio 2022 e distratte dalla Banca, e di Pt_2 assegnare in pagamento € 8.968,00 come segue: in prededuzione al creditore procedente
[...] sino a soddisfo delle spese di procedura, già liquidate in € 2.432,25 oltre accessor Parte_1 ese di registrazione, nonché per il residuo pro quota al creditore procedente e alla creditrice intervenuta, proporzionalmente in relazione alle rispettive ragioni di credito in sorte capitale.
1.2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione osservando Parte_3 qua
• la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., resa il 29.01.2021, deve ritenersi corretta in quanto l'importo dichiarato (€ 303,80) corrispondeva al 50% del saldo del c/c n. 48/1264 cointestato al debitore esecutato e a in tale dichiarazione è stata compresa la quota pari alla metà Parte_4 del versamen ttuato il 13.01.2021 dalla sig.ra in qualità di fideiussore Pt_2 del mutuo cointestato al debitore esecutato e o Controparte_1 Parte_4
• nella dichiarazione integrativa del 06.12.2021 è stato dato atto della disponibilità in capo all'esecutato della somma di € 417,63, tenuto conto dei versamenti di € 570,00 effettuati rispettivamente in data 18.02.2021 e 17.03.2021;
pagina 5 di 8 • non è stato dato atto nelle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. dell'esistenza del rapporto n. 48/655/0391821, in quanto esso non è un contratto di conto corrente ordinario ma identifica esclusivamente il rapporto debitorio del mutuo erogato e, pertanto, sul medesimo non si generano poste attive o crediti pignorabili;
• la sig.ra in qualità di fideiussore rispetto al mutuo cointestato a e Pt_2 Controparte_1
ha effettuato i pagamenti mediante bonifici accreditati s , Parte_5
sul rapporto n. 48/655/0391821 assolvono allo scopo di ridurre il debito generato dal mutuo ipotecario;
• seconda pacifica giurisprudenza di legittimità, il creditore non può pignorare la totalità delle somme depositate su un conto corrente cointestato a più soggetti, ma deve limitarsi ad aggredire la sola quota del debitore, applicandosi l'art. 1298 c.c. e non l'art. 1854 c.c.;
• il fideiussore è tenuto in solido con i debitori principali al pagamento del debito nei confronti della Banca;
dall'adempimento dell'obbligazione garantita da parte del fideiussore discende l'estinzione del debito e il conseguente credito del garante in regresso nei confronti del debitore principale;
• l'IBAN del finanziamento non è identificabile come un conto corrente ma solo come
“rapporto tecnico” gestito dalla banca che riceve i versamenti del debitore e provvede ai pareggi contabili;
infatti, detto rapporto non contiene le lettere "CC", bensì "PF" che indicano le parole "portafoglio finanziario", riportando il numero del finanziamento.
1.3. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione osservando Parte_4 qua
• il creditore può aggredire la sola quota del debito in applicazione all'art. 1298 c.c.;
• la presunzione di contitolarità delle somme accreditate sul c/c cointestato non è superata dal fatto che negli anni il conto sia stato alimentato solo dai versamenti della sig.ra Pt_2 formalmente corrisposti a favore di posto che tali somme sono serv Controparte_1 estinguere parzialmente il mutuo coi e CP_1 Parte_4
• i versamenti effettuati dalla sig.ra non costituiscono “un credito dell'esecutato assoggettato Pt_2 all'esecuzione”, bensì l'adempimento di un'obbligazione di quest'ultimo nei confronti della Banca, garantita dalla sig.ra uale fideiussore. Pt_2
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Come è noto, le somme depositate su un conto corrente cointestato si presumono in comproprietà per quote uguali ai sensi dell'art. 1298 c.c.. Per vincere tale presunzione, non è sufficiente dimostrare di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i contitolari, ma è necessaria la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei cointestatari. Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298 co. 2 c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. Trattasi di una presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'art. 1298 co. 2 c.c. - poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari” (Cass. sent. n. 27069/2022).
pagina 6 di 8 Nel caso in esame, deve escludersi che le somme accreditate sul conto corrente cointestato tra il debitore esecutato e il terzo fossero di pertinenza esclusiva del primo.
Si evidenzia che il titolo di acquisto delle somme in contestazione, ovvero la ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale, va individuata nel pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto da e in relazione al quale la sig.ra si era resa garante. Tale Controparte_1 Parte_4 Pt_2 circostanza trova conferma nelle deduzioni della stessa sig.ra che, nell'atto di citazione del Pt_2 giudizio RG n. 950/2021 - definito con sentenza del 26.03.2 ha accertato la validità della garanzia personale prestata - ha rappresentato che “per i successivi undici anni, le uniche operazioni annotate sul conto n. 048.330.1264 cointestato ai fratelli saranno rappresentate dai "prelievi" della Banca per le rate di CP_1 "rimborso finanziamento" (con ciò intendendo ipotecario" di cui al punto 2) e, alcuni giorni prima (a partire dal 25/5/2012), dai puntuali versamenti dell'esponente, nella sua qualità di "fidejussore", per costituire la necessaria provvista.” (doc. 6, p. 3 punto 5).
