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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5898/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte di udienza depositate da parte ricorrente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. brasiliano, nato in [...] il [...], nella città di Controparte_1
Brasilia/DF, CPF (codice fiscale) n° , Documento di identità n. C.F._1 Numero_1
, residente in [...]30, Guarà II, CAP 71070-032, Brasilia/DF, Brasile;
Num_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Pierfrancesco Quadri
ricorrente e
Controparte_2
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto il per Controparte_2 chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in quanto discendente di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Il ricorrente ha esposto di essere discendente diretto di , nato in Persona_1
Italia nel Comune di Seren del Grappa (BL), il 05.04.1890, emigrato in Brasile e ivi sposatosi in data 13.09.1915 con la signora , senza aver mai rinunciato Persona_2 alla cittadinanza italiana, riportando nel ricorso la sequenza genealogica dal capostipite fino all'attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
1 Dalla loro unione matrimoniale nasceva in Brasile, il Persona_3
28.08.1915 che si univa in matrimonio con il 08.05.1937, dalla cui Controparte_3 unione matrimoniale nasceva in Brasile, il Persona_4
26.03.1938 che si univa in matrimonio con il 28.10.1967, dando Persona_5 seguito alla discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. All'udienza odierna il legale del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_2
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_2
Nel merito Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna o materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come ha fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati 2 italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_1
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_2
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda del ricorrente deve essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente: 1. brasiliano, nato in [...] il [...], nella città di Controparte_1
Brasilia/DF, CPF (codice fiscale) n° , Documento di identità n. C.F._1 Numero_1
, residente in [...]30, Guarà II, CAP 71070-032, Brasilia/DF, Brasile;
Num_2
è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 24.06.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte di udienza depositate da parte ricorrente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. brasiliano, nato in [...] il [...], nella città di Controparte_1
Brasilia/DF, CPF (codice fiscale) n° , Documento di identità n. C.F._1 Numero_1
, residente in [...]30, Guarà II, CAP 71070-032, Brasilia/DF, Brasile;
Num_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Pierfrancesco Quadri
ricorrente e
Controparte_2
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto il per Controparte_2 chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in quanto discendente di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Il ricorrente ha esposto di essere discendente diretto di , nato in Persona_1
Italia nel Comune di Seren del Grappa (BL), il 05.04.1890, emigrato in Brasile e ivi sposatosi in data 13.09.1915 con la signora , senza aver mai rinunciato Persona_2 alla cittadinanza italiana, riportando nel ricorso la sequenza genealogica dal capostipite fino all'attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
1 Dalla loro unione matrimoniale nasceva in Brasile, il Persona_3
28.08.1915 che si univa in matrimonio con il 08.05.1937, dalla cui Controparte_3 unione matrimoniale nasceva in Brasile, il Persona_4
26.03.1938 che si univa in matrimonio con il 28.10.1967, dando Persona_5 seguito alla discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. All'udienza odierna il legale del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_2
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_2
Nel merito Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna o materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come ha fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati 2 italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_1
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_2
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda del ricorrente deve essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente: 1. brasiliano, nato in [...] il [...], nella città di Controparte_1
Brasilia/DF, CPF (codice fiscale) n° , Documento di identità n. C.F._1 Numero_1
, residente in [...]30, Guarà II, CAP 71070-032, Brasilia/DF, Brasile;
Num_2
è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 24.06.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
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