La sig.ra in qualità di fideiussore - mediante i versamenti in contestazione ha quindi provveduto Pt_2 indirettamente ad estinguere parzialmente il debito derivante dal mutuo ipotecario. In tal senso, anche la Cassazione ha chiarito che “Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento della somma dovuta, da parte del fideiussore, sul conto corrente del debitore principale ha efficacia estintiva del debito, ove risulti certa la provenienza della suddetta somma dal garante e l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria” (ord. n. 35417/2023). Il principio di autonomia contrattuale consente infatti al fideiussore di estinguere la propria obbligazione in modo indiretto, mediante accredito della somma sul conto del debitore garantito, o in modo diretto, mediante versamento alla banca personalmente, atteso che non si configurano differenze sostanziali tra pagamento eseguito dal fideiussore mediante rimessa sul conto corrente del debitore e pagamento a mani del creditore (sent. 13458/2019).
In più chiari e precisi termini, la causale indicata dalla sig.ra – “rimborso quale garante a fv. Pt_2 CP_1 della rata […] mutuo” – non è di per sé sufficient ritenere dette somme di p
[...] a del debitore esecutato. I pagamenti effettuati dalla sig.ra con denaro proprio Pt_2 costituiscono adempimento dell'obbligazione di garanzia, che consente eiussore di evitare le conseguenze dell'inadempimento, sicché va esclusa l'acquisizione della disponibilità di dette somme da parte del titolare del conto corrente, anche se tali pagamenti vengono effettuati mediante rimesse sul conto corrente del debitore principale.
Il pagamento del garante costituisce adempimento di un'obbligazione propria e autonoma rispetto alla obbligazione principale e, nel caso in esame, è indubbio, alla luce anche delle deduzioni della opponente, l'inerenza dei versamenti al mutuo ipotecario di cui la stessa è garante.
La natura solutoria delle rimesse non è esclusa neppure dal fatto, evidenziato dal sig. che i CP_1 pagamenti della sig.ra ono stati eseguiti prima della scadenza delle singole rate. S fatti, Pt_2 che in materia di rap creditore, fideiussore e debitore principale, l'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 1936 c.c. ha natura accessoria e la posizione del fideiussore si assimila, per precisa esplicazione dell'art. 1944 c.c., a quella del coobbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Pertanto, se non è stato pattuito il beneficium excussionis, l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale.
Ciò premesso, non è censurabile la condotta tenuta dalla dovendosi ritenere corrette Parte_3 le dichiarazioni rese ex art. 547 c.p.c., in quanto le som /c non erano di pertinenza esclusiva del debitore esecutato.
Parimenti, va escluso che la sia venuto meno agli obblighi di custodia in relazione alla Parte_3 mancata apposizione del vincolo del pignoramento: i bonifici effettuati sul rapporto n. 391821 non vanno considerati come poste attive pignorabili, ovvero come crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti della trattandosi invece di rimesse solutorie aventi lo scopo di estinguere parzialmente Pt_3 il mutuo ipote intestato ai sig.ri e Ciò trova conferma nel “rendiconto CP_1 Parte_4 del rapporto di finanziamento n. 048/655 1 ce che le uniche movimentazioni eseguite sono quelle relative agli importi corrisposti dalla sig.ra decurtati dal debito residuo in Pt_2 favore della Banca. pagina 7 di 8 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e della complessità della causa. In particolare, deve farsi applicazione dei valori medi previsti dal DM n. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva, maggiorati del 20% tenuto conto dell'avvenuta costituzione in entrambi i giudizi poi riuniti, e dei valori minimi previsti del medesimo DM per le fasi istruttoria e conclusionale in considerazione dell'attività processuale svolta in concreto e della circostanza che gli scritti difensivi (memorie ex art. 183 co. 6 e memorie 190 c.p.c.) riproducono essenzialmente il contenuto delle memorie di costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta le opposizioni ex art. 617 c.p.c. proposte da e da Parte_1 Parte_2
2) condanna e a rimborsare a la somma di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
€ 3.700,00, ese generali, iv gge.;
3) condanna e a rimborsare a la somma di Parte_1 Parte_2 Parte_4
€ 3.700,00, i, spese generali er legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Lodi, 29 agosto 2024
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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